Professionisti senza albo: regolamentazione e fatturazione

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La Legge n. 4/2013 regolamenta i professionisti senza Albo o ordine professionale. La disciplina per questi professionisti prevede l'applicazione in fattura della dizione: "professionista ai sensi della Legge n. 4/2013".

Nel mondo di oggi tantissimi professionisti, soprattutto nel mondo del web operano senza appartenere ad un Albo o ordine professionale. Queste professioni, in gergo “professioni non regolamentate“. A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei professionisti senza ordine è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 – intitolata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi“.

Rientrano in questa disciplina tutte le professioni non ordinistiche. Come ad esempio:

Amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi professionisti, etc

Non è sicuramente un elenco esaustivo, ma tieni presente che si tratta di tutte quelle attività professionali  non regolamentate da Ordini professionali. Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della Legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale. In questo articolo intendo andare ad analizzare le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in fattura per le professioni non regolamentate.

Cosa si intende per professionista senza albo

Un professionista senza albo è colui che esercita un’attività intellettuale in modo autonomo e abituale, senza che questa professione sia vincolata all’iscrizione a un ordine o collegio professionale riconosciuto dalla legge. A differenza delle professioni regolamentate (come avvocati, medici, architetti, ecc.), per le quali l’iscrizione all’albo è un requisito indispensabile per l’esercizio, i professionisti senza albo possono operare liberamente, purché nel rispetto delle normative vigenti.

La Legge n. 4/2013 si propone, di dare un inquadramento a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

“Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 400mila attività esercitate).

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Questo perché si tratta di attività disciplinate da specifiche normative. Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.

Esempi di professioni senza albo

Il panorama delle professioni senza albo è vasto e in continua evoluzione. Alcuni esempi comuni includono:

  • Professioni del web e della comunicazione: Web designer, sviluppatori web, social media manager, copywriter, content creator, grafici, esperti SEO/SEM;
  • Consulenti: Consulenti aziendali, consulenti di marketing, life coach, personal trainer, consulenti informatici;
  • Artigiani e creativi: Fotografi, videomaker, artisti, designer di moda, creatori di contenuti digitali;
  • Professioni nel settore dei servizi: Assistenti virtuali, traduttori, interpreti, organizzatori di eventi, guide turistiche (in alcune regioni);
  • Professioni nel settore del benessere: Naturopati, operatori olistici (a seconda della specifica disciplina e normativa regionale);
  • Insegnanti e formatori: Insegnanti privati, formatori aziendali, tutor.

Le associazioni tra professionisti

I professionisti possono:

costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza

La legge n. 4/13 non impone niente ai professionisti, a partire dall’iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli ordini). Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, su questo aspetto. Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione. Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie, etc.

Le associazioni dei professionisti assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

  • Atto costitutivo e statuto;
  • Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • Struttura organizzativa dell’associazione;
  • Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione. Titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare;
  • Assenza di scopo di lucro.

Per approfondire: Come si costituisce uno studio associato.

Adempimenti obbligatori in fattura

Se l’attività viene svolta in modo abituale e continuativo, è generalmente necessario aprire una partita Iva. La scelta del regime fiscale (forfettario, semplificato, ordinario) dipende da diversi fattori, tra cui il volume di affari e i requisiti specifici.

Per le prestazioni di servizi o la vendita di beni, è obbligatorio emettere fattura, indicando i dati del prestatore e del committente, la descrizione della prestazione, l’importo e l’eventuale applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto.

Le indicazioni obbligatorie da riportare in fattura

La particolarità principale, prevista, nello specifico dalla citata Legge n. 4/13 riguarda il rispetto di una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare, secondo il dettato dell’articolo 1, comma 3 della norma in commento:

 Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori

Il primo dovere dei professionisti senza ordine, ai sensi della Legge n. 4/13, è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione:

“professionista di cui alla Legge n. 4/13”

Questa indicazione permette al cliente di distinguere chiaramente tra un professionista iscritto a un albo (e quindi soggetto a un codice deontologico e a un controllo disciplinare da parte dell’ordine) e un professionista che opera in un contesto di libera professione regolamentata dalla Legge n. 4/2013.

Deve essere evidenziato, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente. L’obbligo di cui al citato articolo 1, comma 3, permane in ognuno di questi casi. Ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Indicazione dell’associazione professionale (se presente)

Qualora il professionista aderisca a un’associazione professionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 4/2013, è obbligato a indicare gli estremi dell’associazione a cui aderisce. Questo include la denominazione completa dell’associazione e gli eventuali riferimenti al registro dei soci, se esistente.

Modalità di indicazione

La legge non specifica in modo rigido le modalità con cui queste indicazioni devono essere fornite, ma è fondamentale che siano chiare, leggibili e facilmente accessibili al cliente. Le indicazioni obbligatorie devono comparire in tutti i documenti e rapporti scritti, come ad esempio:

  • Preventivi;
  • Contratti;
  • Fatture;
  • Siti web professionali;
  • Carta intestata;
  • Firme email.

Regime sanzionatorio

Il professionista deve specificare chiaramente di non essere iscritto in alcun albo professionale. Questa indicazione deve essere fornita in modo esplicito e non ambiguo, per evitare qualsiasi confusione da parte del cliente.

Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/05, con conseguenti sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore. In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 500.000 euro, secondo la gravità e la durata della violazione.

Inoltre, la mancata indicazione potrebbe minare la fiducia del cliente e avere ripercussioni negative sulla reputazione del professionista.

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