Nel mondo di oggi tantissimi professionisti, soprattutto nel mondo del web operano senza appartenere ad un Albo o ordine professionale. Queste professioni, in gergo “professioni non regolamentate“, non sono mai state oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento. A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei professionisti senza ordine è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013).
Rientrano nella disciplina dei professionisti senza Albo tutte le professioni non ordinistiche. Come ad esempio:
Non è sicuramente un elenco esaustivo, ma tieni presente che si tratta di tutte quelle attività professionali non regolamentate da Ordini professionali. Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della Legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale. Come ad esempio, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri, medici, psicologi, etc. Costoro possono continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla Legge n. 4/2013. Questo anche per le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.
In questo articolo intendo andare ad analizzare le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in fattura per le professioni non regolamentate. Vediamo, quindi, quali sono le indicazioni obbligatorie da inserire in fattura per tutti i professionisti senza Albo professionale.
Indice degli Argomenti
Professionisti senza Albo: ambito di applicazione
La Legge n. 4/2013 si propone, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, che non sono inquadrati in Albi, ordini o collegi. Professionisti che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico. Prestazioni consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Al fine di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la normativa si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:
Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 200 attività, esercitate da più di tre milioni di persone). Alcune di queste attività sono tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici del controllo ambientale, sociologi, esperti in diagnostica dei beni culturali, etc). Altre, invece, sono di più recente formazione (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche). Come detto, sono escluse sia le professioni già regolamentate ad un Ordine o Collegio professionale (architetti, ingegneri, avvocati, medici, giornalisti, notai e via dicendo). Allo stesso tempo sono escluse anche tutte le attività artigianali, disciplinate da specifiche normative.
La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Questo perché si tratta di attività disciplinate da specifiche normative. Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Professionisti senza Albo: associazioni
I professionisti possono:
La legge n. 4/2013 non impone niente ai professionisti, a partire dall‘iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini). Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, su questo aspetto. Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione. Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie, etc.
Le associazioni dei professionisti assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
- Atto costitutivo e statuto;
- Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- Struttura organizzativa dell’associazione;
- Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione. Titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare;
- Assenza di scopo di lucro.
Professionisti senza Albo: adempimenti in fattura
Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell’articolo 1, comma 3 della norma in commento:
Il primo dovere dei professionisti senza ordine, ai sensi della Legge n. 4/2013, è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione:
Deve essere evidenziato, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente. L’obbligo di cui al citato articolo 1, comma 3, permane in ognuno di questi casi. Ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere. Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l’adempimento. Cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.
Professionisti senza ordine: sanzioni
Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005. Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore. In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 500.000 euro, secondo la gravità e la durata della violazione.
Professionisti senza Albo professionale: consulenza
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