Il lavoro nel mondo dello spettacolo, è caratterizzato da una sua peculiarità nell’ambito degli obblighi fiscali, amministrativi ma soprattutto previdenziali, che il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono tenuti a rispettare. Ad oggi per le prestazioni artistiche nel mondo dello spettacolo non esiste una disciplina particolare per la quale è necessario fare rinvio alla normativa generale vigente. La differenziazione rimane, invece, per gli aspetti di sicurezza sociale che interessano il settore in quanto i lavoratori dello spettacolo sono da assoggettare ad un regime contributivo particolare.
La tassazione delle prestazioni degli artisti svolte all’estero segue criteri di collegamento internazionali che determinano in quale paese tali redditi devono essere tassati. Vediamo, quindi, tutte le informazioni utili per gli esercenti prestazioni artistiche nel mondo dello spettacolo.
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Chi sono gli artisti?
L’unica definizione di artista che si riscontra nel TUIR è nell’art. 53, co. 1, il quale comprende nei redditi da lavoro autonomo anche i proventi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni abituali. Sostanzialmente, quindi, il reddito degli artisti, in ambito nazionale, rientra nella più grande categoria dei redditi da lavoro autonomo.
In ambito internazionale, invece, come vedremo di seguito, il riferimento è dato dall’art. 17 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. All’interno di questa disciplina (sovranazionale) è possibile riscontrare un maggiore dettaglio per individuare l’artista, o meglio il lavoratore dello spettacolo. In particolare, vengono individuate le seguenti categorie di lavoratori che operano nei seguenti ambiti:
- Teatro;
- Cinema;
- Radio;
- Televisione;
- Musica.
Al contrario, invece, non rientrano in questa definizione i lavoratori che operano come amministrazione e staff di supporto per spettacoli, concerti, radio, etc. Possiamo dire, quindi, che rientrano nella definizione di artista, gli attori cinematografici e teatrali, i presentatori televisivi, i cantanti, componenti di band musicali, etc.
L’evento artistico
Il fatto oggettivo che determina l’appartenenza di un rapporto di lavoro al settore dello spettacolo, è lo spettacolo stesso, inteso come:
Lo spettacolo, inoltre è stato definito dalla Cassazione civ. sez. lav. 28 giugno 2003, n. 10308 come:
Il reddito prodotto dagli artisti
Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale (TUIR) le prestazioni artistiche che danno luogo al percepimento di un compenso determinano l’insorgere di diverse categorie reddituali. In particolare, è possibile ricadere nel:
- Reddito da lavoro dipendente (ex art. 49 e 51 del TUIR), qualora vi sia un contratto di lavoro subordinato con il committente la prestazione;
- Reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (ex art. 50 e 52 del TUIR) qualora non vi sia un espresso vincolo di subordinazione, ma la prestazione venga svolta con abitualità e professionalità;
- Reddito da lavoro autonomo (ex art. 53 e 54 del TUIR) qualora l’attività artistica venga resa con abitualità e professionalità.
Pertanto, occorre sicuramente seguire le regole di terminazione del reddito previste dalla normativa applicabile in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. La caratteristica principale, in ogni caso, è data dall’esercizio in modo abituale e professionale dell’attività artistica. Tuttavia, occorre analizzare anche il caso delle prestazioni artistiche occasionali.
Le prestazioni artistiche occasionali
Posto che l’attività svolta dall’artista sia remunerata, il primo passo è determinare se egli eserciti tale attività in modo sporadico ed occasionale oppure abitualmente anche se in forma non esclusiva (ovvero parallelamente ad altre attività). La differenza di disciplina che consegue all’esercizio di un’attività occasionale o abituale è notevole anche se, purtroppo, molte volte non è agevole, delineare il limite fra l’una e l’altra. In questi termini è indispensabile compiere una valutazione caso per caso, con l’ausilio di un dottore commercialista esperto nel settore.
Qualora l’attività artistica si esplichi in modo sporadico ed occasionale (come hobby), l’artista è tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale (applicando una marca da bollo da 2 euro, qualora l’importo riportato superi gli 77,47 euro) di quanto percepito. Tale provento deve essere incluso nella propria dichiarazione dei redditi come attività di “lavoro autonomo occasionale“. Lo stesso deve essere indicato nel quadro dei redditi diversi della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di percepimento del provento.
In questo caso, qualora l’artista produca un reddito imponibile lordo superiore a 5.000 euro in un anno solare a titolo compensi per l’attività svolta in modo occasionale, avrà anche l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali. I contributi dovuti sono quelli legati alla gestione ex Enpals, per la percentuale del 9,19% che sarà trattenuta e versata da parte del committente della prestazione professionale, assieme alla ritenuta d’acconto.
L’attività abituale ed autonoma dell’artista: la partita Iva
Il caso più diffuso nella pratica è che i corrispettivi percepiti derivanti da prestazioni artistiche, costituiscano per il percettore redditi di lavoro autonomo. In sintesi, gli elementi che caratterizzano l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, ai sensi del primo comma dell’articolo 53 del DPR n. 917/86, sono la professionalità e l’abitualità.
Il requisito della professionalità sussiste quando il musicista ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, che in questo caso si identifica con l’esercizio dell’attività musicale. Tale requisito sussiste solo laddove l’attività esercitata sia caratterizzata dalla completa autonomia del soggetto che la esercita rispetto a quello che ne beneficia. Per quel che concerne l’abitualità si deve evidenziare che non è necessario, affinché tale requisito possa ritenersi sussistente, che l’attività artistica sia esercitata in via esclusiva o anche solo prevalente dal soggetto. È sufficiente che l’attività sia esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità.
Il codice attività per le prestazioni artistiche
Per iniziare l’attività artistica in modo professionale è necessario preliminarmente essere riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria. Per questo motivo è obbligatorio presentare la comunicazione dell’inizio della propria attività all’Agenzia delle Entrate con la richiesta di attribuzione di una partita IVA. Nella richiesta si indica anche il tipo di attività svolta attraverso l’indicazione di un codice attività, volto ad individuare l’effettiva attività esercitata dall’artista. Le prestazioni artistiche vengono ricondotte nella suddetta tabella a due codici ATECO. Si tratta dei seguenti, riassunti nella seguente tabella.
Tabella codici ATECO per prestazioni artistiche
CODICE ATECO | DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ |
---|---|
Codice Ateco 90.03.09 | “Altre attività di creazioni artistiche“ |
Codice Ateco 90.01.09 | “Altre attività di rappresentazioni artistiche“ |
Determinazione del reddito per prestazioni artistiche
In relazione alla categoria reddituale in esame, l’articolo 54, comma 1, del TUIR stabilisce il principio generale secondo cui la determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo avviene mediante la contrapposizione dei:
- Compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali, alle
- Spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
Ne discende che, salvo alcune specifiche deroghe, il reddito di lavoro autonomo deve essere determinato con il c.d “criterio di cassa“. Di conseguenza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta rilevano solo:
- I compensi effettivamente percepiti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili nel periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare);
- I costi e gli oneri inerenti alla produzione del reddito effettivamente sostenuti nel periodo d’imposta. Ciò comporta, ai fini contabili, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 600/73, in base al regime di contabilità semplificata.
I compensi corrisposti da sostituti di imposta (società, enti, ecc.) a titolo di compensi per attività di lavoro autonomo sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/73, alla ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa. Nell’ipotesi in esame, i corrispettivi percepiti dall’artista, qualora sussista anche il presupposto territoriale (ai sensi di quanto chiarito nel par. 1.2.), sono da assoggettare ad Iva (vedi paragrafo seguente).
Regime forfettario per prestazioni artistiche
Per i soggetti che aprono una nuova partita Iva, particolari opportunità possono arrivare dal c.d. ”regime fiscale forfettario”. Si tratta di un regime fiscale semplificato per i contribuenti di minori dimensioni che possono arrivare ad un tetto massimo di ricavi annui di 85.000 euro. Si tratta di un regime fiscale particolarmente vantaggioso, che non prevede l’applicazione dell’Iva, delle ritenute di acconto e dell’Irap. Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (ed incassati) un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Per le prestazioni artistiche il coefficiente di redditività è del 67%. Questo significa che, ipotizzando un fatturato di 100 euro, il reddito imponibile è di 67 euro. I restanti 33 euro sono considerati costi forfettari dell’attività. Sul reddito imponibile, così determinato, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15% (che si riduce al 5% nei primi cinque anni di attività). Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica delle cause di esclusione da questo regime fiscale, da effettuare ogni anno.
Disciplina Iva delle prestazioni artistiche
Nell’ambito delle prestazioni professionali legate alle prestazioni artistiche, deve essere posta particolare attenzione al diverso regime IVA applicabile, a seconda della precisa attività svolta. Commettere errori in questo senso è assai frequente, vista la peculiarità che caratterizza questa disciplina, per questo motivo è bene non improvvisare, ma consultarsi sempre con il proprio dottore commercialista di fiducia. In ogni caso, di seguito riportiamo le principali fattispecie Iva applicabili all’attività svolta dagli artisti.
Cessione, concessione, licenze dei diritti di autore
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 2 DPR n. 633/72 per tale attività è prevista l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva quando la cessione dei diritti viene posta in essere dall’autore e dai suoi eredi o legatari. L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva di alcune operazioni concernenti il diritto d’autore fa venire meno l’obbligo di fatturazione delle stesse. Occorre evidenziare che la norma citata non si riferisce alla cessione dell’opera-bene, bensì alla trasmissione dei diritti d’autore su di essa.
Pensa al caso classico dell’autore di un’opera che trasferisce a terzi il diritto di sfruttarla economicamente. In questo caso la fattispecie rientra nella disciplina legata alla cessione del diritto di autore. Per capire se la tua attività può essere tutelata dal diritto di autore ti consiglio di verificare se puoi essere considerato autore dell’opera, o nel caso rivolgersi ad un legale esperto. A quel punto potrai applicare la disciplina fiscale legata al diritto di autore che ho trattato in questo articolo: “Diritto di autore: la disciplina fiscale“.
Le manifestazioni spettacolistiche e la disciplina Iva
Di seguito, si riporta la Tabella C, allegata al DPR n. 633/72, riguardante le attività di spettacolo soggette al regime Iva ordinario, con le relative aliquote applicabili.
GENERE DI ATTIVITA’ | ALIQUOTA IVA |
---|---|
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private. | 10% |
2) Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono. | 10% – (prezzo fino a €. 12,91) 22% – (prezzo superiore a €. 12,91) |
3) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. | 22% |
4) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti. | 10% |
5) Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto dei Ministro delle Finanze ed altre manifestazioni similari. | 22% |
6) Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. | 22% |
Per approfondire: “Disciplina Iva attività di spettacolo“
La gestione previdenziale Inps “Ex ENPALS“
L’obbligo del versamento contributivo alla gestione dello spettacolo, ex ENPALS gestita dall’INPS, sorge nel momento in cui il datore di lavoro/committente occupa lavoratori che svolgono una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’art. 3 del D.Lgs. CPS 708/47, aggiornato dal DM 15.3.2005, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, sia esso subordinato, parasubordinato o autonomo.
L’artista che ha aperto partita Iva per l’esercizio delle propria attività è obbligato all’iscrizione alla gestione contributiva ex Enpals, in qualità di lavoratore autonomo esercente attività musicale. L’iscrizione alla gestione ex Enpals da diritto a richiedere il certificato di agibilità, che deve essere chiesto dall’artista prima dello svolgimento dello spettacolo, a compilare la denuncia contributiva e versare, con modello F24, i contributi in maniera autonoma.
L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali è preceduta dal rilascio di una matricola necessaria per ottemperare gli adempimenti contributivi e di un codice di identificazione (PIN). A tal fine, il lavoratore è tenuto a consegnare alla Sede Inps competente per territorio, il mod. 032/AUT (disponibile sul portale), debitamente compilato e sottoscritto, sulla base delle indicazioni fornite nella Circolare n. 83 del 2016.
Redditi degli artisti nel modello OCSE: criteri di collegamento
I criteri di collegamento per la tassazione degli artisti in ambito transnazionale sono contenuti all’interno dell’art. 17 (Entertainers and Sportspersons) del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Tale articolo deroga alle previsioni generali sopra ricordate relative ai redditi da lavoro autonomo e dipendente e stabilisce quanto segue:
Art. 17 del Modello di Convenzione OCSE
Secondo l’art. 17 i redditi percepiti dagli artisti in ambito transnazionale sono imponibili nello Stato in cui dette attività sono svolte. Si tratta, in buona sostanza, di una deroga ai criteri generali previsti dall’art. 15 (per il lavoro dipendente) e dell’art. 7 (per il lavoro autonomo). Questi, infatti, prevedono l’imposizione del reddito nello Stato dove viene svolta l’attività alla presenza di una presenza fisica del lavoratore per oltre 183 giorni nell’anno (lavoro dipendente) o la presenza di una “stabile organizzazione” o “base fissa” (per il lavoro autonomo). Quindi il criterio di collegamento convenzionale è legato al luogo in cui la prestazione artistica viene svolta. Come indicato dal commentario al modello OCSE, mancando l’avverbio “soltanto” il reddito è soggetto ad una potestà impositiva concorrente nei due stati coinvolti.
I criteri di tassazione dei redditi degli artisti percepiti in più Stati si collocano all’interno dei paragrafi 9.2 e 9.3 del Commentario all’art. 17 del modello OCSE. Il criterio da seguire è che se il compenso è direttamente legato allo Stato dove la prestazione artistica è stata svolta il reddito si considera prodotto in tale Stato; se non vi è correlazione diretta, vale il criterio temporale.
Proventi da royalties e sponsorizzazioni
Questo tipo di proventi nell’art. 17 del modello OCSE se collegabili alla prestazione specifica resa nell’altro Stato (es. compensi per interviste rilasciate dopo il concerto, compensi per l’obbligo di vestire determinate marche di abbigliamento durante l’evento ecc.). In caso contrario, i compensi ricadono tra le royalties, disciplinate dall’art. 12 del modello OCSE.
La ritenuta sui comensi corrisposti ad artisti non residenti
In caso di compensi corrisposti da committente residente nei confronti di artista non residente è necessario applicare una ritenuta a titolo di imposta del 30% sul compenso corrisposto. Questo è quanto previsto dall’art. 25, co. 2, del DPR n. 600/73. La base imponibile della ritenuta è costituita dal compenso lordo corrisposto dal soggetto residente (Risoluzione n. 56/E/2005). Se il soggetto non residente ha una stabile organizzazione in Italia, la ritenuta non è dovuta e la stabile organizzazione è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Imponibilità per i redditi delle “star company”
L’articolo 17, paragrafo 2 del Modello OCSE prevede, invece, una specifica disciplina che permette di contrastare talune pratiche elusive. Si tratta di fattispecie in cui il corrispettivo per la prestazione svolta dall’artista non viene a lui corrisposta, ma viene erogata nei confronti di una società (a questi riferibile). Si tratta, in buona sostanza, di enti conosciuti come “star company“, generalmente localizzati in stati a fiscalità privilegiata al fine di eludere (in linea teorica) la disposizione di cui al comma 1. Questa interposizione societaria è volta, a fini elusivi, a trasformare un reddito professionale in reddito di impresa, che prevede diversi criteri di collegamento per la tassazione.
Attraverso la disposizione di cui al paragrafo 2 dell’art. 17, nel caso in cui il corrispettivo della prestazione venga pagato ad una società (nel qual caso non si renderebbe applicabile il disposto del comma 1), lo Stato della fonte è comunque autorizzato ad assoggettare ad imposizione il reddito relativo alla performance avvenuta all’interno del proprio Paese. Con lo stesso fine deve essere segnalata anche la disposizione di cui all’art. 37, co. 3, del DPR n. 600/73, norma volta a contrastare la c.d. interposizione. La norma consente all’Amministrazione finanziaria di imputare ad un contribuente un reddito il cui titolare risulterebbe essere un soggetto differente. Questo qualora sia dimostrato (anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti) che detto contribuente ne sia l’effettivo possessore. E che ciò sia a riguardo del caso di interposizione fittizia sia a quello di interposizione reale.
Questo significa che se un artista italiano, ad esempio, va a costituire una società in paese a fiscalità privilegiata al solo scopo di ivi imputarvi i proventi che derivano dallo svolgimento della sua attività artistica, siamo di fronte ad una società interposta. Tale interposizione, qualora qualificata ai sensi dell’art. 37, co. del del DPR n. 600/73 o dell’art. 17, co. 2 del modello OCSE, consente sia l’applicazione di una ritenuta in uscita da parte dell’ente che eroga il compenso, sia la possibilità che venga disconosciuto il percepimento del provento dall’ente interposto a favore dell’artista residente in Italia, chiamato a tassare il reddito (ed a versare le relative sanzioni).
Applicazione del credito per imposte estere
Con riferimento specifico agli artisti residenti in Italia, gli stessi, per il fatto di essere residenti in Italia, devono essere assoggettati ad imposizione in base al principio worldwide. Essi dunque sono soggetti all’IRPEF ovunque abbiano prodotto il loro reddito, e potranno godere di un eventuale credito per le imposte eventualmente prelevate nello Stato della fonte, così come consentito dall’articolo 17 del Modello OCSE (e nella supposizione che tale prelievo sia comunque previsto dalla normativa domestica del Paese estero). Tale credito d’imposta è garantito dall’applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia oppure dall’applicazione dell’articolo 165 del TUIR.
In altri Stati contraenti, invece, i redditi degli artisti ivi residenti ed assoggettati ad imposizione nello Stato della fonte, sono resi esenti da tassazione nello Stato di residenza. È questo il caso, ad esempio, del Regno Unito, Paese scelto per questo come residenza da moltissimi artisti. Come detto, al fine di limitare la doppia imposizione, il nostro Paese, in assenza di convenzioni, ha previsto il meccanismo del credito di imposta disciplinato dall’articolo 165 del TUIR. In base alle disposizioni di tale articolo gli artisti italiani residenti in Italia, ai quali derivino dei redditi che si considerano, in base al principio della c.d. lettura a specchio dell’art. 23, prodotti all’estero, hanno diritto ad un credito per le imposte ivi pagate a titolo definitivo. L’applicazione del credito per imposte estere spetta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra:
- I redditi prodotti all’estero, ed
- Il reddito complessivo, calcolato al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Il pagamento a titolo definitivo deve essere inteso come un pagamento irripetibile e che non può più essere suscettibile di modificazione in favore del contribuente.
Consulenza fiscale online
I criteri di collegamento per la tassazione dei proventi percepiti dagli artisti in ambito internazionale ha una disciplina propria, derogatoria rispetto sia al lavoro dipendente che al reddito di impresa. Questa peculiarità è insita nelle peculiarità dell’attività degli artisti che effettuano performance in varie parti del mondo, ed ivi producono reddito che deve essere assoggettato a tassazione, sia nello Stato dove questo è prodotto, sia nello Stato di residenza fiscale dell’artista.
Naturalmente, vi è la possibilità di attenuare la fattispecie di doppia imposizione del reddito che si viene a creare attraverso l’applicazione di un credito per imposte estere. Tuttavia, la doppia imposizione non si riesce mai ad azzerare del tutto. Deve essere poi tenuta ben presente la disciplina antielusiva contenuta nel co. 2 dell’art. 17 del modello OCSE, dedicata alle c.d. “star company“, ovvero società create dagli artisti in paesi a fiscalità privilegiata al solo fine di convogliare i proventi percepiti dalla propria attività artistica. Quando ci si trova di fronte a queste fattispecie il modello OCSE prevede comunque l’applicazione della ritenuta in uscita da parte dello Stato della fonte del reddito (di svolgimento dell’attività artistica). Inoltre, l’art. 37 del DPR n. 600/73, in tema di interposizione fittizia è molto chiaro nelle conseguenze per l’artista qualora sia accertata una fattispecie di interposizione fittizia del reddito.
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Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
La tassazione dipende principalmente dalla residenza fiscale dell’artista e dal luogo in cui la prestazione è stata svolta. I trattati internazionali per evitare la doppia imposizione possono anche influenzare come e dove questi redditi vengono tassati.
Di solito, dovrai pagare le tasse nel paese dove hai eseguito l’esibizione, ma potresti anche dover dichiarare questi redditi nel tuo paese di residenza. I trattati per evitare la doppia imposizione possono prevedere un credito d’imposta o esenzioni specifiche.
La doppia imposizione si verifica quando lo stesso reddito è tassato in due paesi diversi. I trattati per evitare la doppia imposizione tra i due paesi possono prevedere regole specifiche per attribuire i diritti di tassazione a uno dei due paesi o per consentire crediti fiscali.
Se non esiste un trattato, potresti essere soggetto a tassazione in entrambi i paesi. Tuttavia, alcuni paesi offrono un credito unilaterale per le tasse pagate all’estero per ridurre il rischio di doppia tassazione.
A: Sì, l’IVA (o un’imposta simile) può essere applicabile sulle prestazioni artistiche in molti paesi. Gli artisti devono informarsi sulle leggi IVA locali del paese in cui si esibiscono.