Prestazioni degli artisti svolte all'estero con imponibilità concorrente: nello Stato di svolgimento dell'attività artistica ed in quello di residenza fiscale. Questo è il criterio di collegamento del reddito previsto dall'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Resta salva la possibilità di attenuare la doppia imposizione del reddito con l'applicazione del credito per imposte assolte all'estero.
Il lavoro nel mondo dello spettacolo, è caratterizzato da una sua peculiarità nell'ambito degli obblighi fiscali, amministrativi ma soprattutto previdenziali, che il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono tenuti a rispettare. Ad oggi per le prestazioni artistiche nel mondo dello spettacolo non esiste una disciplina particolare per la quale è necessario fare rinvio alla normativa generale vigente. La differenziazione rimane, invece, per gli aspetti di sicurezza sociale che interessano il settore in quanto i lavoratori dello spettacolo sono da assoggettare ad un regime contributivo particolare.
La tassazione delle prestazioni degli artisti svolte all'estero segue criteri di collegamento internazionali che determinano in quale paese tali redditi devono essere tassati. Vediamo, quindi, tutte le informazioni utili per gli esercenti prestazioni artistiche nel mondo dello spettacolo.
Chi sono gli artisti?
L'unica definizione di artista che si riscontra nel TUIR è nell'art. 53, co. 1, il quale comprende nei redditi da lavoro autonomo anche i proventi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni abituali. Sostanzialmente, quindi, il reddito degli artisti, in ambito nazionale, rientra nella più grande categoria dei redditi da lavoro autonomo.
In ambito internazionale, invece, come vedremo di seguito, il riferimento è dato dall'art. 17 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. All'interno di questa disciplina (sovranazionale) è possibile riscontrare un maggiore dettaglio per individuare l'artista, o meglio il lavoratore dello spettacolo. In particolare, vengono individuate le seguenti categorie di lavoratori che operano nei seguenti ambiti:
Teatro;
Cinema;
Radio;
Televisione;
Musica.
Al contrario, invece, non rientrano in questa definizione i lavoratori che operano come amministrazione e staff di supporto per spettacoli, concerti, radio, etc. Possiamo dire, quindi, che rientrano nella definizione di artista, gli attori cinematografici e teatrali, i presentatori televisivi, i cantanti, componenti di band musicali, etc.
L'evento artistico
Il fatto oggettivo che determina l’appartenenza di un rapporto di lavoro al settore dello spettacolo, è lo spettacolo stesso, inteso come:
"qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica". Lo spettacolo, inoltre è stato definito dalla Cassazione civ. sez...
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