I bonus monetari ed azionari corrisposti ai manager impatriati in Italia, rappresentano redditi da lavoro dipendente ex art. 49 e disciplinati dall’art. 51 del TUIR. Pertanto, il valore normale dei benefit al netto dell’eventuale costo di assegnazione rappresenta reddito da lavoro dipendente che è soggetto a tassazione IRPEF.

Le agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori devono essere analizzate anche per quanto riguarda i proventi che derivano dai piani di incentivazione che le aziende possono corrispondere ai propri manager, in relazione all’applicazione dei piani di incentivazione interna. Per capire i riflessi fiscali di questi bonus è opportuno prendere a riferimento i chiarimenti forniti sul tema dall’Amministrazione finanziaria.

Con la Risposta n. 78/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito agli obblighi di sostituzione d’imposta relativi a redditi da lavoro dipendente (piani di incentivazione in cash and shares) i cui beneficiari hanno optato per due regimi di favore:

L’Agenzia, come vedremo meglio in dettaglio, ha avuto modo di chiarire che:

  1. Per i soggetti beneficiari della normativa di cui all’art. 24-bis del TUIR, la quota parte del piano relativa alla prestazione svolta all’estero rientra nell’imposta sostitutiva (dei 100K annui). Pertanto, nessuna ritenuta, ai sensi dell’art 23 del DPR n. 600/73 deve essere effettuata dal sostituto d’imposta su tale quota parte;
  2. Per i soggetti beneficiari della normativa di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 le ritenute di cui all’art 23 del DPR n 600/73 devono essere effettuate in misura agevolata (solo sul 30%) sulla quota parte del piano relativa alla prestazione svolta in Italia. Le ritenute devono essere effettuate in misura piena sulla quota parte relativa alla prestazione svolta all’estero. Su quest’ultima parte, è riconosciuto, ove tutte le condizioni di cui all’art 165 del TUIR siano soddisfatte, un credito per le imposte pagate all’estero.

Vediamo, di seguito, l’istanza di interpello presentata e la risposta, commentata, predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Piani di incentivazione monetari ed azionari per lavoratori dipendenti che usufruiscono del regime dei lavoratori impatriati e neo residenti

Il quesito posto riguarda la società ALFA SRL, società di diritto italiano, fa parte di un Gruppo internazionale denominato BETA attivo nel settore del “private debt, equity e credit” con sede a Londra. Al fine di individuare nuove opportunità di business nel territorio italiano, BETA ha costituito in Italia un’apposita advisory company. BETA ha individuato al proprio interno taluni manager non residenti, dipendenti di altre entità del Gruppo, quali possibili componenti del “management team” della società istante.

Quest’ultima società ha intenzione di assumere alle proprie dipendenze tali manager che, pertanto, trasferiranno la propria residenza in Italia avvalendosi, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, del regime dei neo residenti e del regime degli impatriati. Regimi disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 24-bis del TUIR e dall’articolo 16, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 147/15.

Per lo svolgimento della loro attività, la società italiana erogherà ai predetti manager retribuzioni ordinarie, significative e adeguate rispetto agli standard di mercato e, comunque, in linea con quanto sinora percepito nel rapporto precedentemente instaurato con le altre società del gruppo. Oltre alle remunerazioni ordinarie, le figure manageriali più importanti di BETA risultano attualmente già destinatarie, e continueranno a beneficiare, di talune e differenti forme di incentivazione (congiuntamente i “Piani di incentivazione“), tra cui, in particolare, le seguenti due tipologie:

  • Un piano monetario e
  • Un piano azionario.

I piani di incentivazione monetari

In particolare, il Piano Monetario è un piano di incentivazione monetaria, sotto forma di “cash bonus“, discrezionale, in quanto non destinato alla generalità dei dipendenti, bensì esclusivamente rivolto a manager selezionati “intuitu personae“, e legato al raggiungimento di determinate performance aziendali, ossia ai risultati degli investimenti effettuati dal Gruppo. In pratica, ogni anno BETA attribuisce a ciascun beneficiario un certo numero di “punti” (c.d. carry points) che rappresentano porzioni virtuali ed inalienabili di uno o più panieri (c.d. Distribution Pools), alimentati in base al raggiungimento di taluni obiettivi di performance degli investimenti del Gruppo in un determinato esercizio (c.d. plan year). La formazione dei predetti Distribution Pools viene attuata seguendo appositi criteri e, soprattutto, un determinato ordine (c.d. waterfall).

Una volta attribuiti, i “punti” non possono essere subito ed automaticamente “convertiti” dai beneficiari in un premio in denaro, essendo necessario rispettare alcune condizioni di carattere:

  • Temporale (c.d. vesting), in quanto i “punti” accumulati maturano nel tempo (alla data di assegnazione, decorso un anno dalla data di assegnazione e decorsi due anni dalla data di assegnazione), e
  • Soggettivo (clausole di good/bad leaver), sulla base di talune circostanze connesse alla permanenza del rapporto di lavoro con BETA.

Le date di pagamento materiale dei bonus, calcolati sulla base dei rispettivi punteggi maturati, sono determinate dal Comitato Esecutivo di BETA e, solo allora i beneficiari hanno eventualmente diritto a ricevere da BETA (o dalla società del gruppo in quel momento datrice di lavoro) le somme di denaro corrispondenti ai “punti” maturati.

I piani di incentivazione azionari

Il Piano Azionario è un piano di incentivazione che riconosce ad alcuni manager particolarmente meritevoli il diritto a sottoscrivere gratuitamente delle azioni di BETA. Pertanto, il beneficiario non riceve subito direttamente l’azione, bensì esclusivamente il diritto (inalienabile) a riceverla successivamente. A tal fine, è necessario rispettare alcune condizioni di carattere:

  • Temporale (c.d. vesting), poiché il diritto matura nel tempo (al decorso di uno, due o tre anni dalla data di assegnazione), e
  • Soggettivo (clausole di good/bad leaver), sulla base di talune circostanze essenzialmente connesse alla permanenza del rapporto di lavoro con BETA.

Una volta maturato il periodo di vesting, le azioni di BETA vengono trasferite a titolo gratuito al potenziale beneficiario.

Le problematiche legata alla giurisdizione fiscale

La società istante fa presente che, con riferimento ad entrambe le tipologie di incentivazione, si possono verificare talune complessità di carattere fiscale transnazionale, connesse alla mobilità internazionale dei manager. Più precisamente, possono esservi situazioni in cui le diverse fasi di maturazione e corresponsione del reddito si realizzano in momenti e in giurisdizioni diverse, a seconda dell’effettivo luogo di svolgimento dell’attività lavorativa del manager, esponendo quest’ultimo a situazioni di doppia imposizione.

Ciò rappresentato, la società istante, nella veste di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale cui assoggettare le voci retributive connesse a tali Piani di incentivazione che erogherà ai manager i quali, trasferendo la residenza in Italia. Manager che potrebbero avvalersi – ove ne ricorrano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi – del “regime dei neo residenti” e del “regime dei lavoratori impatriati“, nonché agli ulteriori collaboratori per i quali, pur acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese, non si renderanno applicabili i suddetti regimi agevolativi.

La qualificazione del dei bonus monetari ed azionari come reddito da lavoro dipendente

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR sono da ricomprendere nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del medesimo Testo Unico:

le somme e i valori in genere, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro

Al riguardo, si fa presente che l’imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale i compensi, in denaro o in natura, rilevano fiscalmente al momento dell’effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui gli stessi escono dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

In relazione alle azioni, si precisa che tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli (cfr. Circolare 9 settembre 2008, n. 54/E).

Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura, il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir individua nel “valore normale“, di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio generale di valutazione dei benefit. Pertanto, in relazione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente scaturente dall’assegnazione di azioni, queste ultime rilevano fiscalmente per un importo pari alla differenza tra:

  • Il loro “valore normale“, determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 9, e
  • Quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa

(Circolari 17 maggio 2000, n. 98/E e 20 marzo 2001, n. 29/E). Sulla base di quanto rappresentato si ritiene i redditi derivanti dai Piani di incentivazione in oggetto possano essere ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente. Redditi di cui all’articolo 49 del TUIR e disciplinati dal successivo articolo 51.

Applicazione delle ritenute alla fonte sui benefit

Ne consegue che la società residente, in relazione a tali redditi, è tenuta ad operare la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’articolo 23 DPR n. 600/73:

  • Al momento dell’erogazione dell’incentivazione monetaria (“cash bonus“) derivante dal Piano Monetario;
  • Al momento in cui, terminato il periodo di vesting, le azioni vengono trasferite a titolo gratuito ai manager sulla base del Piano Azionario.

Manager impatriati senza richiesta di agevolazioni

Ciò premesso, in relazione alla determinazione della base imponibile delle remunerazioni incentivanti, previste dai Piani in esame, erogate ai manager che abbiano trasferito la residenza in Italia e che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolativi, di cui all’articolo 24-bis del TUIR e all’articolo 16, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 147/15, si osserva quanto segue.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che il reddito costituito dalle azioni assegnate in ragione del Piano Azionario deve considerarsi prodotto, per l’intero ammontare, nel momento in cui le stesse sono nella disponibilità del manager. Si segue, sostanzialmente, il principio di cassa. L’ammontare imponibile è quello determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4 del TUIR. Questa regola deve applicarsi indipendentemente dal fatto che la retribuzione in natura si riferisca all’intero periodo di vesting che ha comportato, per una parte di esso, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente all’estero da parte dei manager, che all’epoca risultavano non residenti nel nostro Paese.

Qualora però, durante il periodo di vesting, il manager abbia subìto la tassazione anche da parte dello Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa, si crea un fenomeno di doppia imposizione. Per questo, per la parte di valore delle azioni riferibile a tale periodo, si deve fare riferimento agli strumenti previsti dall’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni. Mi riferisco al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del TUIR.

Analogamente, la Società deve operare in relazione all’erogazione della retribuzione incentivante scaturente dal Piano Monetario. Essa, infatti, deve assoggettare a ritenuta alla fonte, ai sensi del citato articolo 23, l’intero importo dell’incentivazione monetaria, con l’eventuale applicazione del credito d’imposta.

Manager che beneficiano delle agevolazioni per il rientro in Italia

Regime dei Neo-domiciliati in Italia

Ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del Tuir, possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero. Si tratta dei redditi individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del TUIR. Questo, sempreché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Conseguentemente, non devono essere assoggettati a tassazione progressiva e, quindi, a ritenuta alla fonte, se prevista, i redditi prodotti all’estero. Si tratta dei redditi individuati sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato (articolo 165, comma 2, del TUIR).

Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, si considerano prodotti in Italia, i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato. Ai fini dell’operatività dell’articolo 24-bis del TUIR, la Circolare n. 17/E/2017 ha precisato che è da considerarsi prodotto all’estero il reddito di lavoro dipendente scaturente dallo svolgimento dell’attività lavorativa prestata al di fuori del territorio italiano.

Conseguentemente, la retribuzione monetaria scaturente dal Piano Monetario deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del DPR n 600/73. Questo, solo per la quota parte riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia. D’altaparte la quota parte relativa alla prestazione svolta all’estero rientra nella tassazione sostitutiva forfettaria dell’articolo 24-bis. Analogamente, la Società deve operare relativamente al reddito di lavoro dipendente determinato dal valore delle azioni assegnate ai manager in ragione del Piano Azionario.

Determinazione della quota di reddito prodotto all’estero

Più precisamente, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero occorre fare riferimento al rapporto tra:

  • Il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e
  • Il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni, ovvero la retribuzione monetaria

(cfr. paragrafo 12.14 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni).

Affinché tale criterio sia applicato correttamente, si precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Al riguardo i termini del rapporto siano omogenei qualora i giorni di vesting siano assunti al netto delle festività, week end e ferie e il periodo di lavoro prestato nel paese estero sia calcolato anche esso al netto di festività, week end e ferie.

Regime dei Lavoratori Impatriati i in Italia

Con riferimento al regime dei Lavoratori Impatriati, si osserva che:

al ricorrere di determinate condizioni, che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare

In ragione del dato letterale, nonché della finalità della norma citata tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività, la circolare n. 17/E del 2017 ha precisato che l’agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, non fruiscono del beneficio fiscale in esame i redditi derivanti dalle attività prestate all’estero. Questo, anche se si tratta di redditi percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia.

Sulla base di tali considerazioni, la Società applica il beneficio fiscale in commento alla parte di retribuzione variabile, di cui ai Piani di incentivazione in esame, riferibile all’attività lavorativa prestata in Italia. Mentre, assoggetta a ritenuta alla fonte l’intera retribuzione variabile riferibile all’attività di lavoro svolta all’estero, riconoscendo il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del TUIR. Resta fermo il criterio precedentemente illustrato al fine di determinare la parte di retribuzione riferibile all’attività svolta nel nostro Paese per la quale, come detto, trova applicazione l’agevolazione fiscale.

Piani di incentivazione monetari ed azionari: conclusioni e consulenza fiscale online

L’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in commento ha fornito delle interessanti considerazioni fornendo contemporaneamente chiarimenti su due aspetti:

  • La modalità di tassazione dei piani di incentivazione monetari ed azionari a manager che rientrano in Italia;
  • La corretta modalità di tassazione dei piani azionari di incentivazione, attraverso stock option, che hanno trascorso il periodo di maturazione (cd “vesting period“) all’estero.

In merito al primo punto, le considerazioni portate dall’Ammistrazione finanziaria appaio ampiamente condivisibili. La tassazione dei piani di incentivazione deve seguire, trattandosi di redditi da lavoro dipendente, il criterio di cassa. Per questo motivo, in caso di agevolazioni per il rientro in Italia, si deve seguire la corretta tassazione del reddito agevolato.

Altrettanto interessante è il chiarimento fornito in merito ai piani di incentivazione azionaria che hanno visto maturare all’estero il proprio vesting period. In questo caso, l’Amministrazione finanziaria è chiara. Subordina il pagamento delle imposte, sul benefit legato all’assegnazione delle azioni, al principio di cassa. Quindi, anche se le azioni sono maturate nel periodo di residenza fiscale estera, ma sono assegnate nel periodo di residenza fiscale italiana, le stesse devono essere assoggettate a tassazione italiana. Eventualmente, qualora vi sia stata anche tassazione estera, si potrà valutare l’applicazione del credito per imposte estere.

Se hai dubbi sulla tua situazione personale contattami, attraverso il link sottostante, per ricevere una consulenza personalizzata.

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