Il regime di participation exemption (PEX) è applicabile, a determinate condizioni, anche per le società ed enti commerciali non residenti (art. 68 co. 2-bis del TUIR). Questa disposizione è applicabile dal 2024 in relazione a quanto introdotto dall’art. 1, co. 59 della Legge n. 213/23. A chiarire l’ambito applicativo della norma è intervenuta anche la Circolare n. 17/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Ambito di applicazione: quando una società non residente realizza plusvalenza imponibile in Italia?
Per capire quando una società non residente realizza una plusvalenza rilevante fiscalmente in Italia occorre prendere a riferimento l’art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR. Secondo questa disposizione sono rilevanti fiscalmente in Italia le plusvalenze relative a partecipazioni in società italiane ovunque detenute. Tuttavia, restano escluse da imposizione le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate in società italiane se:
- Negoziate in mercati regolamentati;
- Cedute da parte di un soggetto che sia residente in un Paese tra quelli elencati dal D.M. 4.9.1996 (c.d. Paesi white list).
Entrando nel merito dell’ambito di applicazione dell’art. 68 co. 2-bis del TUIR, possiamo affermare che sono imponibili nei limiti del 5% del relativo ammontare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane realizzate da soggetti non residenti qualora:
- Siano rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 87 del TUIR per l’applicazione del regime PEX;
- Il soggetto cedente è privo di stabile organizzazione in Italia ed è residente in uno Stato appartenente alla UE o allo SEE che consente un adeguato scambio di informazioni;
- Il soggetto cedente è assoggettato nel suo Stato di residenza a un’imposta sul reddito delle società.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’ambito di applicazione della disposizione in commento si scontra con la normativa convenzionale. Infatti, le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia prevedono, generalmente, una potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del cedente, per le plusvalenze su partecipazioni (senza la presenza di una stabile organizzazione nell’altro Stato). Posizione coerente con il paragrafo 13.5 del Modello OCSE.
Questo significa che, in questi casi, il co. 2-bis dell’art. 68 del TUIR, comunque non troverebbe applicazione. La Convenzione, infatti, non porterebbe imponibilità fiscale in Italia della plusvalenza. Pertanto, ai fini convenzionali è necessario andare ad individuare se vi sono Convenzioni che prevedono disposizioni diverse da quella indicata.
Le Convenzioni che prevedono potestà impositiva concorrente tra i due Stati coinvolti della plusvalenza (Stato di residenza della società partecipata e dello Stato del cedente) sono soltanto alcuni (es. Francia e Cipro).
Come funziona la PEX per le società non residenti?
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da società ed enti commerciali non residenti (residenti UE o SEE) senza stabile organizzazione italiana concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare. Questo, solo a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dall’art. 87 co. 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR, ovvero:
- a) Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione (“ holding period ”);
- b) Iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) Residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
- d) Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Per i chiarimenti relativi ai requisiti è possibile fare riferimento alla normativa PEX (ordinaria). Tuttavia, la norma prevede delle limitazioni riferite:
- Sia alla partecipata, che non può essere una società semplice o una società a regime privilegiato;
- Sia, soprattutto, al cedente, che deve essere una società o un ente commerciale soggetto a un’imposta sulle società in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Cessione della partecipazione non legata ad una stabile organizzazione in Italia
Uno degli aspetti della disciplina riguarda il fatto che la plusvalenza non deve essere realizzata dalla stabile organizzazione italiana di società non residente. Nella fattispecie, infatti, si renderebbe, teoricamente, applicabile il regime ordinario della partecipation exemption (ex art. 87 del TUIR).
Il regime di esenzione PEX trova applicazione nel caso in cui la società o l’ente estero siano dotate di stabile organizzazione in Italia, ma la partecipazione oggetto di cessione non sia relativa a questa stabile organizzazione.
Modalità di determinazione del capital gain
Per quanto riguarda la determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate il co. 2-bis dell’art. 68 del TUIR prevede che le plusvalenze aventi i requisiti sopra indicati per il 5% del loro ammontare sono sommante alla corrispondente quote delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare della plusvalenze di periodi successivi, ma non oltre il quarto. Questo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
Tassazione
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del ventisei per cento per effetto dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 461/97. Tale disposizione esclude specificamente dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’art. 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).
A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.