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Regime PEX per le società non residenti sulle plusvalenze italiane

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
6 min di lettura
In sintesi

Participation exemption (PEX) per le società non residenti in UE/SEE (art. 68 co. 2-bis TUIR), calcolo e impatto Convenzioni.

L’art. 68, comma 2-bis del TUIR stabilisce l’imponibilità limitata al 5% per le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società residenti in UE/SEE prive di stabile organizzazione. L’applicazione effettiva richiede il rispetto dei requisiti ex art. 87 TUIR e il coordinamento vincolante con le Convenzioni contro le doppie imposizioni in essere.


Il regime PEX per le società non residenti determina l’assoggettamento a imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nel limite del 5% del loro ammontare. Introdotta dalla Legge n. 213/23 e chiarita dalla Circolare n. 17/E/2024, l’agevolazione prevista dall’art. 68, comma 2-bis del TUIR si rivolge esclusivamente a società o enti commerciali residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) che siano privi di stabile organizzazione nel territorio italiano.

Il riconoscimento della tassazione agevolata è subordinato sia al pagamento di un’imposta societaria nello Stato estero, sia al rispetto dei quattro requisiti oggettivi della PEX ordinaria dettati dall’art. 87 del TUIR (tra cui l’holding period e l’esercizio di impresa commerciale). Sul piano operativo, tuttavia, l’efficacia della norma interna è strettamente vincolata alle Convenzioni contro le doppie imposizioni: poiché il Modello OCSE attribuisce prevalentemente la potestà impositiva esclusiva allo Stato del cedente, la detassazione italiana si applica concretamente solo in presenza di trattati bilaterali che prevedono un’imposizione concorrente.

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Ambito di applicazione (art. 68 co. 2-bis TUIR)

L’ambito di applicazione del regime agevolativo per le società non residenti richiede preliminarmente l’identificazione di una plusvalenza territorialmente rilevante in Italia. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR, assumono rilevanza fiscale nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società italiane, indipendentemente dal luogo in cui i titoli sono materialmente detenuti. Questo principio generale definisce il perimetro entro cui opera la limitazione della base imponibile introdotta dalla Legge n. 213/23, la quale risulta applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La corretta localizzazione del reddito rappresenta il presupposto imprescindibile per l’attivazione di qualsiasi successiva disposizione derogatoria da parte del soggetto estero.

Il quadro normativo prevede specifiche cause di esclusione dall’imposizione per determinate categorie di partecipazioni. Restano fuori dal raggio d’azione dell’imposta italiana le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, a condizione che tali quote siano negoziate all’interno di mercati regolamentati. Inoltre, la medesima esclusione dalla tassazione si applica qualora le partecipazioni vengano cedute da soggetti residenti in uno dei Paesi inclusi nella cosiddetta white list, come definita dal D.M. 4 settembre 1996. Queste deroghe preventive riducono la casistica in cui la plusvalenza risulta effettivamente imponibile in Italia, limitando di fatto il campo di applicazione della nuova disciplina alle quote qualificate o a quelle non negoziate nei mercati ufficiali.

L’accesso al beneficio dell’imponibilità ridotta al 5% delineato dall’art. 68, comma 2-bis del TUIR esige il rispetto di rigidi requisiti soggettivi in capo al cedente estero. La società o l’ente commerciale deve avere la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantisca un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Ulteriore condizione essenziale è che tale entità risulti effettivamente assoggettata, nel proprio Stato di residenza, a una imposta sul reddito delle società. La combinazione di localizzazione geografica (UE/SEE) e assoggettamento a imposizione estera delimita in modo rigoroso il perimetro di fruizione dell’agevolazione.

Il vincolo della stabile organizzazione

L’agevolazione prevista dall’art. 68, comma 2-bis del TUIR impone un vincolo strutturale relativo alla presenza fisica e operativa del soggetto estero in Italia. La norma richiede espressamente che la società cedente sia priva di una stabile organizzazione nel territorio italiano. Se la plusvalenza venisse realizzata direttamente da una stabile organizzazione italiana appartenente a una società non residente, la fattispecie ricadrebbe sotto l’ombrello del regime ordinario della participation exemption disciplinato dall’art. 87 del TUIR, annullando l’applicabilità del regime speciale introdotto nel 2024. Questo discrimine normativo assicura che il nuovo regime intervenga esclusivamente laddove manchi un nesso strumentale tra l’asset ceduto e un ramo d’azienda operativo in Italia.

La disciplina ammette tuttavia una precisa distinzione nel caso in cui il soggetto estero possieda una stabile organizzazione in Italia estranea all’operazione. Il regime di esenzione PEX destinato alle società non residenti trova piena applicazione anche quando l’ente estero è dotato di una sede fissa d’affari sul suolo italiano, a condizione che la partecipazione oggetto di cessione non sia in alcun modo riconducibile o relativa a tale stabile organizzazione. Questa precisazione salvaguarda le operazioni di disinvestimento diretto effettuate dalla casa madre estera, mantenendo intatta la necessaria separazione fiscale e patrimoniale tra la capogruppo d’oltreconfine e la sua eventuale dipendenza italiana.

Requisiti oggettivi della partecipazione (art. 87 TUIR)

L’imponibilità agevolata al 5% delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti è subordinata al rispetto congiunto dei requisiti oggettivi previsti dalla disciplina PEX ordinaria. L’articolo 68, comma 2-bis del TUIR rinvia in modo esplicito alle condizioni elencate dall’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo testo unico. Affinché la participation exemption possa dispiegare i propri effetti per le società residenti in UE o SEE prive di stabile organizzazione in Italia, la partecipazione ceduta deve possedere specifiche caratteristiche intrinseche temporali e contabili. Il legislatore ha così allineato i criteri di eleggibilità dell’asset per gli investitori esteri a quelli già previsti normativamente per i soggetti societari residenti nel territorio dello Stato.

Il primo requisito temporale impone un ininterrotto possesso della partecipazione a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui avviene la cessione. Questo parametro, definito tecnicamente holding period, mira a scoraggiare le operazioni speculative di compravendita a breve termine, premiando esclusivamente gli investimenti di natura strategica nel capitale delle imprese. Il calcolo dei mesi per la detenzione dell’asset deve seguire rigorosamente il calendario solare. L’assenza di tale condizione temporale preclude in radice l’accesso all’esenzione, rendendo la plusvalenza assoggettabile alle regole ordinarie qualora non intervengano altre norme convenzionali internazionali a tutela del cedente estero.

Il secondo requisito oggettivo impone che la partecipazione sia formalmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questa condizione, prevista dall’articolo 87, comma 1, lettera b) del TUIR, vincola l’agevolazione alla classificazione contabile iniziale dell’asset da parte della società estera cedente. La ratio risiede nella necessità di dimostrare inequivocabilmente l’intento strategico e duraturo dell’investimento fin dal primo esercizio di detenzione. Qualora le quote fossero state registrate nell’attivo circolante nel primo bilancio di possesso, il requisito risulterebbe definitivamente non soddisfatto, precludendo l’accesso all’imponibilità ridotta introdotta per i soggetti esteri.

Requisiti della società partecipata

I requisiti per l’accesso al regime PEX si estendono dalla qualificazione contabile della quota alla natura stessa del soggetto in cui l’entità estera investe. La norma esige l’effettivo esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata, come stabilito dall’articolo 87, comma 1, lettera d) del TUIR. Questa condizione oggettiva assicura che il beneficio fiscale venga accordato esclusivamente in relazione a disinvestimenti in realtà economiche operative e produttive. Restano escluse dal regime di detassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di mero godimento patrimoniale, le quali non integrano il requisito operativo richiesto per l’applicazione della limitazione dell’imponibile al 5%.

Un ulteriore vincolo normativo riguarda la localizzazione geografica e fiscale dell’entità oggetto di cessione. È richiesta la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata. Questo requisito, delineato dall’articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR, è richiamato esplicitamente dall’articolo 68 del TUIR che prevede specifiche limitazioni per i soggetti esteri, escludendo dall’agevolazione le partecipate assoggettate a un regime privilegiato. Il legislatore italiano intende in questo modo evitare che il regime PEX possa agevolare o detassare lo smobilizzo di capitali strutturati in giurisdizioni non cooperative.

La disciplina introduce infine una preclusione assoluta legata alla forma giuridica del veicolo societario oggetto di investimento. La normativa prevede precise limitazioni riferite alla partecipata, stabilendo esplicitamente che quest’ultima non possa assumere la forma giuridica di una società semplice. La natura intrinsecamente non commerciale di questa tipologia societaria la pone al di fuori del perimetro applicativo delineato per la participation exemption. Pertanto, qualora una holding europea o una società non residente realizzi un capital gain cedendo le quote di una società semplice italiana, l’agevolazione fiscale non risulterà in alcun modo applicabile alla transazione in oggetto.

Rapporto con le Convenzioni internazionali

Il rapporto tra la disciplina domestica e i trattati internazionali definisce l’effettiva operatività del regime agevolativo sulle plusvalenze transfrontaliere. L’ambito di applicazione della norma interna prevista dall’art. 68, comma 2-bis del TUIR si scontra fisiologicamente con la normativa convenzionale vigente. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia disciplinano in modo gerarchicamente prevalente la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati contraenti. In caso di sovrapposizione normativa, le regole pattizie prevalgono sulla norma nazionale, modificando radicalmente le prospettive di tassazione del soggetto cedente (art. 169 del TUIR e 75 del DPR n. 600/73). Questa complessa interazione gerarchica impone un’attenta valutazione dei profili di doppia imposizione per stabilire in via preventiva se la fattispecie ricada nell’alveo della normativa interna o sia interamente attratta dalle regole del trattato bilaterale.

La ripartizione della potestà impositiva nelle cessioni societarie internazionali segue in larga maggioranza gli standard dettati dall’organizzazione per la cooperazione economica. Nello specifico, il paragrafo 13.5 del Modello OCSE prevede che la potestà impositiva esclusiva sulle plusvalenze relative a partecipazioni spetti allo Stato di residenza del cedente, a condizione che vi sia l’assenza di una stabile organizzazione nell’altro Stato. L’effetto pratico di questo consolidato orientamento è sostanziale: in tali circostanze, il comma 2-bis dell’art. 68 del TUIR non troverebbe comunque applicazione. La Convenzione internazionale stessa interviene impedendo in radice l’insorgere dell’imponibilità fiscale della plusvalenza in Italia, garantendo al contribuente una esenzione assoluta a livello nazionale che rende superfluo il ricorso all’agevolazione del 5%.

L’imponibilità agevolata disciplinata dalla legge italiana si concretizza esclusivamente laddove i trattati internazionali si discostino dal modello standard di tassazione esclusiva estera. Ai fini prettamente convenzionali, risulta necessario individuare in modo analitico l’esistenza di trattati bilaterali che prevedano disposizioni diverse da quella indicata dal Modello OCSE. Le Convenzioni che instaurano una potestà impositiva concorrente della plusvalenza tra lo Stato di residenza della società partecipata e lo Stato del cedente rappresentano infatti una netta minoranza. In questa ristretta casistica rientrano i trattati siglati dall’Italia con la Francia e con Cipro. Solamente all’interno di questi specifici scenari di concorrenza impositiva la società estera residente nell’Unione Europea o nello SEE ha interesse a invocare il regime PEX domestico per limitare il peso fiscale sul capital gain.

Calcolo del capital gain e minusvalenze

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da società estere (UE/SEE) prive di stabile organizzazione, qualora provviste dei requisiti PEX, concorrono alla formazione del reddito imponibile assumendo rilevanza esclusivamente per il 5% del loro ammontare complessivo. La norma dispone che tale plusvalenza debba essere obbligatoriamente sommata in via algebrica all’ammontare corrispondente (ossia sempre il 5%) delle eventuali minusvalenze derivanti dalla medesima categoria. Questo meccanismo perequativo garantisce che il reddito imponibile finale su cui calcolare le imposte in Italia rifletta fedelmente il saldo netto delle operazioni finanziarie realizzate dal soggetto non residente all’interno dello stesso comparto.

Qualora dal calcolo algebrico emerga che le minusvalenze risultino quantitativamente superiori alle plusvalenze registrate nel corso del medesimo periodo d’imposta di realizzo, l’eccedenza negativa non viene dispersa. Il comma 2-bis dell’art. 68 del TUIR prevede espressamente che l’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza non utilizzato in deduzione possa essere riportato in avanti negli esercizi successivi. Tale riporto in deduzione è consentito fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze realizzate nei futuri periodi, entro e non oltre il limite temporale rigido del quarto periodo d’imposta successivo a quello di materiale formazione dell’eccedenza.

L’utilizzo dell’eccedenza delle minusvalenze nei periodi d’imposta successivi non opera in modo automatico, ma risulta rigorosamente subordinato a un preciso adempimento formale a carico del contribuente estero. Il legislatore ha posto come condizione essenziale di deducibilità che tale eccedenza venga esplicitamente indicata all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate. L’omissione di tale indicazione dichiarativa (come ad esempio la mancata compilazione del Quadro RT, qualora richiesto dalle specifiche tecniche) preclude definitivamente la possibilità di scomputare la minusvalenza latente dalle plusvalenze realizzate nel quadriennio successivo.

L’imposta sostitutiva al 26%

Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate in società italiane, una volta determinate secondo il meccanismo della base imponibile ridotta al 5%, vengono assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva con l’aliquota fissa del 26%. Questa misura impositiva trova il proprio esplicito fondamento normativo nell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/97, che disciplina il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. L’applicazione di un’imposta sostitutiva, in luogo dell’ordinaria imposizione progressiva o societaria, semplifica oggettivamente l’assolvimento del debito tributario per le entità non residenti nel territorio dello Stato.

La disciplina in materia di imposta sostitutiva sulle plusvalenze transfrontaliere prevede tuttavia una specifica clausola di salvaguardia per prevenire fenomeni di elusione internazionale. La disposizione esclude in modo tassativo dall’ambito applicativo del prelievo sostitutivo le specifiche fattispecie indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR. Nel dettaglio, l’esclusione colpisce direttamente le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. In questi casi, il legislatore italiano applica un regime maggiormente gravoso, disattivando l’agevolazione qualora l’entità partecipata sia incardinata in giurisdizioni che non garantiscono uno standard fiscale cooperativo.

La corretta classificazione di una partecipazione come “qualificata”, requisito primario per l’applicazione del regime delineato al comma 2-bis in commento, richiede un rigoroso monitoraggio temporale delle cessioni frazionate. A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati integrano il requisito percentuale per essere considerati qualificati, il contribuente deve tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi solari. Questo lasso di osservazione unitario ingloba normativamente anche le operazioni concluse in due periodi d’imposta consecutivi e quelle realizzate nei confronti di soggetti acquirenti diversi.

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L’incrocio tra l’art. 68 del TUIR e il Modello OCSE rischia di annullare i benefici fiscali.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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