Partita Iva estera e lavoro in Italia: rischi e regole

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Dal calcolo delle sanzioni ai requisiti per il trasferimento della residenza: tutto quello che devi sapere per operare con una partita IVA estera senza incorrere in accertamenti per esterovestizione.

Trasferirsi all’estero per avviare una nuova attività professionale è un progetto che affascina molti imprenditori digitali, attirati da una burocrazia snella e una pressione fiscale ridotta. Tuttavia, sorge spesso un dubbio cruciale: è possibile mantenere una partita IVA estera continuando a vivere o a servire clienti in Italia?

Sebbene non esista un divieto assoluto di operare nel territorio italiano con un numero identificativo straniero, la normativa tributaria italiana ed internazionale (linee guida OCSE) impone vincoli rigidissimi. Se la gestione effettiva dell’attività rimane in Italia, il rischio di essere accusati di evasione fiscale è estremamente elevato.

Infografica sui rischi della Partita IVA estera in Italia: esterovestizione e sanzioni
Sintesi visiva dei rischi di esterovestizione e stabile organizzazione per chi opera in Italia con partita IVA straniera.

Aprire una partita IVA estera e lavorare in Italia è legale?

L’apertura di una partita Iva può essere effettuata in ogni Paese UE. Per quanto riguarda i Paesi Extra UE (es. Regno Unito), invece, è necessario verificare da Stato a Stato i requisiti richiesti per aprire un’attività. Gli elementi principali da considerare sono i seguenti:

  • Libertà di stabilimento: In ambito UE, ogni cittadino può avviare un’attività nel Paese che ritiene più consono (es. Bulgaria, Francia, Germania, etc) per ridurre tassazione o burocrazia. Previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
  • Obbligo di residenza: La condizione imprescindibile per la legalità dell’operazione è che l’imprenditore trasferisca effettivamente la propria residenza fiscale personale all’estero. Aprire una posizione IVA straniera restando a vivere stabilmente in Italia configura una violazione del sistema tributario.

Di fatto, non è possibile operare con partita IVA estera vivendo ed operando stabilmente in Italia, al solo fine di evitare il pagamento delle imposte sui redditi.

Business digitali e la “liquidità” dell’attività

I business online sono definiti “liquidi” perché facilmente ricostituibili, ma questa caratteristica non deve trarre in inganno sulla loro localizzazione fiscale.

  • Burocrazia e pressione fiscale: Molti marketers si trasferiscono all’estero per fuggire dall’alto costo della burocrazia italiana e dalla pressione fiscale.
  • Pianificazione fiscale: Operare dall’estero è possibile e legale, a patto di pianificare correttamente l’attività e il trasferimento di residenza.
  • Consulenza specialistica: Affidarsi a consulenti inesperti può aggravare il rischio di sanzioni o richieste di risarcimento che vanno a ledere il patrimonio personale.

Quando scatta l’obbligo di residenza fiscale all’estero

Per evitare contestazioni, non basta iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). È necessario che il “centro degli interessi vitali” (affetti, patrimonio, gestione affari) sia stabilmente fuori dall’Italia. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria italiana rivendicherà la tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti (World Wide Taxation Principle).

Se vuoi approfondire questo aspetto, ne parlo qui: Sede legale estera: gli errori da evitare.

Il concetto di residenza fiscale e il ruolo dell’AIRE

Molti contribuenti commettono l’errore di pensare che l’apertura di una partita IVA estera sia sufficiente per legittimare la propria posizione. In realtà, il fisco italiano guarda prima di tutto a dove risiede il soggetto.

  • Spostamento della residenza: Non è sufficiente registrare l’attività all’estero, ma è indispensabile trasferire anche la propria residenza fiscale personale.
  • Centro degli interessi: Se un soggetto avvia una partita IVA estera ma continua a vivere stabilmente in Italia, la sua posizione è considerata irregolare.
  • Iscrizione AIRE: Il trasferimento deve essere accompagnato da una corretta procedura di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per poter operare correttamente con una posizione fiscale straniera. La procedura è adempimento formale, ma attenzione al fatto che è l’aspetto sostanziale che conta realmente.

Monitoraggio fiscale e scambio automatico di informazioni

Un aspetto fondamentale da approfondire riguarda l’evoluzione dei controlli. Oggi, grazie al Common Reporting Standard (CRS), l’Agenzia delle Entrate riceve automaticamente informazioni sui conti bancari e sulle attività economiche degli italiani all’estero.

  • Tracciabilità: È sempre più difficile nascondere una gestione amministrativa svolta dall’Italia per una partita IVA estera.
  • Evasione fiscale: Qualora i compiti amministrativi siano espletati in Italia senza dichiarazione, il rischio di accusa di evasione fiscale è concreto.
  • Potere di accertamento: In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate può intimare il pagamento delle imposte evase con sanzioni pesantissime, che arrivano fino al 120% in caso di omessa dichiarazione.

I tre grandi rischi del professionista con Partita IVA straniera

L’attività di accertamento di questo tipo di fattispecie si concentra, essenzialmente, su tre normative, che vediamo di seguito.

L’esterovestizione: quando la sede è solo “sulla carta”

Si verifica quando un’attività o una società viene fittiziamente localizzata all’estero (sede legale) mentre la sua direzione strategica e gestione quotidiana avvengono in Italia. Ai sensi dell’art. 73 del TUIR, tale entità viene considerata fiscalmente residente in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare qui i redditi mondiali.

Se apri una Partita IVA in Bulgaria (tassazione 10%) ma firmi i contratti e gestisci i clienti dal tuo ufficio di Milano, l’Agenzia delle Entrate considererà quella Partita IVA come “esterovestita“. Il rischio è quello di essere chiamati a determinare il reddito imponibile in Italia, con applicazione di sanzione per omessa dichiarazione pari al 120% delle imposte dovute e non versate. In caso di imposta evasa superiore ai € 50.000 scatta la violazione penale.

La presenza di base fissa occulta in Italia

Anche se la posizione fiscale è realmente estera, se questa opera in Italia attraverso una struttura fissa (ufficio) si configura una base fissa. L’esempio classico di base fissa di un professionista è quella legata alla presenza di un’ufficio in Italia dove viene svolta l’attività si ricevono clienti, etc. I redditi derivanti dalla base fissa devono essere dichiarati e tassati in Italia. Non farlo espone alle sanzioni per omessa dichiarazione che abbiamo visto prima.

Per analizzare compiutamente la casistica occorre, prima di tutto, analizzare l’art. 23 del TUIR e poi analizzare l’eventuale presenza di Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato estero e l’Italia, all’art. 14 oppure in mancanza all’art. 5.

Nel caso in cui l’attività professionale di un soggetto estero sia svolta in maniera soltanto occasionale in Italia (senza base fissa), la stessa risulterà tassabile soltanto nel Paese di residenza del professionista (con ritenuta in uscita del 30% in Italia, a meno di applicazione della disciplina convenzionale) In tutti gli altri casi, comunque la prestazione del professionista estero in Italia è soggetta a tassazione italiana.

Per approfondire:

La responsabilità illimitata sul patrimonio personale

Per i professionisti e le ditte individuali, la responsabilità per imposte evase e sanzioni è illimitata. L’Agenzia delle Entrate può rivalersi su tutti i beni personali, inclusi conti correnti o immobili, indipendentemente dal fatto che si trovino in Italia o all’estero. Anche questo aspetto deve essere valutato nella propria propensione al rischio.

Questo vuol dire che potresti essere chiamato a rispondere delle obbligazioni che hai assunto con tutto il tuo patrimonio personale. Poco importa se il tuo patrimonio è in Italia o all’estero, tutti i tuoi beni possono essere a serio rischio.

Matrice dei rischi: esterovestizione e base fissa

Tipologia di violazioneDescrizione del rischioRiferimento normativoSanzione amministrativaCondizione per la conformità
EsterovestizioneSede fittizia all’estero ma direzione e gestione effettiva in Italia.Art. 73 TUIR; Linee guida OCSE.Del 120% dell’imposta evasa.Trasferimento reale della residenza fiscale e del potere decisionale.
Residenza fittiziaApertura Partita IVA estera continuando a vivere stabilmente in Italia.Art. 2 e 3 TUIR (World Wide Taxation).Del 120% delle imposte non versate in Italia.Procedura corretta di trasferimento residenza e iscrizione AIRE.
Base fissaSvolgimento di attività tramite uffici o dipendenti.Art. 23 DPR 917/86; Convenzioni Doppie Imposizioni.Del 120% dell’imposta (IRES/IRAP/IVA).Dichiarazione dei redditi prodotti in Italia tramite partita IVA italiana.

Tassazione e base fissa: come vengono tassati i redditi prodotti in Italia?

Se sei un professionista non residente (incluso chi è regolarmente iscritto all’AIRE) che esercita un’attività in Italia, la tassazione segue regole precise dettate dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali.

  • Riferimento normativo: Occorre verificare l’esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del professionista.
  • La ritenuta d’acconto: Se la prestazione è svolta in Italia, si applica generalmente una ritenuta fiscale del 30%, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973 da parte dell’impresa o studio professionale committente che eroga il compenso.
  • Configurazione della base fissa: Il professionista straniero è tassato in Italia se dispone di una base fissa (come un ufficio) nel territorio dello Stato. In questo caso, deve documentare analiticamente i redditi derivanti da tale base attraverso partita IVA italiana, tenuta della contabilità e dichiarazione dei redditi di fonte italiana.
  • Prestazioni occasionali: Se l’attività è svolta in Italia solo in via occasionale e senza una base fissa, la tassazione avviene solitamente solo nel Paese di residenza del professionista. Resta salva l’applicazione della ritenuta se non è prevista una disciplina diversa dalla Convenzione applicabile.

Casi pratici: analisi del rischio e sanzioni

Per comprendere la gravità delle violazioni legate all’esterovestizione e alla stabile organizzazione occulta, analizziamo due scenari numerici basati sulle sanzioni previste dall’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni amministrative tributarie: In caso di controlli che accertino l’esterovestizione o una stabile organizzazione occulta, l’Amministrazione finanziaria intima il pagamento delle imposte evase. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono pari al 120% dell’imposta dovuta e non versata.

Caso 1 – Freelance digitale “Esterovestito” Dati:

  • Residenza reale: Italia (nonostante la Partita IVA estera).
  • Imposta IRPEF calcolata e non versata in Italia: € 20.000.

Calcolo delle sanzioni per omessa dichiarazione 120%:

  1. Imposta dovuta: € 20.000.
  2. Sanzione minima (120%): € 20.000 × 120% = € 24.000.
  3. Totale da versare (esclusi interessi): € 44.000.

Consiglio operativo: Operare con una partita IVA estera vivendo stabilmente in Italia non è una scelta conveniente poiché la responsabilità per il pagamento di imposte e sanzioni è illimitata e ricade sull’intero patrimonio personale.

Caso 2 – Società estera con stabile organizzazione occulta

  • Dati: Società con sede legale in Bulgaria, ma decisioni amministrative assunte da un ufficio in Italia.
  • Utile prodotto in Italia: € 100.000.
  • Imposta IRES evasa (24%): € 24.000.
  • Calcolo sanzione amministrativa (120%): € 24.000 × 120% = € 28.800.
  • Totale da versare: € 52.800, con il rischio di accertamento anche sulla base imponibile IRAP.
FISCOMANIA – PERCORSO DI CONFORMITÀ FISCALE 2026

[ STEP 1: RESIDENZA FISCALE ]
   |
   |— Iscrizione AIRE obbligatoria
   |— Dimora abituale fuori dall’Italia per > 183 giorni
   |— Centro degli interessi vitali all’estero
   V

[ STEP 2: GOVERNANCE AZIENDALE ]
   |
   |— Decisioni amministrative assunte fuori dall’Italia
   |— Gestione contratti e ordini dalla sede estera
   |— Assenza di stabili organizzazioni occulte in Italia
   V

[ STEP 3: GESTIONE COLLABORATORI ]
   |
   |— Dipendenti italiani privi di poteri di firma
   |— Solo attività ausiliarie o preparatorie in Italia
   V

[ STEP 4: MONITORAGGIO E COMPLIANCE ]
   |
   |— Verifica protocolli Common Reporting Standard (CRS)
   |— Dichiarazione redditi fonte italiana (se presente base fissa)
   |— Applicazione ritenuta d’acconto 30% (professionisti)

OBIETTIVO: ELIMINAZIONE RISCHIO ESTEROVESTIZIONE E SANZIONI 120%

Consulenza fiscale online

Operare in Italia con una partita IVA estera o una società internazionale è una scelta strategica che può offrire grandi vantaggi, ma solo se gestita con precisione chirurgica. Come abbiamo visto, il confine tra pianificazione fiscale legittima ed esterovestizione è sottile e le conseguenze di un errore possono essere devastanti per il tuo patrimonio.

Se vuoi dormire sonni tranquilli e avere la certezza che la tua struttura sia a prova di accertamento, offro una consulenza fiscale online specifica per imprenditori e professionisti internazionali.

La mia consulenza ti aiuterà a:

  • Analizzare la tua residenza fiscale: Verifichiamo se il tuo trasferimento e l’iscrizione AIRE sono conformi per evitare la tassazione mondiale in Italia.
  • Prevenire l’esterovestizione: Esaminiamo dove vengono assunte le decisioni strategiche per garantire che la sede amministrativa sia realmente estera.
  • Mappare la stabile organizzazione: Verifichiamo se la tua operatività in Italia configura una base fissa o una stabile organizzazione occulta.
  • Pianificare il carico fiscale: Ottimizziamo il prelievo tributario nel pieno rispetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

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    Domande frequenti

    È possibile aprire una società estera e operare regolarmente in Italia?

    Sì, è possibile, a patto di rispettare condizioni rigorose: le decisioni amministrative non devono essere assunte in Italia, i dipendenti locali non devono avere poteri di firma e non si deve configurare una stabile organizzazione occulta.

    Cosa succede se lavoro in Italia con Partita IVA estera senza trasferire la residenza?

    Si configura una fattispecie non permessa dal sistema tributario italiano. Il rischio è un accertamento per evasione fiscale con sanzioni pesantissime e l’obbligo di pagare le imposte in Italia sul reddito ovunque prodotto.

    Cosa rischia il mio patrimonio personale?

    Per i professionisti o le ditte individuali, la responsabilità è illimitata. Tutti i beni, siano essi in Italia o all’estero, possono essere pignorati per soddisfare il debito con il fisco italiano.

    Normativa e prassi

    Questa guida è redatta sulla base delle seguenti fonti normative e di prassi:

    • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): Art. 23 (Produzione reddito in Italia) e Art. 73 (Residenza fiscale società).
    • D.P.R. n. 600/1973: Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo dei non residenti).
    • Linee Guida OCSE: Criteri per la determinazione della sede amministrativa e della stabile organizzazione.
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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