Pagamenti tracciabili: ridurre di due anni i termini di accertamento

HomeFisco NazionalePagamenti tracciabili: ridurre di due anni i termini di accertamento

L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo nel caso in cui sia garantita la tracciabilità per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro. Indicazione da fornire in dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione finanziaria premia chi adotta strumenti di tracciabilità e trasparenza attraverso un beneficio concreto: la riduzione di due anni dei termini di accertamento. Questo significa passare dai tradizionali 5 anni a soli 3 anni per eventuali controlli fiscali, un vantaggio significativo per la tranquillità operativa di imprese e professionisti.

Il regime premiale, disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, non è però automatico: richiede il rispetto di specifici requisiti e, soprattutto, una comunicazione formale nella dichiarazione dei redditi. Un errore procedurale o una mancata segnalazione può vanificare completamente il beneficio, anche in presenza di tutti i presupposti sostanziali.

Il quadro normativo di riferimento

La normativa di riferimento trova la sua origine nell’articolo 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, successivamente modificato dall’art. 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Le modalità operative sono invece dettagliate nel Decreto del MEF del 4 agosto 2016.

I termini di accertamento interessati dalla riduzione sono quelli previsti:

  • Dall’art. 43, comma 1, del DPR n. 600/1973 per le imposte sui redditi;
  • Dall’art. 57, comma 1, del DPR n. 633/1972 per l’IVA;
  • Dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 per le violazioni tributarie sostanziali.

In presenza dei requisiti richiesti, i termini si riducono da 5 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) a 3 anni, calcolati dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Esempio:
Ad esempio, quindi, per l’anno di imposta 2024, il termine per le notifiche degli accertamenti scadrebbe il 31 dicembre 2028. Sia per le imposte sui redditi che per l’IVA.

Per approfondire: Avvisi di accertamento per imposte sui redditi.

I requisiti fondamentali per accedere al beneficio

L’accesso alla riduzione dei termini richiede il contemporaneo rispetto di tre condizioni essenziali:

1. Fatturazione elettronica o corrispettivi telematici. Tutte le operazioni attive devono essere documentate esclusivamente attraverso fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) oppure mediante corrispettivi telematici. Non è sufficiente l’utilizzo parziale.

2. Tracciabilità completa dei pagamenti oltre 500 euro. Tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di importo superiore a 500 euro (IVA inclusa) devono essere eseguiti esclusivamente con strumenti tracciabili. La soglia si riferisce all’operazione singola, non al singolo pagamento.

3. Comunicazione in dichiarazione dei redditi. Il possesso dei requisiti deve essere comunicato formalmente barrando l’apposita casella nel quadro RS del modello Redditi (rigo RS136 per PF/SP, rigo RS269 per SC/ENC).

Gli strumenti di pagamento ammessi

La tracciabilità è garantita quando il pagamento avviene mediante:

  • Bonifico bancario o postale;
  • Carta di credito o di debito;
  • Assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità;
  • Ricevuta bancaria (RIBA);
  • MAV (Mediante Avviso di Versamento).

È importante sottolineare che qualsiasi pagamento in contanti, assegni liberi o altri mezzi non tracciabili per importi superiori a 500 euro esclude automaticamente dal beneficio. La regola vale per l’intero periodo d’imposta: basta una sola violazione per perdere l’agevolazione.

Soggetti interessati e particolarità operative

Il beneficio si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, inclusi i forfettari che abbiano optato volontariamente per la fatturazione elettronica.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio:

  • I commercianti al minuto esonerati dall’obbligo di corrispettivi telematici;
  • Chi effettua vendite online (e-commerce) senza trasmissione telematica;
  • I soggetti che non documentano tutte le operazioni con strumenti elettronici.

La comunicazione in dichiarazione: aspetto critico

La mancata barratura della casella RS comporta automaticamente la perdita del beneficio, anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali. Questo aspetto rappresenta spesso il tallone d’Achille dell’agevolazione, poiché molti contribuenti trascurano l’adempimento dichiarativo.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni periodo d’imposta in cui si intende fruire del beneficio. Non esiste un’opzione permanente: ogni anno va rinnovata la dichiarazione di possesso dei requisiti.

Possibilità di correzione

È possibile rimediare alla mancata comunicazione mediante dichiarazione integrativa, purché sia presentata entro i termini di accertamento ordinari. Questa possibilità rappresenta un’importante salvaguardia per chi abbia dimenticato di barrare la casella.

Non cumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio della riduzione per pagamenti tracciabili non è cumulabile con quello previsto per i soggetti che aderiscono al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo). In caso di presenza di entrambi i requisiti, trova applicazione la sola riduzione prevista per l’adempimento collaborativo.

Diversa è invece la situazione rispetto all’agevolazione per la rinuncia al contante (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015), che riguarda la riduzione delle sanzioni e non dei termini di accertamento.

Implicazioni pratiche e controlli

L’adesione al regime comporta alcuni aspetti da considerare attentamente:

Maggiore esposizione ai controlli. Paradossalmente, chi fruisce della riduzione potrebbe essere esposto a maggiori controlli nel periodo residuo (i primi tre anni), poiché l’Amministrazione finanziaria concentra le verifiche nel periodo disponibile.

Onere della prova. In caso di controllo, il contribuente deve essere in grado di dimostrare la tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 500 euro. È quindi fondamentale conservare adeguata documentazione bancaria e contabile.

Regime sanzionatorio. La falsa dichiarazione di possesso dei requisiti comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro) per violazione di obblighi informativi, oltre all’esclusione dal beneficio.

Controlli e sanzioni

Un aspetto ancora non chiaro su questa agevolazione riguarda il fatto che, teoricamente, il contribuente potrebbe essere esposto ad un maggiore rischio di controlli rispetto al caso in cui l’opzione non venga esercitata. In ogni caso, ricorrendo tale eventualità, per beneficiare della disposizione di favore, il contribuente dovrebbe essere in grado di dimostrare che le operazioni attive e passive superiori alla soglia inerenti all’attività sono state eseguite con mezzi tracciabili.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la segnalazione della casella della dichiarazione dei redditi in assenza dei presupposti necessari porta all’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro), per violazione di obblighi informativi, ferma restando l’esclusione dal beneficio.

Consulenza fiscale online

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria verso la digitalizzazione e la tracciabilità appare consolidato. È probabile che nei prossimi anni il regime premiale possa essere ulteriormente incentivato o che diventi lo standard operativo per tutti i contribuenti.

La riduzione dei termini di accertamento rappresenta quindi non solo un vantaggio immediato, ma anche un investimento nella modernizzazione dei processi aziendali, in linea con le tendenze normative e tecnologiche del sistema fiscale.

Se hai bisogno di un Commercialista che possa aiutarti nella gestione fiscale e contabile della tua attività, non esitare a contattarmi. Al link sottostante trovi il form per metterti in contatto con me. 


Fonti:

  • Art. 3 co. 1 D.Lgs. 5.8.2015 n. 127;
  • Art. 4 DM 4.8.2016 Ministero dell’Economia e delle finanze.
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Rimborsi spese nel regime forfettario 2025: gestione pratica

Dal 2025 cambiano le regole sui rimborsi spese per i forfettari: alcune tipologie restano escluse dal reddito imponibile, mentre...

Ritenuta d’acconto: cos’è, calcolo e versamento

La ritenuta di acconto è una trattenuta fiscale che viene operata dal sostituto d'imposta (ad esempio un datore di...

Come aprire una società di servizi?

Una società di servizi è un'organizzazione commerciale specializzata nell'offerta di servizi ai suoi clienti. Queste società operano in vari...

False partite Iva e presunzione di lavoro subordinato

Il fenomeno delle false partite IVA è emerso con vigore da tempo, ma negli ultimi anni, soprattutto con l'intensificarsi...

Quadro RR dei contributi per contribuenti forfettari

Il quadro RR del modello Redditi P.F. è il quadro dedicato alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da particolari...

Check list forfettario 2025: requisiti, limiti e cause di esclusione

La corretta applicazione del regime forfetario richiede una verifica puntuale di tutti i requisiti di accesso e l'assenza delle...