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Operatori esteri con rappresentante fiscale UE: la fatturazione

IVA nei rapporti con l'esteroOperatori esteri con rappresentante fiscale UE: la fatturazione

La possibilità di sfruttare l'identificazione diretta o il rappresentante fiscale Iva in UE per i fornitori extra UE, al fine di agevolare le proprie transazioni commerciali.

Le operazioni di compravendita internazionale spesso coinvolgono fornitori extra-UE che commerciano con clienti residenti nella UE e soggetti passivi IVA. In questi casi, la procedura più comune prevede l’importazione dei beni nel territorio dell’Unione Europea, con la relativa fattura emessa dal fornitore extra-UE e l’utilizzo della bolletta doganale come documento valido ai fini IVA.

Tuttavia, esiste un’alternativa più vantaggiosa che può semplificare notevolmente la gestione dell’operazione: trasformare l’acquisto extra-UE in un acquisto intracomunitario. Questa soluzione riduce la complessità dell’intera procedura, rendendo più semplice per il cliente UE gestire l’acquisto senza la necessità di occuparsi della fattura del fornitore extra-UE e della bolletta doganale per l’immissione dei beni. Il risultato è un’operazione intracomunitaria più diretta e meno gravosa in termini di adempimenti amministrativi.

La semplificazione, oltre a risultare vantaggiosa per il cliente, può diventare strategica anche per il fornitore extra-UE, soprattutto se quest’ultimo utilizza beni provenienti dalla UE per la propria produzione o per la rivendita. Il meccanismo che consente questa ottimizzazione è legato alla nomina di un rappresentante fiscale in UE da parte del fornitore extracomunitario.

Attraverso la nomina di un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro dell’UE, il fornitore può acquisire numerosi vantaggi nella gestione delle proprie attività economiche all’interno del mercato unico europeo. Questa figura permette di effettuare vendite ai clienti UE come se si trattasse di un’operazione intracomunitaria, semplificando i flussi di merci e riducendo significativamente gli oneri amministrativi legati alle importazioni.

La nomina del rappresentante fiscale è particolarmente utile per i fornitori extracomunitari che intendono operare stabilmente nel mercato europeo, permettendo loro di avere una posizione più competitiva, gestire meglio i costi e migliorare l’efficienza dei processi.

La nomina di un rappresentante fiscale nella zona UE per il fornitore estero

La nomina di un rappresentante fiscale all’interno dell’Unione Europea può rappresentare un’importante strategia per i fornitori di beni provenienti da Paesi extra-UE, al fine di semplificare le operazioni di vendita verso clienti situati in uno degli Stati membri. Questa soluzione consente di rendere più agevole l’acquisto dei beni da parte dei clienti UE, sfruttando il meccanismo della c.d. “immissione in libera pratica di beni“. Di seguito vedremo in dettaglio le modalità e i vantaggi di tale scelta.

Vantaggi dell’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica consente l’introduzione dei beni nel territorio UE senza l’immediato pagamento dell’IVA, sfruttando quanto previsto dall’art. 143 della Direttiva n. 2006/122/EC. Secondo tale norma, l’imposta è sospesa al momento dell’importazione dei beni, se questi sono destinati a proseguire verso un altro Stato membro, dove verrà poi assolto il tributo. Questo sistema semplifica notevolmente la gestione dell’IVA per i fornitori extra-UE e per i clienti europei.

Ad esempio, un fornitore cinese potrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia, introducendo i propri beni nel territorio italiano senza assolvere immediatamente l’IVA. Successivamente, l’imposta verrà applicata nel momento in cui i beni proseguiranno verso lo Stato membro di destinazione finale, ad esempio la Francia, la Spagna, etc.

Semplificazione per il cliente finale

Con questo schema, il cliente finale europeo ha la possibilità di acquistare i beni utilizzando la procedura semplificata degli acquisti intracomunitari, senza dover gestire le complessità di una tradizionale importazione. In altre parole, la nomina di un rappresentante fiscale nell’UE consente di snellire l’intero processo di assolvimento dell’IVA, rendendolo più efficiente sia per il fornitore extra-UE sia per il cliente finale.

Obblighi per il cessionario acquirente UE

Il cessionario acquirente UE ha tuttavia alcuni obblighi da rispettare ai fini dell’IVA. Innanzitutto, deve integrare e registrare la fattura emessa dal rappresentante fiscale (reverse charge). È inoltre fondamentale collaborare con il rappresentante per fornire prova dell’avvenuto trasferimento dei beni dallo Stato di immissione in libera pratica verso lo Stato membro di destinazione.

In alcuni casi, la normativa dello Stato di importazione potrebbe non richiedere al rappresentante fiscale di emettere fattura, permettendo piuttosto la compilazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie. In questo scenario, il cessionario è tenuto a emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 46, co. 5, del D.L. n. 331/93, riportando l’identificativo IVA del rappresentante fiscale, il quale deve essere conosciuto dall’acquirente.

Per garantire la regolarità dell’operazione, il cessionario deve anche assicurarsi di ottenere tutta la documentazione necessaria, compresi i documenti doganali, che attestino la conformità del trasferimento dei beni.

Dal punto di vista fiscale, il fornitore rimane un soggetto extra-UE, a meno che non si configuri la presenza di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è nominato il rappresentante fiscale. Tale eventualità implica una valutazione più approfondita sulla presenza di strutture o attività continuative nel territorio UE, che però esula dagli scopi del presente articolo.

Esempio di immissione in libera pratica e fatturazione

Ipotizziamo l’esempio seguente per chiarire meglio i termini dell’operazione descritta nel paragrafo precedente. Questi gli estremi dell’operazione:

  • Cedente: soggetto extra-UE;
  • Cessionario: soggetto UE;
  • Dogana di immissione UE: Italia con rappresentante fiscale italiano del cedente extra-UE.

Nel caso riportato, il rappresentante fiscale in Italia del cedente assolve i dazi doganali al momento dell’ingresso della merce in Italia. L’Ufficio doganale che accetta la dichiarazione di importazione liquida l’Iva, sospendendone la riscossione, a norma dell’art. 67, primo comma, lett. a, del DPR n. 633/72. A questo fine deve essere fornita la prova che la merce importata viene fatta proseguire verso altro Stato membro UE. A tal fine, l’operazione deve essere indicata tra le cessioni intracomunitarie del modello intrastat presentato dal rappresentante fiscale italiano.

Il cedente, in base al disposto dell’art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993, provvede, poi, mediante rappresentante fiscale in Italia, ad emettere fattura non imponibile ex art. 41, co. 2, lett. c), del D.L. n. 331/93. Il cessionario provvederà, quindi, secondo la normativa vigente nel proprio Stato, ad assoggettare ad imposta l’operazione, mediante integrazione della fattura ricevuta dal rappresentante fiscale italiano del cedente extra-UE.

Cessione di beni presenti in Italia e fatturazione

Accanto alla casistica classica, dell’immissione di beni in libera pratica, si assiste spesso anche ad una seconda casistica. Mi riferisco al caso dell’operatore estero che nomina il rappresentante fiscale in Italia per portare in Italia beni per esigenze proprie dell’azienda. Pensa al caso di operatore extra-UE che decide di avere in EU, ad esempio in Italia, di un magazzino per stoccare la merce da vendere nel mercato europeo.

In questo caso, dobbiamo tenere presente che siamo di fronte a due operazioni rilevanti ai fini Iva. La prima operazione è quella legata all’immissione dei beni nel magazzino del rappresentante fiscale in Italia. Quest’ultimo, come in precedenza assolve i dazi doganali, ed assolve l’Iva dovuta (tranne i casi di utilizzo del plafond o di utilizzo del deposito Iva). A quel punto ipotizziamo che il cedente ceda i beni presenti in Italia ad un operatore economico italiano. In questo caso l’operatore extra-UE deve emettere fattura al cessionario italiano, riportando anche l’annotazione del rappresentante fiscale italiano.

Per approfondire: “Trasferimento di beni a se stessi: aspetti IVA“.

Attenzione!

La fattura emessa esclusivamente con l’indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva. A chiarire questo aspetto ci ha pensato la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015.

Nell’operazione sopra indicata, il cessionario italiano, per gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuati da soggetti non residenti, ha l’obbligo di emettere autofattura ed annotarla distintamente nel registro Iva vendite ed Iva acquisti.

La fatturazione delle operazioni del cedente extra-UE

La Risoluzione n 89/E/2010, ha precisato che l’articolo 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano”. L’Iva relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve essere sempre assolta dal cessionario o committente stabilito in Italia. Tale assolvimento avviene mediante l’applicazione del revese charge, con integrazione o emissione di autofattura.

Questa procedura deve essere eseguita anche nel caso in cui il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. A tal proposito, si vedano anche C.M. n. 14/E/2010 e C.M. n. 36/E/2010.

Da un punto di vista prettamente pratico è possibile che il rappresentante fiscale di un operatore estero, in queste operazioni, emetta per esigenze interne, un documento non rilevante ai fini Iva. Tale documento può essere consegnato al cessionario o committente italiano. Tuttavia, su tale documento deve essere indicato che l’imposta (Iva) afferente a tale operazione deve essere assolta dal cessionario o committente. La conseguenza di questo comportamento è la necessita di chiedere all’operatore non residente l’emissione di una fattura. In caso di mancato ricevimento della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere autofattura. Questo, se non riceve la fattura nei due mesi seguenti all’effettuazione dell’operazione.

Le vendite a catena con rappresentante fiscale UE

In alcuni casi il rappresentante fiscale UE potrebbe essere coinvolto anche in operazioni di vendite a catena. Ipotizziamo il caso di rappresentante fiscale nominato in Italia da parte di soggetto extra-UE, che acquisti beni da fornitori UE, per cederli ad un cliente soggetto passivo nazionale. In buona sostanzia, ci troviamo di fronte ad un’operazione triangolare e per questo motivo per tracciare correttamente gli adempimenti Iva necessari è utile tracciare il trasporto dei beni.

Le c.d. cessioni intracomunitarie “a catena”, che si concretizzano in due (o più) cessioni consecutive realizzate con un unico spostamento dei beni da un paese membro ad un altro, direttamente dal primo cedente al cessionario definitivo.

In questi casi l’unico trasferimento intracomunitario dei beni può essere imputato ad una sola delle due cessioni, non potendo configurarsi due cessioni intracomunitarie e altrettanti acquisti intracomunitari. Infatti, quando il trasferimento in Italia è eseguito dal cessionario residente, il fornitore extra-UE, sebbene identificato in Italia dovrebbe infatti nominare un rappresentante fiscale anche nello Stato UE di partenza dei beni per realizzare una cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale.

E’ il paragrafo 1 dell’art. 36-bis della Direttiva 1910/2018/UE che stabilisce che qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio (nel nostro caso il rappresentante fiscale del soggetto extra-UE). Qualora l’operatore intermedio non sia identificato nello Stato di partenza dei beni si vedrà addebitare la relativa Iva in fattura. Tuttavia, il paragrafo 2, in deroga al precedente, stabilisce che la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro di partenza dei beni.

Questo significa che se l’operatore extra-UE, comunica al fornitore, il numero di identificativo attribuitogli dallo Stato Ue del fornitore, vi è cessione intracomunitaria tra il rappresentante fiscale dello Stato del fornitore dell’operazione extra-UE ed il cliente finale italiano.

Per operatore intermedio si intende “un cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto”. Le disposizioni dell’art. 36-bis non possono trovare applicazione nei casi in cui il trasporto sia effettuato od organizzato dal primo cedente o dall’acquirente finale.

Esempi di compravendita internazionale con rappresentante fiscale

Esempio 1: fornitore extra-UE nomina un rappresentante fiscale in Italia

Un’azienda statunitense che produce componenti elettronici desidera vendere i suoi prodotti a un cliente situato in Francia. Invece di importare direttamente i beni in Francia e dover assolvere l’IVA immediatamente, l’azienda statunitense decide di nominare un rappresentante fiscale in Italia.

  1. I componenti elettronici vengono spediti in Italia e vengono introdotti nel territorio dell’UE tramite immissione in libera pratica.
  2. Grazie al rappresentante fiscale italiano, i beni possono essere trasferiti in Francia senza dover pagare immediatamente l’IVA durante l’immissione in libera pratica.
  3. L’IVA verrà invece assolta in Francia, al momento dell’arrivo dei beni dal cliente francese.

Esempio 2: fornitore cinese utilizza un rappresentante fiscale per distribuire in Europa

Un fornitore cinese di apparecchiature mediche vuole entrare nel mercato europeo. Decide di nominare un rappresentante fiscale in Germania per facilitare la distribuzione dei suoi prodotti in diversi Stati membri dell’UE.

  1. L’azienda cinese invia le apparecchiature mediche in Germania, dove vengono immesse in libera pratica senza il pagamento immediato dell’IVA.
  2. Successivamente, i beni vengono spediti in vari Stati membri, come Belgio, Paesi Bassi e Spagna, dove l’IVA viene assolta dai rispettivi clienti locali al momento dell’acquisto.
  3. Grazie alla nomina del rappresentante fiscale, il fornitore cinese evita la complessità di dover gestire più operazioni doganali e di IVA in ogni singolo Paese di destinazione, semplificando così la gestione logistica.

Esempio 3: stoccaggio di beni in un magazzino italiano

Un fornitore extra-UE di abbigliamento sportivo nomina un rappresentante fiscale in Italia con l’intento di stoccare una parte del suo inventario in un magazzino italiano. Questo permette di soddisfare rapidamente la domanda dei clienti europei.

  1. I beni vengono introdotti nel territorio italiano attraverso l’immissione in libera pratica, con l’IVA sospesa.
  2. Il rappresentante fiscale si occupa di tutte le formalità doganali e l’IVA viene assolta solo quando i beni vengono venduti a clienti italiani o europei.
  3. Se un cliente in Italia acquista una partita di abbigliamento, il fornitore extra-UE emette una fattura tramite il rappresentante fiscale italiano e l’IVA viene assoluta secondo la normativa italiana.

Esempio 4: vendita a catena con rappresentante fiscale

Un fornitore giapponese di componenti automobilistici nomina un rappresentante fiscale in Polonia per gestire la distribuzione dei beni verso altri Stati membri dell’UE.

  1. L’azienda giapponese spedisce i componenti in Polonia, dove vengono immessi in libera pratica tramite il rappresentante fiscale.
  2. Il rappresentante fiscale in Polonia acquista poi i componenti da un fornitore tedesco e li cede a un cliente in Italia, rendendo l’intera operazione una cessione intracomunitaria a catena.
  3. Grazie al meccanismo di vendita a catena, l’operazione viene semplificata e l’IVA viene assolta solo in Italia dal cliente finale, riducendo la complessità amministrativa per tutte le parti coinvolte.

Conclusioni

Quanto indicato in questo articolo sicuramente è soltanto una piccola parte delle casistiche che si possono presentare nella pratica quando ci si trova di fronte ad operazioni con fornitori non residenti. In questi casi l’identificazione di un rappresentante fiscale in uno Stato (oppure in due Stati, nei casi delle vendite a catena) è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione, sia come vantaggio per il cliente soggetto passivo Iva UE, oppure anche per il fornitore stesso, soprattutto nelle vendite a catena di beni.

Tutto questo, naturalmente, tenendo in considerazione le eventuali implicazioni collegate, eventualmente, anche all’identificazione di una stabile organizzazione in UE del fornitore. Aspetto, questo, che potrebbe comportare delle conseguenze importanti ai fini reddituali e che devono essere opportunamente tenute in considerazione.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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