I soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti dell’imposta derivanti dalle liquidazioni IVA trimestrali o mensili, e quelli eventualmente derivanti dalla dichiarazione IVA annuale. La mancata effettuazione di questi versamenti espone il contribuente ad essere sanzionato da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata è fisso e deve essere calcolato sull’entità dell’omesso versamento. Tale sanzione, ordinariamente prevista nella misura del 25% (dal 1° settembre 2024, precedentemente del 30%) dell’omesso versamento, può essere ridotta usufruendo dei vantaggi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 471/97).
Di seguito le sanzioni amministrative e penali applicabili e le modalità di applicazione del ravvedimento operoso e le possibili sanzioni penali applicabili. Tutte le informazioni utili per sanare gli omessi versamenti di IVA.
Ravvedimento degli omessi versamenti IVA
Il ravvedimento operoso è uno strumento a disposizione del contribuente per rimediare autonomamente agli omessi versamenti di tributi, prima che intervenga l’Amministrazione finanziaria, con la notifica di una comunicazione di irregolarità. Il vantaggio del ravvedimento operoso è quello di poter versare, oltre all’imposta evasa, sanzioni ridotte. Tuttavia, per poter perfezionare il ravvedimento è necessario che il calcolo delle sanzioni dovute sia effettuato correttamente.
In particolare, calcolo delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso per gli omessi versamenti IVA deve essere effettuato tendendo presente il combinato disposto dagli articoli 13 del D.Lgs. n. 471/97 e del D.Lgs. n. 472/97. Tale normativa, in tema di ravvedimento operoso permette, ai soggetti passivi IVA che hanno commesso violazioni di norme tributarie, di rimediare a tali violazioni in maniera spontanea, al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni, versando contestualmente l’imposta omessa e gli interessi di mora.
Il ravvedimento operoso prevede una riduzione delle sanzioni commisurata alla distanza tra scadenza del tributo e momento di effettuazione del ravvedimento. In particolare, quanto più il ravvedimento viene effettuato in tempi prossimi alla commissione della violazione, tanto più si avrà una riduzione delle sanzioni. Andiamo ad analizzare le modalità di applicazione del ravvedimento operoso.
Indice degli Argomenti
Modalità di applicazione del ravvedimento
A prescindere dalla violazione che si intende regolarizzare, in questo caso gli omessi versamenti IVA, per poter applicare il ravvedimento operoso, si deve prima individuare la norma sanzionatoria (contenuta nel D.Lgs. n. 471/97) e poi applicare le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Le penalità sono, quindi, diverse a seconda che, ai fini IVA si debba porre rimedio, ad esempio, all’infedele presentazione di una dichiarazione, a una omessa fatturazione o a un mancato versamento, in quanto diverse le norme sanzionatorie previste. Per effettuare il ravvedimento, peraltro, si dovrà sempre tenere conto di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 che, come detto, riconosce una riduzione della sanzione connessa alla distanza temporale tra la commissione della violazione e il perfezionamento del ravvedimento. Ciò significa che quanto più l’aggiustamento viene effettuato in tempi vicini alla trasgressione, tanto più questo si rivela conveniente per il contribuente.
Ravvedimento per gli omessi versamenti
Per quanto riguarda gli omessi versamenti IVA, la noma sanzionatoria si individua nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede, in linea generale, una sanzione amministrativa pecuniaria del 25% dell’imposta non versata o versata in ritardo (dal 1° settembre 2024, precedentemente il 30%). Tuttavia, se il ravvedimento viene effettuato nei 90 giorni successivi, la sanzione base applicabile scende dal 25% al 12,5%, con un notevole risparmio per il contribuente. Alla sanzione base così individuata dovrà poi essere applicata la riduzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Nel caso del ravvedimento per gli omessi versamenti si devono, quindi, effettuare due diverse operazioni:
- La prima, nella quale si deve individuare la misura della sanzione di base prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97. Tale disposizione, a prescindere dall’applicazione del ravvedimento, prevede già una riduzione della sanzione nel caso in cui il versamento venga effettuato in tempi vicini all’omissione del versamento;
- Una seconda fase, nella quale si deve determinare l’ammontare della riduzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Questa regola ha carattere generale (quindi cui risulta applicabile anche a violazioni tributarie diverse dall’omesso versamento Iva) e risulta maggiormente conveniente quanto più il ravvedimento si effettua in tempi vicini alla data di commissione della violazione che, per gli omessi versamenti, vuol dire l’originaria scadenza del versamento.
È inoltre da tenere presente che l’istituto in questione, nel caso degli omessi versamenti IVA, si perfeziona pagando l’imposta, gli interessi al saggio legale e le sanzioni in misura ridotta.
Sanzioni ridotte per omesso versamento IVA
Nella tabella abbiamo riepilogato sinteticamente tutte le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti IVA a seconda dei giorni di ritardo, con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. La seguente tabella riguarda la riduzione delle sanzioni amministrative previste in caso di ravvedimento operoso per insufficienti od omessi versamenti. La sanzione base è quella del 25%.
Violazione | Sanzione base | Riduzione sanzione | Sanzione ridotta |
---|---|---|---|
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/10 | 1,25% |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 12,5% | 1/9 | 1,39% |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/8 | 3,13% |
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/7 | 3,57% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 218/97) [*] | 25% | 1/6 | 4,16% |
Ravvedimento dopo PVC senza comunicaz. di adesione (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) [*] | 25% | 1/5 | 5% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. n. 218/97) [*] | 25% | 1/4 | 6,25% |
Effettuazione del ravvedimento
Al fine di poter perfezionare il ravvedimento operoso devono essere corrisposti dal contribuente, utilizzando il modello F24, i seguenti importi:
- Imposta precedentemente omessa;
- Interessi di mora, al saggio legale (del 2,5% per il 2024). Gli interessi devono essere versati utilizzando il “codice tributo 1991“, inserendo come anno di imposta quello in cui è stata commessa la violazione;
- Sanzioni amministrative in misura ridotta. Le sanzioni devono essere versate utilizzando il “codice tributo 8904“, inserendo come anno di imposta quello in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di mancato versamento di uno di questi importi, il ravvedimento non si intende perfezionato, anche se risulta possibile il ravvedimento “frazionato” (Risoluzione n. 67/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, anche nell’ipotesi di pagamenti carenti, si deve, comunque, intendere valido il ravvedimento limitatamente alla parte dell’imposta capiente nei versamenti effettuati, con riferimento anche agli interessi e alle sanzioni ridotte (Circolare n. 27/E/2013 Agenzia delle Entrate).
Esempio
Si consideri l’ipotesi di un omesso versamento Iva del mese di febbraio, pari a 10.000 euro, che viene sanato dopo quattro giorni attraverso la presentazione di un modello F24. Gli importi del versamento sono così determinati:
- Imposta dovuta: 10.000 euro IVA del mese di febbraio (codice tributo 6002, mese di riferimento “02”);
- Interessi di mora dovuti: 0,22 euro, calcolati per quattro giorni al saggio legale dello 0,20% (codice tributo 1991)
- Sanzione amministrativa ridotta per omesso versamento dovuta:33 euro, calcolata applicando la sanzione del 3,33% e la successiva riduzione a 1/10, quindi 0,33% sull’imposta (codice tributo 8904).
Sanzioni penali per omesso versamento IVA
L’omesso versamento di IVA configura un illecito amministrativo. Tuttavia, esso acquista la natura di reato tributario quando l’ammontare complessivo dell’imposta evasa, per ogni singolo anno d’imposta, è almeno pari a 250.000 euro. La sanzione applicabile prevede la reclusione da 6 mesi a due anni (articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000). In particolare, la norma recita quanto segue.
Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo, al periodo d’imposta di riferimento.
Ad esempio, in caso di omissione nel versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno “n” per un importo superiore a 250.000 euro, il reato si è perfezionato se entro il 27 dicembre “n+1” il soggetto passivo IVA non ha provveduto a versare l’IVA dovuta, superiore a detto importo. Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, secondo la quale “per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste (mensile o trimestrale), ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento”.
Allo stesso modo l’omesso versamento IVA è di ammontare complessivo inferiore a 250.000 € alcun illecito si potrà configurare in senso penalmente rilevante e il contribuente riceverà in comunicazione solo l’avviso bonario ex art 54-bis DPR n. 633/72 da parte dell’Agenzia delle Entrate che richiede il pagamento delle somme dovute, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate in caso di mancato pagamento dell’intero o della prima rata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in parola.
Cause di non punibilità
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74/00, come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 158/15, il reato di omesso versamento IVA non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Se per il pagamento del debito il contribuente si avvale della rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro sei mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimento. Infatti, il nuovo comma 3 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74/00, prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
Ravvedimento operoso e potere di accertamento
Il ravvedimento operoso determina la postergazione dei termini di decadenza previsti per l’accertamento della violazione commessa (per approfondire “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“). Infatti, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa i termini di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono computati prendendo a riferimento la dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.
Deve essere tenuto in considerazione, inoltre, che gli effetti del ravvedimento operoso si possono riscontrare anche per quanto riguarda l’ambito penale. Infatti, per quanto riguarda le violazioni dichiarative non connotate da condotte fraudolente, l’invio della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno successivo e prima di un accertamento fiscale versamento le imposte con ravvedimento operoso, costituisce una causa di non punibilità del reato ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/00. Invece, in caso di dichiarazione omessa, la trasmissione della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione della dichiarazione di quella per l’anno successivo e prima dell’inizio di un’accertamento è causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/00. In questo caso la non punibilità del reato è connessa non al ravvedimento ma alla trasmissione della dichiarazione.
Sempre per quanto riguarda gli effetti penali deve essere evidenziato che i delitti di omesso versamento di IVA, di ritenute fiscali, e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se l’integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 74/00). Per gli altri reati il ravvedimento operoso, se il pagamento avviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha l’effetto di circostanza attenuante e la pena può essere diminuita della metà. L’attenuante è il presupposto per la richiesta del “patteggiamento“.
Per approfondire: “Reati penali tributari“.
Codici tributo IVA modello F24: tutti gli adempimenti
Contesto di uso | Adempimento | Descrizione | Codice tributo |
---|---|---|---|
Per autoliquidazione | Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | 1668 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Gennaio | 6001 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Febbraio | 6002 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Marzo | 6003 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Aprile | 6004 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Maggio | 6005 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Giugno | 6006 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Luglio | 6007 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Agosto | 6008 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Settembre | 6009 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Ottobre | 6010 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Novembre | 6011 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA mensile Dicembre | 6012 | |
Per autoliquidazione | Versamento acconto per IVA mensile | 6013 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA trimestrale 1 trimestre | 6031 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA trimestrale 2 trimestre | 6032 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA trimestrale 3 trimestre | 6033 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA quarto trimestre | 6034 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA acconto | 6035 | |
Per autoliquidazione | Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 1 trimestre | 6036 | |
Per autoliquidazione | Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 2 trimestre | 6037 | |
Per autoliquidazione | Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 3 trimestre | 6038 | |
Per autoliquidazione | IVA dovuta dalle pp.aa.- scissione dei pagamenti – art. 17-ter del dpr n. 633/1972 | 6040 | |
Per autoliquidazione | IVA dovuta dalle pp.aa. e societa’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attivita’ commerciali – art. 5, c. 1, d.m. 23 /01 / 2015 | 6041 | |
Per autoliquidazione | IVA sugli acquisti modello intra 12 – articolo 49 del dl n. 331/1993 | 6043 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – immissione in consumo di prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017 | 6044 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale | 6099 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Gennaio | 6201 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Febbraio | 6202 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Marzo | 6203 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Aprile | 6204 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Maggio | 6205 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Giugno | 6206 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Luglio | 6207 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Agosto | 6208 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Settembre | 6209 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Ottobre | 6210 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto – mese Novembre | 6211 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Dicembre | 6212 | |
Per autoliquidazione | Versamento ina immatricolazione auto UE – primo trimestre | 6231 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE -secondo trimestre | 6232 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE -terzo trimestre | 6233 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA immatricolazione auto UE – quarto trimestre | 6234 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Gennaio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6301 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Febbraio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6302 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Marzo – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6303 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Aprile – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6304 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Maggio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6305 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Giugno – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6306 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Luglio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6307 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Agosto – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6308 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Settembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6309 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Ottobre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6310 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Novembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6311 | |
Per autoliquidazione | Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Dicembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6312 | |
Per autoliquidazione | IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia – art. 32bis dpr 633/1972 | 6492 | |
Per autoliquidazione | Integrazione IVA | 6493 | |
Per autoliquidazione | Isa – indici sintetici di affidabilita’ fiscale integrazione IVA | 6494 | |
Per autoliquidazione | IVA regolarizzazione di magazzino | 6495 | |
Per autoliquidazione | IVA dovuta per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo – art. 33, c. 7 bis, del d. l. 30/09/2003 n. 269 conv. dalla l. 24/11/2003, n. 326, modificato dall’art. 2, c. 10, della l. 24/12/2003, n. 350 (ris. n. 75/e del 25/05/2004) | 6496 | |
Per autoliquidazione | IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1 commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007 n. 244 – ris. 80/e del 06/03/2008 | 6497 | |
Per autoliquidazione | IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili | 6501 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 1 trimestre | 6720 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 2 trimestre | 6721 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 3 trimestre | 6722 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 4 trimestre | 6723 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA trimestrale versamento 1 trimestre | 6724 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA trimestrale versamento 2 trimestre | 6725 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA trimestrale versamento 3 trimestre | 6726 | |
Per autoliquidazione | Subfornitura IVA trimestrale versamento 4 trimestre | 6727 | |
Per autoliquidazione | Imposta sugli intrattenimenti | 6728 | |
Per autoliquidazione | IVA forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti | 6729 | |
Per autoliquidazione | Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 Settembre 2003, 269 – IVA (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | 8921 | |
Per autoliquidazione | Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione | 9399 | |
Per contenzioso | IVA- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – imposta | 9944 | |
Per contenzioso | IVA – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessi | 9945 | |
Per contenzioso | Sanzioni relative a tributi erariali – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | 9970 | |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione | 9402 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi accertamento con adesione | 9413 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi- adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, dlgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | 9904 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | 9905 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | IVA e relativi interessi- adesione all’invito a comparire- art. 5, c. 1 bis – dlgs n. 218/1997 | 9916 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all’invito a comparire – art. 5, c. 1 bis, dlgs. n. 218/1997 | 9917 |
Per definizione dell’accertamento | Accertamento con adesione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Chiusura lite fiscale pendente | 1452 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | IVA e relativi interessi | 9701 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi | 9711 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti – sanzioni | 9712 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti | 9713 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Estrazione beni deposito IVA – recupero dell’ IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993 e art. 2 d.m. 23/02/2017 | 9974 |
Per definizione dell’accertamento | Altri tipi di definizione e regolarizzazione | Estrazione beni deposito IVA – sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993 | 9975 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/2010 | 9475 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale | 9502 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale | 9509 |
Per definizione dell’accertamento | Conciliazione giudiziale | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Per definizione dell’accertamento | Definizione delle sole sanzioni | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Per definizione dell’accertamento | Definizione delle sole sanzioni | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Per definizione dell’accertamento | Definizione delle sole sanzioni | Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni | 9601 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | IVA e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanziale | 7461 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Spese di notifica per atti impositivi | 9400 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | 9424 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione | 9452 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | IVA e relativi interessi omessa impugnazione | 9463 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/2010 | 9475 |
Per definizione dell’accertamento | Omessa impugnazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Per definizione dell’accertamento | Reclamo e mediazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/1997 | 1984 |
Per definizione dell’accertamento | Reclamo e mediazione | Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/2010 | 9475 |
Per definizione dell’accertamento | Reclamo e mediazione | Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/1997 | 9946 |
Per definizione dell’accertamento | Reclamo e mediazione | IVA e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | 9953 |
Per definizione dell’accertamento | Reclamo e mediazione | Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | 9954 |
Per ravvedimento operoso | Interessi sul ravvedimento IVA – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/2007 | 1991 | |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – imposta | 8084 | |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – interessi | 8085 | |
Per ravvedimento operoso | Restituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – sanzioni | 8086 | |
Per ravvedimento operoso | Sanzione pecuniaria IVA | 8904 | |
Per sanatoria | Altre sanatorie e regolarizzazioni | IVA – definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1, dl. n. 119/2018 | PF03 |
Per sanatoria | Altre sanatorie e regolarizzazioni | IVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie -art. 6, dl n. 119/2018 | PF30 |
Per sanatoria | Altre sanatorie e regolarizzazioni | Sanzioni relative ai tributi erariali definizione controversie tributarie – art. 6 dl n. 119/2018 | PF32 |
Per sanatoria | Altre sanatorie e regolarizzazioni | IVA e relativi interessi definizione delle controversie tributarie – art. 11 d.l. n. 50/2017 | 8121 |