Per le imposte dirette gli omaggi sono considerati spese di rappresentanza direttamente deducibili se il loro valore non supera i €. 50. Ai fini Iva vi è una doppia disciplina che li porta ad essere considerati o come operazioni imponibili o come operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva.
Tutte le imprese, per promuovere la loro attività si possono trovare di fronte alla necessità di effettuare delle cessioni gratuite di beni (c.d. “omaggi“) nei confronti di dipendenti, clienti o fornitori. Con questo termine si intendono tutte le cessioni gratuite di beni che configurano spese di rappresentanza, cioè quelle sostenute per promuovere l’immagine globale dell’impresa nella sua configurazione esterna.
Nel presente contributo voglio andare ad analizzare la disciplina valida ai fini delle imposte sui redditi, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza, deducibili dal reddito di impresa nell’esercizio di sostenimento ove rispettino i requisiti di congruità e inerenza (ex art. 108 co. 2 del DPR n. 917/86 e DM 19.11.2008). Ai fini Iva, invece, vedremo il regime di imponibilità e di detraibilità dell’imposta (ex art. 2, co. 2, n. 4 del DPR n. 633/72) afferente alle cessioni gratuite di beni distinguendo tra:
- Beni rientranti nell’attività propria d’impresa;
- Beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.
Indice degli argomenti
- Cosa cambia per gli omaggi aziendali nel 2025
- La disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi e Irap
- Soggetti esercenti attività di impresa
- Soggetti esercenti arti e professioni
- Pagamenti tracciabili: il nuovo obbligo dal 2025
- Come fatturare correttamente gli omaggi
- Casi particolari: beni autoprodotti e voucher
- Disciplina IVA
- Invio di campioni all’estero
- Consulenza fiscale online
Cosa cambia per gli omaggi aziendali nel 2025
La novità più importante per il 2025 riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Dal 1° gennaio 2025, tutte le spese per omaggi ai clienti sono deducibili solo se effettuate con mezzi tracciabili: bonifici bancari o postali, carte di credito o debito, app di pagamento come Satispay o PayPal, assegni bancari o circolari.
Questo significa che se acquisti omaggi pagando in contanti, perdi completamente la possibilità di dedurre il costo, indipendentemente dal valore dell’omaggio. La tracciabilità vale sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.
Per i professionisti, l’obbligo scatta leggermente dopo: dal 18 giugno 2025. Fino a quella data, i professionisti possono ancora dedurre le spese per omaggi pagate in contanti, sempre nel rispetto dei limiti previsti.
La ratio di questa novità è chiara: il legislatore vuole garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni, combattendo l’evasione fiscale anche su questo fronte.
La disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi e Irap
La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di “omaggio“. Per questo, in linea generale, è possibile identificare con questo termine quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.
Dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non sono assimilabili agli omaggi. Gli sconti rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente attuato attraverso la cessione di un bene o, meglio, di una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice, in rapporto a determinati comportamenti di acquisto. Gli sconti e i premi non possono essere assimilati alle cessioni gratuite, in quanto la principale peculiarità di questi ultimi consiste nell’atto di liberalità posto in essere spontaneamente dall’impresa, atto che si presenta del tutto indipendente dai comportamenti attuati da soggetti terzi.
Soggetti esercenti attività di impresa
L’onere sostenuto per un omaggio può assumere per l’impresa diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- Ai clienti;
- Ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.
Vediamo, di seguito, entrambe le casistiche.
Omaggi ai clienti
Gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza” ex D.M. 19.11.2008, attuativo dell’art. 108, comma 2 del DPR n. 917/86 (TUIR). Il provvedimento definisce di rappresentanza le spese sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi. Pertanto, devono ritenersi rientranti tra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per la distribuzione gratuita di gadget (es. calendari, agende, penne, ecc.) che in precedenza, al ricorrere di determinate condizioni, potevano essere ricondotte tra le spese di pubblicità.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, gli omaggi sono deducibili:
- Interamente, se di valore unitario non superiore a €. 50,00. Risultano interamente deducibili anche più beni concessi gratuitamente, separatamente confezionati, effettuati nei confronti di uno stesso soggetto a condizione che il loro valore unitario non superi i 50 euro;
- Nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore unitario supera €. 50,00. I limiti di congruità sono i seguenti:
- All’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- Allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- Allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tali limiti di congruità si applicano secondo una logica a scaglioni.
Le eventuali eccedenze rispetto ai limiti previsti sono indeducibili e sono riportabili negli esercizi successivi.
Tabella: limiti di deducibilità per beni di costo unitario superiore a 50 euro
| Ricavi provenienti dalla gestione caratteristica | Importo % sui ricavi |
|---|---|
| Fino a 10 milioni di Euro | 1,50% |
| Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro | 0,60% |
| Oltre 50 milioni di euro | 0,40% |
| Servizi gratuiti |
|---|
| La Circolare n. 34/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità integrale dei “piccoli omaggi” non è applicabile alle spese relative a servizi. Pertanto, le spese sostenute per prestazioni gratuite di servizi, o titoli rappresentativi delle stesse, sono sempre deducibili secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008, a prescindere dal loro valore. |
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- Al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- Al valore normale del bene.
Per quanto riguarda la nozione di valore unitario per i beni autoprodotti dall’impresa occorre fare riferimento alla Risoluzione n. 27/E/2014. Si tratta di beni prodotti dall’impresa e che sono utilizzati verso clienti. Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a €. 50,00, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il bene autoprodotto abbia un valore di mercato pari a €. 40,00 e un costo di produzione pari a €. 30,00, questo è interamente deducibile per €. 30,00.
Il D.M. 19.11.2008 disciplina il requisito dell’inerenza e richiede che le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d’impresa, siano:
- Effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- Sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.
Il soddisfacimento di tali requisiti non è richiesto per dedurre i costi d’acquisto degli omaggi di valore unitario non superiore a €. 50,00.
Omaggi ai dipendenti
Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità per l’impresa che li distribuisce. In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare gratuitamente ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95, comma 1, del DPR n. 917/86.
Sono, quindi, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti (e assimilati), purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’articolo 100, comma 1, del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Il disposto generale dell’art. 51, comma 1, del TUIR prevede l’assorbimento da parte del reddito di lavoro dipendente di quei “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo articolo 52. Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti (e soggetti assimilati) sono, in linea generale, assoggettate a tassazione.
Tassazione per il dipendente
Gli omaggi ricevuti dal dipendente, in linea generale, costituiscono reddito di lavoro dipendente e vanno tassati. Tuttavia, esiste una soglia di esenzione per i fringe benefit che per il 2025 è:
- 1.000 euro annui per dipendenti senza figli a carico;
- 2.000 euro annui per dipendenti con figli a carico.
Gli omaggi rientrano in questa soglia insieme ad altri benefit come i buoni pasto elettronici, i rimborsi per utenze domestiche (luce, gas, acqua), le spese per affitto o interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
Questo significa che se regali ai dipendenti beni per un valore complessivo annuo entro queste soglie, non dovrai assoggettarli a tassazione. Se superi le soglie, l’intero importo (non solo l’eccedenza) diventa imponibile e va inserito in busta paga.
Disciplina IRAP
Anche in questo caso occorre distinguere le discipline relative agli omaggi ai clienti rispetto a quelli offerti gratuitamente ai lavoratori dipendenti.
Omaggi a clienti ai fini IRAP
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRES, in seguito all’abrogazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. 15.12.97 n. 44620, le spese per cessioni gratuite sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Per i soggetti IRPEF, invece, gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono compresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97. Di conseguenza, per gli imprenditori individuali e le società di persone gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP. Le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP limitano la previsione di indeducibilità ai beni di valore unitario superiore a €. 50,00 (rientranti tra le spese di rappresentanza).
Omaggi a dipendenti ai fini IRAP
Per quanto riguarda i soggetti IRES, l’art. 5 co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 446/97 prevede l’indeducibilità dei costi relativi al personale, anche se contabilizzati in Conto economico in voci diverse dalla B.9 (spese per il personale). Gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori sono, quindi:
- Deducibili ove siano funzionali all’attività d’impresa, non assumendo natura retributiva per il dipendente (o collaboratore);
- Indeducibili se considerati tra le spese per il personale, in quanto assumenti natura retributiva, fatta eccezione per i beni destinati ai lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
Soggetti esercenti arti e professioni
La cessione gratuita di beni non strumentali non costituisce reddito per il professionista. Infatti, l’art. 54 del TUIR non contiene una disposizione espressa in merito, diversamente da quanto previsto per gli esercenti attività di impresa. Tuttavia, anche in questo caso occorre distinguere tra gli omaggi a clienti e quelli relativi a dipendenti e collaboratori del professionista.
Omaggi ai clienti del professionista
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, la nozione di spese di rappresentanza di cui al DM 19.11.2008 rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
Omaggi ai dipendenti e ai collaboratori del professionista
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. Sul punto, la tesi prevalente considera il costo di tali beni deducibile a norma dell’art. 54, comma, 1 del TUIR (ovvero, in misura integrale). Tale impostazione sembra peraltro avallata dal DM 19.11.2008, secondo il quale la finalità promozionale o di pubbliche relazioni esclude che possano qualificarsi come spese di rappresentanza le erogazioni gratuite a beneficio di soci, dipendenti o collaboratori.
Disciplina ai fini IRAP per il professionista
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, sono indeducibili ai fini IRAP i costi sostenuti dal professionista per le spese di lavoro dipendente e assimilato (fatte salve le deduzioni previste dal successivo art. 11 del medesimo D.Lgs.). In linea generale, quindi, le spese per omaggi sembrerebbero indeducibili, considerata la loro inclusione tra i costi per il lavoro dipendente e assimilato, salvo che questi ultimi:
- Risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o collaboratore;
- Oppure siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
Pagamenti tracciabili: il nuovo obbligo dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, la deducibilità delle spese per omaggi ai clienti è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Questo vale sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP.
Quali sono i pagamenti tracciabili
Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite:
- Bonifici bancari o postali;
- Carte di credito, debito o prepagate;
- Assegni bancari o circolari;
- App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.);
- Altri sistemi di pagamento elettronico.
Il pagamento in contanti è quindi escluso e comporta la perdita totale della deducibilità, a prescindere dal valore dell’omaggio.
Attenzione ai pagamenti misti
Se effettui pagamenti parzialmente tracciabili e parzialmente in contanti, solo la parte tracciabile sarà deducibile. Ad esempio, se acquisti omaggi per 1.000 euro pagando 700 euro con carta e 300 euro in contanti, potrai dedurre solo 700 euro.
Decorrenza per i professionisti
Per gli esercenti arti e professioni, il nuovo obbligo di tracciabilità si applica alle spese sostenute dal 18 giugno 2025. Fino a quella data, rimangono applicabili le regole precedenti.
Verifiche e documentazione
È fondamentale conservare la documentazione dei pagamenti tracciabili: estratti conto, ricevute di pagamento elettronico, contabili bancarie. In caso di verifica fiscale, dovrai dimostrare che ogni spesa per omaggi è stata pagata con strumenti tracciabili.
Come fatturare correttamente gli omaggi
La corretta documentazione degli omaggi è fondamentale per evitare contestazioni. Le modalità variano a seconda che si tratti di beni rientranti o non rientranti nell’attività d’impresa.
Omaggi di beni rientranti nell’attività: obbligo di autofattura
Per i beni che produci o commercializzi, la cessione gratuita è imponibile IVA e richiede documentazione fiscale. Hai diverse opzioni:
Autofattura elettronica
Puoi emettere un’autofattura in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio, indicando:
- I tuoi dati sia come cedente che come cessionario;
- Codice tipo documento “TD27” (autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa);
- La descrizione dei beni ceduti gratuitamente;
- Il prezzo di acquisto o costo di produzione come base imponibile;
- L’IVA calcolata con l’aliquota del bene;
- La dicitura “Autofattura per omaggi senza rivalsa”.
L’autofattura può essere emessa per ogni singola cessione oppure con cadenza mensile riepilogativa per tutti gli omaggi del mese.
Il documento va annotato solo nel registro IVA vendite, non in quello acquisti. L’IVA risultante è un costo per l’azienda, indeducibile ai fini delle imposte dirette.
Registro degli omaggi
In alternativa all’autofattura, puoi tenere un apposito registro dove annotare giornalmente l’ammontare globale dei beni ceduti gratuitamente, con distinzione per aliquota IVA.
Questo registro deve indicare:
- La data della cessione;
- La descrizione sintetica dei beni;
- Il valore complessivo giornaliero per ogni aliquota;
- L’IVA dovuta.
Il registro degli omaggi è più semplice da gestire se effettui molte cessioni gratuite di piccolo valore, ma non è utilizzabile per le operazioni soggette a memorizzazione elettronica dei corrispettivi.
Omaggi di beni non rientranti nell’attività
Per i beni che acquisti appositamente per regalarli, ma che non hanno relazione con la tua produzione o commercio, la cessione è esclusa da IVA. Non serve emettere alcun documento fiscale per la cessione.
Tuttavia, è opportuno documentare internamente l’operazione, magari tramite un DDT (documento di trasporto) o una distinta interna, per dimostrare l’inerenza della spesa all’attività aziendale.
Casi particolari: emissione con rivalsa
Anche se non obbligatoria, puoi scegliere di emettere fattura con rivalsa dell’IVA al cliente. In questo caso il cliente ti paga l’IVA esposta in fattura, e tu la versi all’erario.
Questa soluzione è rara per gli omaggi veri e propri, ma può avere senso in situazioni particolari (ad esempio, cessioni promozionali a prezzo simbolico).
Casi particolari: beni autoprodotti e voucher
Alcune situazioni richiedono attenzioni specifiche per il corretto trattamento fiscale.
Beni autoprodotti dall’impresa
Se la tua azienda produce i beni che poi regala, il trattamento fiscale presenta alcune peculiarità.
Per determinare se applicare la deduzione integrale o i limiti delle spese di rappresentanza, devi guardare al valore di mercato del bene. Se questo supera 50 euro, la spesa diventa di rappresentanza. Tuttavia, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità, rileva il costo di produzione effettivo, non il valore di mercato.
Esempio pratico: la tua azienda produce oggetti di design. Un pezzo ha un valore di mercato di 120 euro ma costa 40 euro produrlo. Quando lo regali:
- Costituisce spesa di rappresentanza (valore mercato > 50 euro);
- Nel calcolo del plafond di deducibilità contano i 40 euro di costo effettivo;
- L’IVA è detraibile sull’acquisto dei materiali e sui costi di produzione;
- Devi emettere autofattura con base imponibile di 40 euro.
Se invece il bene autoprodotto ha valore di mercato fino a 50 euro (ad esempio 45 euro) e costo di produzione di 30 euro:
- Beneficia della deduzione integrale;
- Non serve verificare i limiti delle spese di rappresentanza;
- Puoi dedurre interamente i 30 euro di costo.
Voucher e buoni acquisto
Sempre più spesso le aziende regalano voucher o buoni acquisto anziché beni fisici. La disciplina fiscale è specifica.
Disciplina IVA
Le cessioni gratuite di beni seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR n. 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili Iva. Di conseguenza, l’Iva a assolta a monte è detraibile. Tuttavia, lo stesso art. 2, comma 2, n. 4 individua un’eccezione alla regola generale di imponibilità degli omaggi, considerando fuori campo Iva i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a prescindere dal costo unitario degli stessi (superiore, pari o inferiore a €. 50,00). Per tali beni, l’Iva a monte può essere detratta a condizione che il costo unitario dei beni non sia superiore a €. 50,00. Ai fini della detrazione dell’Iva, quindi, rileva, innanzi tutto, quella che viene definita “attività propria dell’impresa”.
La nozione di “attività propria dell’impresa” si evince dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, tra cui si segnala la C.M. 3.8.79 n. 25/364495, che la definisce come:
ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale
Tabella di riepilogo
Riassumendo, per quanto riguarda l’IVA, l’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del DPR n. 633/72, prevede:
- La detraibilità integrale dell’IVA per i beni, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore ad euro 50,00;
- L’indetraibilità dell’IVA per i beni di costo unitario superiore ad euro 50,00.
La successiva cessione gratuita del bene, indipendentemente da valore, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per effetto dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del DPR n. 633/72.
| Concessione | Detrazione IVA | Cessione gratuita |
|---|---|---|
| A clienti | SI – se di costo unitario pari o inferiore ad € 50,00 NO – se di costo unitario superiore ad € 50,00 | Esclusa da IVA (art. 2, co. 2, n. 4, DPR n. 633/72) |
Indetraibilità sugli acquisti
Come detto, l’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR n. 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva riferita agli oneri sostenuti per le spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo che per quella assolta sui beni di costo unitario non superiore a €. 50,00.
La nozione di spese di rappresentanza prevista dal DM 19.11.2008, attuativo dell’art. 108 co. 2 del DPR n. 917/86, si estende automaticamente anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi l’Iva sostenuta per l’acquisto di beni e servizi qualificati come “di rappresentanza” è indetraibile, se si tratta di beni di costo unitario superiore a 50,00 euro (dal 13.12.2014), a prescindere dalla deducibilità dei relativi costi dal reddito d’impresa.
La fatturazione
La normativa Iva, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 4 del DPR n. 633/72, prevede che le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o commercio è diretta l’attività propria dell’impresa siano operazioni soggette all’applicazione dell’Iva.
Il soggetto passivo Iva, una volta operata la detrazione dell’imposta al momento dell’acquisto (o del sostenimento dei costi di produzione) dei beni da destinare a cessione gratuita, dovrà applicare l’Iva all’atto della loro successiva cessione gratuita. Spetterà poi al soggetto cedente se applicare la rivalsa dell’Iva nei confronti del cessionario (e quindi incassare l’Iva), oppure se cedere senza rivalsa (versando lui stesso l’Iva esposta in fattura).
Sostanzialmente, per quanto riguarda la fatturazione dell’operazione di cessione di omaggi, l’imprese ha la possibilità di optare per una delle seguenti strade:
- Emettere fattura con rivalsa dell’Iva (imposta richiesta in pagamento). La fattura avrà un imponibile dato dal valore di acquisto del bene ceduto gratuitamente e l’IVA esposta in fattura;
- Emettere fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva. In questo caso l’Iva rimane a carico dell’impresa stessa. Nel caso deve essere annotato sulla fattura che trattasi di cessione gratuita senza rivalsa dell’Iva, ex art. 18, co. 3, DPR n. 633/72 (il valore è costo non deducibile dal reddito d’impresa, ex art. 99, comma 1, del TUIR);
- Emettere, per ogni cessione o globale mensile, autofattura in unico esemplare con l’espressa indicazione “autofattura per omaggi“. È possibile anche emettere autofattura differita, ma è necessaria l’emissione di DDT. L’emissione di detto documento è comunque opportuna, al fine di comprovare l’inerenza della cessione gratuita all’attività d’impresa;
- Annotare l’operazione su un apposito “registro degli omaggi“. Documento dove deve trovare indicazione l’importo complessivo delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota Iva.
Come previsto dall’art. 13, comma 2, DPR n. 633/1972, la base imponibile per le cessioni in esame sarà pari al prezzo di acquisto, o in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni.
Trattamento IVA dei voucher
Dal 2019 i voucher sono classificati in:
Buoni monouso: quando al momento dell’emissione sono già noti tutti gli elementi per determinare l’IVA (natura, quantità dei beni/servizi, cedente). L’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione del buono, e l’IVA è dovuta in quel momento.
Buoni multiuso: quando non si conosce il trattamento IVA al momento dell’emissione (ad esempio, buoni spendibili presso vari esercenti con aliquote diverse). L’operazione si considera effettuata solo al riscatto del buono.
Deducibilità per chi regala voucher
I voucher regalati ai clienti seguono le regole delle spese di rappresentanza:
- Se di valore fino a 50 euro: deducibilità integrale
- Se di valore superiore: limiti percentuali sui ricavi
I voucher regalati ai dipendenti sono completamente deducibili come costo del personale, e costituiscono fringe benefit per il dipendente (con le soglie di esenzione viste sopra).
Invio di campioni all’estero
La disciplina Iva riguardante l’invio dei campioni omaggio all’estero può essere così riepilogata, a seconda l’invio avvenga in un Paese UE, o extra-UE:
Spediti verso Paese UE
Le cessioni di campioni omaggio verso Paesi UE non sono disciplinate dal D.L. n. 331/93, che all’articolo 41 disciplina solamente le cessioni intracomunitarie a titolo oneroso. Per questo motivo, non trattandosi di cessioni intracomunitarie, la cessione di campioni verso Paesi UE deve seguire la disciplina Iva interna, e pertanto, si seguirà la normativa interna sopra riepilogata.
Spediti verso Paesi extra-UE
Le cessioni di campioni omaggio verso Paesi extra-UE sono assimilate alle cessioni all’esportazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72, e quindi sono operazioni “non imponibili” Iva. Ai fini della non imponibilità è necessario che l’esportazione risulti da documento doganale, oppure dal visto apposto dalle dogane in fattura, o sulla bolla di accompagnamento. In questo caso la cessione verso Paesi extra-UE non concorre alla formazione del plafond per la determinazione della qualifica di esportatore abituale.
Consulenza fiscale online
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