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Sostituto d’imposta nel 730: come modificarlo?

Il contribuente che si trova a cambiare datore di lavoro in corso d'anno, prima del conguaglio fiscale del 730 tra giugno e luglio, può trovarsi nella situazione di dover cambiare sostituto d'imposta nel proprio modello 730. La modifica può passare da annullamento del 730 e nuovo invio oppure attraverso un modello integrativo (con codice 2).

Uno degli aspetti che contraddistingue il modello 730 è la necessità di indicare il sostituto d’imposta cui il contribuente intende avvalersi per l’espletamento degli obblighi fiscali, come ritenute da operare o rimborsi da eseguire. Il sostituto di imposta, per i lavoratori dipendenti è il proprio datore di lavoro, mentre per i pensionati è l’ente pensionistico che eroga la pensione.

In alcuni casi può capitare che il contribuente si trovi nella necessità di dover modificare il sostituto di imposta indicato nel proprio 730. Potrebbe essere, ad esempio, per un cambio di datore di lavoro intervenuto in corso d’anno o perché avendo più sostituti di imposta si voglia sceglierne uno diverso. Di seguito andiamo a vedere come è possibile modificare questa scelta in dichiarazione e la procedura da seguire.

Cos’è il sostituto di imposta

Il sostituto di imposta è un soggetto designato dalla legge a trattenere e pagare le imposte fiscali per conto di un’altra persona o ente. Questo meccanismo di prelievo fiscale è utilizzato in diversi contesti, come ad esempio per i salari dei lavoratori dipendenti, le pensioni, i premi assicurativi e altri tipi di reddito. In definitiva, il sostituto di imposta svolge il ruolo di intermediario tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

Chi può essere un sostituto di imposta?

Possono essere scelti come sostituti di imposta soggetti pubblici o privati, come datori di lavoro, banche, compagnie di assicurazione e altre imprese che effettuano pagamenti fiscali per conto di un’altra persona o ente. In genere, il sostituto di imposta è scelto in base al tipo di pagamento effettuato, come ad esempio la retribuzione percepita da un lavoratore dipendente.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del sostituto di imposta?

I vantaggi di utilizzare il sostituto di imposta sono principalmente legati alla semplificazione del prelievo fiscale, in quanto il contribuente non deve effettuare pagamenti diretti all’Agenzia delle Entrate e non deve svolgere attività di adempimento fiscale complesse. Inoltre, questa modalità di prelievo fiscale consente alle autorità fiscali di garantire una maggiore compliance fiscale.

Tuttavia, i vantaggi possono essere limitati dai costi che il sostituto di imposta deve sostenere per svolgere questo ruolo di intermediazione fiscale. Questi costi possono includere le spese per la gestione dei dati fiscali dei contribuenti, i costi di compliance fiscale e le eventuali sanzioni. In sintesi, il sostituto di imposta è un attore fondamentale nella gestione della fiscalità per lavoratori dipendenti e pensionati, in quanto svolge il ruolo di intermediario tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Le sue funzioni e responsabilità, i vantaggi e gli svantaggi, vanno compresi e valutati dal contribuente per garantire una gestione adeguata del modello 730 e del prelievo fiscale in generale.

 La gestione del sostituto di imposta nel modello 730

Il sostituto di imposta gioca un ruolo importante nel processo di presentazione del modello 730. In questa sezione, esamineremo in dettaglio come il sostituto di imposta gestisce il modello 730, quando il contribuente deve presentarlo e quali azioni devono essere effettuate dal sostituto di imposta per assicurarsi che il modello sia compilato correttamente e presentato entro i termini previsti.

Come funziona il sostituto di imposta nel modello 730?

Il contribuente è tenuto a fornire al sostituto di imposta tutti i dati necessari per la compilazione del modello 730. Il sostituto di imposta utilizza questi dati per elaborare il modello e presentare la dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Il sostituto di imposta può anche fornire una copia del modello compilato al contribuente per la sua revisione e approvazione.

Quando il contribuente deve presentare il modello 730?

Il modello 730 deve essere presentato una volta l’anno, normalmente nella prima metà del mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al mese di settembre. È importante consultare le informazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i termini specifici di presentazione del modello 730.

Sostituto d’imposta nel 730: come modificarlo

Il sostituto d’imposta è un soggetto giuridico che può effettuare gli obblighi fiscali per conto di un soggetto diverso. Generalmente, l’esempio classico di sostituto di imposta è il datore di lavoro che viene incaricato di effettuare trattenute fiscali e/o rimborsi per conto del lavoratore dipendente. Il contribuente che decide di presentare il modello 730 deve indicare il sostituto di imposta che vada ad effettuare per suo conto gli obblighi fiscali che derivano dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel modello Redditi persone fisiche, modello dichiarativo alternativo al 730, non è necessario indicare il sostituto di imposta in quanto è direttamente il contribuente ad effettuare i suoi obblighi fiscali con modello F24, per i pagamenti, o ricevendo un rimborso per gli importi a credito.

Dove si deve indicare il sostituto d’imposta nel modello 730

All’interno del modello 730 si trova una specifica sezione dove indicare i dati del sostituto di imposta. Si tratta della sezione denominata “Dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio“. Si tratta della sezione riportata nell’immagine seguente.

Dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio 730

Compilazione della sezione con i dati del sostituto d’imposta

Nel riquadro sopra indicato è necessario indicare le seguenti informazioni del sostituto d’imposta prescelto dal contribuente:

DescrizioneDati da indicare
Cognome, nome e denominazioneCognome e nome o denominazione del sostituto d’imposta.
codice fiscalePuò essere di 16 caratteri con struttura alfanumerica nel caso di sostituto d’imposta persona fisica o 11 caratteri ed avere struttura completamente numerica negli altri casi.
Comune, provinciaDevono essere indicati il Comune e la Provincia (sigla) della sede del sostituto.
TipologiaTipologia di indirizzo: Via, viale, Piazza, etc.
Indirizzo, numero civico, cap e frazioneDeve essere indicato l’indirizzo, il numero civico, il codice avviamento postale ed eventualmente la frazione.
Telefono, fax, emailRecapito telefonico fisso, fax ed indirizzo email per ricevere informazioni dall’Agenzia delle Entrate.
Codice sedeIl codice eventualmente riportato nella casella “codice sede” della CU 2024 (punto 11)
Modello 730 dipendenti senza sostitutoBarrare la casella nel caso di contribuenti senza sostituto d’imposta o nel caso di contribuente che non vuole avvalersi dell’intermediazione del sostituto d’imposta o se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto. In tal caso gli altri campi del quadro vanno lasciati in bianco. Le operazioni di conguaglio vengono effettuate dall’Agenzia delle Entrate.

730 senza sostituto

Questa sezione deve essere compilata, in caso di presentazione del modello 730 congiunto esclusivamente dal soggetto dichiarante, in modo che il sostituto prescelto possa effettuare le operazioni di conguaglio anche per l’altro coniuge. Sempre nella sezione vi è la possibilità di barrare la casella dedicata al modello 730 senza sostituto d’imposta.

Il modello 730 precompilato permette di inserire i dati del sostituto d’imposta nell’apposito menu e permette di scegliere il sostituto preferito, oppure di optare per la presentazione senza sostituto. L’opzione “senza sostituto” può essere prescelta dal contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente durante l’anno e si trova in una situazione di assenza di sostituto d’imposta nel periodo di giugno o luglio del periodo dichiarativo. In questo modo anche il contribuente privo di sostituto può presentare il modello 730, con il conguaglio che viene fatto direttamente dallo Stato e con eventuale rimborso che verrà effettuato intorno alla metà del mese di dicembre.

Per approfondire:
Modello 730 senza sostituto d’imposta
I vantaggi del modello 730 congiunto

Come modificare il sostituto d’imposta nel 730 inviato

Può capitare che il contribuente abbia presentato il proprio modello 730 indicando un sostituto d’imposta che, per qualche motivo, non è corretto e deve, pertanto, essere modificato. In particolare, in caso di sostituto d’imposta errato nel modello 730 è possibile:

  • Annullare l’invio del modello 730 per poter presentare un nuovo modello dichiarativo, entro la fine del mese di giugno e solo per una volta;
  • Presentare un modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre per ripresentare il 730 andando a modificare i dati del sostituto d’imposta. Nel caso deve essere indicato nel frontespizio il codice 2 (possono essere presentati anche più 730 integrativo con codice 2, se non conguagliati). Non è possibile presentare questa tipologia di dichiarazione se il 730 ordinario è stato presentato senza sostituto, ovvero se è già stato presentato un 730 integrativo con codice 1 o 3.

Trovarsi a dover modificare il sostituto d’imposta capita sovente in quanto il contribuente potrebbe trovarsi ad aver cambiato datore di lavoro o essersi trovato senza sostituto dopo la presentazione del proprio modello 730. Il cambiamento del sostituto d’imposta risponde proprio a questo tipo di esigenza. Attraverso questa modifica il conguaglio fiscale viene eseguito dal nuovo sostituto d’imposta nella prima busta paga utile successiva al ricevimento del 730/4, oppure dall’Agenzia delle Entrate (con le proprie tempistiche) in caso di passaggio a 730 senza sostituto.

Attenzione:
Per procedere validamente alla trasmissione del modello 730 integrativo con codice 2 il sostituto d’imposta precedentemente indicato nel modello 730 ordinario deve comunicare lo scarto del modello 730/4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (“Comunicazione di diniego“, di cui al Provvedimento n. 76124/2017 dell’Agenzia delle Entrate). Senza questa procedura il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Cosa fare se avviene la cessazione del rapporto di lavoro dopo l’invio del modello 730 ordinario?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente successivamente all’invio del modello 730, abbiamo detto che è necessario andare a presentare un modello integrativo della dichiarazione per riportare il corretto sostituto d’imposta. Sul punto, è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/2013, la quale ha fornito i chiarimenti riportati di seguito.

Circolare n. 14/E/2013
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti“.

Conclusioni

Il ruolo del sostituto di imposta nel modello 730 è di grande importanza per il funzionamento del sistema di prelievo fiscale in Italia. La responsabilità del sostituto di imposta è quella di trattenere e pagare le imposte fiscali sul reddito di un contribuente, svolgendo il ruolo di intermediario tra il contribuente e le autorità fiscali.

Il contribuente, a sua volta, ha il compito di fornire al sostituto di imposta i dati fiscali corretti e completi, garantendo così l’accuratezza della dichiarazione fiscale. Questa collaborazione tra il sostituto di imposta e il contribuente è necessaria per garantire l’integrità del sistema fiscale italiano e per evitare possibili sanzioni o altre conseguenze negative.

Quando il contribuente si trova a dover cambiare sostituto d’imposta per un cambiamento del datore di lavoro intervenuto prima del conguaglio fiscale è chiamato a presentare un nuovo modello integrativo del 730, con codice 2 da indicare nel frontespizio, avendo cura di verificare che il sostituto d’imposta indicato nel primo modello abbia presentato diniego per il modello 730/4. Questo aspetto è molto importante, in quanto in assenza di diniego il 730 integrativo non produrrà alcun effetto.

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