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Minusvalenze dal mercato Forex: disciplina fiscale

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Le minusvalenze derivanti da operazioni sul mercato del Forex o da opzioni binarie, effettuate per il tramite di broker esteri, sono deducibili dalle plusvalenze realizzate. A differenza del caso in cui intervenga un intermediario residente, la liquidazione del tributo deve essere effettuata necessariamente dal contribuente, nel quadro RT del modello Redditi PF. Nel medesimo modello, in relazione agli investimenti gestiti oltre frontiera, si devono eseguire gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale ed all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da corrispondere annualmente.


L’investitore che ha eseguito operazioni finanziarie sul mercato Forex ed “opzioni binarie”, per il tramite di broker internazionali (alcuni localizzati in UE ed altri localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata), operando in regime dichiarativo, ha la possibilità di recuperare le minusvalenze maturate, ex art. 5 del D.Lgs. n. 461/97. A chiarire questa possibilità è stata anche l’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 71/E/2016. In questa richiesta, l’investitore ha prospettato la possibilità di dedurre integralmente le minusvalenze percepite nel quadro RT della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state prodotte, in compensazione con le plusvalenze realizzate nel medesimo periodo.

A tale fine, sotto un profilo documentale, il contribuente ritiene sufficiente conservare le comunicazioni rilasciategli dagli operatori finanziari, da cui si evincono i valori dell’investimento iniziale e della somma incassata alla chiusura dell’operazione ovvero, in caso di mancato incasso finale, la perdita subita pari all’investimento inizialmente effettuato (oltre gli eventuali relativi oneri accessori). Inoltre, il contribuente ha posto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria l’originale quesito circa la possibilità di applicazione del regime del risparmio amministrato ex articolo 6, del D.Lgs. n. 461/97 da parte degli operatori finanziari esteri presso i quali intrattiene rapporti e sugli eventuali conseguenti adempimenti da parte di questi. In relazione alle indicazioni di prassi esistenti, andiamo a riepilogare il trattamento fiscale delle minusvalenze derivanti da investimenti nel mercato Forex.

Proventi derivanti da Forex e opzioni binarie

Si ricorda preliminarmente che, con la Risoluzione n. 102/E/11, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i redditi derivanti dai contratti conclusi sul mercato del Forex (ovvero il mercato dedicato alla compravendita di valute), devono essere ricondotti nel novero delle fattispecie assoggettate all’articolo 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR. Pertanto detti proventi, se percepiti da parte di un investitore persona fisica (non imprenditore), costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggetti ad imposta sostitutiva nell’ambito del regime “dichiarativo” ex articolo 5 del DPR n. 461/97, attualmente applicata nella misura del 26%.

Nella risoluzione in commento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che anche i redditi derivanti dalle “opzioni binarie” (ovviamente se percepiti da persone fisiche non imprenditori) costituiscano fattispecie da ricondurre alla citata lett. c-quater), con il medesimo trattamento sopra indicato in relazione ai proventi delle operazioni derivanti dal mercato del Forex. Pertanto, per entrambe le fattispecie reddituali (proventi da operazioni nel mercato del Forex e da “opzioni binarie”), la determinazione della base imponibile deve essere effettuata applicando l’art. 68, co. 8, del TUIR. Tale disposizione prevede che la tassazione deve essere applicata su una base imponibile determinata dalla “somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti” indicati nell’articolo 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR. Questo viene indicato nella citata Risoluzione n. 71/E/16. Dal calcolo così determinato della base imponibile può emergere:

  • Una plusvalenza – in caso di base imponibile positiva, il tributo deve essere materialmente autoliquidato dal contribuente, in applicazione del regime della dichiarazione, che deve compilare il quadro RT del modello Redditi – Persone fisiche (segnatamente, nella Sezione II – righi da RT21 a RT30);
  • Una minusvalenza, in caso di base imponibile negativa (minusvalenze), invece, l’eccedenza di minusvalenze subite rispetto alle plusvalenze realizzate nell’anno, risultante sempre dal quadro RT, può essere portata in deduzione dei plusvalori netti che verranno realizzati nei quattro periodi d’imposta successivi.
LE MINUSVALENZE
Le minusvalenze sono le perdite economiche che si realizzano quando si vendono titoli o altri strumenti finanziari a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Al contrario, le plusvalenze rappresentano i guadagni ottenuti dalla vendita di tali strumenti a un prezzo superiore a quello di acquisto.

Utilizzo delle minusvalenze

Per quanto riguarda la possibilità di compensazione della minusvalenze maturate in regime dichiarativo è necessario tenere in considerazione quanto segue:

  1. Nell’anno in corso: le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso anno fiscale. Se, ad esempio, in un determinato anno si realizza una plusvalenza di 1.000 euro e una minusvalenza di 800 euro, si deve tassare solamente la differenza, ovvero 200 euro;
  2. Nei 4 anni successivi: se, al termine dell’anno fiscale, si ha un saldo negativo (ovvero le minusvalenze superano le plusvalenze), tale saldo può essere portato in avanti e utilizzato per compensare le plusvalenze che si realizzeranno nei successivi 4 anni. Questa è una particolarità molto vantaggiosa del sistema fiscale, poiché permette di “recuperare” le perdite subite in un determinato anno fiscale, riducendo la tassazione delle future plusvalenze.

È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alle operazioni che hanno generato minusvalenze e plusvalenze, in quanto potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Inoltre, le minusvalenze e le plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi nella sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria.

Intermediario residente per il regime del risparmio amministrato

Si ricorda in premessa che gli intermediari finanziari che intervengono nell’attuazione del prelievo impositivo – erogando direttamente o indirettamente redditi a diversi stakeholder (i.e. i dipendenti, i consulenti, gli azionisti, i clienti, ecc.) e, in veste di sostituto d’imposta, operando le ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta e le imposte sostitutive sui redditi finanziari, nonché tutti i conseguenti onerosi adempimenti strumentali correlati – rappresentano la fattispecie di più rigida organizzazione amministrativo-aziendale che assume rilevanza in ambito tributario. Si tratta, infatti, di operatori economici con rilevante struttura, che si avvalgono di procedure standardizzate, complesse e articolate, soggetti alle previsioni regolamentari sulla compliance fiscale oltre che ad una serie di controlli interni ed esterni.

I “broker” esteri

L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere esercitata per i proventi (plusvalenze o minusvalenze) realizzati da operazioni nel mercato del Forex e da “opzioni binarie”, alla condizione che si intrattenga un rapporto stabile con gli intermediari finanziari, che possono intervenire anche come controparti.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che i “broker” esteri non sono ascrivibili al novero degli intermediari che possono agire come sostituti d’imposta in Italia e, pertanto, gli stessi “broker” non presentano i requisiti per applicare il regime del risparmio amministrato.

Tra i compiti degli intermediari finanziari c’è appunto anche quello dell’applicazione del regime (opzionale rispetto a quello “dichiarativo”) del “risparmio amministrato” di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97, attuabile esclusivamente in presenza di un rapporto stabile di mandato, deposito, custodia o amministrazione intrattenuto dai contribuenti con banche, SIM, fiduciarie, SGR residenti in Italia nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.a. ed agenti di cambio.

L’opzione per tale regime può essere esercitata anche per i proventi realizzati da operazioni Forex e da “opzioni binarie” in esame, sempre alla predetta condizione che si intrattenga un rapporto stabile con i menzionati intermediari che possono intervenire anche come controparti. Al riguardo, in risposta allo specifico quesito del contribuente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i broker esteri non sono ascrivibili al novero degli intermediari che possono agire come sostituti d’imposta in Italia e, pertanto, gli stessi broker non presentano i requisiti per applicare il regime del risparmio amministrato.

I redditi in esame conseguiti con l’intervento dei citati soggetti esteri devono quindi essere dichiarati nel modello Redditi del contribuente che, a tale fine, potrà utilizzare le certificazioni rilasciate dai broker esteri; tali documenti dovranno essere conservati ai fini di un’eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Monitoraggio fiscale e IVAFE

Gli investimenti finanziari in oggetto, costituiti da contratti derivati stipulati oltre frontiera gestiti da broker esteri, devono essere altresì assoggettate alla disciplina del monitoraggio fiscale e, di conseguenza, devono essere oggetto di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi del contribuente intestatario del conto investimento (e dell’eventuale titolare effettivo), in quanto potenzialmente rilevanti ai fini reddituali in Italia. Correlativamente le medesime attività devono essere assoggettate all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), sempre con le relative evidenze nel quadro RW. Questo è quanto chiarito dalla Risoluzione n. 71/E/16.

Conclusioni

La possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze, anche nei 4 anni successivi, rappresenta un’opportunità per gli investitori di ottimizzare la propria posizione fiscale. Tuttavia, è essenziale avere una chiara comprensione delle regole e delle modalità di compensazione e, in caso di dubbi, consultare un esperto o un commercialista.

Domande frequenti

Cosa si intende per minusvalenza e plusvalenza di natura finanziaria?

Le minusvalenze rappresentano le perdite economiche che si verificano quando si vendono titoli o altri strumenti finanziari a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Invece, le plusvalenze sono i guadagni ottenuti dalla vendita di tali strumenti a un prezzo superiore a quello di acquisto.

Posso compensare una minusvalenza realizzata quest’anno con una plusvalenza ottenuta l’anno scorso?

No, le minusvalenze possono essere compensate solo con le plusvalenze realizzate nello stesso anno fiscale o portate avanti per compensare plusvalenze future nei 4 anni successivi.

Come devo dichiarare le minusvalenze e plusvalenze nella mia dichiarazione dei redditi?

Le minusvalenze e plusvalenze devono essere indicate nella sezione dedicata ai redditi di capitale della tua dichiarazione dei redditi. È importante conservare tutta la documentazione relativa alle operazioni, in quanto potrebbe essere richiesta in caso di controlli.

Se ho solo minusvalenze e nessuna plusvalenza in un anno, cosa succede?

Se al termine dell’anno fiscale hai un saldo negativo (le minusvalenze superano le plusvalenze), puoi portare avanti tale saldo e utilizzarlo per compensare eventuali plusvalenze che realizzerai nei successivi 4 anni.

Esistono limiti alla compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze?

Non esistono limiti specifici alla compensazione, ma è fondamentale rispettare le regole previste dalla normativa fiscale, come la compensazione delle minusvalenze solo con plusvalenze dello stesso anno o dei 4 anni successivi.

8 COMMENTI

  1. Domanda:
    In presenza di minusvalenze elevate e di certificazione di tali somme da parte delle Società di trading con le quali ho collaborato, avendo ancora i conti aperti ma non volendo più tardare posso detrarmi la somma direttamente dagli altri redditi( di fabbricati, affitti, lavoro dipendente
    ) nei quattro anni successivi o posso soltanto in presenza di proventi finanziari futuri in quanto non ne avrò più??

  2. Le minusvalenze finanziarie hanno una disciplina particolare. Può dedurle solo da eventuali plusvalenze future.

  3. Buona giornata,
    un esempio pratico.
    Mettiamo che io nel 2016 abbia fatto una minusvalenza totale di 1000€, mentre nel 2017 abbia fatto una plusvalenza di 500€.
    Devo obbligatoriamente dichiarare, oppure aspetto gli esiti delle 2 successive annualità per vedere se avrò saldo positivo o negativo ed in tal caso fare la dichiarazione ?

  4. L’annualità 2017 deve essere indicata in dichiarazione dei redditi ed eventualmente dovrà versare le imposte sulla plusvalenza.

  5. Ma se nel 2016 non ho dichiarato le minusvalenze? devo comunque dichiarare le plusvalenze del 2017?

  6. Buongiorno, avrei una domanda. Per un account forex, nella compilazione del quadro RW, nella colonna 3 “codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura
    finanziaria” che codice devo indicare?

    Se ho ben capito dall’articolo sopra per l’account forex dovrei indicare il codice 09 “CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO” mentre un mio amico commercialista mi diceva di usare il codice 14 “ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”

    Qual’è il codice corretto da indicare? 09 o 14?

    Ringranziando per l’attenzione e per l’aiuto, porgo i più cordiali saluti

    Antonio

  7. Salve Antonio, per risolvere quesiti di questo tipo, a carattere personale, sono a disposizione in consulenza.

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