La disciplina della proprietà intellettuale è stata espressamente codificata nel c.d. Codice della proprietà industriale. Con ciò si intende un atto normativo della Repubblica Italiana emanato nella forma del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base all’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Questa disciplina quelli che vengono definiti marchi e brevetti industriali.

Tali due elementi citati prevedono ciascuno proprie specifiche disposizioni, costituendo due diverse fattispecie. Con brevetti si intende uno strumento commerciale per le imprese. E’ un diritto esclusivo concesso per la protezione di un’invenzione, un prodotto o un procedimento, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari. Mentre Il marchio, invece, consiste un diritto esclusivo sull’uso di un segno in relazione ai prodotti e servizi, che il titolare ha proceduto a registrare.

Vediamo ciò che c’è da sapere sul punto.

Marchi e brevetti: cosa sono?

La principale questione che dobbiamo porci è cosa sono i marchi e i brevetti. Nel paragrafo introduttivo abbiamo fornito una breve definizione che è nostra premura sviluppare nel presente.

La tutela della proprietà intellettuale è contemplata dal codice della proprietà intellettuale. Introdotto nel 2005  ha riunito in un testo unico molte regole frammentarie, che sono state direttamente abrogate con l’entrata in vigore della presente riforma. Il nuovo Codice ha segnato anche un cambiamento qualitativo, in quanto ha riordinato, aggiornato e semplificato la materia.

Marchi

In primo luogo possiamo definire cosa si intende per marchio. Questo rientra tra i diritti di proprietà intellettuale, disciplinati dal codice della proprietà industriale (CPI). Esso è utilizzato in una attività imprenditoriale idoneo a identificare i prodotti o servizi resi da un’impresa sul mercato, per differenziarlo da analoghi prodotti e servizi, imputabili ad altri imprenditori.

Le funzioni, tuttavia, assolte dal marchio sono molteplici:

  • distintiva, esso serva a comunicare al consumatore circa l’origine imprenditoriale del prodotto o servizio;
  • di qualità, dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore può collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato;
  • di comunicazione, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;
  • pubblicitaria, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;
  • di investimento; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

Il marchio può esser considerato legittimo solo se presenta specifiche caratteristiche, ossia deve:

  • essere nuovo;
  • avere capacità distintiva;
  • essere lecito.

Le fattispecie di marchio

Si è soliti procedere a distinguere diverse tipologie di marchio a seconda dell’uso che ne è posto in essere. In particolare, possiamo identificare:

  • marchio generale:  utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi che può o meno coincidere con la ragione sociale dell’impresa;
  • marchio speciale, che caratterizza specifici prodotti o servizi di un imprenditore.

Oltre alla precedente distinzione, possiamo altresì distinguere tra:

  • marchi di fabbrica, apposti dall’imprenditore che produce un determinato prodotto;
  • marchi di commercio, apposti dall’imprenditore che vende determinati prodotti;
  • marchi di servizio, impiegati da fornitori di servizi.

Segni non registrabili come marchi

Non tutti i segni o nomi possono essere soggetti a registrazione come marchio industriali. E’ fatto divieto di registrazione per:

  • i ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non è prestato il consenso ;
  • segni costituisti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure che è necessarie per ottenere un risultato tecnico, o ancora che dia valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell’immagine o sella reputazione dell’Italia;
  • le indicazioni geografiche.

I brevetti

I brevetti sono concessi per le invenzioni industriali e conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per venti anni, senza possibilità di rinnovo. 

 Il diritto costituto mediante registrazione del brevetto comporta, dunque, una serie di vantaggi economici annessi, che possiamo sinteticamente riassumere con:

  • concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario;
  • il brevetto può essere utilizzato al fine di concludere un nuovo e diverso accordo commerciale,
  • la concessione del brevetto può comportare l’ingresso di nuove imprese sul mercato;
  • la proprietà di brevetti, inoltre, è utilizzabile al fine di ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione.  

Il brevetto può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di invenzione, sia essa un prodotto o anche un procedimento per la realizzazione di un bene o un servizio. Il brevetto può essere concesso se:

  • abbia ad oggetto idee innovative e frutto di attività inventiva,
  • siano anche lecite e atte ad avere un’applicazione industriale,
  • esse possono essere oggetto di tutela brevettuale.

Invenzioni non brevettabili

Non tutte le invenzioni industriali sono brevettabili, infatti, al fine di ottenere la concessione di un brevetto è necessario che essa sia brevettabile. Quando può dirsi un’invenzione non brevettabile?

Possiamo brevemente, allora, elencare invenzioni non brevettabili:

  • idee, concetti, scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
  • regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e piani di lavoro;
  • procedimenti della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicati al corpo umano o di animali;
  • varietà vegetali, razze animali e processi essenzialmente biologici per l’ottenimento di animali e di piante. Tuttavia le invenzioni biotecnologiche sono invece brevettabili. Mentre le colture di nuove varietà vegetali possono essere protette dalla legge sulla protezione delle varietà vegetali;
  • creazioni estetiche che possono essere eventualmente protette come design o sono protette dal diritto d’autore;
  • programmi di computer i quali sono protetti dal diritto d’autore. Possono invece essere brevettabili le invenzioni correlate a programmi, come i comandi elettronici;
  • invenzioni la cui applicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

La registrazione dei marchi e brevetti

L’attività di registrazione di marchi e brevetti, con riferimento a qualsiasi creazione intellettuale, è preceduta dalla valutazione di una serie di requisiti. Infatti ti consigliamo di ricorrere ad un esperto del settore al fine di procedere alla presente attività. In particolare, dovrai esaminare i seguenti punti:

  •  verificare che il marchio, brevetto, design e ecc. rispetti tutti i requisiti di legge;
  •  controllare la non presenza di un marchio registrato simile o uguale;
  •  essere certi che il marchio non abbia caratteristiche negative in Italia ma anche all’estero.

Al fine di procedere alla registrazione esistono, invero molteplici metodo. Il metodo più celere di presentazione della richiesta è senz’altro quello telematico. Attraverso una piattaforma online potrai realizzare integralmente la procedura senza avere particolari difficoltà nella realizzazione.

Tuttavia, è opportuno segnalare che la scelta di ricorrere alla registrazione telematica potrebbe essere da un lato vantaggiosa, soprattutto da un punto di vista economico, ma comportare anche una serie di svantaggi, soprattutto in tema di garanzia e tutela.

Presentazione cartacea della richiesta di registrazione

Sentiamo di consigliarti di ricorrere alla presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio, oltre che attraverso il canale telematico.

Ai fini della registrazione è necessario che siano depositare i seguenti documenti:

  • la domanda di registrazione per marchio di impresa;
  • l’esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
  • la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria;
  • la lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, nel caso di domanda mediante l’ausilio dell’avvocato;
  • il documento di priorità;
  • l’atto di delega, se necessario.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto anche a pagare un’apposita tassa, mediante modello F24, che sarà direttamente consegnato dall’ufficio marchi e brevetti presso la Camera del Commercio.

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