Come il modello di tax planning del gruppo Kamprad sfrutta royalties, fondazioni e operazioni infragruppo per ottimizzare legalmente il carico fiscale in oltre 60 mercati, e cosa è cambiato dopo le riforme OCSE.
La struttura fiscale IKEA è costruita su tre pilastri interdipendenti: una rete di royalties infragruppo che accentra i proventi da proprietà intellettuale in giurisdizioni a bassa imposizione, finanziamenti intercompany che spostano imponibile dalle società operative verso holding patrimonializzate, e fondazioni di diritto olandese e liechtensteinese al vertice della catena proprietaria. Il tutto nel pieno rispetto delle normative internazionali vigenti, seppur sotto scrutinio regolatorio crescente.
IKEA non è svedese: la struttura societaria del gruppo
IKEA non è un’azienda svedese. Nonostante le origini del fondatore Ingvar Kamprad e l’iconografia nordica del marchio, il gruppo è oggi una multinazionale olandese strutturata attorno a due rami distinti, ciascuno controllato da una fondazione separata. Comprendere questa architettura è il primo passo per capire come funziona il modello di tax planning del gruppo Kamprad — un sistema che ha permesso di ottimizzare legalmente il carico fiscale su scala globale per oltre quarant’anni. Per una panoramica più ampia su come funziona la fiscalità dei grandi gruppi internazionali, si rimanda all’articolo pillar di riferimento.
Il ramo retail: Ingka Holding e la fondazione olandese
Il primo ramo gestisce la rete di negozi di proprietà diretta. Al vertice si trova la Stichting Ingka Foundation, fondazione no profit costituita in Olanda nel 1982 dallo stesso Kamprad. Questa fondazione controlla Ingka Holding B.V., la capogruppo olandese che a sua volta detiene tutte le società operative nazionali — tra cui, per l’Italia, la catena che fa capo a IKEA Italia Holding, con socio unico proprio Ingka Holding B.V.
Sotto questo cappello societario operano in Italia almeno cinque entità distinte: IKEA Italia Retail Srl (la società che gestisce i punti vendita), IKEA Italia Distribution, IKEA Italia Property, IKEA Italia Holding e IKEA Trading Services Italy. Si tratta di una struttura tipica della grande distribuzione organizzata, con una particolarità rilevante: il gruppo non si è mai quotato in borsa, il che ha storicamente ridotto gli obblighi di trasparenza verso il mercato e agevolato una fitta rete di scambi infragruppo.
La fondazione olandese al vertice garantisce un controllo stabile nel tempo. Il consiglio di amministrazione, una volta nominato, può rinnovarsi autonomamente — superando di fatto le problematiche tipiche dei patti parasociali. Ciò consente di separare il beneficiario legale dal beneficiario economico del gruppo senza ricorrere a strutture più esposte sul piano reputazionale.
Il ramo franchising: Inter IKEA e la fondazione del Liechtenstein
Il secondo ramo gestisce il concept, il marchio e il sistema di franchising globale. Fino al 31 agosto 2023, il controllo era in capo alla Interogo Foundation, fondazione con sede in Liechtenstein costituita nel 1989. A quella data, Interogo Foundation si è scissa in due fondazioni distinte: la Inter IKEA Foundation ha assunto il controllo esclusivo del ramo IKEA, mentre Interogo Foundation ha mantenuto la governance del ramo investimenti.
Inter IKEA Foundation controlla Inter IKEA Holding B.V., con sede a Delft (Olanda), che a sua volta detiene Inter IKEA Systems B.V. — la società che sviluppa e detiene il concept IKEA ed è il franchisor mondiale del gruppo. È Inter IKEA Systems che incassa il 3% del fatturato netto da ogni punto vendita IKEA nel mondo, a titolo di royalty per l’utilizzo del marchio e del concept.
Nel FY24 (settembre 2023 — agosto 2024), Inter IKEA Group ha registrato ricavi totali di 26,5 miliardi di euro e un utile netto di 2,2 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,6 miliardi del FY23 (fonte: Inter IKEA Group Financial Summary FY24). La scissione del 2023 risponde anche a esigenze regolamentari: semplifica la struttura di governance e la rende più trasparente rispetto ai nuovi standard europei in materia di rendicontazione dei gruppi multinazionali.
I tre meccanismi di pianificazione fiscale internazionale
La struttura societaria descritta nella sezione precedente non è un fine in sé: è il contenitore. I meccanismi fiscali che la animano sono tre, distinti ma interconnessi. Ciascuno opera su un livello diverso della catena del valore, i ricavi da marchio, i flussi di finanziamento, la detenzione della proprietà, e ciascuno produce un effetto fiscale specifico. Comprenderli separatamente è la condizione per capire come il sistema funziona nel suo insieme.
Le royalties infragruppo e il “sandwich olandese”
Le royalties infragruppo rappresentano il meccanismo più noto e più studiato della struttura IKEA. Il funzionamento è il seguente: ogni punto vendita IKEA nel mondo, indipendentemente da chi lo gestisce, paga a Inter IKEA Systems B.V. una royalty pari al 3% del proprio fatturato netto per il diritto di utilizzare il marchio, il concept e il know-how operativo del gruppo. Solo da IKEA Italia Retail, questo flusso supera i 40 milioni di euro annui.
Il vantaggio fiscale nasce dalla localizzazione di Inter IKEA Systems in Olanda. In base alla normativa olandese applicabile per diversi anni, le royalties in uscita non erano soggette a ritenuta alla fonte, e i proventi da proprietà intellettuale beneficiavano di un trattamento fiscale favorevole. Una parte di questi flussi veniva poi retrocessa verso entità con sede in Lussemburgo e Liechtenstein, collegando giurisdizioni legate da convenzioni contro la doppia imposizione particolarmente vantaggiose. Questo schema viene definito tecnicamente “sandwich olandese“: i capitali destinati a giurisdizioni a fiscalità privilegiata transitano per l’Olanda, neutralizzando le ritenute che sarebbero altrimenti applicate se il pagamento fosse effettuato direttamente. Per approfondire il funzionamento delle strutture IP-based, si veda la sezione dedicata alla holding olandese: vantaggi fiscali e participation exemption.
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È su questo meccanismo che la Commissione Europea ha focalizzato l’indagine per aiuti di Stato aperta nel dicembre 2017 (caso SA.46470): il dubbio centrale è se il livello delle royalties riflettesse effettivamente il contributo di Inter IKEA Systems alla creazione del valore del franchise, secondo il principio di libera concorrenza (arm’s length).
I finanziamenti intercompany e gli interessi passivi
Il secondo meccanismo opera sul lato del finanziamento delle attività operative. Le holding patrimonializzate del gruppo, quelle che accumulano liquidità grazie ai flussi di royalties e dividendi, finanziano le società operative nazionali attraverso prestiti intercompany. Le società operative, come quelle italiane, pagano interessi passivi alle finanziatrici.
Il risultato fiscale è duplice. Da un lato, gli interessi passivi abbattono la base imponibile della società operativa nel Paese ad alta tassazione (in Italia, riducendo IRES e IRAP dovute). Dall’altro, gli interessi attivi si accumulano nella società finanziatrice localizzata in Olanda, dove i proventi da finanziamenti infragruppo non erano soggetti a imposizione ordinaria. Si tratta, anche in questo caso, di operazioni del tutto lecite, che sfruttano le asimmetrie tra sistemi fiscali nazionali. La disciplina CFC e controlled foreign companies italiana è uno degli strumenti normativi pensati proprio per limitare i vantaggi di queste strutture quando il controllo rimane in capo a soggetti residenti.
Questo meccanismo è oggi parzialmente limitato dalla Direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 142/2018: la deducibilità degli interessi passivi è vincolata al 30% dell’EBITDA della società debitrice, riducendo significativamente lo spazio di ottimizzazione rispetto al passato.
Le fondazioni al vertice: separare proprietà e controllo
Il terzo meccanismo è strutturalmente diverso dagli altri due: non agisce sui flussi di reddito, ma sulla detenzione della proprietà. Le fondazioni olandese (Stichting Ingka Foundation) e liechtensteinese (Inter IKEA Foundation) non sono semplici holding: sono enti che per statuto non possono distribuire utili ai soci privati e che garantiscono un controllo stabile e autoreferenziale sulla catena societaria sottostante.
Il vantaggio fiscale è diretto: i dividendi che risalgono lungo la catena fino alla fondazione non vengono ridistribuiti alla famiglia Kamprad come redditi personali. Questo interrompe il flusso imponibile all’ultimo anello — quello tipicamente più oneroso nelle strutture di controllo familiare, dove i dividendi percepiti da persone fisiche scontano ritenute significative. La fondazione detiene legalmente le partecipazioni, ma il beneficiario economico non è una persona fisica identificabile nel senso tradizionale. Per una valutazione delle strutture di holding internazionale: struttura e vantaggi fiscali applicabili anche a realtà di dimensioni minori, si rimanda all’approfondimento dedicato.
La scissione del 2023 — che ha separato Inter IKEA Foundation da Interogo Foundation — ha ulteriormente specializzato questo livello della struttura, distinguendo nettamente la governance del business IKEA dalla gestione del patrimonio finanziario della famiglia fondatrice.
Meccanismo
Funzionamento ed effetto fiscale
Status post-BEPS / GMT 2024
Royalties infragruppo (“sandwich olandese”)
Ogni punto vendita IKEA versa a Inter IKEA Systems B.V. (Olanda) una royalty del 3% del fatturato netto per l’uso di marchio e concept. Solo da IKEA Italia Retail: oltre 40 milioni di euro annui. I proventi transitano per l’Olanda — dove le royalties in uscita non erano soggette a ritenuta — e raggiungono entità in Lussemburgo e Liechtenstein a fiscalità più contenuta, riducendo l’imponibile nei Paesi ad alta tassazione.
Sotto scrutinio Indagine CE aperta (SA.46470, 2017 — pendente a maggio 2026). Le regole OCSE BEPS Actions 8-10 impongono che il corrispettivo rifletta la reale creazione di valore.
Finanziamenti intercompany
Le holding patrimonializzate del gruppo finanziano le società operative nazionali tramite prestiti intercompany. Gli interessi passivi pagati dalle operative abbattono la base imponibile locale (es. in Italia, riducendo IRES e IRAP). Gli interessi attivi si accumulano nelle holding olandesi, dove i proventi da finanziamenti infragruppo godevano di trattamento fiscale favorevole.
Parzialmente limitato La Direttiva ATAD (D.Lgs. 142/2018) vincola la deducibilità degli interessi passivi al 30% dell’EBITDA. Le regole BEPS Action 4 riducono l’ottimizzazione aggressiva.
Fondazioni al vertice (Olanda e Liechtenstein)
Stichting Ingka Foundation (Olanda, 1982) controlla il ramo retail. Inter IKEA Foundation (Liechtenstein, dal 31/08/2023) controlla il ramo franchising/IP. Le fondazioni non distribuiscono utili a soci privati: i dividendi che risalgono la catena non vengono tassati in capo a persone fisiche. Il controllo rimane stabile senza quotazione in borsa né patti parasociali.
Struttura conforme Le fondazioni sono entità legalmente riconosciute. Il riassetto 2023 (scissione Interogo → Inter IKEA Foundation) risponde alle nuove esigenze di trasparenza regolamentare UE.
Transfer pricing
I prezzi degli scambi infragruppo (es. acquisto mobili da società controllate estere per la rivendita nei negozi italiani) determinano dove si forma il reddito imponibile nel perimetro consolidato. Un prezzo di acquisto elevato riduce il margine — e l’imponibile — della società operativa italiana; un prezzo basso lo lascia nel Paese della cedente, potenzialmente a fiscalità vantaggiosa.
Alta attenzione Il principio arm’s length (Art. 9 Modello OCSE) è il fulcro delle contestazioni CE su IKEA. La Global Minimum Tax (15% ETR, D.Lgs. 209/2023) riduce il differenziale di vantaggio tra giurisdizioni.
Dal negozio italiano alla fondazione in Liechtenstein: il flusso reddituale
Seguire il percorso di un euro speso in un negozio IKEA italiano è il modo più efficace per capire come i tre meccanismi descritti si combinano in un sistema unitario. Il punto di partenza è uno scontrino emesso da IKEA Italia Retail Srl, la società che gestisce direttamente i punti vendita nella penisola, con sede a Carugate (Milano) — città dove nel 1998 fu aperto uno dei diciannove negozi italiani del gruppo.
Primo movimento: dal negozio alla holding italiana. Il fatturato generato da IKEA Italia Retail non rimane nella società operativa. Una quota rilevante di costi — acquisti di merce, canoni di distribuzione, servizi infragruppo — viene sostenuta nei confronti di altre entità del gruppo. IKEA Italia Retail acquista i mobili destinati alla vendita direttamente dall’estero, da società controllate dalla capogruppo olandese Ingka Holding B.V. Il prezzo di acquisto infragruppo determina quanta parte del margine rimane imponibile in Italia: se un mobile acquistato a 450 euro viene venduto a 500, l’imponibile italiano è di soli 50 euro. È questo il cuore del transfer pricing applicato ai beni materiali.
Secondo movimento: la royalty verso l’Olanda. Contestualmente, IKEA Italia Retail versa a Inter IKEA Systems B.V. una royalty pari al 3% del proprio fatturato netto per l’utilizzo del marchio e del concept. Su oltre 40 milioni di euro annui, questo flusso lascia l’Italia in direzione Olanda come costo deducibile per la società italiana e come ricavo per la società olandese detentrice dei diritti di proprietà intellettuale. Il meccanismo del sandwich olandese fa sì che questi proventi transitino per l’Olanda prima di raggiungere, attraverso strutture interposte, entità a fiscalità più contenuta.
Terzo movimento: gli interessi verso le holding finanziatrici. Le società operative italiane ricevono finanziamenti dalle holding patrimonializzate del gruppo e corrispondono interessi passivi. Questi interessi riducono ulteriormente la base imponibile in Italia, mentre si accumulano come proventi nelle società finanziatrici estere. Il risultato complessivo è che il reddito imponibile prodotto in Italia viene sistematicamente ridotto attraverso costi infragruppo pienamente documentati e contrattualmente definiti — acquisti di merce, royalties, interessi — prima ancora che si determini l’utile su cui calcolare le imposte.
Quarto movimento: dalla holding alla fondazione. I dividendi prodotti dalle società operative nazionali salgono lungo la catena societaria verso le holding olandesi e da lì verso le fondazioni al vertice. A questo livello il flusso si interrompe: le fondazioni non ridistribuiscono utili a soci privati. Il reddito non viene quindi tassato in capo a persone fisiche — né in Italia, né in Olanda, né in Liechtenstein — perché non esiste un beneficiario finale nel senso tradizionale del termine. Le fondazioni reinvestono o accumulano le risorse in funzione della continuità e dell’indipendenza del gruppo. Il rischio di esterovestizione societaria e strutture cross-border è uno degli elementi che le autorità fiscali valutano quando esaminano strutture di questo tipo, verificando se la residenza fiscale dichiarata corrisponda all’effettivo luogo di direzione e controllo.
È importante sottolineare che ogni passaggio di questo flusso è contrattualmente documentato, fiscalmente dichiarato e soggetto a revisione contabile. Non si tratta di evasione fiscale, ma di pianificazione fiscale internazionale che sfrutta le asimmetrie tra sistemi normativi nazionali — un’attività lecita, ma oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità europee e dell’OCSE.
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La scelta della giurisdizione, la sostanza economica delle entità e la conformità alle norme OCSE post-BEPS sono variabili che richiedono un’analisi personalizzata prima di qualsiasi decisione strutturale.
Come sono cambiate le regole: BEPS, ATAD e la Global Minimum Tax
Le strutture che hanno funzionato per decenni si confrontano oggi con un contesto normativo profondamente mutato. Il Piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE, avviato nel 2013 e tradotto in misure vincolanti a partire dal 2015, ha ridisegnato le regole del gioco per i gruppi multinazionali su tre fronti principali: la tassazione dei redditi da proprietà intellettuale, la deducibilità degli interessi passivi e la trasparenza delle strutture societarie cross-border. Per l’Italia, il recepimento è avvenuto principalmente con il D.Lgs. 142/2018 (Direttiva ATAD) e con il D.Lgs. 209/2023 (Global Minimum Tax).
Il primo intervento rilevante per strutture come quella IKEA riguarda le Actions 8-10 del Piano BEPS, che hanno riscritto i criteri per la determinazione del prezzo di trasferimento dei beni immateriali. Il principio guida è che la remunerazione di un asset intangibile — un marchio, un concept, un brevetto — deve riflettere la reale creazione di valore, non semplicemente la localizzazione contrattuale della proprietà. Una società che detiene formalmente un marchio ma non contribuisce alla sua valorizzazione non può ricevere royalties commisurate all’intero valore di mercato dell’asset. Questo principio colpisce direttamente il cuore del meccanismo IKEA, dove Inter IKEA Systems percepisce il 3% del fatturato mondiale in quanto titolare del concept e del marchio.
Il secondo intervento è la Direttiva ATAD, che ha introdotto in tutta l’Unione Europea un limite alla deducibilità degli interessi passivi netti pari al 30% dell’EBITDA della società debitrice. Per le società operative dei grandi gruppi — che in precedenza potevano dedurre interessi su prestiti infragruppo in misura pressoché illimitata — questo ha ridotto significativamente il vantaggio fiscale dei finanziamenti intercompany.
Il terzo e più recente intervento è la Global Minimum Tax, entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. 209/2023. Per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro — soglia ampiamente superata da IKEA — viene garantita un’aliquota fiscale effettiva minima del 15% in ogni giurisdizione in cui operano. Se l’aliquota effettiva in un Paese scende sotto questa soglia, lo Stato della capogruppo ha il diritto di applicare un’imposta integrativa. Nel FY24, Inter IKEA Group ha dichiarato un’aliquota fiscale effettiva del 17,5% (fonte: Inter IKEA Group Tax Report FY24) — superiore alla soglia minima, ma significativamente più bassa rispetto alle aliquote nominali dei principali Paesi europei in cui opera.
L’indagine della Commissione Europea su Inter IKEA
L’indagine della Commissione Europea rappresenta il caso regolatorio più rilevante nella storia fiscale del gruppo. Il 18 dicembre 2017, la Commissione ha aperto un’istruttoria formale (caso SA.46470) sul trattamento fiscale riservato dai Paesi Bassi a Inter IKEA Systems B.V., concentrandosi su due Advanced Pricing Agreement (accordi preventivi sui prezzi di trasferimento) conclusi con le autorità fiscali olandesi nel 2006 e nel 2011.
Il primo APA del 2006 riguardava il livello della royalty annuale pagata da Inter IKEA Systems a I.I. Holding, entità lussemburghese esente da imposta sulle società in base a un regime speciale poi dichiarato incompatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il secondo APA del 2011 — stipulato dopo che il regime lussemburghese era stato abolito — riguardava il prezzo di acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Inter IKEA Systems e gli interessi sul prestito intercompany utilizzato per finanziare l’operazione. La Commissione ha rilevato che gli interessi dedotti avrebbero potuto essere non conformi al principio arm’s length, consentendo a Inter IKEA Systems di spostare profitti verso la controllante in Liechtenstein.
Nel aprile 2020, la Commissione ha esteso il perimetro dell’indagine alle valutazioni fiscali annuali successive al 2011, esaminando se l’ammortamento dei diritti IP confermato dalle autorità olandesi costituisse un ulteriore vantaggio selettivo. A maggio 2026, l’indagine risulta ancora formalmente aperta e non è stata pubblicata alcuna decisione finale. Inter IKEA Holding B.V. ha dichiarato nel proprio Annual Report FY24 di ritenere improbabile un esborso di cassa, pur non potendo escludere un impatto sul risultato definitivo. Il potenziale recupero fiscale stimato inizialmente dalla stampa specializzata ammontava a circa un miliardo di euro per il periodo 2009-2014.
Il caso IKEA si inserisce in una serie più ampia di procedimenti avviati dalla Commissione contro accordi fiscali selettivi in diversi Stati membri, Apple/Irlanda, Amazon/Lussemburgo, Starbucks/Olanda, e ha contribuito ad accelerare la revisione complessiva delle norme europee sui ruling fiscali preventivi.
Cosa può imparare un imprenditore italiano dalla struttura IKEA
La struttura fiscale IKEA non è replicabile. Questo è il primo dato da fissare con chiarezza. Richiede decenni di sedimentazione giuridica, capitali nell’ordine dei miliardi, squadre di consulenti specializzati in più giurisdizioni e una scala operativa globale che nessuna PMI italiana può ragionevolmente avvicinarsi. Chiunque proponga a un imprenditore di “fare come IKEA” sta semplificando in modo pericoloso una realtà di straordinaria complessità.
Detto questo, il caso IKEA offre tre principi strutturali che hanno una valenza didattica concreta anche per chi opera su scala molto più ridotta.
Il primo principio è la separazione delle funzioni. IKEA ha costruito entità distinte per la proprietà immobiliare, la gestione operativa, la detenzione degli asset immateriali e il finanziamento del gruppo. Ogni entità svolge una funzione economica reale e autonoma. Per un imprenditore italiano che gestisce un gruppo anche di piccole dimensioni, ragionare in termini di separazione tra holding e società operative — con una holding che detiene partecipazioni, immobili o marchi e le società operative che svolgono l’attività commerciale — è un principio applicabile e spesso fiscalmente vantaggioso, purché le strutture abbiano sostanza economica effettiva.
Il secondo principio è la centralizzazione degli asset immateriali. Marchi, brevetti, know-how e software sono asset che possono essere detenuti in entità dedicate e licenziati alle società operative. Anche in Italia esistono strumenti agevolativi per la tassazione dei redditi da proprietà intellettuale — il Patent Box (art. 6 D.L. 146/2021) consente una detassazione parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento di alcuni intangibili. La differenza rispetto al modello IKEA è che le strutture devono rispettare i criteri OCSE di creazione del valore: non è sufficiente spostare contrattualmente la titolarità di un marchio per beneficiare di un regime agevolato.
Il terzo principio è la pianificazione anticipata. La struttura IKEA non è nata per rispondere a un problema fiscale contingente: è stata progettata insieme al modello di business, ab initio. Per un imprenditore che sta valutando un’espansione internazionale, l’apertura di una filiale estera o la costituzione di una sub-holding, il momento corretto per ragionare sulla struttura ottimale è prima di compiere le scelte organizzative, non dopo. Le decisioni prese in fase di startup societaria sono molto più difficili e costose da correggere in un secondo momento — sia sul piano fiscale che su quello civilistico.
Il caso IKEA dimostra anche i limiti di questo approccio nel contesto normativo attuale. Le strutture costruite sfruttando asimmetrie tra sistemi fiscali nazionali sono oggi sotto pressione crescente: il Piano BEPS, la Global Minimum Tax e l’attivismo regolatorio della Commissione Europea hanno ridotto significativamente lo spazio di ottimizzazione disponibile rispetto agli anni in cui la struttura Kamprad è stata progettata. Pianificare oggi significa confrontarsi con un quadro normativo molto più stringente — e con autorità fiscali molto più attrezzate per riconoscere le strutture prive di sostanza economica reale.
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Inter IKEA Group, Financial Summary FY24 (periodo 1 settembre 2023 — 31 agosto 2024), pubblicato novembre 2024. Disponibile su: inter.ikea.com/en/performance/download-financial-reports
Inter IKEA Group, Tax Report FY24, pubblicato novembre 2024. Disponibile su: inter.ikea.com/en/performance/download-financial-reports
Inter IKEA Holding B.V., Annual Report FY24, pubblicato novembre 2024. Disponibile su: inter.ikea.com/en/performance/download-financial-reports
Inter IKEA Group, FY24 Financial Results (comunicato ufficiale). Disponibile su: inter.ikea.com/en/performance/fy24-financial-results
Inter IKEA Group, New Owner of Inter IKEA Group (comunicato ufficiale sulla scissione Interogo Foundation — Inter IKEA Foundation, 31 agosto 2023). Disponibile su: inter.ikea.com/en/newsroom/new-owner-of-inter-ikea-group
Commissione Europea, State Aid Investigation SA.46470 — Netherlands/Inter IKEA Systems B.V., decisione di apertura del 18 dicembre 2017. Disponibile su: europa.eu
Commissione Europea, Estensione dell’indagine SA.46470, decisione del 30 aprile 2020
OCSE, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan, in particolare Actions 8-10 (Transfer Pricing) e Action 4 (Interest Deductions), 2015
Direttiva UE 2016/1164 (ATAD — Anti-Tax Avoidance Directive), recepita in Italia con D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 — Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Global Minimum Tax — Pillar Two OCSE)
Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, Art. 9 (principio arm’s length), edizione aggiornata 2017
Parlamento Europeo, Commissione TAXE, Report on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect, 2016 (studio sui Verdi europei che ha originato l’indagine CE su IKEA)
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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