Se lavori in Grecia, stabilmente oppure solo per la stagione estiva devi porti la domanda su dove il reddito da lavoro dipendente sia imponibile. Sono molte, infatti, le situazioni di italiani che lavorano in Grecia e che hanno il dubbio su dove siano imponibili i loro redditi.
Prendiamo il caso, ad esempio, di un lavoratore italiano che ha trascorso la stagione estiva a lavorare come cuoco in un ristorante italiano in Grecia. Questi ha percepito redditi da lavoro dipendente, pagando regolarmente le imposte all’Erario greco. Questo lavoratore non si è iscritto all’AIRE, in quanto ha trascorso soltanto la stagione estiva nello Stato ellenico.
In questo caso non siamo di fronte ad un trasferimento di residenza all’estero in quanto il lavoratore, ha lasciato tutti i propri interessi principali in Italia, non ha deciso di iscriversi all’AIRE ed il periodo all’estero non supera complessivamente i sei mesi. Nella situazione descritta, il lavoratore deve chiedersi dove il suo reddito è imponibile e come avviene in Italia la tassazione dei redditi esteri.
Non sono rari, infatti, i casi in cui lavoratori italiani domiciliati all’estero (in questo caso in Grecia), ma ancora residenti in Italia, ignorino di dover pagare le imposte sul reddito anche in Italia.
Indice degli Argomenti
- Lavoro in Grecia: la tassazione dei redditi
- Worldwide taxation principle
- Criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia
- La normativa convenzionale
- Tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Grecia con residenza fiscale in Italia
- Possibilità di attenuazione della doppia imposizione sul reddito
- Cosa possiamo imparare dall’esame di questo caso?
- Consulenza fiscale online
Lavoro in Grecia: la tassazione dei redditi
Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“, così come disciplinata dall’art. 2, co. 2, del TUIR. È sulla base di tale principio che trova applicazione la potestà impositiva di ogni Nazione. Secondo questa disposizione, un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se, alternativamente, verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- Ha la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 43 co. 2 c.c. – La residenza deve essere individuata nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, con intenzione di rimanervi;
- Ha il domicilio nel territorio dello Stato. Per domicilio, deve intendersi “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“);
- È presente nel territorio dello Stato (considerando anche le frazioni di giorno);
- Salvo prova contraria, risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, presso i vari Comuni.
Worldwide taxation principle
Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, come nel caso affrontato, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche sui redditi prodotti all’estero. Questo significa obbligo di dichiarare in Italia i redditi che, nell’esempio, sono stati prodotti in Grecia.
Questo, infatti, è quanto prevede il principio della World Wide Taxation, previsto dall’articolo 3 del TUIR. Questo è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema tributario, ed anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei.
Un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia in concomitanza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno solare).
- Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
- Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza , ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.
Per approfondire: “Residenza fiscale delle persone fisiche“.
Criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia
I criteri sopra indicati utili per verificare la residenza fiscale sono alternativi tra loro. In pratica, è sufficiente realizzare anche soltanto una di quelle fattispecie per essere considerati fiscalmente residenti in Italia.
La normativa convenzionale
Accanto alla normativa fiscale nazionale Italia e Grecia hanno siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni. Questa normativa, sovranazionale, prevede all’art. 4 dei criteri per identificare la residenza fiscale del contribuente che si trovi in una situazione di “dual residence“. Si tratta di una situazione dove sia Italia che Grecia, per le loro normative interne, possono considerare residente fiscalmente il soggetto nel proprio territorio. In questo caso è necessario andare ad analizzare le c.d. “tie breaker rules“. Solo dove una di questa offre una risposta diretta verso un unico Stato questo diventa quello di residenza fiscale. In questo caso, tuttavia, non occorre arrivare a tanto, considerato che il lavoratore ha mantenuto la sua residenza fiscale in Italia.
Tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Grecia con residenza fiscale in Italia
Il reddito percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente svolta in Grecia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 15, par. 1 della Convenzione tra Italia e Grecia per evitare le doppie imposizioni. Tale disposizione prevede una tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. In questo caso il reddito deve essere assoggettato a tassazione concorrente in entrambi in Paesi.
Quindi, questo significa che il lavoratore è tenuta ad assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza) e in Grecia (Stato della fonte del reddito). L’eventuale doppia imposizione del reddito deve essere eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dall’art. 165 del TUIR.
Possibilità di attenuazione della doppia imposizione sul reddito
Come abbiamo visto, il lavoro in Grecia da parte di un soggetto residente in Italia, può comportare il pagamento delle imposte sui redditi nel nostro Paese. Questo è quanto è dovuto, almeno per il nostro caso preso in esame.
Al fine di evitare questa doppia imposizione, conseguente al pagamento delle imposte sui redditi nel Paese di residenza del dichiarante oltre che nel Paese di produzione del reddito, sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Grecia (Legge n. 445/89), sia il TUIR, prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione, per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte su uno stesso reddito. Per potere applicare concretamente questo principio ci viene in aiuto l’articolo 165 del DPR n. 917/86.
Tale articolo prevede che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero siano ammesse in detrazione dall’imposta netta, scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.
Imposte a titolo definitivo
A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica l’articolo 165 del DPR n. 917/86 prevede che il nostro lettore, cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita all’estero ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente abbia l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia. Nella sua dichiarazione dei redditi italiana, avrà diritto ad un abbattimento dell’IRPEF (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate in Grecia a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di IRPEF relativa al reddito estero.
Cosa possiamo imparare dall’esame di questo caso?
Prima di tutto è bene ribadire che in questi casi è fondamentale consultare un Commercialista esperto in fiscalità internazionale. Quello che posso dirti è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE. La questione però non si risolve così semplicemente. È necessario che il contribuente che intende trasferirsi all’estero sposti con se i suoi principali interessi di tipo personale e familiare. Il tutto senza sottovalutare gli aspetti economici e patrimoniali.
Un soggetto che vuole trasferirsi all’estero lasciando la sua famiglia in Italia o i suoi principali interessi economici e/patrimoniali in Italia sarà sicuramente soggetto a controlli ed accertamenti. Per questo è bene pianificare con cura ed in anticipo questi aspetti legati alla normativa fiscale. Questo, anche se potrà sembrarvi poco conveniente, vi consentirà di risparmiarvi in futuro un possibile lungo e costoso contenzioso fiscale con l’Amministrazione finanziaria.
Consulenza fiscale online
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