La tassazione dei Non Fungible Token (NFT)

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriLa tassazione dei Non Fungible Token (NFT)

La tassazione degli NFT (Circolare n. 30/E/23) prevede che rientrino tra i redditi diversi (ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies del TUIR) i proventi e le plusvalenze derivanti anche dalla cessione di NFT "già emessi". Qualora, invece, ci si trovi di fronte a NFT "in prima emissione" dall'autore dell'opera di ingegno, siamo di fronte alternativamente ad un reddito di impresa o ad un reddito di lavoro autonomo.

Il Non Fungible Token (NFT) è un contenuto digitale che rappresenta oggetti del mondo reale come opere d’arte, musica, giochi, collezioni e metaversi di qualsiasi tipo. I NFT sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla blockchain, la stessa tecnologia che garantisce che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano riconducibili a un proprietario. Fiscalmente hanno un trattamento proprio, non sono assimilabili alle criptovalute ai fini delle imposte dirette, ma vi sono obblighi legati al monitoraggio fiscale nel quadro RW. Cosa sono gli NFT? L'acronimo NFT rappresenta i "Non Fungible Token". Si tratta di risorse digitali facilmente scambiabili su alcune blockchain di archiviazione dei dati (stessa tecnologia delle cripto attività). Queste risorse si caratterizzano per non essere direttamente interscambiabili rispetto a qualsiasi altra risorsa (fisica o digitale) in relazione alla loro identità, valore e utilità. La loro unicità è assicurata dai metadati da cui sono composti, i quali determinano caratteristiche e dimensioni peculiari. Deve essere evidenziato che, mentre le valute virtuali sono beni immateriali fungibili, gli NFT rappresentano qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro. Si tratta di token che certificano la proprietà di uno strumento digitale in modo unico, non sostituibile e non replicabile. Chi acquista un'opera legata a un NFT non acquista l'opera in senso stretto, ma piuttosto la possibilità di rivendicare un diritto su quell'opera, attraverso uno strumento noto come smart contract, un protocollo informatico che facilita e verifica l'esecuzione di un contratto. Ad esempio, una criptovaluta può essere scambiata con un'altra criptovaluta mentre un'opera d'arte sottostante ad un NFT è unica e quindi non fungibile. In pratica, un NFT è un contenuto digitale non modificabile che rappresenta oggetti del mondo reale. La sua applicazione pratica la riscontriamo soprattutto nel mondo delle opere d'arte, ma anche nella musica, nei giochi e nelle collezioni di qualsiasi tipo. Tecnologia blockchain Con l'utilizzo di questo strumento si certifica di essere l'unico proprietario, ad esempio, di un'opera d'arte digitale, un video o anche solo di un tweet. Gli NFT sono prodotti mediante la tecnologia di blockchain di Ethereum. Ciò posto, è possibile decidere di investire ricorrendo a dei market digitali, che sono piattaforme online dove scambiare gli NFT. La più nota è sicuramente OpenSea, ma ve ne sono molte altre a cui far riferimento. Tuttavia, la maggior parte di ess...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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