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Carried interest: il regime di tassazione

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

Carried interest: le condizioni per capire quando sono considerati redditi di natura finanziaria, con imposta sostitutiva del 26%.

I carried interest, rappresentano strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e costituiscono una forma di incentivo per i manager di fondi di investimento. Sotto il profilo fiscale, rispettando alcune condizioni tali proventi sono qualificabili come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria con ritenuta del 26%.

Il carried interest rappresenta una particolare forma di remunerazione per i gestori dei fondi di investimento, spesso legata al raggiungimento di specifici obiettivi di rendimento. Questo tipo di compenso è tipicamente riconosciuto ai manager sotto forma di partecipazione agli utili del fondo e beneficia di un regime fiscale agevolato rispetto ai redditi da lavoro dipendente. In questa guida esamineremo nel dettaglio come funziona la tassazione di questi strumenti, le condizioni necessarie per accedere al regime agevolato, e come questo si differenzia dalla tassazione ordinaria dei redditi.

Che cos’è il carried interest?

Il carried interest, definito anche come proventi da “diritti patrimoniali rafforzati“, è una forma di remunerazione destinata ai manager e dipendenti dei fondi di investimento (private equity), come ricompensa per il lavoro di gestione del fondo. Si tratta, in sostanza, di una quota degli utili del fondo, eccedente il rendimento derivante dall’investimento iniziale.

Questa remunerazione viene in genere distribuita ai gestori solo al verificarsi di determinate condizioni di performance del fondo, come la restituzione del capitale agli investitori e il raggiungimento di un rendimento minimo, il cosiddetto “hurdle rate“.

Si tratta, quindi, di un provento che viene corrisposto da enti o società di gestione di fondi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) derivante dall’attribuzione a dipendenti o manager di strumenti finanziaria aventi diritti patrimoniali rafforzati, a fronte di una limitazione dei diritti amministrativi e l’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità.

Questi strumenti essendo legati all’andamento del fondo o della società stessa permettono una forte fidelizzazione dei dipendenti stessi, allineando gli interessi dei manager a quello degli investitori, e incentivandoli a raggiungere obiettivi di performance ambiziosi grazie all’ottenimento di un diretto tornaconto personale.

Regime fiscale

Il regime fiscale del carried interest è regolato dall’art. 60 del Decreto Legge n. 50/17, che prevede un’agevolazione fiscale per i proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da manager e dipendenti di fondi di investimento. In particolare, tale disposizione prevede che tale provento, rispettando alcuni requisiti, può essere qualificato come reddito di capitale, in quanto “utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti“, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, con imposta sostitutiva al 26%, al ricorrere di determinati requisiti.

In assenza dei requisiti il provento rientra nella categoria dei redditi diversi, con applicazione della tassazione ordinaria progressiva IRPEF, che varia dal 23% al 43%, oltre alle addizionali locali. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti applicativi sulle disposizioni normative con la Circolare n. 25/E/2017 e successivamente con la risposta ad interpello n. 310 del 27 maggio 2022.

Profilo oggettivo

La disposizione normativa in commento interessa i proventi:

  • Derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio“, residenti o istituiti in Italia o “in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni” come individuati dal D.M. del 4 settembre 1996;
  • Se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati“. Tali strumenti danno diritto ad una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, a condizione che gli investimenti diano complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie (hurdle rate), a fronte dell’assenza di diritti amministrativi e di postergazione nella distribuzione degli utili.

Profilo soggettivo

La norma si applica, sotto il profilo soggettivo, il regime ai proventi: “percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione“.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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