I carried interest, rappresentano strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e costituiscono una forma di incentivo per i manager di fondi di investimento. Sotto il profilo fiscale, rispettando alcune condizioni tali proventi sono qualificabili come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria con ritenuta del 26%.

Che cos’è il carried interest e come viene tassato?

Il carried interest rappresenta una particolare forma di incentivazione / remunerazione dei manager e/o dai dipendenti di società che operano nel settore del private equity. Si tratta, quindi, di un provento che viene corrisposto da enti o società di gestione di fondi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) derivante dall’attribuzione a dipendenti o manager di strumenti finanziaria aventi diritti patrimoniali rafforzati, a fronte di una limitazione dei diritti amministrativi e l’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità. Attraverso questo strumento, i manager hanno la possibilità di ricevere una quota dell’utile complessivo generato dall’investimento, in misura più che proporzionale all’investimento medesimo.

Questi strumenti essendo legati all’andamento del fondo o della società stessa permettono una forte fidelizzazione dei dipendenti stessi, allineando gli interessi dei manager a quello degli investitori, e incentivandoli a raggiungere obiettivi di performance ambiziosi grazie all’ottenimento di un diretto tornaconto personale.

Importante:
La normativa è ispirata al settore del private equity, tuttavia, l’operatività del regime non risulta circoscritta esclusivamente ai fondi e alle società di investimento ma comprende anche gli strumenti aventi le predette caratteristiche emessi in ambiti diversi da quello prettamente finanziario (ad esempio, nel settore industriale).

Quale disciplina fiscale?

A livello fiscale la disciplina dei carried interest viene disciplinata dall’art. 60 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017. Tale disposizione prevede che tale provento, rispettando alcuni requisiti venga qualificato come reddito di capitale, in quanto “utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti” ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, con imposta sostitutiva al 26%, al ricorrere di determinati requisiti. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti applicativi sulle disposizioni normative con la Circolare n. 25/E/2017 e successivamente con la risposta ad interpello n. 310 del 27 maggio 2022.

La disposizione normativa in commento interessa i proventi:

  • Derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio“, residenti o istituiti in Italia o “in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni” come individuati dal D.M. del 4 settembre 1996;
  • Se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati“. Tali strumenti danno diritto ad una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, a condizione che gli investimenti diano complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie (hurdle rate), a fronte dell’assenza di diritti amministrativi e di postergazione nella distribuzione degli utili.

La norma si applica, sotto il profilo soggettivo, il regime ai proventi: “percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione“. L’Agenzia delle Entrate osserva che la norma, riferendosi a “dipendenti” e “amministratori”, lascia intendere che sono esclusi dal regime fiscale speciale i professionisti (ad esempio dottori commercialisti, avvocati, etc.) coinvolti nel ruolo di consulenti. Ne consegue che l’eventuale rendimento aggiuntivo garantito a questi soggetti non costituisce reddito di capitale. Possono beneficiare, invece, della tassazione come reddito di capitale dei proventi in commento i manager e dipendenti di società di consulenza finanziaria (c.d. “advisory company“).

Momento impositivo

Fiscalmente è necessario, inoltre, distinguere il momento dell’assegnazione del titolo partecipativo da quello dell’erogazione dei carried interest. Infatti, seguendo il principio di cassa:

  • L’attribuzione ai manager dei titoli genera sempre reddito di lavoro dipendente, come differenza tra valore normale dello strumento finanziario assegnato al netto del costo di assegnazione, ex art. 51 del TUIR;
  • Il successivo rendimento dei carried interest può generare, reddito di capitale, se ricorrono specifiche condizioni da rispettare.

Presenza di clausole di leavership

Deve essere evidenziato che le clausole di leavership, che assicurano alla società un diritto di riscatto degli strumenti finanziari al venir meno del rapporto lavorativo con il manager, non precludono la qualificazione ex lege dei redditi derivanti dal carried interest quali redditi di capitale o diversi, fermo restando il ricorrere delle condizioni di seguito indicate.

Quali requisiti per la qualificazione come reddito di capitale o reddito diverso?

I proventi che derivano dal godimento o dalla cessione di strumenti finanziari possono essere configurati come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria, con applicazione di ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva del 26%, al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni:

  1. Effettuazione di un investimento di ammontare minimo – l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori che beneficiano del carry abbia comportato un esborso pari almeno all’1% dell’investimento complessivo effettuato nel veicolo (del valore corrente del patrimonio netto, per le società);
  2. Differimento della distribuzione dell’extra-provento – i rendimenti del carried interest devono essere postergati rispetto a quelli degli altri investitori. Questo vuol dire che prima del pagamento dei carry è necessario che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre a un rendimento adeguato (il cosiddetto hurdle rate);
  3. Periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari – questo tipo di strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno 5 anni.

Tutte le suddette condizioni indicate sono finalizzate a garantire l’allineamento degli interessi e dei rischi dei managers e dei gestori con quelli degli investitori. Tuttavia, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nei suoi pronunciamenti, anche pur in assenza dei presupposti richiesti dalla norma è, comunque, possibile attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

1 – Effettuazione di un investimento minimo

In relazione al primo requisito la Circolare chiarisce che, al fine di evidenziare il ruolo di co-investitore, l’impegno di investimento del management deve essere pari ad almeno l’1% del:

  1. Totale dell’investimento effettuato dal fondo, al netto dell’indebitamento assunto per realizzare il medesimo, nel caso in cui il manager detenga quote del fondo;
  2. Patrimonio netto della società che esegue l’investimento, nel caso in cui il manager detenga una quota del capitale della società che esegue l’investimento.

La predetta Circolare, inoltre, specifica che l’investimento deve essere effettivamente sostenuto e che, pertanto, il manager deve effettuare un esborso monetario che lo esponga al rischio di perdita del capitale. Questa condizione deve essere verificata cumulativamente, ovvero considerando gli esborsi effettuati da tutti gli amministratori e dipendenti titolari di diritti patrimoniali rafforzati, comprendendo nel computo anche le quote di carried interest detenute attraverso società partecipate dal manager in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione in queste ultime.

In relazione al calcolo dell’investimento minimo richiesto, la norma consente di considerare:

  • “L’ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni … e nel caso di soggetti non residenti, dell’ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia”;
  • “L’ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati”.

2 – Differimento della distribuzione dell’extra-provento

Il regime in commento prevede che i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che offrono diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento. In caso di cambio di controllo, occorre che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo. Questo significa che, prima di distribuire il carried interest devono necessariamente essere soddisfatti tutti gli (altri) investitori, i quali devono percepire non solo il rimborso del capitale investito ma anche un rendimento minimo (c.d. hurdle rate), come di prassi stabilito dallo statuto o dal regolamento del fondo.

Tale assunto implica che anche i titolari di strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati devono essere soddisfatti, al pari degli altri investitori, ma con esclusione di quell’extra-provento derivante dai diritti patrimoniali rafforzati. Una volta soddisfatti tutti gli investitori, si potrà procedere con la distribuzione differita del solo carried interest, cioè della componente finanziaria rafforzata relativa alle quote del fondo o alle azioni della società.

3 – Periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari

Le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo odi sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Per quanto riguarda il periodo minimo di detenzione dell’investimento, c. d. holding period, la Circolare specifica che lo stesso non può essere inferiore a cinque anni.

Si evidenzia, tuttavia, che la percezione del carried interest prima del compimento del quinquennio non preclude la qualificazione reddituale dello stesso come reddito di capitale o diverso, a meno che lo strumento finanziario non sia ceduto prima del quinquennio. In tale ultimo caso, la carenza del requisito del periodo minimo di possesso comporta una riqualificazione fiscale dell’extra-provento come reddito da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo). In merito al periodo di detenzione la Circolare precisa che:

  • L’holding period decorre dalla data delle singole sottoscrizioni;
  • Il vincolo quinquennale interessa anche gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati posseduti dai manager nella misura in cui concorrono al raggiungimento della percentuale di investimento minimo.

Considerazioni per le agevolazioni sul rientro dei lavoratori in Italia

Il trattamento fiscale dei carried interest può suscitare interesse particolare non solo per manager residenti all’estero che intendono trasferire in Italia la loro residenza beneficiando dei regimi di favore previsti, ma anche per manager residenti che possono cogliere i vantaggi connessi alla qualificazione reddituale di tali proventi.

Come detto, infatti, è necessario distinguere il momento dell’assegnazione del titolo partecipativo da quello dell’erogazione dei carried interest. Infatti, seguendo il principio di cassa, l’attribuzione ai manager dei titoli genera sempre reddito di lavoro dipendente, mentre il successivo rendimento dei carried interest può generare, come visto, reddito di capitale. In relazione a questo aspetto, quindi, vi può essere convenienza per i manager che decidono di impatriare in Italia usufruendo del regime fiscale dei c.d. “neo-residenti“, di cui all’art. 24-bis del TUIR, legato ad una tassazione forfettaria sostitutiva pari a 100mila euro (all’anno), in relazione ai proventi di fonte estera. Per quanto riguarda, invece, i manager che rientrano usufruendo del regime dei lavoratori impatriati (ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm.), i quali possono beneficiare di vantaggi legati all’assegnazione di titoli partecipativi in Italia, ma anche in relazione agli strumenti assegnati all’estero prima del trasferimento di residenza ma solo nel caso in cui questi risultino qualificabili come reddito da lavoro dipendente (e non rispettino i requisiti per essere classificati come redditi di capitale).

Conclusioni e consulenza fiscale online

La tassazione favorevole di questi strumenti finanziari è subordinata a un’analisi fattuale del regolamento legato alla loro assegnazione. Questo, in quanto eventuali clausole che, per esempio, legassero indissolubilmente il mantenimento della partecipazione alla sussistenza del rapporto di lavoro con la società/fondo emittente, indebolirebbero la natura di reddito finanziario del rendimento ottenibile dai carried interest. Il rischio, in questo caso, sarebbe quello di dove assoggettare a tassazione il provento come reddito di lavoro dipendente (ex art. 51 del TUIR).

In ogni caso si tratta, comunque, di uno strumento di incentivazione del management molto efficiente ed efficace, però maggiormente adattabile alle realtà più strutturate, in quanto l’implementazione risulta più articolata rispetto ad altri strumenti di incentivazione dei manager. In ogni caso, la prassi ministeriale prevede la possibilità per il contribuente di formulare apposito interpello all’Amministrazione Finanziaria al fine di conoscere l’esatto trattamento fiscale applicabile al carried interest. Per questi motivi è fondamentale l’ausilio di professionisti qualificati in grado di analizzare la situazione contrattuale per capire la qualificazione di questi proventi, oppure, nel caso chiedere parere all’Agenzia delle Entrate attraverso interpello. Se desideri approfondire la tua situazione personale possiamo metterti in contatto con professionisti qualificati. Segui il link sottostante per metterti in contatto con noi.

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