Vantaggi legati all’applicazione del regime dei Lavoratori Impatriati al mondo dei Calciatori Professionisti e dei Top Players del calcio. Senza requisiti particolari come laurea e ruolo dirigenziale l’agevolazione apre le porte agli sportivi professionisti.
Il regime fiscale dei Lavoratori Impatriati di cui al DLgs n 147/15, modificato dal DL n 34/19 apre le porte al mondo degli sportivi professionisti.
Il DL n 34/19 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’agevolazione. Dal 1° gennaio 2020 possono trasferirsi in Italia soggetti non laureati e che non hanno incarichi dirigenziali.
Questa novità appare particolarmente interessante per tutto il mondo dello sport professionistico. In particolare, per il mondo del calcio, in quanto potrà permettere a clubs italiani di attrarre calciatori ed allenatori con un notevole beneficio. Tutti soggetti che fino ad adesso non potevano fruire di questa agevolazione.
Indirettamente, con questa agevolazione, è in grado di attrarre tecnici ed atleti attualmente militanti in campionati esteri. Indirettamente l’appeal dei clubs professionisti italiani potrebbe crescere valutando ingaggi altrimenti difficilmente sostenibili. Il tutto potendo migliorare la propria competitività internazionale.
Ho già approfondito il tema del Regime dei Lavoratori Impatriati in questo articolo:
“Lavoratori-impatriati in Italia: guida all’agevolazione“
In questo contributo mi voglio concentrare sull’impatto che questa agevolazione può avere nel mondo dello sport professionistico.
Cominciamo!
Indice degli Argomenti
SPORTIVI PROFESSIONISTI IMPATRIATI IN ITALIA: L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione legata ai Lavoratori Impatriati è applicabile dal 1° gennaio 2020 anche agli sportivi professionisti.
In particolare, i soggetti di nazionalità italiana o estera che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86 possono beneficiare:
- Di un concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 50% del reddito, ai fini IRPEF;
- Il tutto per cinque periodi di imposta, a partire da quello di acquisto della residenza fiscale italiana.
- La possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque anni se nel periodo agevolato:
- Si acquista un bene immobile residenziale in Italia, oppure nei 12 mesi precedenti il trasferimento in Italia;
- La presenza di uno o più figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo)
Le condizioni da rispettare per ottenere l’agevolazione sono le seguenti:
- I lavoratori non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Inoltre, per espressa previsione di conversione del DL 34/19 con riferimento a tali rapporti non si applica la riduzione al 10% dell’imponibile prevista in caso di trasferimento nel Mezzogiorno, né quella prevista in caso di prolungamento della durata dell’agevolazione in presenza di tre figli minorenni o a carico.
AGEVOLAZIONE PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AIRE
Il DL n 34/19 è intervenuto anche per regolamentare la situazione di quegli sportivi, espatriati all’estero, ma non iscritti AIRE.
Infatti, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che non si sono mai iscritti AIRE. Questo, a condizione che abbiano avuto residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
La residenza estera convenzionale deve essere mantenuta per il periodo minimo di due anni previsto dalla norma.
Questa disposizione è stata introdotta al fine di evitare che possano essere esclusi dall’agevolazione i soggetti a cui manca un requisito formale per il loro trasferimento.
In molti casi, infatti, l’espatrio avviene in senso sostanziale, ma non formalmente, mancando l’iscrizione AIRE. Questo in quanto, lo sportivo trasferito all’estero si è dimenticato di cancellarsi dall’Anagrafe della Popolazione Residente.
Posso assicurarti che questa è una condizione comune per tantissimi sportivi italiani espatriati!
Questi sportivi, quindi, potranno godere dell’agevolazione impatriati per il loro rientro in Italia legato all’attività sportiva.
AMBITO OGGETTIVO: IL REDDITO DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
L’agevolazione dei Lavoratori Impatriati ha un ambito soggettivo più ampio. Questa non prevede limitazioni alla natura dell’attività svolta, ovvero al titolo di studio richiesto.
Pertanto, possono accedere al beneficio anche sportivi non laureati e /o che non ricoprono incarichi dirigenziali.
Per questo motivo l’agevolazione in esame si presta ad essere sfruttata anche dagli sportivi professionisti.
In particolare, mi riferisco agli sportivi del settore del calcio professionistico. Senza dubbio il settore professionistico con maggiori introiti in Italia.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA NEL CALCIO
Il contratto di prestazione sportiva tra le società e i calciatori professionisti è disciplinato dalla Legge n 91/81, secondo cui:
Questo rapporto di lavoro è assimilabile al reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Tale reddito è regolato per la sua determinazione dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, secondo il quale è composto da:
Il reddito da lavoro dipendente dello sportivo professionista è sicuramente oggetto di agevolazione.
ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESTATA IN ITALIA
Tuttavia, è necessario fare riferimento al requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del DLgs n 147/15. La norma richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Questo requisito deve essere verificato in relaziona a ciascun periodo di imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni annui.
Su questo aspetto deve essere tenuto in considerazione che l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro comporta che i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività prestata all’estero.
FRINGE BENEFIT DEI CALCIATORI
Di frequente i calciatori godono di vantaggi ulteriori rispetto al compenso monetario. Oppure, possono godere di beni e prestazioni ricollegabili al rapporto di lavoro.
Per questi benefit si pone il dubbio se possano o meno essere ricondotti nell’alveo dei fringe benefit di cui all’articolo 51 del TUIR.
E’ il caso, ad esempio, delle spese di vitto e alloggio a titolo di prima sistemazione per i calciatori non ancora in possesso di una propria abitazione. Oppure ancora i biglietti omaggio per i familiari, i beni come capi di abbigliamento, veicoli, orologi, etc, assegnati in virtù di contratti dagli sponsor.
Ebbene, laddove, tali benefici rappresentino un fringe benefit per il calciatore, questi ultimi sono imponibili nella misura ridotta prevista dalla norma.
COMPENSI PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEL DIRITTO DI AUTORE DEI CALCIATORI
Altro aspetto di particolare interesse è quello che riguarda i compensi che i calciatori percepiscono come sfruttamento economico della loro immagine.
Questi diritti sono oggetto di varie forme, configurabili, ad esempio, nelle sponsorizzazioni, nel merchandising o nell’endorsement.
In caso di cessione diretta dello sfruttamento economico al proprio club di appartenenza il reddito da diritto di autore percepito dall’atleta deve essere ricondotto al rapporto di lavoro instaurato con il club medesimo. Quindi, tali compensi risultano agevolabili in relazione al regime degli impatriati.
Negli altri casi, i redditi devono essere attratti nell’alveo dei redditi da lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR. In questo caso l’agevolazione impatriati trova applicazione soltanto al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma. Mi riferisco alla necessità che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Qualora, invece, il reddito diverso venga percepito dallo sportivo, reddito di cui all’articolo 67 del TUIR, il regime agevolativo è precluso.
AMBITO SOGGETTIVO: ATLETI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME
Il regime agevolato si applica ad atleti e calciatori, di nazionalità italiana o estera (UE o extra-UE), che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, a partire dal 2020.
Particolare attenzione deve essere prestata a questo aspetto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, per stabilire la residenza fiscale rileva la situazione esistente “per la maggior parte
del periodo d’imposta”. Quindi, gli atleti che trasferiscono in Italia il domicilio o la residenza o che si iscrivono all’anagrafe della popolazione
residente nella seconda metà di un periodo d’imposta si considereranno fiscalmente residenti in Italia solo a partire dal periodo d’imposta successivo.
TRASFERIMENTI IN ITALIA NELLA SECONDA PARTE DELL’ANNO
Il regime dei lavoratori impatriati è applicabile agli sportivi che si trasferiscono a partire dal 2020. Tuttavia, a mio avviso tale regime dovrebbe valere anche per gli sportivi che si trasferiscono in Italia nella seconda metà del 2019.
Pensa al caso dei calciatori trasferiti in Italia in occasione della sessione estiva del mercato (mesi di luglio ed agosto). Tali atleti trasferiscono la residenza in Italia solo a partire dal 2020.
Resta fermo che eventuali redditi di lavoro percepiti nel 2019 dal club residente rimangono ordinariamente assoggettati a tassazione in Italia in capo al calciatore non residente.
Diverso è il caso degli sportivi che si trasferiscono in Italia ma che, al contempo, potrebbero ancora risultare fiscalmente residenti nel Paese
di provenienza. Paese nel quale mantengono taluni collegamenti patrimoniali, familiari, personali e/o lavorativi, rimanendo pertanto illimitatamente imponibili in entrambi gli Stati.
In tale ipotesi, a mio avviso, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta dovrebbe ritenersi quale condizione necessaria – ma anche sufficiente – per l’accesso al regime agevolativo. Questo a prescindere dalla sussistenza della residenza anche nel Paese di provenienza (secondo la normativa locale) e di una eventuale applicazione delle c.d. tie breaker rules convenzionali.
LA RESIDENZA ESTERA PREGRESSA DI 24 MESI NELLO SPORT
I 24 mesi di residenza estera possono sembrare un requisito di facile comprensione. Tuttavia, nel mondo sportivo possono esserci delle complicazioni.
In particolare nel settore del calcio. Basti pensare ai calciatori oggetto di contratto di “prestito” (articolo 103 delle Norme Organizzative Interne emanate dalla F.I.G.C. (N.O.I.F.).
Questo contratto di prestito determina una vera e propria cessione (temporanea) del contratto di lavoro dell’atleta, per il quale, inoltre, il rientro dal prestito non è del tutto scontato. Potendosi configurare, ad esempio, la permanenza all’estero dell’atleta per effetto dell’esercizio dell’eventuale diritto di riscatto da parte del club estero.
Per questi atleti, il rientro dal prestito, nello stesso club italiano di appartenenza non può portare all’ottenimento dell’agevolazione. Questo, anche in virtù della posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle ipotesi di distacco all’estero dei lavoratori dipendenti.
AGEVOLAZIONE IMPATRIATI AL MONDO DELLO SPORT PROFESSIONISTICO: LA RICHIESTA
Ai fini dell’applicazione del regime dei Lavoratori Impatriati lo sportivo deve effettuare una domanda di applicazione dell’agevolazione al club di appartenenza.
Infatti, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, i clubs, nella loro veste di sostituti d’imposta devono ricevere una specifica richiesta scritta da parte dell’atleta.
Si tratta della dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve contenere l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni per beneficiare della disposizione in esame.
E’ il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 3 del Decreto 26 maggio
2016, il calciatore
“decade dal diritto … laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi“
Si tratta delle sanzioni dovute per infedele dichiarazione. Sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.
Qualora vi sia, per ogni annualità, imposta evasa per oltre € 150.000 lo sportivo può incorrere in una violazione penale. Il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
AGEVOLAZIONE IMPATRIATI: CONSULENZA FISCALE
In questo articolo ho cercato di riepilogarti le principali informazioni che possono esserti utili per applicare l’agevolazione impatriati se sei uno sportivo professionista.
Questa agevolazione è di particolare interesse in quanto non prevede particolari requisiti da rispettare. L’applicazione allo sport professionistico ed in particolare al mondo del calcio è una conseguenza inevitabile.
Moltissimi clubs della massima serie italiana con questa agevolazione hanno la possibilità di ingaggiare calciatori, allenatori e tecnici con ingaggi impossibili da sostenere senza l’agevolazione.
In pratica con un lordo più alto lo sportivo ottiene un netto più elevato, con buona pace del clubs che risparmia sull’ingaggio.
Per questo motivo se hai dei dubbi o vuoi approfondire la tua situazione sono a disposizione per una consulenza sull’argomento.
Che tu sia un club professionistico o uno sportivo che desidera rientrare in Italia, contattami per verificare i tuoi requisiti e le modalità di richiesta dell’agevolazione. Il tutto con una simulazione reddituale del beneficio che puoi ottenere.
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