Può il venditore rifiutarsi di partecipare alla Lotteria degli scontrini? Il Venditore può decidere di non partecipare e non farti partecipare alla Lotteria degli scontrini rifiutando di acquisire il codice lotteria dell’acquirente.
La Lotteria nazionale degli scontrini è un concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Ogni acquisto genera un numero di biglietti ‘‘virtuali’’ che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.
Il venditore può decidere di non partecipare e di conseguenza non farti partecipare alla lotteria scontrini rifiutando di acquisire il codice lotteria dell’acquirente.
Per partecipare è necessario:
- Che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente, e comunque per acquisti di importo superiore ad 1 euro;
- Che il commerciante trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi della singola cessione o prestazione.
Il codice lotteria deve essere generato da ogni contribuente all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area dedicata a “Fisconline“.
Ogni scontrino genera un numero di ‘‘biglietti virtuali’’ della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).
Maggiore è l’importo speso maggiore è il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Per maggiori informazioni sulla Lotteria degli scontrini:
“Lotteria degli scontrini: guida”
“Come richiedere il codice per la lotteria degli scontrini?”
“Quali sono le spese che non rientrano nella lotteria degli scontrini?”
Può il venditore rifiutarsi di partecipare alla Lotteria degli scontrini?
Il venditore può decidere di non partecipare alla lotteria rifiutandosi di acquisire il codice lotteria dell’acquirente. L’acquisizione del codice lotteria per il venditore non è un obbligo, ma una facoltà.
In questo caso, l’acquirente può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Pertanto, il rifiuto dell’acquirente di acquisire il codice lotteria non comporta alcuna sanzione ma soltanto una segnalazione all’Amministrazione finanziaria.
Inizialmente erano previste delle sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per l’esercente che si rifiutava di partecipare, tuttavia, tale ipotesi è saltata nella conversione in legge del provvedimento.
La segnalazione potrà essere effettuata dal consumatore solo dal 1 marzo, mediante una sezione nel portale della lotteria.
Sul portale della Lotteria degli scontrini è riportato che:
“
Come si legge sul portale della Lotteria degli scontrini:
Ricordiamo comunque che la Lotteria degli scontrini offre dei premi anche agli esercenti.
Premi per gli esercenti
Gli acquirenti e gli esercenti partecipano alle estrazioni settimanali, all’estrazione mensile e all’estrazione annuale. Il biglietto vincente per il consumatore determina la vincita anche per l’esercente.
I premi per l’esercente sono:
- Estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno;
- Estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno;
- Estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.
I premi non concorrono a formare il reddito del vincitore per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati a tassazione.
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