Holding di famiglia: pianificazione successoria

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Come proteggere e trasferire il patrimonio familiare attraverso strutture societarie efficienti.

La pianificazione successoria rappresenta una delle sfide più delicate per gli imprenditori, soprattutto quando si tratta di garantire continuità alle imprese familiari, che costituiscono oltre l’85% del tessuto imprenditoriale nazionale. In questo contesto, le holding di famiglia emergono come strumenti di governance privilegiati per gestire in modo efficiente il trasferimento intergenerazionale del patrimonio, combinando vantaggi fiscali con una gestione strategica unitaria. Questo approccio consente di pianificare con anticipo il passaggio del testimone, riducendo significativamente l’impatto fiscale e prevenendo potenziali conflitti tra eredi che potrebbero compromettere la sopravvivenza dell’impresa stessa.

La holding familiare: definizione e struttura giuridica

Una holding di famiglia è una società che detiene partecipazioni in altre società operative e gestisce il patrimonio familiare in modo unitario. Dal punto di vista giuridico, può essere costituita come società di capitali (SPA o SRL) o, in alcuni casi, come società semplice. La scelta della forma societaria è cruciale e dipende dagli obiettivi specifici della famiglia imprenditoriale.

La SRL rappresenta la forma più diffusa per le holding familiari, grazie alla sua flessibilità statutaria che permette di modellare la governance secondo le esigenze specifiche del nucleo familiare. L’assetto può essere personalizzato attraverso la creazione di categorie speciali di quote con diritti differenziati, consentendo di distribuire il controllo e gli utili secondo logiche non necessariamente proporzionali alla partecipazione al capitale.

La configurazione più comune prevede che i membri della famiglia detengano quote della holding, la quale a sua volta controlla le società operative. Questo modello consente di separare nettamente la proprietà dalla gestione, permettendo anche di coinvolgere manager esterni nelle attività operative mentre la famiglia mantiene il controllo strategico attraverso la holding.

Per approfondire:

L’esenzione dall’imposta di successione e donazione

Uno dei principali vantaggi delle holding familiari risiede nel trattamento fiscale agevolato in fase di successione e donazione. Il sistema tributario prevede infatti meccanismi che possono ridurre significativamente l’impatto fiscale del trasferimento di quote societarie rispetto ad altre tipologie di asset.

L’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle imposte di successione e donazione) prevede un’importante agevolazione: il trasferimento di partecipazioni in società mediante successione o donazione è esente da imposta quando comporta l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile, a condizione che:

  • Gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
  • Rendano apposita dichiarazione in tal senso nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione.

Questa esenzione rappresenta un notevole vantaggio rispetto all’aliquota ordinaria dell’imposta di successione e donazione che, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti, è pari al 4% sul valore eccedente 1 milione di euro per ciascun beneficiario.

L’agevolazione potrebbe trovare applicazione anche in sede di successione che coinvolga partecipazioni in holding, o donazioni delle stesse. Tuttavia, è necessario valutare le peculiarità di questa fattispecie, in quanto la giurisprudenza e la prassi hanno messo in dubbio la possibilità di applicare l’esenzione in assenza di impresa, come nel caso delle c.d. “holding pure“.

Profilo soggettivo

I trasferimenti che riguardano quote o azioni non scontano imposta di successione o donazione, a condizione che il beneficiario del trasferimento sia un discendente del defunto, donante o disponente e/o il coniuge del defunto o donante.

Profilo oggettivo

La norma richiede che oggetto del trasferimento siano aziende o rami di esse, quote sociali e di azioni. La norma richiede che la società residente nel territorio dello Stato, consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. Inoltre, i beneficiario del trasferimento devono proseguire l’esercizio dell’impresa o (per le società di capitali) ne detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In particolare, il mantenimento del controllo si ha se non avviene il trasferimento dell’azienda o delle quote di controllo della stessa.

Per quanto riguarda il requisito del controllo ex art. 2359, co. 1 c.c., si fa riferimento alla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tuttavia, la Risoluzione n. 75/E/20 dell’Agenzia delle Entrate fa rilevare anche il c.d. “controllo indiretto”, di cui all’art. 2359, co. 2 c.c.

Comproprietà di quote

Nel caso in cui i beneficiari del trasferimento di quote (per successione o donazione) siano più di uno e la quota sia tra di essi frazionata, l’esenzione spetta solo per la quota trasferita che sia in grado di garantire l’integrazione del controllo sociale.

Successione o donazione di quote di società di persone

La condizione del controllo riguarda solo le quote di società di capitali, e non anche le società di persone. L’esenzione da imposta di successione o donazione si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, a prescindere dall’ammontare della partecipazione, a condizione che ricorrano i requisiti dell’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346/90. In questo caso, quindi, si prescinde dal requisito del controllo, anche per una donazione o successione di una quota di minoranza (es. 10%). Vedasi la Circolare n. 3/E/08 dell’Agenzia delle Entrate.

Criticità per le società senza impresa

L’applicazione di questa disciplina di favore per donazione o successione di quote di holding, deve essere attentamente valutata in relazione alle holding, quando siamo di fronte a società senza impresa (quindi holding pure o società immobiliari).

Sul punto la Risposta ad interpello n. 552/E/21 ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter D.Lgs. n. 346/90 presuppone necessariamente che il trasferimento dell’azienda di famiglia non possa trovare applicazione ove riguardi il trasferimento del 100% delle quote di una holding che a sua volta detiene solo una quota di minoranza nella società operativa.

Allo stesso modo la Cassazione n. 6082 del 28 febbraio 2023 ha chiarito che l’esenzione si applica si soli trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all’avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente attività di impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo può ritenersi equivalente al trasferimento di un’azienda. Pertanto, non solo agevolabili i trasferimenti, per successione o donazione, di quote di partecipazione in società immobiliari che non svolgono attività di impresa, sulla base del presupposto per cui non sono esenti i trasferimenti di beni immobili.

Di fatto, quindi, essendo la ratio dell’agevolazione quella di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, evitando la frammentazione dell’azienda e la compromissione della continuità azienda, ne deriva l’impossibilità di applicare l’esenzione ove il trasferimento non consenta il passaggio dell’impresa. Può essere il caso delle:

  • Quote di società immobiliari, che non svolgono attività di impresa;
  • Partecipazioni in holding pure. Pertanto, il trasferimento di quote di controllo di holding che a sua volta detenga una quota di minoranza nella società operativa non può usufruire dell’agevolazione.

Il tema della società semplice holding, non ha, ad oggi, una soluzione chiara. Ragionando per analogia rispetto alla posizione di prassi citata, si potrebbe dedurre che sia possibile esentare il trasferimento per successione o donazione di quote di società semplice holding che detenga il controllo di società commerciali. Tuttavia, al momento, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

Successione o donazione di quote di società non residenti

La norma prende a riferimento le quote sociali e le azioni di soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR, il quale riguarda esclusivamente le società residenti. Tuttavia, l’ambito legato alle società estere è stato chiarito sia:

  • Dalla Cassazione n. 5674 del 23 febbraio 2023, e dall’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 185/E/23), le quali hanno affermato che l’esenzione operi anche per le partecipazioni in società non residenti, verificando le condizioni richieste dalla norma;
  • Dalla riformulazione dell’art. 3, co. 4-ter avvenuta dal D.Lgs. n. 139/24, secondo il quale l’esenzione “si applica anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi UE o SEE o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti“.

Il patto di famiglia come strumento complementare

Un efficace strumento di pianificazione successoria che può essere integrato con la costituzione di una holding è il patto di famiglia, introdotto dalla Legge n. 55/2006 (artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile). Questo istituto consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con l’accordo degli altri legittimari.

La peculiarità del patto di famiglia risiede nel fatto che quanto ricevuto dai beneficiari non è soggetto a collazione o riduzione, garantendo stabilità al trasferimento e prevenendo future controversie ereditarie. Combinando il patto di famiglia con la struttura della holding, è possibile ottimizzare ulteriormente il passaggio generazionale, assicurando continuità gestionale e protezione patrimoniale.

Problematiche operative

Tuttavia, nella pratica professionale questo strumento ha trovato scarsa applicazione per diverse criticità operative:

  • Necessità del consenso unanime: Il patto richiede la partecipazione e il consenso di tutti i legittimari, inclusi quelli potenziali (come il coniuge e tutti i discendenti). Questa unanimità è spesso difficile da raggiungere, soprattutto in famiglie numerose o con rapporti conflittuali;
  • Problematiche valutative: La determinazione del valore dell’azienda o delle partecipazioni societarie da trasferire, così come il calcolo delle quote di liquidazione per i legittimari non assegnatari, rappresenta un aspetto estremamente delicato che può generare controversie;
  • Rigidità dell’istituto: Il patto di famiglia non consente meccanismi correttivi o di adeguamento nel tempo, risultando poco flessibile rispetto alle mutevoli dinamiche familiari e aziendali;
  • Complessità del coordinamento con donazioni precedenti: Risulta problematico il coordinamento con donazioni effettuate precedentemente, creando incertezze nella determinazione delle quote di legittima;
  • Sopravvenienza di legittimari: L’eventuale sopravvenienza di nuovi legittimari dopo la stipula del patto (ad esempio, nuovi figli o un nuovo coniuge) crea situazioni di difficile gestione giuridica.

Queste criticità hanno portato molti professionisti a preferire soluzioni alternative, come l’utilizzo combinato di holding familiari, donazioni tradizionali con opportune clausole, e strumenti societari quali patti parasociali e clausole statutarie specifiche, che offrono maggiore flessibilità operativa.

Trust e holding: una combinazione strategica

In alcuni casi, la costituzione di un trust può rappresentare un complemento ideale alla holding di famiglia. Il trust permette di segregare il patrimonio, destinandolo a uno scopo specifico (come la gestione unitaria dell’impresa) e affidandolo a un trustee che lo amministra nell’interesse dei beneficiari designati.

La combinazione tra trust e holding consente di:

  • Pianificare con maggiore flessibilità il trasferimento generazionale;
  • Prevenire la frammentazione del patrimonio aziendale;
  • Gestire situazioni familiari complesse (presenza di minori, soggetti incapaci, nuclei familiari allargati);
  • Proteggere il patrimonio da eventuali aggressioni da parte di creditori.

È importante sottolineare che la costituzione di un trust richiede una attenta valutazione fiscale, poiché il trattamento tributario dipende dalla qualificazione del trust stesso (trasparente o opaco) e dalla residenza fiscale.

Per approfondire: Trust e holding nel passaggio generazionale del patrimonio.

Consulenza fiscale online

La costituzione di una holding di famiglia rappresenta una soluzione strategica per gestire in modo efficiente il passaggio generazionale del patrimonio imprenditoriale, combinando vantaggi fiscali con una governance unitaria. Tuttavia, per massimizzare i benefici ed evitare rischi, è fondamentale:

  • Pianificare con largo anticipo, idealmente quando l’imprenditore è ancora nel pieno delle sue capacità decisionali;
  • Affidarsi a consulenti (avvocati e commercialisti) specializzati in diritto societario, fiscale e successorio;
  • Coinvolgere gradualmente le nuove generazioni, formandole adeguatamente;
  • Definire con chiarezza ruoli, responsabilità e meccanismi decisionali;
  • Prevedere procedure di risoluzione dei conflitti.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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