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Finanziamento infragruppo o conferimento di capitale alla controllata estera: guida alla scelta fiscalmente efficiente

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
15 min di lettura
Iniettare liquidità in una subsidiary estera non è una scelta neutra: il prestito intersocietario e l’apporto di capitale producono effetti fiscali radicalmente diversi su deducibilità degli interessi, ritenute alla fonte e rimpatrio degli utili.

Il finanziamento infragruppo verso una controllata estera e il conferimento di capitale sono i due strumenti principali con cui una capogruppo italiana trasferisce liquidità a una subsidiary non residente. La scelta tra i due determina il regime fiscale degli interessi (deducibilità subordinata al ROL ex art. 96 TUIR e transfer pricing ex art. 110 co. 7 TUIR), l’applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti alla controllante, e il trattamento fiscale del rimpatrio degli utili — dividendi soggetti al 5% di imponibilità IRES ex art. 89 co. 3 TUIR — o del realizzo della partecipazione sotto il regime PEX ex art. 87 TUIR.

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Finanziamento o conferimento? Trova lo strumento giusto

Domanda 1 di 4
La controllata estera ha sede in un Paese dell’Unione Europea?


Domanda 2 di 4
La capogruppo italiana ha un ROL fiscale capiente (eccedenza di interessi passivi inferiore al 30% del ROL ex art. 96 TUIR)?



Domanda 3 di 4
La partecipazione nella controllata estera e’ detenuta ininterrottamente da almeno 12 mesi ed e’ iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie?


Domanda 4 di 4
Qual e’ l’orizzonte temporale dell’operazione?


Finanziamento o conferimento: perché la scelta è fiscalmente rilevante

Quando una capogruppo italiana deve trasferire liquidità a una controllata estera, la scelta tra finanziamento e conferimento di capitale non è una questione meramente contrattuale: produce effetti fiscali strutturali e duraturi su quattro piani distinti.

Il primo riguarda il trattamento fiscale degli interessi: il finanziamento genera interessi attivi imponibili in capo alla capogruppo italiana e, se il tasso applicato è inferiore al valore normale di mercato, espone la capogruppo al rischio di recupero a tassazione di interessi figurativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 110 co. 7 TUIR sul transfer pricing. Il conferimento non genera flussi di interessi: il rendimento dell’investimento si materializzerà esclusivamente sotto forma di dividendi o di plusvalenza da cessione.

Il secondo piano riguarda le ritenute alla fonte sugli interessi: quando la controllata è estera, gli interessi che essa corrisponde alla capogruppo italiana sono soggetti a ritenuta nel Paese della fonte, con aliquote che variano in funzione della giurisdizione e delle convenzioni applicabili. Il conferimento invece non genera flussi di interessi: il rendimento dell’investimento si materializzerà sotto forma di dividendi o di plusvalenza da cessione, con regimi fiscali propri.

Il terzo piano è il rimpatrio degli utili: i dividendi distribuiti dalla controllata estera alla capogruppo italiana godono, in presenza dei requisiti, di un regime di sostanziale esenzione (5% di imponibilità IRES ex art. 89 co. 3 TUIR), mentre il rimborso del capitale finanziato non è mai un evento reddituale. La scelta tra i due strumenti determina quindi anche la sequenza temporale con cui il rendimento dell’investimento rientra in Italia e il relativo carico fiscale.

Il quarto piano, spesso sottovalutato nella fase di pianificazione, riguarda le implicazioni all’exit: il conferimento incrementa il costo fiscale della partecipazione, con effetti sulla plusvalenza tassabile o esente al momento della cessione, mentre il finanziamento lascia invariato il valore della partecipazione. Come illustrato nell’analisi delle strutture fiscali dei gruppi internazionali, queste scelte si inseriscono in un’architettura fiscale complessiva che richiede coerenza tra i livelli.

La decisione ottimale dipende da variabili specifiche: la giurisdizione della controllata, la capienza del ROL della capogruppo, la presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, l’orizzonte temporale dell’operazione e la strategia di exit. Non esiste una risposta universalmente corretta: esiste una risposta corretta per ciascuna situazione concreta.

Il finanziamento infragruppo verso la controllata estera

Il finanziamento infragruppo è un contratto con cui la capogruppo italiana trasferisce liquidità alla controllata estera con obbligo di restituzione, a titolo oneroso o infruttifero. La qualificazione fiscale dell’operazione non dipende esclusivamente dalla denominazione contrattuale: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ciò che rileva è la sostanza economica dell’operazione. Un finanziamento strutturalmente privo di scadenza, non restituito e non remunerato può essere riqualificato come conferimento di capitale, con le conseguenze fiscali che ne derivano.

La distinzione tra le due fattispecie è rilevante anche sotto il profilo del monitoraggio fiscale: i crediti da finanziamento verso controllate estere devono essere indicati nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi della capogruppo, in quanto attività finanziarie detenute all’estero. L’omissione espone la società a sanzioni proporzionali al valore del credito non dichiarato.

Deducibilità degli interessi passivi in capo alla controllata e transfer pricing in capo alla capogruppo

In capo alla capogruppo italiana, il finanziamento genera interessi attivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES secondo il principio di competenza (art. 89 TUIR). Il profilo critico non è la tassazione degli interessi percepiti, che è fisiologica, ma la verifica che il tasso applicato sia conforme al principio di libera concorrenza (arm’s length) ai sensi dell’art. 110 co. 7 TUIR.

Se il tasso pattuito è inferiore al valore normale di mercato — o se il finanziamento è infruttifero — l’Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione gli interessi figurativi non contabilizzati. La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento con la sentenza n. 27636/2021, precisando che la disciplina del transfer pricing si applica anche ai componenti reddituali potenziali, non solo a quelli effettivamente percepiti. L’onere della prova del discostamento dal valore normale spetta all’Amministrazione, ma il contribuente deve essere in grado di documentare le ragioni commerciali del tasso applicato (Cass. n. 7361/2024).

In capo alla controllata estera, gli interessi passivi sul finanziamento ricevuto sono deducibili secondo le regole dell’ordinamento di residenza. Se la controllata è italiana — ipotesi rilevante nelle strutture back-to-back o nelle sub-holding — trova applicazione l’art. 96 TUIR: gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale (risultato operativo lordo della gestione caratteristica, calcolato come differenza tra le voci A e B dell’art. 2425 c.c., con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di leasing). L’eccedenza indeducibile è riportabile ai periodi successivi senza limiti temporali. Per approfondire la disciplina del transfer pricing nei gruppi internazionali, si rimanda all’analisi specifica.

Transfer pricing sul tasso: come determinare il valore normale

La determinazione del tasso arm’s length per un finanziamento infragruppo richiede un’analisi di comparabilità condotta secondo le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento. I fattori rilevanti includono: la valuta del finanziamento, la durata, la presenza di garanzie, il merito creditizio della controllata considerata come entità standalone e le condizioni di mercato al momento dell’erogazione.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, i tassi di riferimento più utilizzati nelle verifiche sono i tassi Euribor maggiorati di uno spread commisurato al rischio di credito, i rendimenti dei titoli obbligazionari comparabili e i tassi medi bancari per operazioni similari. Un finanziamento infruttifero non è automaticamente contestabile: la CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 456/2025, ha riconosciuto la legittimità dell’infruttuosità in presenza di eccezionali difficoltà finanziarie della controllata documentate da piani industriali e vincoli contrattuali con banche terze, assimilando in quel caso il finanziamento, nella sua sostanza economica, a un conferimento di capitale.

Ritenute alla fonte sugli interessi: il quadro generale

Gli interessi corrisposti dalla controllata estera alla capogruppo italiana sono soggetti a ritenuta alla fonte nel Paese della controllata, secondo la legislazione interna di quello Stato. L’aliquota applicabile dipende dalla giurisdizione e dall’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’Italia. Le ritenute subite all’estero sono recuperabili in Italia come credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 TUIR, nel limite dell’imposta italiana corrispondente.

Il quadro si articola in modo significativamente diverso a seconda che la controllata sia residente nell’Unione Europea o in un Paese terzo.

Esenzione da ritenuta per le controllate UE (art. 26-quater DPR 600/73)

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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