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Omessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e prescrizione

Fisco NazionaleOmessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e prescrizione

Non hai presentato la dichiarazione dei redditi? Vuoi sapere se e come intervenire? Vuoi conoscere i termini di prescrizione? Quando la omessa dichiarazione dei redditi comporta un reato penale? La dichiarazione dei redditi presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è considerata omessa.

La presentazione della dichiarazione dei redditi è un adempimento a cui sono chiamati i contribuenti ogni anno. L’obiettivo è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare la relativa tassazione.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi. Questo in generale vale sia se dovevi presentare il modello Redditi Persone Fisiche che il modello 730.

Nella mia attività professionale capitano con molta frequenza situazioni in cui il contribuente (sia esso persona fisica o impresa) incorra nella fattispecie di omessa dichiarazione. Questo avviene anche perché commettere degli errori, con il sistema tributario italiano, è cosa assai probabile. Se ti sei accorto di aver omesso di prestare la tua dichiarazione, in questo articolo potrai capire quali sono le sanzioni e come potrai agire per (eventualmente) rimediare alla violazione commessa. Ti indicherò come operare e come intervenire, quali sono i termini di accertamento e di prescrizione ed infine vedrai quando l’omessa dichiarazione ha rilevanza penale.

La fattispecie di omessa dichiarazione può riguardare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ma anche le imposte indirette come l’IVA. Di seguito la guida per affrontare preparati queste evenienze, seguendo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?

Il primo aspetto che devi considerare riguarda capire quando si incorre nella fattispecie di dichiarazione omessa. La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza (ex art. 2 co. 7 DPR n. 322/98). Più concretamente, si verifica la fattispecie di dichiarazione omessa, nelle seguenti casistiche:

  • Modello Redditi Persone Fisiche, Società di capitali e modello IRAP: se la presentazione avviene dopo il 13/01 dell’anno successivo a quello di scadenza;
  • Modello 730: se la presentazione avviene dopo il 29 dicembre dell’anno di scadenza se la dichiarazione doveva essere presentata tramite intermediario;
  • Dichiarazione Iva: se la presentazione avviene oltre il 29 luglio dell’anno di scadenza.

Su questo punto occorre precisare quanto riportato dalla Sentenza n. 13322/14 della Cassazione, secondo la quale quando la presentazione di una dichiarazione reddituale o Iva ha più scadenze si deve prendere a riferimento si deve prendere a riferimento l’ultima scadenza prevista dalla legge per il computo dei giorni. In pratica, per il modello 730 che prevede diverse scadenze di presentazione, l’omessa presentazione si manifesta se il modello è presentato successivamente al 29 dicembre. Questo in quanto l’ultima scadenza ordinaria utile è il 30 settembre.

Ulteriori ipotesi di dichiarazione omessa

Oltre al ritardo nella presentazione del modello dichiarativo, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si realizza anche in altre fattispecie. In particolare nelle seguenti:

  1. Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni – In tal caso la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati;
  2. Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
  3. Infine, Dichiarazione dei redditi non sottoscritta – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: le sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione il D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si tratta di una sanzione pecuniaria molto pesante, in quanto la fattispecie di omessa dichiarazione è relativamente grave. Il contribuente, infatti, omette alla conoscenza dell’Amministrazione finanziaria tutti i redditi percepiti durante quell’annualità. Facendo questo il contribuente non permette di esercitare le normali funzioni di controllo e accertamento tributario. L’importo della sanzione è determinato in percentuale sulla base della differenza tra importo dovuto ed accertato dall’Agenzia delle Entrate e l’importo dichiarato. Questo secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.

Fattispecie sanzionatorie aliquote e maggiorazioni

Omessa dichiarazione: sanzioni amministrative
In caso di omessa dichiarazione dei redditi la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute.

L’imposta minima applicabile è di 250,00 euro. In caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile. Nel caso in cui non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da 250,00 euro a 1.000,00 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La base di commisurazione della sanzione è costituita “dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti” (C.M. 25.1.99 n. 23).

Paradisi fiscali

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate. Questo significa, in buona sostanza, che se vengono riscontrate attività finanziarie detenute in Stati o territori non collaborativi, tali attività vengono considerate come costituite (per presunzione) attraverso redditi sottratti a tassazione.

Per approfondire: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività non dichiarate in paradisi fiscali“.

Omessa dichiarazione dei canoni di locazione

In caso di opzione per la cedolare secca, in presenza di canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, le sanzioni sono raddoppiate. Questo è quanto prevede l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 471/97. La sanzione va dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di 500 euro. Oppure, dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione.

Omessa dichiarazione reiterata per più anni

In caso di plurime violazioni, spetta la continuazione, e, secondo un’opinione, opera il solo aumento dalla metà al triplo ex art. 12 co. 5 del D.Lgs. n. 472/97. (Cass. 16.9.2016 n. 18230, Cass. 8.2.2017 n. 3364).

Dichiarazione IVA e IRAP

Nell’omessa dichiarazione IVA, può essere irrogata la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se sono effettuate solo operazioni per le quali non c’è imposta la sanzione è da 250 euro a 2.000 euro. Per la dichiarazione IRAP, la disciplina è contenuta nell’art. 1 del DLgs. n. 471/97, e la sanzione è uguale alle imposte sui redditi (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro).

FattispecieSanzioneNorma
Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVADal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro)Art. 1 co. 1 e 5 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97
Omessa dichiarazione dei redditi e IRAP (se non sono dovute imposte)Da 250 euro a 1.000 euroArt. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97
Infine, omessa dichiarazione IVA (se non sono dovute imposte)Da 250 euro a 2.000 euroArt. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 471/97

Omessa dichiarazione dei redditi ed invio entro un anno

Nel caso in cui il contribuente decida comunque di inviare la dichiarazione successivamente ai 90 giorni dalla scadenza è prevista una piccola agevolazione. Infatti, se la dichiarazione dei redditi viene comunque presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo. Oppure comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200 euro, oppure da 150,00 euro a 500,00 euro se non sono dovute imposte.

Questo significa che se ti trovi in una situazione in cui l’omessa dichiarazione è chiara e conclamata presentare comunque la dichiarazione dei redditi, ti permette di avere comunque uno sconto sulla sanzione applicabile. Se, invece, decidi di aspettare i termini di accertamento, e la possibilità di incorrere in un accertamento fiscale, le eventuali sanzioni a cui andrai incontro sono quelle ordinarie. Vedasi, per questa fattispecie, i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 42/E/2016.

Ravvedimento operoso della dichiarazione omessa con agevolazioni

Per l’omessa dichiarazione, come detto, la sanzione applicabile è quella che va dal 120% al 240% delle imposte dovute. La base di commisurazione della sanzione è data dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti.

Tuttavia, se il contribuente omette la dichiarazione ma comunque paga le imposte (anche se del caso tramite ravvedimento operoso dei tardivi versamenti, con sanzione al 30%), sarà destinatario di un atto di contestazione delle sanzioni in misura fissa, e non proporzionale.

Deve essere evidenziato che, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente omette la dichiarazione e, nel ravvedimento, sana solo il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente” la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi è quella da 250 euro a 1.000 euro. Questo, in quanto per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo. Questo è quanto indicato dalla Circolare n. 54/E/2002 (§ 17.1). Tale documento non sembra essere stato superato dalla più recente Circolare n. 42/E/2016.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che:

  • Se la dichiarazione è omessa e le imposte non sono versate la sanzione va dal 120% al 240% del tributo dovuto;
  • Se la dichiarazione è omessa ma le imposte sono versate, anche a seguito del ravvedimento operoso, la sanzione va da 250 a 1.000 euro (si applica la sanzione fissa al posto di quella variabile). Tale sanzione fissa si riduce tra i 150 ed i 500 euro per la dichiarazione dei redditi/IRAP se la dichiarazione e il pagamento delle imposte avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e in assenza di controlli tributari.
Questo significa che il contribuente ha la possibilità di avere beneficio dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se ormai qualificata come “omessa“, con contestuale versamento delle imposte con ravvedimento operoso per sanzione da ritardato versamento. Il beneficio riguarda sia l’applicazione di sanzioni fisse al posto di quelle variabili, sicuramente più onerose, che per l’esenzione da possibili fattispecie penalmente rilevanti.

Versamento delle imposte in caso di dichiarazione omessa

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che trasmette la dichiarazione decorsi i 90 giorni dalla scadenza, quindi in un momento in cui il ravvedimento non sarebbe possibile, può beneficiare comunque di sanzioni fisse. Infatti, secondo la Circolare n. 54/E/2002, se le imposte risultano totalmente versate fruendo del ravvedimento operoso per i tardivi pagamenti, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata nella misura fissa.

Prendiamo il caso di un contribuente che omette di inviare il modello Redditi entro la scadenza di invio, e che, per qualsiasi ragione, non regolarizza l’invio nei 90 giorni. Entro la scadenza della dichiarazione per l’anno successivo, ma anche in un momento successivo, potrebbe presentare la dichiarazione omessa, corrispondere le imposte che ne derivano, versare gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento ridotte. A questo punto potrebbe confidare nel fatto che gli venga notificato, come conseguenza dell’omessa dichiarazione (violazione non sanabile) un atto di irrogazione della sanzione “fissa“. Inoltre, la presentazione della dichiarazione anche oltre i 90 giorni può essere opportuna per il contribuente anche in relazione:

  • Al dimezzamento delle sanzioni previsto per la regolarizzazione entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dell’annualità successiva (da 150 euro a 500 euro);
  • Alla non punibilità per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

Somme detenute in paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi soggetti a tassazione. Si tratta della presunzione legale relativa di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009. In questo caso le sanzioni, ex articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97 sono raddoppiate, così come quelle connesse all’omessa presentazione del quadro RW, che passano dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

La presunzione non qualifica i “redditi sottratti a tassazione” come “redditi prodotti all’estero“. Da questo ne consegue che il raddoppio delle sanzioni non si cumula l’aumento di 1/3 delle sanzioni previsto dall’art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97.

Omessa dichiarazione dei redditi come reato

Il reato dell’omessa dichiarazione dei redditi è volto a tutelare l’interesse all’integrale e tempestiva percezione dei tributi, oltre a quello della trasparenza fiscale.

Dichiarazione omessa: fattispecie di reato
La norma punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

È, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000. Non viene punita, dunque, l’omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Decreto fiscale

Nel tentativo di rendere più efficace il contrasto all’evasione fiscale, il DL n. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, ha aggravato la precedente previsione della reclusione che aveva come limiti edittali da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Tale intervento rende oggi possibile, l’applicazione della custodia cautelare in carcere laddove vengano integrati i presupposti richiesti dal codice di procedura penale (art. 280 c.p.p.).

Soggetti attivi

I soggetti attivi sono tutti i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, oltre a quelli previsti dall’art. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 74/2000 nell’ambito delle persone giuridiche. Riguardo a tale obbligo deve considerarsi soggetto passivo di imposta il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali. Non si può ritenere che sia un errore scusante ai sensi dell’art. 47 c.p., in quanto il medesimo obbligo si configura come elemento normativo la cui ignoranza non esclude il dolo di evasione.

Soglia di punibilità

Per l’omessa dichiarazione è comunque prevista una soglia di punibilità di 50.000 euro che delimita la rilevanza penale dell’omissione.

Elemento soggettivo

Il dolo richiesto è specifico, consistente nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Il soggetto deve essere stato consapevole che a tale inadempienza sia conseguita un’evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista. 

Modello 770

La fattispecie dell’omessa dichiarazione è stata, altresì, arricchita di un nuovo comma 1-bis che punisce, con la medesima pena, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta. Ciò comporta che oggi l’omissione del modello 770 assume penale rilevanza quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro. Quest’ultima fattispecie, non richiede il dolo specifico di evasione. Ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di commettere l’illecito.

Omessa dichiarazione ravveduta entro l’anno per la causa di non punibilità penale

A livello penale, l’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 74/2000 sancisce: “I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, sempre che non sia iniziato un controllo di natura penale o fiscale.

L’art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che tale reato non sia punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Ciò può avvenire a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Il ravvedimento o la presentazione, tuttavia, devono essere intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La differente disciplina, rispetto a quanto previsto dall’art. 13 co. 1 in riferimento ai reati di omesso versamento e di indebita compensazione, viene ritenuta ragionevole sul presupposto del maggiore disvalore dei reati in materia di dichiarazione che può venir meno solo a seguito di un’iniziativa “spontanea” del contribuente.

A conferma di quanto indicato anche la Circolare n. 11 del 12 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il contribuente in autonomia, può pagare quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni e interessi per fruire, ai fini penali, della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 per il reato di omessa dichiarazione, reato che, come prevede l’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ha una soglia di punibilità pari a 50.000 euro. Inoltre, la circolare al § 2 espressamente afferma che se sono passati i 90 giorni “le sanzioni ad essa relative non possono essere oggetto di spontanea regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e, pertanto, sono da versare in misura piena”.

Omessa dichiarazione dei redditi e conseguenze accertative

Il fatto di aver omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi ha delle conseguenze ai fini accertativi. Quello che voglio dire è che omettere la presentazione della dichiarazione per il nostro legislatore è un fatto piuttosto grave. Per questo motivo ha subordinato alla mancata presentazione una conseguenza piuttosto pesante in sede accertativa. Infatti, chi ha omesso la presentazione della dichiarazione può subire accertamenti sintetici ed induttivi del reddito.

Cosa significa? 

Ricevere un accertamento induttivo del reddito significa che l’Agenzia delle Entrate può arrivare a ricostruire il tuo reddito anche soltanto attraverso documentazione e prove da chiunque fornite. Prove che possono non avere requisiti di gravità precisione e concordanza. In pratica, l’Agenzia ha una presunzione molto forte che le permette di ricostruire il reddito sulla base di notizie documentabili di cui è venuta a conoscenza. Questa modalità di accertamento non può venire meno in nessun caso quando si parla di dichiarazione omessa. Una volta verificatasi questa fattispecie, infatti, anche se il contribuente presenta la dichiarazione, la sua fattispecie resta quella di “dichiarazione omessa“. Per questo motivo devi cercare di evitare di incorrere nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.

Omessa dichiarazione dei redditi: cosa fare?

Se ti trovi in una situazione in cui hai omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi, per prima cosa non preoccuparti. Ti consiglio di verificare sempre alcune cose prima di allarmarti.

La prima è quella di verificare se eri davvero tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Per verificarlo ti lascio questo link alla nostra guida sull’argomento: Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.

Il secondo aspetto che ti consiglio di considerare riguarda i termini di decadenza dalle azioni accertative. Per verificare se l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di notificarti un accertamento leggi  questa guida sull’argomento. “Termini di accertamento di imposte sui redditi e Iva“.

Una volta effettuate queste verifiche puoi davvero renderti conto se ti trovi in una fattispecie di omessa dichiarazione. In caso affermativo la cosa migliore che posso consigliarti è quella di affidarti ad un dottore commercialista esperto. Quello che voglio dire è che in questi casi fare da soli, se non si ha esperienza, può portare a commettere errori ancora più grandi. Se non hai un consulente di riferimento di seguito troverai il form di contatto per metterti in contatto con noi.

Avere l’ausilio di un esperto ti sarà di fondamentale importanza per capire come muoverti e soprattutto per capire se e come presentare comunque la dichiarazione che hai omesso. Solo con un professionista potrai inviare in sicurezza la dichiarazione e potrai avere il modello F24 per il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni dovute.  Oltre, naturalmente al pagamento degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

Presentare la dichiarazione con il solo versamento delle imposte

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 54/E/02, § 17.1) il contribuente che si accorge di trovarsi in una situazione di dichiarazione omessa ha la possibilità di presentare comunque la dichiarazione, versando con ravvedimento, il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima (senza versare le sanzioni da dichiarazione omessa). In questo caso, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente“, la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi è quella che va da 250,00 a 1.000,00 euro, in quanto “per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo“.

Questo significa che se la dichiarazione è omessa e non sono state versate imposte, le sanzioni sono quelle proporzionali dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Tuttavia, se la dichiarazione è omessa ma le imposte sono versate, a seguito di ravvedimento operoso, la sanzione è fissa da 250 a 1.000 euro. Deve essere evidenziato, tuttavia, che la prassi amministrativa non sembra applicare questa disposizione in modo univoco. Infatti, non sono rari i casi dove l’Agenzia applica le sanzioni proporzionali anche in caso di versamenti eseguiti.

Consulenza fiscale online

Inutile dirti che se ti trovi in una situazione di dichiarazione dei redditi omessa hai bisogno di aiuto. Specialmente nel caso in cui tu abbia omesso la dichiarazione per redditi esteri non dichiarati, hai bisogno della consulenza di un dottore Commercialista esperto in fiscalità internazionale. Classico caso che riscontro nella pratica è quello di redditi da lavoro dipendente esteri non dichiarati. Oppure il caso di conti correnti esteri o immobili esteri non dichiarati, con il percepimento di canoni di locazione. Quello di cui hai bisogno è ricevere una panoramica chiara della situazione con tutte le opzioni che hai a disposizione per individuare la migliore alla tua situazione. Solo a quel punto, avendo individuato imposte, sanzioni e interessi da versare potrai prendere la tua decisione.

La decisione deve essere ponderata ed accompagnata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo un valido consulente ti sarà fondamentale. Non indugiare, contattami compilando il form seguente. Potrai contare sull’assistenza di un professionista preparato, in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

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