Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri è stato approvato il Decreto Legislativo inerente la revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF/IRES. Tra le principali modifiche ci sono quelle riguardanti le modalità di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, con riferimento alla rilevanza tributaria dei rimborsi spese analitici e ai criteri di imputazione temporale dei compensi.
La riforma introduce significative modifiche nella determinazione del reddito, per le persone fisiche che giuridiche.
In particolare viene previsto che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non concorrano alla formazione del reddito.
Indice degli Argomenti
Riforma dell’IRPEF
La riforma modifica le modalità di determinazione del reddito dei professionisti. Confermato il principio di cassa, dunque i ricavi e i costi dell’anno N sono sempre quelli incassati o pagati nello stesso anno.
Nel nuovo articolo 54 del DPR 917/86 (TUIR) viene introdotto il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Simile a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente. Il reddito da lavoro autonomo si calcola come la differenza tra tutti i proventi e i benefici percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Come abbiamo già detto viene confermato il principio di cassa, per cui si considerano i compensi effettivamente percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è dunque costituito dalla differenza tra:
- Tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, e
- Tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta per lo svolgimento dell’attività.
Sono comunque previste delle deroghe: le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Rimborsi spese esentasse
La riforma modifica l’articolo 54 del TUIR disponendo espressamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Di contro, data l’irrilevanza reddituale dei rimborsi analitici, le spese addebitate al committente relative all’esecuzione dell’incarico professionale non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Dove, le spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al committente non siano effettivamente rimborsate, le stesse torneranno deducibili a partire:
- Dalla data in cui il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad una procedura disciplinata dal Codice della Crisi;
- Dal momento in cui la procedura esecutiva individuale azionata dal professionista sia rimasta infruttuosa;
- Dal momento in cui il diritto alla riscossione del credito si prescrive.
E’ rimasto uguale, l’irrilevanza reddituale delle spese relative all’esecuzione di un incarico conferito sostenute direttamente dal committente. Tali spese non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Quali sono i vantaggi per i Forfettari?
Per i contribuenti in Regime Forfettario, prima delle riforma, i rimborsi concorrevano al reddito del professionista. Coloro che appartengono al Regime ordinario applicano la deduzione di cui al comma 5 dell’art.54 del TUIR. Per cui, le spese concorrevano al reddito ma poi venivano dedotte dallo stesso reddito.
Per i Forfettari ciò non è possibile, in quanto determinano il reddito non in maniera analitica ma forfettariamente. Con questa novità le spese rimborsate dal committente non concorrono a formare il reddito neanche per coloro che appartengono al Regime Forfettario. In questo modo è eliminato il diverso trattamento reddituale tra forfettari e coloro che appartengono al Regime ordinario.
Di contro, il nuovo comma 1 dell’art.54-ter prevede che le spese rimborsate e riaddebitate di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del nuovo art. 54 del TUIR non sono deducibili. Salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 4 con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.
Criteri di imputazione temporale dei compensi professionali
Un’altra novità riguarda i criteri di imputazione temporale dei compensi professionali. Ferma restando l’applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui, rispettivamente, sono percepiti e sostenuti, il nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, ad esempio in ragione della data valuta, si imputano al medesimo periodo d’imposta in cui sussiste per il committente l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto.
Con questa riformulazione si superano le incongruenze che si determinano nel caso di utilizzo di particolari metodi di pagamento, come un bonifico bancario. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento, il compenso relativo al bonifico disposto dal committente il 31 dicembre, ma accreditato al professionista il 3 gennaio dell’anno successivo, dovrà essere imputato al periodo d’imposta precedente, ovvero a quello in cui il committente, disponendo il bonifico, si obbliga al versamento della ritenuta d’acconto.
Spese rimborsate indeducibili
Le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 54 non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
La nuova previsione trova applicazione anche per i Forfettari, in quanto, a livello di inquadramento fiscale delle spese sostenute dal professionista e poi rimborsate dal committente, i contribuenti in Regime ordinario e in Regime Forfettario sono sullo stesso piano. Pertanto, anche per i Forfettari, lavoratori autonomi, troveranno applicazione le novità della Riforma Irpef sulla determinazione del reddito dei soggetti esercenti arti o professioni.