La Flat Tax è un’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile per le persone fisiche che dall’estero decidono di trasferire la propria Residenza Fiscale in Italia. L’imposta sostitutiva a forfait è pari, per ciascun periodo di efficacia del regime, per l’opzione singola a €. 100.000 e per i familiari a €. 25.000. L’imposta è dedicata ad incentivare la Residenza Fiscale italiana a soggetti con elevati patrimoni e redditi di fonte estera. In questo articolo andremo a vedere come funziona l’imposta e come esercitare l’opzione.

Con la Legge n. 232/2016, articolo 1, comma 152 è stato introdotto un particolare regime fiscale inteso a favorire il rientro in Italia di soggetti, persone fisiche, che decidono di spostare in Italia la loro Residenza Fiscale.

L’obiettivo di questa normativa è quello di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale (reddituale o patrimoniale) che vogliano stabilirsi in Italia in modo duraturo. Per questo è stato introdotto il regime fiscale della Flat Tax, ovvero una tassa piatta di importo fisso, applicabile per il soggetto richiedente e per la sua famiglia.

Flat Tax neo domiciliati

Vediamo, quindi, con maggiore dettaglio cos’è la Flat Tax per i soggetti che vogliono trasferire la propria Residenza Fiscale in Italia e come fare per esercitare l’opzione.

Regime della Flat Tax per i neo domiciliati in Italia

Con la Legge n. 232/2016, articolo 1, comma 152, in Italia è stato introdotto un regime speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la Residenza Fiscale in Italia. Questo, purché non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’articolo 24-bis del DPR n. 917/86 prevede una tassazione agevolata opzionale per i soggetti esteri immigrati in Italia che rispettano i seguenti requisiti:

  • Trasferiscono la loro Residenza Fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, e che
  • Non siano stati mai residenti in Italia ai sensi del citato articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Per i soggetti che soddisfano questi due requisiti e quindi considerati “neo domiciliati” in Italia, l’agevolazione consiste nella possibilità, dietro l’esercizio di specifica opzione, di tassare in modo forfettario in Italia i loro redditi percepiti all’estero (fuori dall’Italia), in costanza di opzione.

La tassazione dei redditi esteri dei “neo domiciliati” in Italia è effettuata mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfetariamente nella misura di:

  • €. 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime, per il soggetto primo titolare del regime fiscale in commento;
  • €. 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile (comma 2 dell’articolo 24-bis del DPR n. 917/86).

Il regime ha una durata limitata, anche se abbastanza lunga, in quanto gli effetti vengono meno decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Per approfondire: “Neo domiciliati in Italia: tassazione“.

Al termine del periodo di valenza del regime, che può essere sempre revocato, il soggetto ed i suoi familiari perdono i vantaggi del regime e rimangono soggetti alla disciplina ordinaria in materia di imposte sui redditi e monitoraggio fiscale.

I soggetti interessati alla flat tax per i neo domiciliati

Il regime fiscale speciale è riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. Detta condizione (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86), si realizza se le persone per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (art. 43).

E’ prevista, però, una importante condizione: in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, le suddette persone fisiche non debbono essere state fiscalmente residenti in Italia.

La persona fisica che realizza i presupposti per la Flat Tax può esercitare l’opzione per la sostitutiva anche per uno o più familiari (di cui all’articolo 433 c.c.) purché soddisfino le stesse condizioni. Può trattarsi del coniuge, del figlio, di altro discendente (nipote, pronipote), del genitore, di altro ascendente (nonno, bisnonno), del suocero/a, del fratello/sorella, del genero/nuora.

Esercizio dell’opzione per i neo domiciliati

L’Agenzia delle Entrate ha approvato (con provvedimento n. 47060 dell’8 marzo 2017) modalità ed istruzioni per esercitare l’opzione per la Flat Tax e per il versamento dell’imposta sostitutiva a forfait. L’opzione deve essere manifestata in dichiarazione dei redditi e non implica l’obbligo di presentare l’istanza di interpello, che, viene chiarito, essere facoltativa.

Il provvedimento, quindi, sgancia l’opzione dall’interpello, che diventa facoltativo. Nel caso in cui il contribuente non presenti l’istanza di interpello, gli elementi richiesti per verificare le condizioni di accesso sono indicati nella dichiarazione nella quale si perfeziona l’esercizio
dell’opzione (punto 1.12 del provvedimento).

Pertanto, l’opzione, che, come accennato, può riguardare anche uno o più familiari, si perfeziona:

  • Con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza in Italia; ovvero
  • Con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha trasferito la residenza in Italia.

Va considerato, peraltro, che l’istanza può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza sul territorio dello Stato, e quindi nel caso esaminato il contribuente potrebbe presentare l’istanza di interpello anche, ad esempio, a luglio dell’anno 2017, quando cioé ancora non é sicuro il presupposto dell’acquisto della residenza.

Mancata opzione per alcuni stati esteri

E’ possibile non avvalersi dell’applicazione della sostitutiva con riferimento a redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone comunicazione in sede di opzione ovvero con successiva modifica della stessa (sezione 2, punto 7, del modello per l’opzione).

Nel caso dell’opzione per il familiare (sezione 4 del modello per l’opzione) l’estensione dell’opzione richiede una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia ovvero nella dichiarazione
dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo.

Ciascun familiare a cui si estende il regime manifesta l’intenzione di avvalersi dell’estensione degli effetti dell’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d’imposta di efficacia dell’estensione stessa, indicando, peraltro, gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto che ha effettuato l’opzione estendendone gli effetti nonché gli elementi anagrafici, la situazione rispetto al trasferimento della residenza, la giurisdizione di ultima residenza e gli Stati per i quali non intende avvalersi della facoltà di applicare la sostitutiva, compilando, tra le altre cose, anche la check list allegata allo stesso provvedimento.

Interpello e opzione

Nel punto 1.9 del provvedimento si specifica che l’opzione può essere esercitata anche qualora, pur avendo presentato istanza di interpello, non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia.

Va considerato che la risposta deve essere resa entro 120 giorni, ma le Entrate potrebbero anche richiedere documentazione integrativa, con correlato slittamento della tempistica utile per rispondere. E’ chiaro che è bene presentare l’interpello entro tempi adeguati, considerato che l’opzione può essere realizzata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale si è trasferita la residenza e si desidera applicare la Flat Tax, e che il versamento precede di qualche mese tale adempimento.

Esempio

Se un contribuente ritiene di trasferire la residenza in Italia a partire da marzo dell’anno “n”, l’interpello con relativa check list potrebbe essere presentato anche ad inizio “n+1”, in modo da avere la risposta delle Entrate entro la scadenza utile per l’opzione, ossia entro il 30 settembre “n+1”.

Ciò per applicare il regime dell’imposta sostitutiva già in relazione al periodo d’imposta “n”, ma va ricordato che in questo caso l’imposta sostitutiva pari a €. 100.000 euro, va versata con modello F24 entro il 30 giugno “n+1”.

Interpello probatorio per i neo domiciliati

Come detto, l’interpello non deve essere presentato necessariamente per accedere alla Flat Tax, e l’istanza può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza sul territorio dello Stato.

Si tratta di un interpello cd. probatorio, e dunque l’Amministrazione finanziaria dispone di 120 giorni per rispondere. Sulla base del provvedimento, all’istanza deve essere allegata apposita check list, da compilare in tutte le sue parti, e da corredare con la relativa documentazione di supporto.

La check list è d’ausilio al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime e può essere anche utilizzata per l’autovalutazione da parte del contribuente interessato ad accedere al regime. La stessa è poi funzionale all’individuazione dell’onere probatorio che grava su quest’ultimo in sede di presentazione dell’istanza di interpello, graduato in ragione del diverso livello di collegamento con il territorio italiano riscontrato sulla base delle risposte che emergono dalla check-list.

Modalità di presentazione

Valgono per intero le regole dell’istruttoria previste dal D.Lgs. n. 156/2015. Quanto alle modalità di presentazione, l’istanza di interpello può essere presentata alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate mediante:

  • Consegna a mano;
  • Spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • Presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella PEC, alla casella: [email protected]
  • Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

L’istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento sia trasmesso via PEC, con firma digitale o allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (articolo 38, comma 3, DPR n. 445/2000).

In caso di opzione anche per i familiari:

  • Nell’istanza di interpello, il soggetto che esercita l’opzione indica, per ciascun familiare, i dati anagrafici e le altre dichiarazioni previste in merito alla residenza, anche qualora il trasferimento di residenza del familiare avvenga in uno dei periodi di imposta successivi
    a quello in cui è stata esercitata l’opzione;
  • L’istanza è sottoscritta dai familiari unitamente al soggetto che intende estendere loro gli effetti dell’opzione; in tal caso il familiare indica gli elementi richiesti nella stessa istanza ed è esonerato dalla compilazione dei medesimi elementi in sede di presentazione della
    sua dichiarazione dei redditi.

La check list per la prova di residenza fiscale estera

Delle 4 sezioni di cui si compone la check list, le prime 3 vanno sempre compilate:

  • Sezione 1, dati anagrafici
  • Sezione 2, dati sulla cittadinanza e residenza attuale e pregressa
  • La sezione 3, attestazione del presupposto dell’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

La sezione 4 va utilizzata solo se si estende l’opzione ai familiari. Se il contribuente ha optato per uno o più familiari, compilando la sezione 4, ciascun familiare dovrà a sua volta redigere un’autonoma check list, limitandosi a compilare le sole sezioni 1, 2 e 3. Sono previsti 8 codici.

(1) coniuge
(2) figlio
(3) altro discendente (nipote, pronipote)
(4) genitore
(5) altro ascendente (nonno, bisnonno)
(6) suocero/a
(7) fratello/sorella
(8) genero/nuora

Il contribuente, nell’istanza di interpello, oltre ad indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, deve compilare la check list ed allegare la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante sulla base delle esemplificazioni riportate nelle istruzioni.

Se nella check list è indicata la presenza di elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano rilevabili dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, il contribuente indica tali elementi e non è tenuto ad allegare la documentazione. Se la presenza di tali elementi di collegamento può essere riscontrata attraverso documentazione in possesso di altra amministrazione italiana, nell’istanza di interpello il contribuente indica la pubblica amministrazione presso la quale la stessa è detenuta.

Verifica della Residenza Fiscale

Una certa attenzione sembra richiedere la terza sezione, dedicata alla verifica del presupposto dell’assenza di Residenza Fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Detta sezione si compone di 20 punti (da 8 a 27) che vanno compilati tutti necessariamente, indicando SI oppure NO, a pena di inammissibilità dell’istanza di interpello.

Le situazioni fattuali rappresentate nella terza sezione della check list costituiscono la base per la valutazione dell’assenza del centro vitale di interessi in Italia sia con riferimento ai legami affettivi e personali sia con riferimento agli interessi economici.

Decadenza dalla Flat Tax per i neo domiciliati

Sono previste alcune ipotesi di decadenza che, come per la revoca, precludono l’esercizio di una nuova opzione:

  • Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo per il quale doveva essere eseguito il versamento;
  • Trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

La cessazione degli effetti, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione comportano la cessazione degli effetti dell’opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso.

Il punto 3.9 del provvedimento prevede che la cessazione degli effetti, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione non precludono a ciascuno dei familiari a cui è estesa di esercitare un’opzione autonoma con efficacia per i periodi d’imposta residui fino a un totale di quindici periodi d’imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari.

In tal caso, ciascun familiare che esercita un’opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di quindici periodi d’imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell’estensione dell’opzione di altro soggetto.

Anche i familiari decadono dal regime nei casi di mancato o parziale versamento della sostitutiva o di trasferimento all’estero della residenza.

Versamenti dell’imposta forfettaria per i neo domiciliati

Per l’imposta sostitutiva da Flat Tax valgono le seguenti regole:

  • Si versa un forfait, per ciascun periodo di efficacia del regime;
  • Per l’opzione singola si versa €. 100.000;
  • Per ciascun familiare al quale si estende il regime si versa €. 25.000;
  • E’ previsto il versamento in un’unica soluzione;
  • La scadenza è quella del saldo delle imposte sui redditi (giugno);
  • Si versa con il Mod. F24 (art. 17 e seg. D.Lgs. n. 241/1997). A breve sara` istituito il codice tributo ad hoc.

Flat tax per i soggetti con elevati redditi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: conclusioni

In questo articolo ho voluto fornirti un quadro completo sul regime dei Neo Residenti.

L’applicazione di questo regime fiscale può essere conveniente per soggetti che hanno implementato un sistema di business in Paesi esteri. In questo modo l’impatrio in Italia può essere conveniente per pagare solo un’imposta forfettaria su questi redditi.

Tuttavia, l’applicazione del regime passa attraverso un’analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo l’eventuale adesione deve essere attentamente ponderata.

Per questo motivo, se vuoi analizzare la tua posizione fiscale con un esperto, contattami!

Posso analizzare la tua situazione e consigliarti nel modo giusto tra i regimi fiscali legati al rientro o all’impatrio in Italia.

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