Il finanziamento dei soci alla propria società rappresenta una fonte di finanziamento utile ad incrementare le risorse finanziarie di una società di capitali, senza ricorrere all’aumento di capitale sociale. Tuttavia, la sua attuazione deve passare da un preciso iter, che vedremo.

I finanziamenti dei soci permettono di incrementare le risorse finanziarie di una società senza ricorrere all’aumento del capitale sociale. Un finanziamento è considerato infruttifero quando non produce interessi, pertanto, la somma prestata verrà poi restituita senza maggiorazioni.

Per quanto riguarda le Srl, è possibile ottenere un finanziamento infruttifero soci, qualora, sia previsto dallo statuto ed il socio detenga la carica da almeno 3 mesi e risulti iscritto nel Registro delle Imprese. Inoltre, il socio deve essere in possesso di una partecipazione minima pari al 2% del capitale sociale. È possibile avere il finanziamento sotto forma di prestito o di versamento. In genere è richiesta la forma scritta.


Che cosa sono i finanziamenti dei soci?

I finanziamenti dei soci alla società sono uno strumento utilizzato per incrementare le risorse finanziarie della società senza ricorrere all’aumento del capitale sociale. I finanziamenti, inoltre, costituiscono delle somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite, costituiscono capitale di debito della società. È possibile distinguere tre tipologie di versamenti soci:

  • I versamenti in conto capitale;
  • I versamenti a copertura perdite;
  • Versamenti in conto futuro aumenti di capitale.

Un finanziamento è considerato infruttifero quando non produce interessi, pertanto, la somma prestata verrà poi restituita senza maggiorazioni.

Per quanto riguarda le Srl, è possibile ottenere un finanziamento infruttifero soci, qualora, sia previsto dallo statuto ed il socio detenga la carica da almeno 3 mesi e risulti iscritto al Registro delle Imprese. In caso di stipula mediante scrittura privata di un contratto di finanziamento infruttifero, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%.

Forma scritta del finanziamento infruttifero soci

La forma scritta costituisce una forma di tutela nei confronti dei soci, in quanto, potranno vedersi restituire le somme di denaro. La forma scritta permette di limitare la circolazione del contante, in quanto, i versamenti potrebbero essere effettuati in contanti ed in più rate. Inoltre, la forma scritta del contratto stipulato tra le parti, può dimostrare la natura non fruttifera di interessi del prestito.

Qual’è la disciplina giuridica del finanziamento infruttifero del soci?

L’art. 2467 c.c. stabilisce che, nelle società i soci possono ottenere il rimborso delle somme erogate a favore della società soltanto dopo che i creditori siano stati soddisfatti. Qualora i soci vengano rimborsati delle somme prestate alla società prima della dichiarazione di fallimento della società, devono restituirle.

L’art. 2497-quinquies c.c. stabilisce che, i finanziamenti possono essere effettuati nei confronti di una società da chi esercita attività di direzione e di coordinamento. Tuttavia, la società deve versare in uno stato di crisi economica tenuto conto del settore economico in cui opera e deve presentare una situazione di eccessivo indebitamento rispetto al capitale netto.

Postergazione del finanziamento soci

Nei finanziamenti dei soci come stabilisce l’art. 2467 cod. civ. opera l’istituto della postergazione secondo la quale i soci verranno rimborsati delle somme di denaro apportate nella società in difficoltà economica dopo che altri creditori siano stati soddisfatti delle loro pretese creditorie. Il finanziamento è postergato in origine, pertanto, anche nel caso in cui la situazione economica della società peggiori vale la regola della postergazione.

Quando è dovuta l’imposta di registro nel finanziamento soci?

In caso di stipula mediante scrittura privata di un contratto di finanziamento infruttifero, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%. L’imposta di registro nono è dovuta in caso di richiesta di finanziamento fatta dalla società al socio tramite lettera commerciale, ossia corrispondenza spedite senza busta al fine di verificarne il contenuto, oppure tramite PEC. In conclusione, la rinuncia al credito o, comunque, il suo utilizzo per la ricapitalizzazione, è fondamentale che risulti da un verbale dell’assemblea dei soci non soggetto a registrazione. Il socio può, comunque, rinunciare al finanziamento mediante uno scambio di lettera commerciale per corrispondenza o tramite PEC.

Per approfondire la procedura legata al finanziamento soci ti lascio a questo articolo di approfondimento: “Finanziamento infruttifero soci: la procedura“.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    salve Dott.ssa volevo chiederle . E’ previsto un limite per i finanziamenti infruttiferi per una società?
    Cordiali saluti

Lascia una Risposta