Guida al quadro RW per i finanziamenti a soggetti esteri: presunzione di fruttuosità, tassazione degli interessi e casi di esonero IVAFE.
L’art. 4 del D.L. 167/1990 impone il quadro RW per i finanziamenti erogati a soggetti esteri, fruttiferi o infruttiferi. La presunzione di interessi ex art. 45 TUIR e quella di fruttuosità ex art. 6 D.L. 167/1990 determinano se il credito genera reddito imponibile in RM.
Il finanziamento erogato da un residente fiscale in Italia a un soggetto estero, società, familiare o terzo, richiede la compilazione del quadro RW ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, indipendentemente dall’importo, dalla durata e dal fatto che il prestito sia fruttifero o infruttifero. L’obbligo nasce dalla natura di attività finanziaria del credito vantato verso una controparte non residente e non è condizionato alla produzione di un reddito.
Sul piano sostanziale, due presunzioni normative incidono sulla qualificazione del rapporto: l’art. 45, co. 2 del TUIR presume percepiti gli interessi al saggio legale quando la misura non è pattuita per iscritto, mentre l’art. 6 del D.L. n. 167/1990 presume fruttifere le attività finanziarie estere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, salvo prova contraria. Solo un contratto scritto con data certa, che qualifichi espressamente il finanziamento come infruttifero, consente di superare entrambe le presunzioni e di limitare gli adempimenti al solo monitoraggio in colonna 14 del quadro RW. Quando invece il rapporto produce interessi, questi confluiscono nel quadro RM (come redditi di capitale di fonte estera) con imposta sostitutiva del 26%, salvo opzione per la tassazione ordinaria e il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Quando scatta l’obbligo di compilare il quadro RW per un finanziamento estero
Il residente fiscale in Italia che eroga un finanziamento a favore di un soggetto non residente, società, persona fisica o familiare, è tenuto a indicare il credito vantato nel quadro RW del modello Redditi. L’obbligo discende dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, che impone a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti di segnalare gli investimenti e le attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. I contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, rientrano espressamente in questo perimetro secondo la Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38/E. Per la ricostruzione completa dei soggetti obbligati e delle attività da monitorare si rinvia alla guida completa alla compilazione del quadro RW.
Irrilevanza dell’importo, della durata e del rimborso infrannuale
L’obbligo dichiarativo prescinde dall’ammontare del finanziamento e dalla sua durata: anche un prestito di modesto valore o di breve termine deve essere indicato. La norma sul monitoraggio fiscale ha finalità antielusiva e non reddituale, e mira a garantire trasparenza sulle operazioni che si collocano al di fuori del circuito degli intermediari finanziari residenti. Ne discende che, se il finanziamento viene erogato e integralmente rimborsato nel corso dello stesso periodo d’imposta, il quadro RW va comunque compilato, indicando il valore iniziale, il valore finale pari a zero al 31 dicembre e il numero di giorni in cui il credito è effettivamente esistito. La documentazione dell’operazione, bonifici, contratto, quietanze di rimborso, deve essere conservata anche in assenza di un debito residuo a fine anno, perché è l’unico elemento che ricostruisce la vicenda del rapporto in sede di controllo.
Il finanziamento del socio a società estera
L’obbligo di monitoraggio si estende anche al caso in cui il finanziatore sia socio della società non residente beneficiaria del prestito. La qualificazione del rapporto come mutuo, e le conseguenze che ne derivano sul piano soggettivo, presentano però un profilo interpretativo specifico legato all’ambito di applicazione dell’art. 46 TUIR, trattato in dettaglio nella sezione dedicata ai casi particolari più avanti nell’articolo.
Le tre presunzioni che incidono sulla natura fruttifera del finanziamento
Un finanziamento erogato a soggetto estero senza pattuizione scritta di interessi non è automaticamente infruttifero ai fini fiscali. Tre presunzioni normative, operanti su piani distinti, concorrono a determinare se il rapporto genera reddito imponibile: la presunzione civilistica di onerosità del mutuo, la presunzione tributaria sulla misura degli interessi in mancanza di pattuizione scritta, e la presunzione di fruttuosità propria della disciplina sul monitoraggio fiscale. Riconoscerle separatamente è la premessa indispensabile per costruire correttamente sia la posizione dichiarativa in RW sia l’eventuale prova contraria.
L’onerosità del mutuo secondo il codice civile
L’art. 1815, co. 1 c.c. stabilisce che il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti. Il mutuo è quindi, per regola generale, un contratto oneroso: l’infruttuosità non si presume, ma richiede una pattuizione espressa in tal senso. Quando le parti non quantificano la misura degli interessi né ne fissano le scadenze, o quando dichiarano genericamente il prestito fruttifero senza ulteriori specificazioni, la lacuna non resta priva di conseguenze fiscali: interviene la disciplina tributaria dell’art. 45, co. 2 TUIR, che sostituisce alla volontà mancante delle parti un criterio legale di quantificazione.
La presunzione tributaria dell’art. 45, comma 2 TUIR
L’art. 45, co. 2 del TUIR disciplina tre situazioni distinte. Se gli interessi sono pattuiti per iscritto, nella misura e alle scadenze convenute, si presumono percepiti in quella misura, salvo prova contraria. Se le scadenze non risultano da un atto scritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se, infine, la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale. La norma opera quindi anche in assenza di qualunque riferimento alla residenza del debitore: si applica indistintamente ai finanziamenti verso soggetti residenti e verso soggetti esteri, e costituisce il fondamento per cui un prestito informale, anche verso un familiare, produce interessi presunti al saggio legale in mancanza di un atto scritto che ne escluda espressamente l’onerosità.
La presunzione di fruttuosità dell’art. 6 D.L. 167/1990 e la prova contraria
Su un piano diverso, quello del monitoraggio fiscale, l’art. 6 del D.L. n. 167/1990 presume fruttifere le attività finanziarie estere possedute dal contribuente residente, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel periodo d’imposta. Si tratta di una presunzione relativa: può essere superata dimostrando che l’attività non ha prodotto redditi nel periodo considerato. La Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2013 (§ 1.3) precisa che, in assenza di redditi percepiti, il contribuente deve poter documentare tale circostanza acquisendo attestazioni dalla controparte o dagli intermediari coinvolti. Solo un contratto scritto con data certa, che qualifichi espressamente il finanziamento come infruttifero e ne fissi le condizioni, consente di vincere contemporaneamente sia la presunzione dell’art. 45, co. 2 TUIR sia quella dell’art. 6 del D.L. n. 167/1990: la forma del contratto, trattata più avanti in questo articolo, non è quindi un adempimento accessorio ma lo strumento che determina l’intero trattamento fiscale del rapporto.
Tabella decisionale: il trattamento fiscale in base alla configurazione del finanziamento
La configurazione contrattuale del finanziamento determina simultaneamente tre conseguenze: la tassabilità degli interessi, il quadro reddituale da compilare e il codice da indicare in colonna 14 del quadro RW. La tabella seguente incrocia le quattro configurazioni ricorrenti nella pratica, ricostruite applicando le presunzioni esaminate nella sezione precedente, con l’esito dichiarativo che ne deriva. Deve essere letta come punto di verifica preliminare: individuata la riga corrispondente al proprio caso, i paragrafi successivi dell’articolo sviluppano la disciplina di compilazione (colonna 14 e codici, più avanti) e di tassazione (imposta sostitutiva o opzione ordinaria, più avanti) pertinenti a quella riga.
| Configurazione del rapporto | Interessi imponibili | Quadro reddituale | Colonna 14 RW |
|---|---|---|---|
| Fruttifero, misura e scadenze pattuite per iscritto | Sì, nella misura pattuita | RM con imposta sostitutiva 26%, oppure RL sez. I con opzione ordinaria | 2 oppure 1 |
| Infruttifero, risultante da atto scritto con data certa | No, salvo prova contraria dell’Ufficio | Nessuno | 5 |
| Erogato senza alcuna pattuizione scritta | Sì, al saggio legale ex art. 45, co. 2 TUIR | RM oppure RL | 2 oppure 1 |
| Versamento del socio alla società partecipata estera | Presunzione di mutuo, ambito soggettivo dell’art. 46 TUIR non pacifico per le partecipate non residenti | Dipende dalla qualificazione del versamento | Dipende dalla qualificazione del versamento |
Come usare la tabella nei casi limite
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