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Interessi attivi: procedura e modalità di imposizione

In questo contributo ho deciso di andare ad approfondire la modalità di tassazione ai fini delle imposte dirette degli interessi attivi. In particolare, distinguendo la tassazione per le persone fisiche, gli imprenditori e le imprese. Per quanto riguarda, invece, la tassazione degli interessi finanziari attivi di fonte estera, il tema è stato approfondito in un apposito contributo sul sito.

Interessi attivi percepiti da persone fisiche non imprenditori

Gli interessi attivi e gli altri proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente rientrano nella categoria dei redditi di capitale ex art. 44 co. 1 lett. a) del TUIR. Tali proventi sono imponibili nell’anno in cui vengono percepiti, seguendo il principio di cassa.

Interessi derivanti da mutui, depositi e altri conti correnti

Per i soggetti non imprenditori, su questi proventi percepiti si applica una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto.
Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti in misura pari all’ammontare maturato nel periodo di imposta. Inoltre, se la remunerazione non è determinate per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.

Interessi attivi obbligazionari

Per i titoli emessi dai c.d. “grandi emittenti” e detenuti al di fuori dal regime di impresa, sugli interessi si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 239/96 con aliquota del 26%. Per le obbligazioni emesse dai soggetti diversi da quelli precedenti, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi attivi percepiti (ex art. 26 del DPR n. 600/73).

Possono beneficiare della minore ritenuta del 12,50%:

  • I titoli di Stato (ad esempio i BOT, CTT, BTP ecc.) ed equiparati (anche esteri white list);
  • I titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo, e dalle Unioni di Comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità montane, dai consorzi tra enti locali e dalle Regioni;
  • I buoni fruttiferi emessi dalla Cassa Depositi e prestiti.

Interessi attivi percepiti da soggetti imprenditori

Gli interessi attivi concorrono alla formazione del reddito di impresa in base al principio della competenza economica per i soggetti IRES e per le società commerciali in contabilità ordinaria (art. 89 del TUIR). Le imprese minori, in contabilità semplificata, ex art. 66 del TUIR, invece, assoggettano ad imposizione gli interessi attivi secondo il criterio di cassa.

Soltanto nel caso in cui la misura della remunerazione non sia pattuita in forma scritta, l’articolo 89, comma 5, del TUIR prevede l’imposizione secondo il tasso legale. A differenza di quanto previsto per i soggetti non imprenditori, per le imprese assumono natura reddituale anche i c.d. “interessi compensativi”, tra i quali spesso – anche se non come in passato – emergono quanto a rilevanza sul totale di bilancio quelli relativi ai rimborsi di imposte versate in eccesso.

L’applicazione della ritenuta da parte degli intermediari che erogano gli interessi attivi

Gli interessi attivi se percepiti per il tramite di un soggetto residente che funge da sostituto di imposta richiedono l’applicazione di una ritenuta. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto per i soggetti o enti che operano come impresa, mentre si tratta di una ritenuta a titolo di imposta per i soggetti privati.

Con maggiore dettaglio, quindi, l’assoggettamento a ritenuta degli interessi dipende dalla tipologia del soggetto percipiente e, in determinati casi, dalla tipologia di interesse percepito.

Ritenuta su interessi attivi da depositi e conti correnti

Per i soggetti non imprenditori, su questi proventi percepiti si applica una ritenuta a titolo di imposta del 26%. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di imprese individuali, snc, sas, società di capitali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono soggetti, invece, alla predetta ritenuta:

  • Gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane (o filiali italiane di banche estere) a banche con sede all’estero e filiali estere di banche italiane;
  • Gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra banche (o tra una banca e le poste);
  • Interessi a favore del Tesoro, nonché gli interessi sul fondo ammortamento titoli di Stato e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

Ritenuta su interessi su obbligazioni

In caso di titoli emessi dai c.d. “grandi emittenti” e detenuti al di fuori dal regime di impresa, sugli interessi si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 239/96 nella misura del 26%. Per le obbligazioni emesse dai soggetti diversi da quelli precedenti, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi attivi percepiti (art. 26 del DPR n. 600/73). Beneficiano dell’aliquota del 12,50% gli interessi sui titoli di Stato. 

Interessi su proventi diversi dai precedenti

Per i soggetti non imprenditori, si opera la ritenuta del 26% a titolo di acconto sul provento che possiede natura di reddito di capitale.
Nel caso in cui il percipiente sia non residente, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

La ritenuta a titolo di acconto

Secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 4 del DPR n. 600/73, la ritenuta sugli interessi dei conti correnti bancari e postali e delle relative fattispecie assimilate è applicata a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Imprenditori individuali, se i depositi e i conti correnti costituiscono beni relativi all’impresa esercitata;
  • Società di persone commerciali (snc, sas e società equiparate);
  • Società di capitali;
  • Enti commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società non residenti.

La ritenuta a titolo di acconto deve essere scomputata dal calcolo delle imposte dovute dall’ente, come se si trattasse di importo versato a titolo di acconto.

La ritenuta a titolo di imposta

Per le persone fisiche, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, la ritenuta risulta applicata a titolo di imposta. Il sostituto di imposta applica la ritenuta, la trattiene e la versa all’Erario per conto del soggetto sostituito. Questa operazione fa venire meno obblighi dichiarativi per il soggetto privato. Questi non deve andare ad inserire il provento nella sua dichiarazione dei redditi. Cosa diversa, invece, per gli interessi attivi di fonte estera percepiti senza l’intervento di un intermediario residente. Questi, devono trovare collocazione nel quadro RM del modello Redditi PF.

La ritenuta sugli interessi di titoli di Stato

La norma prevede l’applicazione di una ritenuta con aliquota 12,50%, indipendentemente dalla loro durata, sui proventi dei seguenti titoli italiani ed equiparati (anche se emessi all’estero):

  • Titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.);
  • Titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo (Regioni, Province, Comuni, unioni di Comuni e città metropolitane);
  • Buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti;
  • Titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali, quali BEI, BIRS, CECA, EURATOM, ecc.;
  • Titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato, di cui all’art. 25 co. 5 del D.L. n. 350/01;
  • Titoli emessi dalle società di cartolarizzazione dei proventi derivati dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici, di cui all’art. 2 del D.L. n. 351/01.

I titoli di Stato esteri soggetti al prelievo nella misura del 12,50% sono quelli emessi dagli Stati “collaborativiwhite list.

Modalità di versamento della ritenuta sugli interessi attivi

Le ritenute sui redditi di capitale devono essere versate utilizzando il modello F24 entro i seguenti termini:

  • Per le ritenute sui prestiti obbligazionari, entro i primi 16 giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o i 16 giorni successivi alla scadenza periodica degli interessi;
  • Per le ritenute sugli interessi dei conti correnti e dei depositi bancari e postali, entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • Entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, per gli altri redditi di capitale.

I codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24 per il versamento delle ritenute sugli interessi sono i seguenti:

Codice tributoDescrizione
1025Ritenute sugli interessi dei prestiti obbligazionari
1028Ritenute sugli interessi dovuti dalle aziende di credito
1030Altri redditi di capitale

Conclusioni

In sintesi, la tassazione degli interessi attivi in Italia rappresenta un aspetto cruciale e complesso nell’ambito della gestione finanziaria sia per le imprese che per i privati. La normativa fiscale italiana, in continua evoluzione, richiede una costante attenzione e aggiornamento per garantire la corretta applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste.

Per i professionisti del settore, è fondamentale non solo comprendere le leggi attuali, ma anche anticipare possibili cambiamenti normativi, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e ridurre i rischi fiscali. La collaborazione con esperti in materia fiscale e l’aggiornamento costante sono, pertanto, strumenti indispensabili per navigare efficacemente nel complesso panorama della tassazione degli interessi attivi in Italia.

Domande frequenti

Qual è l’aliquota fiscale attuale sugli interessi attivi in Italia?

L’aliquota fiscale standard sugli interessi attivi in Italia è del 26%. Tuttavia, ci possono essere casi specifici con aliquote differenti, a seconda della natura dell’investimento e delle specifiche normative applicabili.

Gli interessi attivi sono soggetti a tassazione per tutte le tipologie di conti correnti?

Sì, gli interessi generati da conti correnti bancari sono generalmente soggetti a tassazione. Tuttavia, esistono alcune eccezioni e incentivi fiscali per determinati tipi di conti e depositi, come i conti di risparmio amministrati.

In caso di interessi attivi generati all’estero, come avviene la tassazione?

Gli interessi attivi generati all’estero sono generalmente soggetti alla tassazione italiana per i residenti fiscali in Italia. È importante considerare gli accordi di doppia imposizione tra l’Italia e il paese estero per evitare la doppia tassazione.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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