La fattura differita è un tipo di fattura utilizzato in situazioni specifiche, in cui la fatturazione non avviene al momento della consegna dei beni o della prestazione del servizio, ma in un momento successivo. Questo strumento è particolarmente utile in contesti commerciali dove le consegne avvengono frequentemente, ma si preferisce emettere un’unica fattura in un momento successivo, ad esempio mensilmente.
La fattura differita permette di racchiudere tutte le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate verso un determinato soggetto in un arco temporale. La disciplina IVA permette l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa possibilità è riconosciuta, a determinate condizioni per:
- Le cessioni di beni risultatnti da DDT, o documenti analoghi;
- Le prestazioni di servizi. Si deve trattare si servizi “individuabili attraverso idonea documentazione, effettuati nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto“.
Questo è quanto prevede l’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR n. 633/72. In questo articolo intendo andare a riepilogare tutte le disposizioni che riguardano la possibilità di emissione di una fattura elettronica differita. Questo sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
Indice degli Argomenti
Regole di emissione della fattura elettronica immediata
La fattura immeditata viene emessa, per ciascuna operazione imponibile IVA, dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Inoltre, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (D.L. n. 119/18 e ss.mm.).
Ricordo che l’operazione si considera effettuata secondo i criteri disposti dall’articolo 6 del DPR n. 633/72. In particolare, occorre rispettare i seguenti criteri:
- Beni immobili. Operazione effettuata alla data di stipula dell’atto;
- Beni mobili. Operazione effettuata alla data di consegna o spedizione del bene;
- Prestazione di servizi. Operazione effettuata alla data di pagamento del corrispettivo.
Per le operazioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti. Comunque, se riguardano beni mobili, l’operazione è effettuata decorso un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni beni inerenti a contratti estimatori (o di “conto vendita“), l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi. Ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia:
- Emessa fattura o
- Pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. La fattura immediata prevede l’utilizzo del codice “Tipo Documento” il TD01 (“Fattura Immediata”).
Esempio di fatturazione immediata
Sulla base di quanto appena detto, la fattura elettronica relativa alla cessione di un bene consegnato il 2 luglio, può essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 14 luglio. La fattura deve riportare la data di effettuazione dell’operazione (2 luglio) nella fattura.
In base alle regole indicate, ad esempio, la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.
Triangolazioni IVA
In deroga a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione), la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente). In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita. Questo è quanto prevede l’articolo 21, comma 4, lettera b) del DPR n. 633/72.
Regole di emissione della fattura elettronica differita
In alternativa all’emissione della fattura immediata, nel rispetto di determinate condizioni, è possibile emettere una fattura differita. Questa possibilità è concessa dall’articolo 21, comma 4, lettera a) e d) del DPR n. 633/72. Vi sono due casistiche legate alla possibilità di emissione della fattura differita, e sono le seguenti:
- Cessione di beni. Si tratta delle cessioni la cui consegna o spedizione risulta da Documento di Trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
- Prestazioni di servizi. Servizi individuabili attraverso idonea documentazione.
Quando queste operazioni sono effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura. Si tratta della fattura differita, che deve recare il dettaglio di tutte le operazioni effettuate. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Data del documento nella fattura differita
Con riferimento alle fatture differite è importante sottolineare la corretta indicazione della data della fattura. Tale data deve essere riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica. Ebbene, la data della fattura differita è sempre quella relativa all’ultima operazione effettuata con quel cessionario. Questo è quanto prevede l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis) del DPR n. 633/72.
In conclusione la data dell’operazione coincide con la data in cui è effettuata l’ultima operazione del mese (cessione di beni o prestazione di servizi). Ovvero, la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Questi aspetti sono stati chiariti dalla Circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio di fattura differita
Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente. Ipotizziamo nelle date del 2, 16 e 28 luglio. Tutte le operazioni sono accompagnate da documenti di trasporto. Le operazioni possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto. Tale operazione deve rientrare nella liquidazione IVA del mese di luglio. In questo caso, il campo “data fattura” (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) deve essere valorizzato con la data dell’ultima operazione (28 luglio). Il riferimento ai fini della corretta compilazione del campo del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica differita è dunque la data dell’ultima operazione.
Condizioni che legittimano l’emissione di fattura differita
Aspetto importante è il rispetto delle condizioni che legittimano la fatturazione differita, sia per le cessioni di beni che le prestazioni di servizi. Per le cessioni di beni è importante conservare la documentazione DDT, o documentazione equivalente, relativo ad ogni consegna di beni del mese di riferimento. Per le prestazioni di servizi occorre fare riferimento alla Circolare n 18/E/2014. Il documento di prassi ha sottolineato come sia possibile avvalersi della “documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta“. Documentazione mediante la quale possa individuarsi con certezza la prestazione eseguita, le parti contraenti e la data di effettuazione.
Con la FAQ 27 novembre 2018 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto idonea ad identificare la data anche la lettera di incarico oppure la c.d. “fattura pro forma” (o avviso di parcella). A tal proposito, occorre sottolineare delle differenze nel file XML della fattura elettronica. Per le cessioni di beni sono presenti campi idonei per la valorizzazione dei dati relativi ai documenti di trasporto. Questo, però, non può dirsi per le prestazioni di servizi.
La fattura elettronica differita può essere emessa con voce “Tipo Documento” TD24 o TD25 in relazione alla fattispecie che ha caratterizzato la consegna dei beni.
Accorgimenti per la fattura differita di servizi
Al fine di superare questa situazione è importante fare in modo che i dati essenziali della fattura differita relativa ai servizi siano presenti. A questo scopo le informazioni concernenti le operazioni effettuate nel mese possono essere contenute nel campo “Causale” o nel campo “Altri dati gestionali“. Sostanzialmente, potrebbe essere applicato quando previsto dalla FAQ 27 novembre 2018 n. 14 e dalla FAQ 21 dicembre 2018 n. 49, in tema di dichiarazioni d’intento. Ci si potrebbe, inoltre, avvalere della facoltà di allegare la documentazione in argomento al file XML trasmesso al Sistema di Interscambio, anche se non sussiste alcun obbligo al riguardo.
La documentazione del bonifico bancario
Il crescente ricorso a modalità di pagamento tracciabili, come il bonifico bancario, rende opportuna una revisione dell’orientamento di prassi riguardo la “idonea documentazione”. In effetti il bonifico bancario è un documento informatico, composto da:
- Una parte dispositiva (l’ordine impartito dal debitore) ed
- Una parte contabile (la annotazione delle operazioni sul conto corrente)
Documento dal quale si possono ricavare tutti gli elementi necessari alla individuazione delle parti e del corrispettivo, ossia i dati essenziali per la determinazione dell’imposta dovuta. Considerare il bonifico bancario “idonea documentazione” indurrebbe le aziende a privilegiare la tracciabilità di pagamenti e consentirebbe grandi economie in ambito documentale e amministrativo. Mi auspico che in via interpretativa questa possa essere ritenuta una prassi ammissibile dall’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione differita anche in caso di operazione singola
Tuttavia, alla luce di quanto affermato dalla Circolare n. 18/E/2014, il differimento della fatturazione risulterebbe possibile anche nel caso in cui nel corso del mese sia stata effettuata una sola operazione. In senso conforme si veda anche interpello DRE Emilia Romagna n. 909-831/2018. Tale soluzione potrebbe consentire di optare per l’emissione di una fattura differita, attendendo la fine del mese per verificare se sia stato ricevuto dal proprio cliente un solo pagamento o più pagamenti frazionati.
Compilazione della fattura differita
Una fattura differita deve contenere tutti i dati essenziali di una fattura tradizionale, come i dati del fornitore e del cliente, la descrizione dei beni o servizi forniti, l’importo totale, l’IVA applicata, e così via. Inoltre, deve chiaramente indicare le date di consegna o di prestazione dei servizi a cui si riferisce, per garantire trasparenza e chiarezza nella documentazione fiscale.
Di seguito le principali indicazioni per l’emissione di fattura differita per le cessioni di beni.
Compilazione | Descrizione |
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Codice “Tipo Documento“ | TD24: deve essere utilizzato per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Il codice può essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi. TD25: deve essere utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore (come nel caso del dropshipping). |
Data fattura | Nella fattura che riepiloga le operazioni effettuate durante il mese deve essere riportata la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese, oppure l’ultimo giorno del mese (Circolare 14/E/2019). |
DDT | Per le cessioni di beni il DDT è importante perché dimostra il trasferimento di un bene dal cedente al cessionario. Una copia deve essere allegata alla fattura, mentre un’altra dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica. In fattura devono essere indicate date e numeri dei singoli documenti di consegna. |
Di seguito le principali indicazioni per l’emissione di fattura differita per le prestazioni di servizi.
Compilazione | Descrizione |
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Codice “Tipo Documento“ | TD24: deve essere utilizzato per l’esecuzione di una prestazione di servizi. |
Data fattura | Nella fattura che riepiloga le operazioni effettuate durante il mese devono trovare riscontro le operazioni eseguite. Pertanto, è necessario indicare i riferimenti alla documentazione che dimostri l’effettuazione delle operazioni, anche nel caso in cui queste siano già state liquidate. |
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo della fattura differita?
L’utilizzo della fattura differita offre diversi vantaggi per le imprese, in particolare per quelle che effettuano consegne multiple o frequenti. Permette una maggiore efficienza nella gestione amministrativa, riducendo il numero di fatture da emettere e da gestire. Inoltre, può aiutare a migliorare la gestione del flusso di cassa, consentendo alle imprese di raggruppare le fatturazioni in un unico documento.
Dal punto di vista contabile, è fondamentale tenere traccia accuratamente di tutte le consegne e prestazioni che saranno incluse in una fattura differita. Questo richiede un sistema organizzato per registrare queste operazioni, in modo da assicurare che tutte vengano fatturate correttamente e nei tempi previsti dalla legge.
Fatturazione immediata e differita: regime sanzionatorio
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione amministrativa ordinaria si applica nella misura da 250 euro a 2.000 euro. Questo, nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Altrimenti, qualora la ritardata emissione della fattura comporti una non corretta liquidazione del tributo la sanzione amministrativa è di importo variabile.
La sanzione applicabile va dal 90% al 180% dell’IVA. Questo è quanto prevede l’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97. Un esempio potrebbe essere l’invio di una fattura differita il giorno 16 del mese successivo. Si applica la sanzione fissa da 250 euro ridotta con ravvedimento operoso se non vi è incidenza sulla liquidazione dell’IVA. Mentre si applica la sanzione del 90% (sempre ridotta con ravvedimento) in caso di non corretta liquidazione dell’IVA.
Conclusioni e consulenza fiscale
L’emissione della fattura elettronica, immediata o differita, richiede il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 del DPR IVA. Una volta rispettato questo requisito occorre andare ed emettere una fattura immediata, con trasmissione nei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Oppure una fattura differita, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In questo caso occorre fare attenzione alla data del documento. Data che deve corrispondere a quella dell’ultima operazione del mese con il cessionario.
Se hai dubbi riguardanti la corretta fatturazione delle tue operazioni contattami per una consulenza fiscale personalizzata.
Domande frequenti
La fattura differita viene emessa per beni o servizi in un tempo diverso da quello in cui la transazione è effettiva e contiene tutti i documenti ricevuti in un certo periodo di tempo.
La fattura immediata e la fattura differita hanno ora due codici differenti, ovvero rispettivamente il TD01 (“Fattura Immediata”) e il TD24 (“Fattura differita”).
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Mentre, la fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
La fattura differita è uno strumento utile per semplificare la gestione delle vendite e delle prestazioni in determinati contesti commerciali. Tuttavia, richiede un’attenta gestione amministrativa e contabile per garantire la conformità con le normative fiscali e per sfruttare appieno i suoi vantaggi.