I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare debiti fiscali e contributivi. L’utilizzo del credito varia a seconda del tipo di imposta. In alcuni casi è possibile utilizzare il credito, anche prima della presentazione della dichiarazione. Questo purché il credito sia esistente (vedi il credito IRPEF). In altri casi, invece, il credito è utilizzabile soltanto successivamente alla alla presentazione della dichiarazione. Vedi il caso del credito Iva o dei crediti per imposte dirette di importo superiore alla soglia di 5.000 euro.
A tal proposito, ed al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.
L’omessa presentazione del modello F24 a zero, qualora siano stati compensati crediti tributari e previdenziali con debiti di imposte e contributi, è una situazione che nella pratica si riscontra assai frequentemente. Tuttavia, deve essere considerato che l’omessa presentazione del modello F24 a zero non può considerarsi irregolarità meramente formale (e quindi, in quanto tale sarebbe risultato non sanzionabile), in quanto comunque comporta ostacolo all’attività di verifica (vedasi, sul punto, i chiarimenti della Circolare n. 54/E del 2002, Agenzia delle Entrate).
Cos’è il modello F24 a saldo zero?
Il modello F24 a saldo zero si ha quando l’ammontare del debito indicato sul modello di pagamento è coperto completamente dall’ammontare dei crediti utilizzabili. Questo modello consente ai contribuenti di “saldare” le loro imposte senza dover effettivamente trasferire denaro, a condizione che l’ammontare dei crediti sia uguale all’ammontare dei debiti.
Se un contribuente ha un credito con l’Erario (per esempio, un credito d’imposta) e contemporaneamente ha un debito di pari importo (come l’IVA da versare), può utilizzare il modello F24 per compensare i due importi.
Il modello F24 a saldo zero deve essere presentato elettronicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite banche, Poste Italiane e altri intermediari abilitati.
Gli errori più comuni nella trasmissione dei modelli F24
La presentazione del modello di pagamento F24 per il versamento di imposte erariali, contributi e premi, può portare con se la commissione di errori. In particolare, gli errori che più frequentemente possono essere commessi nella compilazione dei modelli F24 di versamento di imposte e contributi consistono nella errata indicazione del:
- Codice tributo – questo errore si sana attraverso la presentazione di un istanza di ravvedimento formale presso l’Agenzia delle Entrate. Oppure, presentando richiesta via CIVIS;
- Periodo di riferimento – questo errore si sana attraverso la presentazione di un istanza di ravvedimento formale presso l’Agenzia delle Entrate. Oppure, presentando richiesta via CIVIS;
- Codice fiscale – Errore sicuramente più grave che determina l’attribuzione del pagamento ad altro soggetto. In questo caso è necessario presentare istanza presso l’Agenzia delle Entrate.
Infine, tra gli errori che si possono commettere nella presentazione di F24, rientra anche la mancata presentazione del modello a saldo zero.
La presentazione telematica del modello F24 a zero
Il modello F24 a saldo zero deve essere presentato dal contribuente (privato o titolare di partita Iva) utilizzando esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, devono essere utilizzati gli strumenti, Entratel o Fisconline, messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure è possibile effettuare il versamento delegando un intermediario (dottore commercialista, CAF, etc). I modelli F24 a zero, infatti, non possono essere presentati dal contribuente attraverso il canale home banking, in quanto l’unica modalità ammessa è quella legata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni amministrative per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
L’art. 15 co. 2-bis del D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo pari a 100 euro in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero che contiene i dati relativi all’avvenuta compensazione. L’importo della sanzione si riduce a 50 euro nel caso in cui il modello F24 a zero venga presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.
Sul punto, particolarmente importante è il chiarimento fornito con la Circolare n. 144 del 9 giugno 1998 (§ 7.4) del Ministero delle Finanze. Tale documento ha previsto che le sanzioni sopra indicate siano applicabili sono nel caso di omessa o tardiva presentazione del modello F24 che riporta un saldo pari a zero in applicazione della c.d. “compensazione totale” tra importi a debito e importi a credito. Nel caso in cui, invece, si sia di fronte ad una fattispecie di mancata o tardiva presentazione di modello F24 con saldo positivo (c.d. “compensazione parziale“), si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative previste in caso di omesso o tardivo versamento che sono pari al 30% degli importi dovuti.
La riduzione delle sanzioni con applicazione del ravvedimento operoso
La regolarizzazione della ritardata presentazione di un modello F24 in compensazione totale (saldo zero) può essere effettuata sfruttando il c.d. ravvedimento operoso. Si tratta dell’istituto di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13 lettera b), il quale consente al singolo contribuente di sanare l’irregolarità commessa con sanzioni ridotte. L’applicazione di questo istituto è condizionata dal fatto che la violazione commessa non sia già stata contestata o che non siano iniziate attività di accertamento.
L’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso si perfeziona presentando il modello F24 a zero nel quale deve essere indicato:
- L’ammontare del credito,
- Le somme compensate, e
- Versando la sanzione in misura ridotta.
Quanto alla sanzione da versare, la Risoluzione n. 36/E/2017 ha precisato che la stessa si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione. In particolare, le sanzioni per l’omessa presentazione del modello F24 a zero possono essere così ravvedute:
- Se il modello F24 a zero viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi la sanzione è pari ad €. 50 e quindi può essere definita mediante il versamento della sanzione di €. 5,56 (ossia 1/8 di €. 50 con ravvedimento operoso);
- Se il modello F24 a zero viene presentato con un ritardo tra i 5 e i 90 giorni lavorativi successivi la sanzione è pari ad €. 100 e quindi può essere definita mediante il versamento della sanzione di €. 11,11 (ossia 1/9 di €. 50 con ravvedimento operoso);
- Se il modello F24 a zero viene presentato entro un anno la sanzione applicabile è di €. 100, quindi, definibile con un versamento della sanzione di €. 12,50 (ossia 1/8 di €. 100, con ravvedimento operoso).
Tabella: sanzioni ridotte con ravvedimento operoso per la regolarizzazione del modello F24 a zero presentato in ritardo
Di seguito la tabella riassuntiva con le sanzioni per omesso F24 con saldo zero. Sanzioni applicabili attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Ritardo | Riduzione sanzione | Sanzione |
---|---|---|
Entro 5 gg lavorativi | 1/9 di € 50 | € 5,56 |
Superiore a 5 gg ma entro i 90 gg | 1/9 di € 100 | € 11,11 |
Entro un anno dall’omissione | 1/8 di € 100 | € 12,50 |
La compilazione del modello F24 con le sanzioni
La regolarizzazione della ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero è legata al versamento delle sanzioni, oltre alla presentazione del modello F24 che riporta la compensazione totale. Le sanzioni devono essere inserite nel modello F24, nella sezione Erario. In particolare, deve essere utilizzato il codice tributo 8911. Per quanto riguarda la sezione anno di versamento deve essere apposta l’indicazione dell’anno nel quale è stata commessa la violazione. In questa fattispecie, sempreché vi sia credito disponibile, il modello F24 comprensivo della relativa sanzione può essere presentato a saldo zero. Senza uscite finanziarie per il contribuente.
Nella tabella seguente il riepilogo per la presentazione del modello F24 utile a sanare la violazione. La sezione “Erario” del modello deve essere compilata con la modalità seguente:
Modello F24: sezione erario | Modalità di compilazione |
---|---|
Fattispecie da sanare | Ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, in compensazione totale |
Codice tributo per il versamento della sanzione | Codice tributo 8911 |
Anno di riferimento | Indicare l’anno in cui è stata commessa la violazione |
Importo a debito | Indicare l’importo della sanzione dovuta |
L’importo della sanzione può essere compensato | SI |
La compensazione totale degli avvisi bonari e la regolarizzazione in caso di ritardato versamento dell’F24 a saldo zero
Gli avvisi bonari emessi ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72, imputano al contribuente le imposte dovute in relazione agli esiti della liquidazione automatica. Tali importi, assieme alle sanzioni e agli interessi devono essere versati dal contribuente con modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97). Per quanto riguarda le sanzioni, queste sono del 30% dell’imposta dovuta e non versata nei termini previsti. Tuttavia, ex art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462/97 qualora il contribuente effettui il pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso la sanzione amministrativa tributaria si riduce ad 1/3, ovvero al 10% delle imposte non versate.
Il contribuente ha la possibilità di effettuare il versamento a debito, oppure nel caso, sfruttare la possibilità ammessa dall’art. 1 del DM 31 marzo 2000 relativa alla possibilità di compensare gli importi. Questa possibilità è concessa qualora vi siano crediti disponibili da utilizzare in compensazione. Il contribuente che intende effettuare il pagamento dell’avviso bonario con modello F24 a zero, deve comunque presentare il modello al fine di permettere all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli sulle compensazioni effettuate. Ebbene, in questa fattispecie, qualora il contribuente effettui la presentazione del modello F24 a zero, anche dopo la scadenza dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (idonei a permettere la riduzione delle sanzioni al 10%) non perde la possibilità di sfruttare le sanzioni ridotte ad 1/3. Infatti, tale sanzione ridotta deve ritenersi valida (anche in questo caso) in quanto la tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero non si configura come un tardivo versamento.
Le valutazioni di convenienza per sanare la ritardata presentazione del modello F24 a zero
Quando ci si trova di fronte alla fattispecie di aver omesso la presentazione di un modello F24 a saldo zero è opportuno effettuare alcune valutazioni di convenienza. Il ragionamento che si potrebbe fare è quello di valutare se sia più conveniente;
- Presentare il modello F24 a zero in ritardo, con la sanzione amministrativa prevista per questa fattispecie (quella indicata nell’articolo) ridotta con ravvedimento operoso;
- Presentare il modello F24 con saldo a debito (togliendo la compensazione), con l’applicazione della sanzione amministrativa legata al ritardato versamento (ordinariamente del 30%), sempre ridotta con l’utilizzo del ravvedimento operoso.
Questa seconda opzione, infatti, in molti casi dove il modello F24 che doveva essere presentato a saldo zero ma contenente debiti di imposta di modesta entità, può essere più vantaggiosa. L’invito, quindi, è quello ad effettuare le opportune valutazioni di convenienza sulla sanzione migliore da applicare. Anziché versare le suddette sanzioni per F24 a zero probabilmente può rivelarsi conveniente riformulare l’F24 senza la compensazione, applicando le sanzioni per ritardato versamento.
Il confronto tra le due diverse tipologie di sanzione, consente di scegliere quella che può portare il maggiore risparmio al contribuente. Il tutto, sempre tenendo presente che operare in un modo o nell’altro porta comunque a sanare la violazione commessa. Per questo motivo è sempre opportuno individuare l’opzione migliore da percorrere valutando singolarmente caso per caso.