Doppia residenza fiscale piloti di aereo: criteri interni e OCSE

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Lavori per una compagnia aerea estera e non sai dove sei fiscalmente residente? Ti spiego i criteri italiani e le tie-breaker rules OCSE per risolvere conflitti di doppia residenza. Evita accertamenti e contestazioni con scelte consapevoli.

Sei un pilota di aereo che lavora per una compagnia estera e ti chiedi dove devi pagare le tasse? La questione della residenza fiscale rappresenta il punto di partenza per capire quali obblighi hai verso il Fisco italiano. Prima ancora di affrontare come si tassa il tuo reddito, devi stabilire con certezza in quale Paese sei considerato residente fiscalmente. Questo articolo approfondisce i criteri che determinano la tua residenza fiscale, sia secondo la normativa nazionale che secondo le convenzioni internazionali OCSE.

La natura del tuo lavoro ti porta a volare continuamente tra diversi Paesi. Magari vivi in Italia con la tua famiglia, ma la compagnia per cui lavori ha sede a Dublino, Malta o negli Emirati. Oppure hai una base operativa a Londra ma torni regolarmente in Italia. Queste situazioni creano dubbi concreti: dove sei residente fiscalmente? Cosa succede se due Paesi ti considerano entrambi residente? Come puoi dimostrare o contestare la tua residenza?

La residenza fiscale secondo la normativa nazionale

Dal primo gennaio 2024 i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia sono cambiati. Il D.Lgs. n. 209/23 ha modificato l’art. 2 del TUIR per allinearsi meglio agli standard OCSE. Sei considerato fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè almeno 183 giorni all’anno, ricorre anche solo uno di questi quattro requisiti alternativi.

Il primo criterio è la presenza fisica in Italia. Devi contare tutti i giorni in cui sei fisicamente presente sul territorio italiano, anche le frazioni di giorno. Se come pilota atterri a Roma alle 23:00, quel giorno conta come presenza in Italia. Superi i 183 giorni? Sei residente fiscale italiano, indipendentemente da dove hai casa o famiglia. Questo criterio rappresenta una novità significativa introdotta dalla riforma 2024.

Il secondo è l’iscrizione anagrafica. Se risulti iscritto all’anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano per più di metà anno, la legge presume che tu sia residente. Attenzione però: dal 2024 questa è diventata una presunzione relativa. Puoi fornire prova contraria dimostrando che il tuo centro di vita effettivo è altrove. Prima della riforma era praticamente impossibile contestarla.

Il terzo criterio riguarda la residenza civilistica, cioè il luogo della tua dimora abituale secondo il codice civile. Dove abiti stabilmente? Dove tieni le tue cose personali più importanti? Se la tua casa principale, quella dove torni tra un volo e l’altro, si trova in Italia, questo aspetto indica residenza fiscale italiana.

Il nuovo concetto di domicilio ai fini fiscali

Il quarto è il domicilio fiscale, inteso come centro dei tuoi interessi personali e familiari. Qui vive tua moglie o i tuoi figli? Qui mantieni le relazioni affettive più importanti? Dove hanno sede i tuoi legami sociali principali? Questo criterio guarda alla sostanza della tua vita privata, non alla forma. La riforma 2024 ha precisato che per domicilio si intende specificamente il luogo dei legami personali e familiari, escludendo esplicitamente gli interessi economici dalla valutazione.

Attenzione alla valutazione della propria posizione

Basta che ricorra uno solo di questi quattro criteri per renderti residente fiscale in Italia. Non devono verificarsi tutti insieme. Se voli costantemente ma la tua famiglia vive stabilmente a Milano, sei residente italiano per domicilio fiscale. L’aspetto importante è che il soggetto è tenuto ad autovalutarsi, quindi a prendere atto annualmente della propria situazione per decidere se considerarsi o meno fiscalmente residente in Italia secondo la presenza o meno di anche solo uno dei requisiti indicati.

I nuovi criteri dopo la Circolare n. 20/E/24

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione pratica dei nuovi criteri con la Circolare 20 del 4 novembre 2024. Questo documento fornisce indicazioni operative fondamentali per interpretare correttamente le modifiche normative. Per te che lavori in mobilità costante, alcuni chiarimenti sono particolarmente rilevanti.

La presenza fisica si calcola considerando anche le frazioni di giornata. Atterri a Fiumicino alle 22:00 dopo un volo da Dubai? Quella giornata conta come presenza in Italia, anche se hai trascorso 23 ore in volo o all’estero. L’Agenzia ha confermato che non serve la presenza per l’intera giornata. Questo criterio può farti superare facilmente la soglia dei 183 giorni se hai frequenti scali in Italia.

Il domicilio fiscale si concentra esclusivamente sugli interessi personali e familiari. Dove vive tua moglie? Dove vanno a scuola i tuoi figli? In quale luogo trascorri le ferie quando non voli? Questi elementi contano più di dove hai investimenti o conti bancari. La riforma ha voluto separare nettamente il concetto civilistico (che includeva anche interessi economici) dal concetto fiscale.

L’iscrizione anagrafica è ora una presunzione relativa. Puoi dimostrare di non essere residente in Italia anche se risulti iscritto all’anagrafe, fornendo prove concrete del tuo effettivo radicamento in un altro Paese. Serve però documentazione solida: contratto di locazione o proprietà all’estero, utenze intestate, presenza della famiglia, contratti di lavoro locali.

Le tie-breaker rules delle convenzioni OCSE

Cosa succede quando risulti residente fiscale sia in Italia che in un altro Paese? Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono regole specifiche per risolvere questi conflitti. L’art. 4 paragrafo 2 del Modello OCSE stabilisce criteri gerarchici da applicare in sequenza fino a individuare un’unica residenza fiscale prevalente.

Questi criteri si chiamano tie-breaker rules. Devi applicarli nell’ordine previsto dalla convenzione. Una volta che uno dei criteri indica chiaramente un Paese rispetto all’altro, ti fermi: quello è il tuo Paese di residenza fiscale ai fini convenzionali. I criteri successivi non li consideri più.

Prima tie-breaker: abitazione permanente

Il primo criterio guarda dove hai un’abitazione permanente a tua disposizione. Non serve che tu sia proprietario: conta la disponibilità stabile dell’immobile. Hai una casa in Italia e un monolocale a Dublino vicino alla base? Non basta: devi valutare quale delle due abitazioni rappresenta il tuo centro di vita stabile.

Il Commentario OCSE chiarisce cosa intende per abitazione permanente. Deve essere un’abitazione organizzata e attrezzata per un utilizzo duraturo, non occasionale. La casa dove torni tra un volo e l’altro, dove tieni i tuoi effetti personali, dove passi i periodi di riposo. Non conta l’albergo dove dormi occasionalmente durante gli scali, né l’appartamento che usi solo per pochi giorni al mese.

Se hai abitazioni permanenti in entrambi i Paesi, il criterio non risolve il conflitto. Passi allora al secondo criterio, quello del centro degli interessi vitali. Ma se hai una sola abitazione permanente, quella determina la tua residenza fiscale convenzionale, indipendentemente da altri fattori.

Secondo tie-breaker: centro degli interessi vitali

Quando hai abitazioni permanenti in più Paesi, entra in gioco il centro degli interessi vitali. Dove si trovano i tuoi legami personali ed economici più stretti? Questo criterio richiede una valutazione globale della tua situazione complessiva.

I legami personali includono la famiglia. Dove vivono tuo coniuge e i tuoi figli? Dove mantieni le relazioni sociali più significative? Partecipi ad attività culturali, sportive o associative? Dove hai gli amici più stretti? Questi elementi pesano molto nella valutazione.

I legami economici riguardano dove svolgi principalmente la tua attività lavorativa, dove gestisci i tuoi investimenti, dove amministri il tuo patrimonio. Per un pilota questo aspetto può risultare complesso: tecnicamente lavori “in aria” o in più Paesi. Conta allora dove ha sede la compagnia che ti impiega, dove ricevi effettivamente gli stipendi, dove gestisci i tuoi risparmi.

La valutazione deve essere complessiva. Non basta sommare meccanicamente i fattori. Devi guardare la sostanza: dove si trova effettivamente il baricentro della tua vita personale ed economica? Se tua moglie e i tuoi figli vivono stabilmente in Italia, vai in vacanza in Italia, hai investimenti immobiliari in Italia, il centro dei tuoi interessi vitali è probabilmente l’Italia, anche se tecnicamente lavori per una compagnia irlandese.

Attenzione: Nelle verifiche fiscali l’Agenzia delle Entrate dà grande peso alla residenza del nucleo familiare. Un pilota con famiglia stabile in Italia difficilmente può sostenere di avere il centro degli interessi vitali all’estero, anche con contratto irlandese o maltese.

Terzo e quarto tie-breaker: soggiorno abituale e nazionalità

Se anche il criterio del centro degli interessi vitali non risolve il conflitto, si guarda dove soggiorni abitualmente. Conta il Paese dove trascorri più tempo durante l’anno, considerando sia i giorni di lavoro che quelli di riposo. Per un pilota che vola costantemente questo criterio può risultare difficile da applicare.

Devi sommare tutti i tuoi soggiorni in ciascun Paese durante l’anno. Dove passi complessivamente più giorni? Include i fine settimana, le ferie, i periodi di malattia o congedo. Se tra un volo e l’altro torni sempre in Italia e qui trascorri tutti i periodi di riposo, l’Italia diventa il Paese del soggiorno abituale, anche se la tua base operativa è formalmente altrove.

L’ultimo criterio è la nazionalità. Si applica solo se tutti i criteri precedenti non hanno risolto il conflitto, situazione abbastanza rara nella pratica. Se hai nazionalità italiana e l’altro Paese in cui risulti residente non è il tuo Paese di cittadinanza, la nazionalità italiana fa prevalere la residenza fiscale in Italia.

In casi eccezionali, quando nemmeno la nazionalità risolve il conflitto, le autorità competenti dei due Paesi devono accordarsi tramite la procedura amichevole prevista dalle convenzioni. Questa procedura può richiedere mesi o anni, durante i quali la tua situazione fiscale resta incerta.

Casi particolari: l’articolo 15 OCSE e i piloti

Le convenzioni OCSE prevedono una regola specifica per chi lavora nel trasporto internazionale. L’articolo 15 paragrafo 3 del Modello OCSE stabilisce che le remunerazioni del personale di volo sono tassabili dove ha sede la direzione effettiva dell’impresa di trasporto aereo, indipendentemente da dove sei residente fiscalmente.

Questa disposizione supera le regole generali sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente. Normalmente saresti tassato solo nel tuo Paese di residenza se lavori all’estero per meno di 183 giorni. Ma per i piloti vale una regola diversa: il reddito viene tassato anche nel Paese dove ha sede la compagnia aerea.

Se sei residente fiscale in Italia e lavori per una compagnia con sede legale in Irlanda, devi dichiarare il reddito in entrambi i Paesi. L’Italia ti tassa perché sei residente. L’Irlanda ti tassa perché la compagnia ha lì la direzione effettiva. Per evitare la doppia imposizione, puoi detrarre in Italia le imposte già pagate in Irlanda, attraverso il meccanismo del credito d’imposta.

Non tutte le convenzioni seguono questo schema. Alcune prevedono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del pilota. La convenzione Italia-Olanda, ad esempio, attribuisce il diritto di tassare solo all’Italia se sei residente italiano che lavora per KLM. Devi sempre verificare il contenuto specifico della convenzione applicabile al tuo caso.

Attenzione: La sede legale della compagnia può non coincidere con la sede della direzione effettiva. L’Agenzia delle Entrate guarda dove vengono prese concretamente le decisioni strategiche. Una compagnia con sede legale a Malta ma gestita effettivamente da Londra viene tassata seguendo la convenzione Italia-UK, non quella con Malta.

Per approfondire: Tassazione del reddito dei piloti di aereo.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato più volte la questione della residenza fiscale dei piloti attraverso risposte a interpelli e circolari. Questi documenti forniscono indicazioni utili su come l’Amministrazione interpreta le norme in casi concreti.

La risposta a interpello 150 del 27 maggio 2020 ha analizzato il caso di un pilota residente in Italia che lavorava per una compagnia con sede legale in UK e base operativa in Portogallo. L’Agenzia ha stabilito che il reddito doveva essere tassato sia in UK (dove c’era la direzione effettiva) che in Italia (per residenza fiscale). Il Portogallo non aveva diritto di tassare perché la sola presenza di una base operativa non costituisce sede della direzione effettiva.

Questo interpello chiarisce un punto importante: conta dove vengono assunte le decisioni strategiche sulla gestione della compagnia, non dove si trovano le basi operative o gli aeroporti hub. Per individuare la direzione effettiva devi guardare dove si riunisce il consiglio di amministrazione, dove lavorano i dirigenti apicali, dove vengono gestiti gli aspetti finanziari e commerciali principali.

I controlli sulla residenza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui piloti che dichiarano di essere residenti all’estero. Lo scambio automatico di informazioni tra Paesi permette di incrociare i dati su redditi, patrimoni e movimenti. Se dichiari di essere residente a Malta ma la tua famiglia vive stabilmente in Italia, è probabile che prima o poi arrivi una verifica.

I controlli partono da liste selettive di contribuenti a rischio. L’Agenzia incrocia diversi dati: iscrizione AIRE, dichiarazioni dei redditi, patrimoni immobiliari e finanziari, utenze attive in Italia, disponibilità di autoveicoli, presenza del nucleo familiare. Questi elementi fanno scattare un “campanello d’allarme” (c.d. “elemento di collegamento“) che porta a verifiche mirate.

Durante un controllo l’Agenzia cerca di ricostruire dove hai effettivamente il centro della tua vita. Richiede documenti come contratti di locazione o atti di proprietà, bollette di utenze, estratti conto bancari, biglietti aerei, ricevute di pedaggi autostradali. Vuole capire dove passi concretamente il tuo tempo quando non voli, dove hai i legami familiari e sociali più importanti.

Se l’Agenzia contesta la tua residenza all’estero, l’accertamento può andare indietro fino ad un massimo di otto anni. Le sanzioni amministrative attualmente in vigore per omessa dichiarazione sono pari al 120% delle maggiori imposte dovute, più gli interessi di mora. Nei casi più gravi possono configurarsi anche reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tabella: gli elementi di collegamento e la formazione delle liste selettive

Il Provvedimento n. 43999/2017 dell’Agenzia delle Entrate definisce i criteri per la creazione di liste selettive volte a individuare i contribuenti a rischio di fittizia residenza estera. La valutazione si basa su una serie di elementi che indicano un collegamento effettivo e continuativo del soggetto con il territorio italiano.

Di seguito è riportata la tabella che riassume gli elementi di prova, il loro peso nella valutazione e la documentazione utilizzata per le verifiche.

Elemento verificatoPeso nella valutazioneDocumentazione richiesta
Residenza nucleo familiareMolto altoCertificati anagrafici, contratti scuola figli 
Disponibilità immobili ItaliaAltoVisure catastali, contratti di locazione 
Utenze attive ItaliaMedio-altoBollette di elettricità, gas, telefono 
Proprietà veicoli ItaliaMedioCertificati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), assicurazioni 
Conti correnti ItaliaMedioEstratti conto, lista movimenti 

Come dimostrare o contestare la residenza

Dimostrare dove sei effettivamente residente richiede documentazione concreta e coerente. Non basta dire “vivo all’estero” o “la mia famiglia è in Italia ma io lavoro fuori“. Servono prove tangibili che confermino la tua versione dei fatti.

Se vuoi dimostrare di essere residente all’estero, devi provare che hai trasferito lì il centro effettivo della tua vita. Serve un contratto di locazione o un atto di proprietà di un immobile dove abiti stabilmente. Devi intestare le utenze a tuo nome e pagare regolarmente le bollette. Se possibile, trasferisci anche la tua famiglia nel nuovo Paese di residenza.

Mantieni traccia dei tuoi spostamenti. Conserva i biglietti aerei, le ricevute dei pedaggi, qualsiasi documento che provi dove ti trovavi in ogni momento dell’anno. Questi elementi possono diventare decisivi per dimostrare che hai superato i 183 giorni all’estero e meno di 183 giorni in Italia.

Chiudi le utenze in Italia se non hai più un’abitazione qui. Vendi o affitta l’eventuale casa di proprietà. Cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e iscriviti all’AIRE. Questi atti dimostrano la volontà chiara di trasferire stabilmente la residenza all’estero, anche se da soli non bastano senza la sostanza del trasferimento.

Se invece vuoi contestare un accertamento dell’Agenzia che ti considera residente all’estero, devi dimostrare il contrario. Prova che hai mantenuto l’abitazione principale in Italia, che qui vivono i tuoi familiari, che qui hai i legami sociali ed economici prevalenti. In questi casi può essere strategico richiedere un certificato di residenza fiscale all’Agenzia delle Entrate, che attesta formalmente la tua residenza in Italia.

Non affidarti mai a un solo elemento. Se vuoi essere residente all’estero, trasferisci tutto: casa, famiglia, utenze, conti bancari, investimenti. La coerenza di tutti gli elementi convince più di singole prove isolate, anche se forti.

Consulenza fiscalità internazionale

La residenza fiscale dei piloti e del personale di volo presenta numerose variabili in gioco: la tua situazione familiare, il tipo di contratto con la compagnia, la sede legale e operativa del datore di lavoro, la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, i tuoi movimenti effettivi durante l’anno.

Non esistono soluzioni standard che vanno bene per tutti. Ogni situazione richiede un’analisi specifica che consideri tutti gli elementi del tuo caso concreto. Un errore nella valutazione della residenza fiscale può costarti sanzioni pesanti e anni di contenziosi con il Fisco.

Da anni seguo piloti e personale di volo nell’analisi della loro posizione fiscale. Valuto dove sei effettivamente residente secondo la normativa italiana e le convenzioni internazionali. Ti aiuto a raccogliere la documentazione necessaria per dimostrare la tua residenza o per contestare accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Se hai dubbi sulla tua residenza fiscale o hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate, contattami per una consulenza personalizzata. Analizziamo insieme la tua situazione specifica e individuiamo la strategia migliore per gestire correttamente i tuoi obblighi fiscali.

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    Domande frequenti

    Dove sono residente se volo per una low-cost europea?

    Devi valutare caso per caso applicando i criteri italiani e le tie-breaker rules. Conta dove hai casa, famiglia e centro degli interessi vitali, non solo dove ha sede la compagnia.

    L’iscrizione AIRE basta per non essere residente in Italia?

    No, dal 2024 è solo una presunzione relativa. L’Agenzia può dimostrare che sei comunque residente in Italia se hai qui il centro effettivo della tua vita.

    La compagnia mi dice di aprire partita IVA estera, è corretto?

    Attenzione: alcune compagnie usano schemi elusivi. Se sei sostanzialmente un dipendente e comunque occorre sempre valutare le regole legate all’apertura di una posizione personale.

    Fonti

    • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 43999 del 3 marzo 2017
    • Articolo 2 del DPR 917/1986 (TUIR) come modificato dal D.Lgs. 209/2023
    • Articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni
    • Articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 4 novembre 2024
    • Risposta a interpello n. 150 del 27 maggio 2020

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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