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Dipendenti di organizzazioni internazionali: tassazione dei redditi

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriDipendenti di organizzazioni internazionali: tassazione dei redditi

Come devono essere tassati i redditi di lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali? Le modalità di tassazione dei dipendenti di organizzazioni internazionali come ONU, NATO, FAO, Unione Europea e OCSE. Inoltre, gli obblighi legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività estere.

Questo articolo si colloca all’interno della più grande categoria dei redditi da lavoro dipendente percepiti da datore di lavoro estero. In pratica si tratta del caso di lavoratori dipendenti impiegati a livello internazionale. L’argomento generale è già stato da me affrontato in questo articolo dedicato: “Lavoro dipendente estero: tassazione in Italia“. Sul punto particolari regole di esenzione sono previste per i dipendenti di organizzazioni internazionali. In particolare, per organizzazioni internazionali si intendono, tra le altre:

  • ONU;
  • FAO;
  • OCSE;
  • Unione Europea;
  • NATO;
  • Etc.

Per i lavoratori di queste organizzazioni fiscalmente residenti in Italia sono previste particolari esenzioni che voglio analizzare in questo articolo. Si tratta di esenzioni volte ad eliminare la tassazione diretta del reddito da lavoro dipendente percepito. Allo stesso tempo, per questi lavoratori vi sono esenzioni anche per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie (suscettibili di produrre reddito) detenute all’estero.

L’aspetto che voglio sottolineare da subito, è di operare con cautela. L’applicazione di queste esenzioni, infatti, richiede il rispetto di alcune condizioni che spesso non possono essere verificate. In concreto, quindi, l’applicazione di questa normativa non è di semplice applicazione. Detto questo, analizziamo insieme la disciplina fiscale legata alla tassazione dei dipendenti di organizzazioni internazionali. In particolare, quella riferita all’ONU ed estesa alle organizzazioni internazionali ad essa collegate.


Esenzione da tassazione per i dipendenti di organizzazioni internazionali

I lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali possono beneficiare di particolari meccanismi di esenzione fiscale. Si tratta dell’esenzione da tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti in esecuzione delle proprie funzioni. Quindi, in generale, salari, emolumenti indennità e pensioni percepiti da dipendenti di enti internazionali non sono soggetti a tassazione.

La ratio di questo regime fiscale è dato dal fatto che gli Stati aderenti a queste organizzazioni versano ogni anno contributi per il funzionamento delle stesse. Attraverso la tassazione del reddito dei dipendenti i vari Stati potrebbero riappropriarsi di parte dei contributi versati. Per questo motivo esiste un sistema di accordi territoriali che portano all’esenzione da tassazione di questi redditi. Questa disciplina, è da intendersi come un dettaglio, rispetto anche a quanto previsto dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente presenti. Andiamo ad analizzare, in dettaglio, come si applica l’esenzione in base agli accordi territoriali.

Gli accordi di sede delle organizzazioni internazionali

Per quanto riguarda i salari, gli stipendi e le pensioni erogate da organizzazioni internazionali si deve fare riferimento agli “accordi di sede“. Si tratta di accordi tra l’organizzazione internazionale e lo Stato che la ospita. Si tratta, quindi, di particolari accordi territoriali. Tali accordi sono volti a disciplinare, sul piano giuridico, i rapporti tra uno Stato (ospitante) e una organizzazione la cui sede è ubicata nel territorio del primo. Molto semplicemente questi accordi limitano la sovranità nazionale dello Stato ospitante.

Per quanto riguarda l’Italia il punto di riferimento di questi accordi è dato dall’articolo 41 del DPR n. 601/73. Secondo tale norma:

Art. 41 DPR n. 601/73
Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”. Nel caso in cui l’accordo di sede non preveda una esenzione da tassazione dei redditi che eroga, deve essere applicata la tassazione dello Stato ospitante (in questo caso la tassazione italiana, Stato ospitante l’organizzazione internazionale).

L’accordo di sede tra ONU e l’Italia

Il più classico esempio di accordo di sede è quello stipulato tra ONU e Stato Italiano. Si tratta della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. La convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946. Tale norma è stata successivamente resa esecutiva in Italia con la Legge n. 1318/57. Questa norma è molto importante, in quanto sulla base di quanto inserito in questo accordo sono stati poi sottoscritti accordi di sede di altre organizzazioni internazionali. Mi riferisco, in particolare, a tutte le organizzazioni internazionali a carattere non finanziario (come OCSE, FAO, etc). Al contrario, le organizzazioni internazionali a carattere finanziario (Banca Mondiale, WTO, etc) prevedono un diverso tipo di accordo. In particolare, la Carta delle Nazioni Unite (Legge n. 848/57), all’articolo 105 prevede:

L’organizzazione gode, in ciascuno degli Stati membri, di privilegi ed immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini. I rappresentanti dei membri della Nazioni Unite ed i funzionari dell’organizzazione godono di particolari privilegi ed immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni. L’Assemblea generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 e a proporre ai membri ONU delle convenzioni a tal fine

Redditi da lavoro dipendente erogati dall’ONU

Questo accordo di sede prevede che i funzionari ONU compresi nelle categorie individuate dal segretario generale godano dei privilegi e delle immunità ivi elencati. Tra questi privilegi vi è l’esenzione da ogni imposizione sui trattamenti ed emolumenti a essi corrisposti dalla stessa ONU. Tale disposizione è riscontrabile nella Risoluzione n. 11/E/00 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario. In buona sostanza, un funzionario ONU, non residente in Italia, ma che in Italia ivi svolge le sue funzioni, non è ivi soggetto a tassazione.

Questo non significa che tali redditi non subiscono alcuna tassazione. L’ONU, infatti, applica su di essi una tassazione che è definitiva, ossia non necessita di una tassazione nel singolo Stato ospitante.

Funzionari ONU residenti in Italia esenti da tassazione ma con imposte patrimoniali

Quindi, i cittadini italiani che lavorano all’estero come funzionari ONU, non devono pagare imposte in Italia. Questo, in quanto trova applicazione l’esenzione prevista dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Tuttavia, se non c’è la qualifica di funzionario, ma di esperto, non si rende applicabile la Convenzione ed il reddito diventa imponibile. In ogni caso, occorre tenere in considerazione che il lavoratore che mantiene la residenza fiscale in Italia, anche con qualifica di funzionario deve prestare attenzione:

  • All’esenzione dalla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera, legata al quadro RW del modello Redditi;
  • All’applicazione delle imposte su attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, IVIE ed IVAFE.

Esenzione fiscale da approfondire caso per caso

Infatti, spesso è previsto che l’esenzione fiscale dei redditi derivanti dalle organizzazioni internazionali non si applica ai soggetti che abbiano la cittadinanza italiana, oppure che risultino residenti in maniera permanente in Italia. Si tratta, della stessa norma valida per i dipendenti di ambasciate e consolati esteri in Italia. In questi casi i redditi devono essere tassati integralmente in Italia. L’accordo di sede non può trovare applicazione. Quindi, ad esempio, un funzionario ONU cittadino italiano che opera in Italia, non rientra nell’esenzione da tassazione prevista da questo specifico accordo di sede.


Caso del dipendente di organizzazioni internazionali residente in Italia che lavora all’estero

Una delle casistiche più frequenti che mi capita di analizzare nelle consulenze che svolgo riguarda dipendenti di organizzazioni internazionali che lavorano all’estero mantenendo residenza fiscale in Italia. Pensa al caso di un soggetto che viene inviato in missione all’estero da una organizzazione internazionale, ma che mantiene residenza fiscale in Italia perché qui continuano a vivere la moglie ed i figli. In questo caso l’analisi della situazione si rende ancora più complessa. Infatti, sono coinvolti tre stati: lo stato di residenza dell’organizzazione internazionale che ha stipulato con il lavoratore il contratto, lo stato (estero) dove viene esercitata l’attività lavorativa e lo stato di residenza fiscale dello stesso lavoratore.

In questo caso bisogna tenere presente, preliminarmente, se vi sono accordi di sede tra l’organizzazione internazionale e lo stato dove viene svolta l’attività. È necessario verificare, in secondo luogo, se vi sono convenzioni internazionali che regolano la tassazione dei redditi da lavoro dipendente corrisposti da ente estero verso un lavoratore residente in Italia. In questi casi, solitamente, nelle convenzioni si rende applicabile l’art. 15 del modello OCSE che prevede la tassazione del reddito in modo concorrente tra i due stati coinvolti. La situazione di doppia imposizione giuridica del reddito viene poi eliminata in Italia con l’applicazione del credito per imposte estere ex art. 165 del TUIR.

Precisiamo che, in questi casi, non si rende possibile l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis del TUIR, in quanto non si ricade nei settori lavorativi previsti dalle tabelle relative alla retribuzione convenzionale.

Dipendente di organizzazioni internazionali della Comunità Europea – la BCE e l’Unione Europea

Gli emolumenti corrisposti ai membri del Comitato esecutivo della BCE e al personale della BCE sono esenti dalla tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea. Questa esenzione fiscale è concessa sulla base dell’articolo 12 del protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione Europea (e successive modifiche), che recita:

Art. 12 protocollo privilegi immunità UE
I funzionari e gli altri agenti dell’Unione sono soggetti a un’imposta a vantaggio dell’Unione, per gli stipendi ed emolumenti a loro versati dall’Unione, secondo le condizioni e procedure stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che delibera con regolamenti in secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni ha riguardato. Sono esenti dalle tasse nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti pagati dall’Unione.

Questo stesso protocollo, si applica anche ai dipendenti dell’Unione Europea. In questi casi, ai sensi del successivo art. 13 del protocollo, il domicilio fiscale del lavoratore rimane nel Paese dove esercitava l’attività lavorativa al momento del conferimento dell’incarico del funzionario. Infatti, ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione e delle Convenzioni stipulate fra i Paesi membri dell’Unione per evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione che, “in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione”, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso da quello in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, sono considerati, sia nel Paese di residenza che in quello del domicilio fiscale, comunque domiciliati in quest’ultimo (se è un Paese Ue).

Quindi, un soggetto italiano che assume l’incarico di funzionario, rimane fiscalmente residente in Italia e domiciliato (nel Paese in cui svolge il proprio incarico). Se questo punto vedasi i chiarimenti forniti anche dall’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 5 e 7 del 19 settembre 2018. Nel caso l’Agenzia ha dichiarato la residenza fiscale belga di un funzionario UE che ha trasferito la propria residenza fiscale dall’Italia al Belgio e da qui ha assunto l’incarico di funzionario. Adesso, rientrando in Italia il funzionario richiede se deve essere considerato fiscalmente residente in Italia.

L’Agenzia in virtù dell’art. 13 del protocollo (sopra citato), conferma che tale funzionario rimane con residenza belga perché è il Paese ove per il trattato rimane (di fatto) la sua residenza fiscale. Tale funzionario, quindi, pur risiedendo in Italia non ha obblighi dichiarativi per i redditi di fonte estera percepiti (compresi quelli percepiti come indennità per l’esercizio delle sue funzioni di funzionario UE), né obblighi per quanto riguarda il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie estere. Le stesse condizioni valgono per il coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico e in loro custodia.

Per il funzionario UE, quindi, il domicilio fiscale è stabilito in Italia (luogo di origine), indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica e/o di fatto, e questo anche in deroga alle disposizioni di diritto italiano e delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni esistenti tra l’Italia e il paese dove il reddito o patrimonio è situato. Analoga è la situazione dei familiari dei diplomatici italiani all’estero accreditati in base alle convenzioni bilaterali o dei funzionari italiani presso organizzazioni internazionali sulla base del trattato istitutivo dell’organizzazione.

Essendo un “privilegio” dell’UE e non del singolo, non è permesso al singolo di variare il domicilio una volta fissato. Per l’art. 13 citato, il domicilio fiscale resta nel comune dove si era residenti nell’ultimo anno d’imposta prima della presa di funzioni.

Identificazione della residenza fiscale del funzionario UE

Pertanto, le persone che al momento di assumere le proprie funzioni presso l’Unione erano residenti in Italia e a questo solo fine avevano spostato la loro residenza in un altro Paese (es. Paese di svolgimento dell’incarico, Belgio, Lussemburgo, etc.) si considerano fiscalmente domiciliate in Italia ai fini delle: imposte sui redditi, imposte patrimoniali, imposte di successione. In linea di principio, la fissazione del domicilio fiscale è fatta dall’Istituzione di appartenenza una sola volta, all’atto dell’assunzione del servizio, ed è permanente.

La conseguenza di ciò è che, indipendentemente da quanto gli stessi funzionari dell’Amministrazione finanziaria possono concludere applicando la sola disciplina nazionale, il domicilio fiscale del Funzionario UE cui il protocollo n. 7 TUE è applicabile, è stabilito in Italia. Tale funzionario è in tutto e per tutto assimilato ad una persona materialmente residente in Italia sebbene non abbia alcun collegamento materiale col territorio né con gli intermediari finanziari (le banche) nazionali. Per conoscere il proprio domicilio fiscale, conviene interrogare il sistema informatico che custodisce l’informazione del luogo di assunzione e l’eventuale applicazione dell’indennità di espatrio.

Risposta a interpello n. 475/E/2019 – residenza fiscale del funzionario UE

Nel documento di prassi in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto, trasferitosi all’estero (Lussemburgo) per lavorare presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI), iscritto all’AIRE deve considerarsi fiscalmente residente in Italia. Infatti, per quanto riguarda la residenza fiscale agli agenti UE si applica l’art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, che recita quanto segue.

Art. 13 protocollo privilegi immunità UE
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo Stato qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia“.

Sulla base del quadro normativo delineato e, in particolare, delle disposizioni contenute nell’art. 13 del citato Protocollo, l’istante deve essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia, in quanto ha accettato l’incarico quando era ivi fiscalmente residente.

Risposta ad interpello n. n. 956-482/2023 – residenza fiscale del funzionario UE

Con la risposta ad interpello n956-482/2023 del 29.05.2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per determinare la residenza fiscale di un funzionario dell’Unione Europea è necessario prendere a riferimento l’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea. Come visto, questa disposizione individua la residenza fiscale dei funzionari UE che, per ragioni esclusivamente riconducibili all’esercizio delle proprie funzioni, trasferiscono la residenza in uno Stato UE, diverso da quello nel quale avevano fissato il proprio domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio. Tali soggetti ai fini fiscali, devono essere considerati residenti nello Stato UE in cui il funzionario aveva il proprio domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio.

Tassazione dei dipendenti della Banca Mondiale

Comunemente, i trattati che istituiscono organizzazioni internazionali contengono norme sul trattamento fiscale dei loro dipendenti. Così, ad esempio, lo Statuto della BIRS (Banca Mondiale) afferma che: “Nessuna imposta è riscossa su o in relazione agli stipendi e agli emolumenti corrisposti dalla Banca ad amministratori esecutivi, supplenti, funzionari o dipendenti della Banca che non siano cittadini locali, soggetti locali o altri cittadini locali”. (Articolo VII, Sezione 9 (b)). Di conseguenza, i dipendenti della Banca Mondiale presso la sede centrale di Washington DC non pagano tasse statunitensi sui loro stipendi a meno che non siano cittadini statunitensi. Le pensioni non sono espressamente contemplate negli articoli della BIRS. La Banca Mondiale mantiene un regime pensionistico contributivo a benefici definiti per i propri dipendenti (il Piano pensionistico del personale o “SRP“).


Dipendenti di organizzazioni internazionali: il monitoraggio fiscale

L’obbligo di monitoraggio fiscale per le persone fisiche residenti in ordine alle attività detenute all’estero è sancito dall’articolo 4 del D.L. n. 167/90. Questi soggetti sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche per indicare tutte le attività estere in grado di generare redditi in Italia. In particolare, si tratta di attività patrimoniali o di attività finanziarie suscettibili di produrre reddito in Italia.

Ad esempio, un lavoratore dipendente italiano che presta l’attività all’estero è tenuto a dichiarare il conto corrente estero quando questi supera i € 5.000 di consistenza media annua.

Esonero dal monitoraggio fiscale

Per i dipendenti di organizzazioni internazionali è previsto una specifica esclusione dal campo di applicazione del monitoraggio fiscale. Questo è quanto prevede l’articolo 38, comma 13, del D.L. n. 78/10, confermato dalla Circolare n. 45/E/2010 (§ 1.1) dell’Agenzia delle Entrate. In particolare sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere:

  • Le persone fisiche prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Si tratta di dipendenti di ambasciate e consolati;
  • Le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia. Ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE.

Questi esoneri riguardano non soltanto il conto corrente di appoggio dove è accreditato lo stipendio, ma anche tutte le eventuali altre attività finanziarie e patrimoniali estere detenute. In entrambi i casi deve trattarsi di persone fisiche la cui residenza fiscale (in Italia) è determinata, alternativamente:

  • Ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86;
  • In virtù di accordi internazionali ratificati.

L’esonero previsto per questa categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta:

  • In via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e
  • Mantenendo la residenza fiscale in Italia.

Possiamo pertanto individuare due fattispecie nelle quali il lavoratore non verifica l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • Quando non rientra nelle specifiche condizioni previste dagli accordi internazionali ratificati dall’Italia con l’Organizzazione internazionale, e
  • Al raggiungimento dell’età pensionabile. Infatti, al momento del pensionamento decadono tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati.

Ratio dell’esonero da monitoraggio

Ad esempio, in virtù di questa disposizione è esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW il dipendente di organizzazione internazionale per:

  • Il conto corrente di appoggio estero dello stipendio;
  • Altre attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Sostanzialmente, questo esonero dal monitoraggio fiscale è giustificato da esigenze si semplificazione degli adempimenti tributari. L’agevolazione trova riscontro fino a quando questi soggetti prestano la propria attività all’estero, mantenendo la propria residenza fiscale estera.

Esonero anche per il coniuge per il dipendente UE

In alcuni accordi di sede è previsto anche l’esonero dal Monitoraggio Fiscale per il coniuge del lavoratore. Ad esempio, questo è quanto prevede l’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge. L’estensione dell’esonero anche al coniuge non è assoluta, ma condizionata. Infatti, affinché l’esonero trovi riscontro il coniuge non deve esercitare una propria attività lavorativa. Inoltre, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale si estende anche ai figli ed ai minori a carico dei lavoratori.

Quando verificare la condizione di esonero

Le condizioni richieste dalla norma per l’esenzione devono essere verificate ogni 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. Entro tale data, infatti, il contribuente è tenuto a verificare i presupposti di compilazione del quadro RW. Questo è quanto prevede la Circolare n. 38/E/2013, che richiama la precedente Risoluzione n 128/E/2010. In pratica, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i dipendenti di organizzazioni internazionali è legato al mantenimento dell’attività lavorativa in un Paese estero per organizzazioni internazionali.

Considerazioni pratiche sull’esonero dal monitoraggio fiscale

Come detto, in linea di principio, nessun obbligo di monitoraggio è applicabile ai contribuenti, come i funzionari UE e i diplomatici, che prestano in via continuativa attività lavorativa all’estero, la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex-lege (i diplomatici) o in base ad accordi internazionali ratificati in Italia (i Funzionari UE conformemente al Protocollo n. 7 TUE). Questo esonero totale si contrappone a quello limitato agli investimenti detenuti nello Stato estero dove l’attività lavorativa viene esercitata per i lavoratori frontalieri. Tuttavia, tale esonero è completamente rimesso in causa dall’esistenza di obblighi di presentazione del quadro RW per consentire la dichiarazione, liquidazione e versamento delle patrimoniali IVIE e IVAFE introdotte nel 2011.

A partire dal 2013, l’Agenzia ha disposto che gli imponibili delle imposte patrimoniali IVIE e l’IVAFE devono essere dichiarati nel modello RW vanificando di fatto il suddetto esonero dall’obbligo di compilazione. Si ritiene che i funzionari internazionali non possano sottovalutare l’obbligo di compilazione del quadro RW, sebbene questo costituisca una circoscritta eccezione dell’esonero dalla compilazione del quadro RW altrimenti applicabile. D’altra parte, questa conclusione è tutt’altro che pacifica, ed è per questo che conviene ai funzionari di organizzazioni internazionali di adempire scrupolosamente agli obblighi di presentazione del quadro RW e considerare le sanzioni applicabili in caso di inosservanza di tali obblighi.

Dipendente di organizzazione intergovernativa – Esonero dal quadro RW (Risposta interpello n. 93/E/2022)

L’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in commento (Risposta interpello n. 93/E/2022) conferma l’esclusione dall’obbligo di applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale per i soggetti che beneficiano dell’esenzione da imposta sui redditi, in quanto dipendenti di organizzazioni intergovernative. L’Agenzia conferma poi l’obbligo di assolvere l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e l’IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) per questa tipologia di contribuenti. Nel caso oggetto di interpello, la persona fisica:

  • Ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia ed ha ivi stabilito la dimora abituale, in quanto ha iniziato la propria attività lavorativa presso un’organizzazione intergovernativa;
  • Beneficia, secondo uno specifico accordo tra la Repubblica italiana e l’organizzazione dell’esenzione in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi ed altre prestazioni corrisposti a membri del personale da o per conto dell’organizzazione.

Considerato che l’accordo in argomento prevede un’esenzione da ogni tassazione diretta, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la medesima impostazione si applichi anche agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ex art. 4 del D.L. n. 167/90, fermi restando gli obblighi di IVIE ed IVAFE, legati alla compilazione del quadro RW ed all’eventuale versamento delle relative imposte.

Dipendenti di organizzazioni internazionali: sanzioni

In questo articolo ho voluto fornirti le principali indicazioni per la tassazione dei dipendenti di organizzazioni internazionali. Su questo aspetto, come anticipato, occorre prestare la dovuta attenzione. Molto spesso, infatti, non si analizza in dettaglio l’accordo di sede di riferimento. Questo determina l’applicazione dell’esenzione da tassazione, anche in ipotesi in cui questa non è prevista. Il tutto con conseguenze rilevanti. Infatti, in caso di errore la mancata tassazione in Italia del reddito da lavoro dipendente può comportare sanzioni molto pesanti.

Si va dal 90% al 120% della maggiore imposta dovuta, in caso di dichiarazione infedele. Oppure dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta in caso di dichiarazione dei redditi omessa. In entrambi i casi le sanzioni sono aumentate di 1/3 per la presenza di redditi esteri.

Stessa cosa, vale anche per la disciplina di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale. È opportuno prestare la dovuta attenzione anche a questo aspetto. Infatti, tale normativa non è detto che vada di pari passo con l’esenzione da tassazione dei redditi in Italia. In caso mancata esenzione, e di violazione della normativa, le sanzioni sono molto pesanti. Si va dal 3% al 15% del valore delle attività estere non dichiarate. Si arriva al raddoppio di queste sanzioni quando le attività estere sono detenute in Paesi black list. A tutto questo deve essere aggiunto che negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i suoi controlli. Questo anche grazie allo scambio automatico di informazioni in essere con tantissimi Paesi del mondo. Per questo motivo ti invito a prestare la dovuta attenzione se devi applicare questa disciplina.


La tassazione delle pensioni dei funzionari internazionali

Quando i lavoratori dipendenti che operano in ambito internazionale vanno in pensione, devono prendere a riferimento, alternativamente:

  • L’art. 18 del modello di Convenzione OCSE per determinare il loro trattamento fiscale, se sono dipendenti del settore privato;
  • L’art. 19 del modello di Convenzione OCSE per determinare il loro trattamento fiscale, se sono dipendenti del settore pubblico.

Tuttavia, occorre chiedersi cosa debbano prendere a riferimento i dipendenti di organizzazioni internazionali che vanno in pensione. Il punto di partenza è che tali soggetti, sebbene possano essere definiti come “dipendenti pubblici internazionali” non lavorano per alcun governo, pertanto sono esclusi dall’applicazione dell’art. 19 del modello OCSE. Oltre a questo deve essere preso in considerazione che i trattati che istituiscono organizzazioni internazionali solitamente contengono norme relative al trattamento fiscale dei loro dipendenti, ma non per il trattamento dei redditi da pensione.

A questa conclusione è arrivata anche l’Agenzia delle Entrate, con l’unico documento di prassi sul tema, ovvero la Risoluzione n. 11/E/2000 in relazione ai redditi da pensione erogati dall’ONU nei confronti di soggetto residente in Italia. Secondo l’Agenzia, quindi, mancando disposizioni di esenzione, tali redditi da pensione sono imponibili in Italia ed assoggettati a tassazione IRPEF. Naturalmente, ove disponibili possono essere applicate le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (vedi l’art. 18 del modello OCSE sulle pensioni private).

Redditi da pensione erogati dalla Banca Mondiale

Come abbiamo visto, la Banca Mondiale prevede che i dipendenti della Banca Mondiale presso la sede centrale di Washington DC non pagano tasse statunitensi sui loro stipendi a meno che non siano cittadini statunitensi. Le pensioni non sono espressamente contemplate negli articoli della BIRS. La Banca Mondiale mantiene un regime pensionistico contributivo a benefici definiti per i propri dipendenti (il Piano pensionistico del personale o “SRP“). Mancando disposizioni specifiche di riferimento negli accordi di sede l’unico riferimento possibile è dato dall’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE, rinvenibile nella specifica Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e gli USA.

Redditi da pensione erogati dall’ONU

Cosa è previsto per i redditi da pensione erogati dall’ONU? – Per i redditi da pensione l’accordo di sede tra l’ONU e l’Italia prevede l’esenzione da imposta solamente agli emolumenti corrisposti ai funzionari dipendenti. Tale esenzione, tuttavia, opera fintantoché i funzionari restano in servizio. Ne consegue che, a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’Organizzazione, le pensioni da essa erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate alla tassazione IRPEF. Anche in questo caso, mancando disposizioni specifiche di riferimento negli accordi di sede l’unico riferimento possibile è dato dall’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’ONU è soggetta a tassazione italiana dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta, quindi, essere tassato secondo le disposizioni ordinarie, con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF. Questo è quanto prevede la Risoluzione n. 11/E/2000.


Consulenza fiscale online

Questo articolo si colloca all’interno della più ampia categoria legata alla tassazione dei redditi di fonte estera, che ho approfondito in questo articolo: “Come si dichiarano i redditi esteri in Italia?“, dove vengono indicati i criteri generali di tassazione dei redditi di fonte estera in Italia. In questo caso, invece, ho approfondito una situazione particolare. Non è sempre agevole applicare una normativa fiscale derogatoria come quella prevista per i dipendenti di organizzazioni internazionali. Il consiglio che posso darti in base alla mia esperienza sul campo è di leggere con attenzione l’accordo di sede in essere con l’Italia. Questo è sicuramente il primo passo per capire la tassazione dei lavoratori. Stessa cosa per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale. Se tutto questo non ti è stato sufficiente per sciogliere i tuoi dubbi sulla tua situazione personale, non aspettare!

Contattami, per chiedere una consulenza personalizzata sulla tua situazione. Insieme analizzeremo l’accordo di sede con l’Italia per verificare le possibilità di applicazione dell’esenzione da tassazione in Italia. Se non hai esperienza, non rischiare di commettere errori. Affidati sempre ad un consulente preparato. Di seguito il link per metterti in contatto con me!

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      Federico Migliorini
      Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
      Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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