Modello 730 2025: approvato il modello definitivo

Con la pubblicazione del provvedimento n. 114763...

Correzione errori contabili: chiarimenti sugli effetti fiscali

L'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello n....

Assegni familiari: nuovi importi 2025

La recente pubblicazione della Circolare INPS n....

Differenze di cambio: contabilizzazione

HomeFisco NazionaleBilancioDifferenze di cambio: contabilizzazione

Le differenze di cambio da valutazione di fine anno, diventano deducibili o tassabili nell’esercizio in cui vengono contabilizzate. A prevederlo l’art. 9 del D.Lgs.ย n. 192/24 (c.d.ย decreto IRPEF-IRES).

Cosa sono le differenze di cambio

Le differenze di cambio in bilancio rappresentano la differenza che deriva dalla conversione di un determinato numero di unitร  di una valuta estera in moneta di conto (euro per le imprese italiane) a tassi di cambio riferiti a momenti differenti.ย Si manifestano quando interviene una variazione nel tasso di cambio tra la data della rilevazione iniziale dell’operazione e la data del regolamento o della chiusura dell’esercizio.

In termini tecnici, le differenze di cambio emergono:

  • Dall’incasso o pagamento di elementi monetari a tassi differenti da quelli della rilevazione iniziale (differenze realizzate);
  • Dalla valutazione di fine esercizio di attivitร  e passivitร  in valuta non ancora regolate (differenze non realizzate).

Queste differenze non sono errori contabili, ma rappresentano aggiustamenti di valore necessari per mantenere la contabilitร  in sincronia con le fluttuazioni dei tassi di cambio.ย Devono essere rilevate nel conto economico come componenti reddituali di natura finanziariaย e possono generare utili o perdite su cambi, senza modificare i ricavi e i costi giร  iscritti in sede di rilevazione iniziale dell’operazione in valuta.

Resta fermo che lโ€™art. 2426, co. 1, n. 8-bisย c.c. prevede che lโ€™eventuale utile netto da โ€œvalutazioneโ€ deve essere accantonato in unโ€™apposita riservaย del patrimonio netto non distribuibile fino al realizzo.

Deducibilitร  fiscale legata all’anno di contabilizzazione

La norma in commento ha abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR. Tale abrogazione ha reso immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dellโ€™esercizio, anche se non realizzate, secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa.

Infatti, l’art. 10, co. 3 abrogato, prevedeva che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio di crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli ad essi assimilati in valuta non assumesse rilevanza. Di fatto, quindi, l’abrogazione fa venire meno gli aspetti dichiarativi che coinvolgevano il quadro RF (variazioni fiscali in aumento e/o diminuzione) ed il quadro RV sezioni 1, per il disallineamento tra il valore civile e fiscale dei crediti e debiti in valuta.

Pertanto, gli utili e le perdite su cambi rilevano alย momento di realizzoย della relativa posta in valuta, ossia al momento dellโ€™incasso di crediti o del pagamento dei debiti. A questi fini, si applica il cambio del giorno in cui avviene lโ€™incasso o il pagamento.

La modifica normativa lascia che abbia rilevanza fiscale anche lโ€™iscrizione di utili e perdite su cambi secondo la valutazione effettuata al termine dellโ€™esercizio in applicazione del documento OICย 26ย che prevede tale adeguamento per le c.d. โ€œposte monetarieโ€ (i crediti e debiti, le disponibilitร  liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito).

Conseguenze contabili

Lโ€™allineamento delle norme fiscali con quelle civilistiche comporta due conseguenze nel bilancio 2024:

  • L’esigenza di eliminare lโ€™eventualeย fiscalitร  differitaย iscritta in sede di chiusura dellโ€™esercizio 2023, non ancora assorbita nel corso dellโ€™esercizio, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione nel modello Redditi. Si tratta, pertanto, delle poste in valuta originatesi in precedenti esercizi e ancora in essere alla data di chiusura;
  • Il venire meno, per gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati alla data di chiusura, dellโ€™esigenza di rilevare la fiscalitร  differita, poichรฉ lโ€™adeguamento non originerร  piรน differenze tra valore civilistico e valore fiscale dellโ€™attivitร  o passivitร  in valuta.

Decorrenza

La decorrenza della rilevanza fiscale delle differenze su cambi da โ€œvalutazioneโ€ al termine dellโ€™esercizio ha effetto anche sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 per i soggetti solari.

L’effetto รจ di rendere immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Questo, senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa. Pertanto, non solo l’adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarร  immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni in aumento e in diminuzione effettuate sugli utili e le perdite non realizzati al 31 dicembre 2023.

Regime transitorio

Applicando lโ€™art. 13ย commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 192/24, si rendonoย immediatamente rilevantiย ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dellโ€™esercizio in corso al 31 dicembre 2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino allโ€™estinzione della posta valutativa.

Ne consegue che non solo lโ€™adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarร  immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista contabile, tale circostanza comporta cheย non รจ piรน necessarioย stanziare la fiscalitร  differita attiva o passiva in caso di differenze di cambio da valutazione e anche che verranno automaticamente โ€œriassorbiteโ€ le imposte anticipate o differite stanziate su poste monetarie in valuta presenti al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora in essere al 31 dicembre 2024.

Esempio numerico

Per comprendere meglio questo meccanismo, si ipotizzi un credito di 500.000 USD sorto nel 2023 al cambio di 1,05 e contabilizzato per 476.190 euro. Al 31 dicembre 2023 (cambio 1,08) il credito viene iscritto a 462.963 euro e si rileva una perdita su cambi di 13.227 euro che ha originato una variazione in aumento nel modello Redditi 2024. Su tale importo vengono stanziate imposte anticipate per 3.174 euro (24% x 13.227).

Se al 31 dicembre 2024 il credito risultasse ancora in essere e il tasso di cambio fosse di 1,12, il valore contabile sarebbe di 446.429 euro. Ne conseguirebbe:

  • L’iscrizione di una ulteriore perdita su cambi di 16.534 euro che risulterebbe immediatamente deducibile;
  • Una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2025 di 13.227 euro che attribuisce rilievo fiscale alla perdita su cambi iscritta nel 2023;
  • L’iscrizione a Conto economico al 31 dicembre 2024 di un componente negativo di reddito (irrilevante ai fini fiscali) derivante dal riassorbimento della fiscalitร  anticipata pari a 3.174 euro.

Consulenza fiscale online

Se desideri approfondire puoi seguire il link sottostante per metterti in contatto con noi e ricevere il preventivo per una consulenza volta a risolvere i tuoi dubbi.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

Modulo di contatto

    Ho letto lโ€™informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalitร  ivi indicate.

    I piรน letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Redazione
    Redazione
    La redazione di Fiscomania.com รจ composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
    Leggi anche

    Criptovalute: 15 paesi a tassazione zero nel 2025 per investitori

    L'uso delle criptovalute negli investimenti, nel trading e come mezzo di pagamento รจ aumentato costantemente negli ultimi anni. Ancora oggi,...

    Cos’รจ il cuneo fiscale?

    Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo totale del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la...

    Nomadi digitali in Grecia: tassazione al 50% per 7 anni

    Tra tutte le localitร  possibili per stabilirsi nel mondo, le ultime tendenze mostrano che sempre piรน nomadi digitali si stanno spostando...

    Responsabilitร  limitata per i sindaci di societร 

    Responsabilitร  dei sindaci e del collegio sindacale limitata ad un multiplo del compenso. Il disegno di legge 1155 di...

    Dichiarazione omessa presentata con sanzioni al 75%

    Una dichiarazione รจ considerata omessa quando sono trascorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione. In questi casi ci...

    Patent box: deduzione costi di ricerca e sviluppo

    La disciplina del patent box รจ stata completamente riscritta dall'art. 6 del D.L. n. 146/21. Questa disposizione, di fatto,...