La dichiarazione di successione rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo di un soggetto deceduto ad uno o più suoi eredi.
La dichiarazione di successione è l’atto tramite cui vengono trasferiti i rapporti giuridici (attivi e passivi) dal defunto agli eredi. Si tratta di una dichiarazione che avviene per motivi legali e fiscali ed è un obbligo presentarla entro un anno dal decesso.
La successione può essere legittima, ovvero segue le impostazioni della legge, ovvero testamentaria, nel caso in cui il defunto abbia lasciato le proprie disposizioni per lasciare il proprio patrimonio ai suoi eredi. In generale, comunque, tutti i parenti del defunto sino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto possono essere definiti come soggetti “chiamati all’eredità“. La successione è un evento che si apre al momento della morte, e si realizza attraverso una procedura piuttosto complessa, ove nella maggior parte dei casi è opportuno farsi assistere da professionisti specializzati, come legali e/o commercialisti.
L’Agenzia delle Entrate prevede uno specifico un modello da compilare, ma con le novità recenti si tratta di una compilazione resa semplificata tramite una guida a supporto del cittadino, e la procedura può avvenire interamente per modalità telematica.
E’ necessario presentare tutte le informazioni, e talvolta i documenti, che attestano la successione, come ad esempio i dati dei soggetti interessati e del soggetto defunto, i documenti che riguardano le proprietà immobiliari, il testamento, le attestazioni della banca nel caso di conti correnti, mutui, azioni e così via.
Per il cittadino che si appresta a compilare la dichiarazione di successione si tratta indubbiamente di una procedura non semplice dal punto di vista burocratico. Per questo motivo, in questo articolo andiamo a fare chiarezza sulla dichiarazione di successione, in relazione alla sua predisposizione ed ai documenti occorrenti.
Indice degli Argomenti
- Quali sono le disposizioni di legge?
- Calcolo dell’asse ereditario
- Chi deve presentare la dichiarazione di successione?
- Qual è il termine di presentazione della dichiarazione di successione?
- Come si presenta?
- Quando e come si applica l’imposta di successione?
- Come si effettua il versamento?
- Quali sanzioni per la mancata o ritardata presentazione della successione?
- Quali documenti sono necessari?
- Accertamento e termini di decadenza
- Domande frequenti
Quali sono le disposizioni di legge?
La normativa sulle successioni, è contenuta nel codice civile e, più precisamente, nel “Libro Secondo delle Successioni“, articoli da 809 e seguenti. Oltre al cod. civ. esistono altre leggi che completano la base normativa e più precisamente il D.Lgs. n. 346/1990 (T.U. imposta di successione e donazione); l’articolo 2, commi da 54 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge 286/2006; l’art. 1, commi da 77 a 79 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
Calcolo dell’asse ereditario
L’asse ereditario è l’insieme di tutti i beni che costituiscono il patrimonio del de cuius. Per stabilire il valore di tale patrimonio, per quanto riguarda l’asse immobiliare è necessario fare riferimento alle visure catastali, per trovare la rendita catastale dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni. Tali valori dovranno essere moltiplicati per specifici coefficienti e moltiplicatori per ottenere il valore che costituirà la base imponibile per le imposte di successione.
Per calcolare il del bene immobile di un fabbricato è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato ottenuto per i moltiplicatori catastali, variabili in funzione della destinazione del fabbricato e del fatto che si tratti di prima casa o meno. Tale coefficiente è pari a 120 per le abitazioni (ma scende a 110 se si tratta di prima casa) e le loro pertinenze, a 60 per gli uffici, 40 e 80 per i negozi e gli edifici a destinazione produttiva.
Per i terreni agricoli si attua invece una rivalutazione del 25% del reddito dominicale e si moltiplica per 90. Per i terreni edificabili bisognerà considerare il loro valore di mercato, quindi moltiplicare superficie per valore al metro quadro. Al valore dell’asse immobiliare dovranno essere sommate le attività finanziarie detenute dal de cuius. La somma dei valori di tutti i beni costituirà l’asse ereditario.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione è un adempimento legale (Testo Unico n. 346 del 1990 sull’imposta sulle successioni e donazioni), con effetti fiscali, di natura obbligatoria. L’obiettivo è quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto. Attraverso la presentazione della dichiarazione di successione si arriva alla determinazione delle imposte dovute (imposta di successione, imposta di registro, ipotecaria e catastale).
L’Agenzia delle Entrate specifica anche chi sono i soggetti obbligati a presentarla:
- Chi è chiamato all’eredità (sia per testamento che per legge, chi non ha rinunciato ancora all’eredità) o i rappresentanti legali;
- Chi è immesso al possesso dei beni;
- Chi amministra le eredità;
- I curatori delle eredità giacenti;
- Gli esecutori testamentari;
- Il trustee.
Questi soggetti sono obbligati a presentare per via telematica la dichiarazione di successione, sono esonerati solamente nel caso in cui avviene una rinuncia dell’eredità. Per questo obbligo esiste anche una precisa scadenza: la comunicazione va effettuata entro 12 mesi dalla dichiarazione di successione, ovvero dal decesso del soggetto che lascia l’eredità. Vediamo in questo articolo come funziona nel dettaglio la dichiarazione di successione, come va presentata e chi deve presentarla.
Non deve essere dimenticato che anche l’erede che abbia accettato con beneficio di inventario (ex art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 346/90) è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione (ed all’eventuale pagamento dell’imposta, ma solo nei limiti della propria quota).
Va ricordato che quando questi soggetti sono presenti in contemporanea, è possibile che la dichiarazione di successione venga presentata solamente da uno dei soggetti, per essere in regola con il fisco. Questi soggetti possono anche avvalersi di un soggetto intermediario abilitato a effettuare la comunicazione.
Qual è il termine di presentazione della dichiarazione di successione?
La comunicazione deve essere effettuata successivamente al momento della successione, ovvero entro 12 mesi dal momento dell’apertura della successione. Solitamente questo momento coincide con il decesso del soggetto che lascia l’eredità.
Questa scadenza riguarda il momento in cui il documento viene presentato: questo modello si può facilmente trovare sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, accedendovi tramite una credenziale di accesso digitale, come:
- SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
- CIE, Carta di Identità Elettronica.
Il soggetto interessato può accedere al portale e individuare il modello: bisogna tenere presente che ogni anno possono avvenire delle modifiche per questo modello, per cui è necessario trovare quello relativo all’anno in corso. Sul portale è possibile individuare:
- “Nuova dichiarazione”: qui è possibile inviare da zero una nuova dichiarazione, oppure una sostitutiva di una dichiarazione già presentata;
- “Elenco dichiarazioni già presentate”: è possibile visionare tutte le comunicazioni che sono già state inviate in precedenza;
- “Ricevute”: qui è possibile consultare e stampare le ricevute sulle dichiarazioni di successione già presentate;
- “Assistenza”: in questa area è possibile consultare le guide dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione.
Casi di esonero
La dichiarazione di successione può essere omessa qualora sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni indicate dall’art. 28, co. 7, del D.Lgs. n. 346/90:
- L’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) del defunto;
- L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- L’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro.
Come si presenta?
La dichiarazione di successione deve essere predisposta su apposito modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate (pena nullità). Dal 2019 la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
La dichiarazione di successione deve essere predisposta ed inviata attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo servizio offre ai cittadini la possibilità di caricare online le informazioni sugli immobili registrate al catasto. Il servizio telematico permette di inviare dichiarazione e domanda di volture catastali, e per il nuovo servizio è disponibile un percorso guidato simile ad una precompilata, che aiuta il cittadino ad evitare errori di diversa natura.
Nel caso in cui il defunto fosse residente all’estero, la dichiarazione di successione deve essere presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (in Italia). Nel caso in cui non fosse nota l’ultima residenza la dichiarazione deve essere presentata telematicamente o presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6.
Modello ed istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione:
Quali informazioni inserire
All’interno devono essere inserite tutte le informazioni relative al caso specifico, che prendono in considerazione sia il soggetto defunto che l’albero genealogico degli eredi. Si tratta di dati come:
- I dati del soggetto defunto;
- L’albero genealogico del defunto;
- Gli eredi effettivi del soggetto defunto, in base al grado di parentela;
- Dati sugli immobili che vengono ereditati, con tutte le informazioni catastali, in base al foglio, la particella e il subalterno;
- Dati sui terreni che vengono ereditati, tramite foglio e particella;
- Dati su conti correnti, azioni in borsa e titoli che vengono ereditati;
- Donazioni eventuali effettuate dal soggetto defunto;
- I debiti che il soggetto defunto aveva contratto, che vengono trasferiti agli eredi.
Sull’ultimo punto, bisogna dire che, al pari di come vengono trasferiti i beni, vengono passati anche gli eventuali debiti che il soggetto ha contratto in vita. Questi non vengono trasferiti solamente se l’erede, o gli eredi, decidono di rinunciare alla totalità dell’eredità.
Quando e come si applica l’imposta di successione?
L’imposta sulle successioni si applica ove sussista un trasferimento di beni, dal quale scaturisce un arricchimento per il soggetto tassato. In pratica, il presupposto impositivo dell’imposta di successione riguarda il trasferimento di ricchezza che deriva dal trasferimento mortis causa.
Ai sensi dell’art. 2, co. 48 del D.L. n. 262/06 l’imposta di successione si applica “ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte“. Questo significa che ogni trasferimento di beni che derivi dall’apertura di una successione mortis causa, è oggetto dell’imposta di successione.
Territorialità dell’imposta di successione
L’imposta sulle successione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per successione, ancorché esistenti all’estero. Tuttavia, qualora alla data di apertura della successione, il defunto non era fiscalmente residente in Italia, l’imposta di successione si applica limitatamente ai beni esistenti in Italia. Deve essere considerato, inoltre, il fatto che l’Italia ha stipulato 7 Convenzioni contro le doppie imposizioni specificatamente rivolte all’applicazione dell’imposta di successione. In particolare, le convenzioni stipulata dall’Italia riguardano i seguenti Stati: Danimarca, Francia, Regno Unito, Grecia, Israele, Stati Uniti d’America, Svezia. Naturalmente, in mancanza di Convenzioni, l’art. 26 del D.Lgs. n. 346/90 prevede un credito di imposta a favore del beneficiario della successione che venga tassato sia in Italia che all’estero per i beni situati fuori dall’Italia.
Per approfondire: “Imposta di successione: aspetti internazionali“.
Quali sono le aliquote?
L’imposta sulle successioni si applica con aliquote determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il defunto ed il beneficiario del trasferimento (erede o legatario). Il legislatore ha previsto l’applicazione di specifiche franchigie al di sotto delle quali non è dovuta alcuna imposta. Di seguito andiamo a riepilogare in modo schematico le aliquote, per ciascun beneficiario, dell’imposta di successione e le franchigie (ove previste).
BENEFICIARIO | FRANCHIGIA | ALIQUOTA IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
---|---|---|
Coniuge | 1 milione di euro | 4% |
Parente in linea retta | 1 milione di euro | 4% |
Fratello o sorella | 100mila euro | 6% |
Altro parente fino al 4° | – | 6% |
Affine in linea retta | – | 6% |
Affine in linea collaterale fino al 3° | – | 6% |
Portatore di handicap ex Legge n. 104/92 | 1,5 milioni di euro | 4, 6, 8% a seconda della parentela |
Altri soggetti | – | 8% |
È opportuno precisare che la franchigia trova applicazione in relazione al singolo trasferimento di patrimonio operato a favore del singolo beneficiario. Questa tassa va saldata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, o entro 5 anni se questa non viene presentata. Il pagamento della tassa di successione può avvenire tramite modello F24, come per altri tipi di tasse.
Come si determina l’imponibile?
L’aspetto maggiormente delicato ed importante è sicuramente quello legato alla determinazione dell’imponibile dell’imposta di successione.
L’imposta di successione si applica sul valore netto dei beni trasferiti al singolo erede o legatario. Questo significa, indirettamente, che l’imposta non si applica sul valore del patrimonio nel suo complesso, ma sulle singole quote trasferite ad ogni beneficiario. La norma di riferimento è dettata dalle disposizioni contenute negli articoli 8 e seguenti (fino al 24) del D.Lgs. n. 346/90. La corretta determinazione e valorizzazione dei singoli beni del patrimonio del de cuius è importante al fine di determinare correttamente l’imponibile dell’imposta di successione. Senza alcuna pretesa di esaustività, ma esclusivamente a titolo schematico, di seguito i principali criteri di valutazione degli assets che possono comporre un patrimonio. In particolare:
- Beni immobili – valutazione;
- Azienda – valutazione dei singoli beni che la compongono escluso l’avviamento;
- Quote di società – valutazione a valori di bilancio, o ove non presente valutazione a valori reali;
- Titoli quotati in borsa – valutazione alla media dei prezzi dell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione;
- Crediti – valutati al valore nominale oltre gli interessi maturati.
Come si effettua il versamento?
La liquidazione dell’imposta di successione passa attraverso la presentazione della dichiarazione di successione. Spetta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, infatti, liquidare l’imposta di successione e risultante dalla dichiarazione presentata dagli eredi del defunto. Il pagamento delle imposte spetta agli eredi, in solido per quanto loro dovuto.
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione decorsi sessanta giorni dal quale tali soggetti sono obbligati al pagamento dell’imposta. Il pagamento deve essere effettuato attraverso addebito su un conto corrente bancario, il cui Iban deve essere indicato in dichiarazione.
Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili, invece, devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F23 che dev’essere allegato alla dichiarazione di successione, in copia.
Quali sanzioni per la mancata o ritardata presentazione della successione?
Dato che la presentazione di fatto è un obbligo, di natura anche fiscale, esistono delle sanzioni per chi non provvede all’invio della dichiarazione di successione. Nel caso in cui non si voglia accettare l’eredità si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, ma in caso contrario bisogna procedere con la comunicazione.
In mancanza di questa dichiarazione, l’erede non potrà accedere alle eredità lasciate dal defunto, e l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare una sanzione. Per presentare la dichiarazione di successione tuttavia sono resi disponibili 12 mesi di tempo, un arco temporale abbastanza lungo per poter provvedere alla corretta compilazione del modulo. In particolare, le sanzioni amministrative applicabili sono le seguenti:
- Omessa dichiarazione di successione – Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Se non è dovuta imposta sanzione fissa da 250 a mille euro. Art. 50 del D.Lgs. n. 346/90;
- Tardiva dichiarazione di successione, presentata nei 30 giorni dalla scadenza – Sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta. Se non è dovuta imposta sanzione fissa da 150 a 500 euro. Art, 50 del D.Lgs. n. 346/90;
- Dichiarazione infedele – Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. La sanzione non opera se il maggior valore accertato non supera di 1/4 quello dichiarato. Art. 51 del D.Lgs. n. 346/90;
- Mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti prescritti – Sanzione fissa da 258 a 1.032 euro. Riduzione al 50% in caso di regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio. Art. 51, co.3 del D.Lgs. n. 346/90.
Deve essere ricordato che per le violazioni che riguardano l’imposta di successione sono applicabili gli istituti del ravvedimento operoso, della definizione agevolata e dell’accertamento con adesione. L’acquiescenza è prevista in caso di accertamento per infedele od omessa dichiarazione.
Quali documenti sono necessari?
Per poter predisporre nel modo corretto la dichiarazione di successione è necessario avere a disposizione, ed in alcuni casi allegare alla stessa (pena l’applicazione di sanzioni, come sopra indicato), una serie di documenti. Una dichiarazione di successione presentata senza la relativa documentazione di supporto, infatti, potrebbe pregiudicare il buon esito della presentazione.
Di seguito puoi trovare alcune indicazioni di documentazione che è necessaria per poter presentare la dichiarazione di successione. Tieni presente che non si tratta di documentazione esaustiva e che ogni situazione deve essere valutata personalmente. In particolare, i principali documenti sono:
- Autocertificazione dell’erede, in carta libera, della morte del de cuius;
- Autocertificazione dello stato di famiglia storico;
- Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale degli eredi;
- Atto di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto;
- Certificato di destinazione urbanistica dei terreni;
- Eventuali atti di donazione stipulati dal de cuius;
- Documenti tecnici sugli immobili (planimetrie, visure catastali, etc);
- La copia del testamento (ove presente);
- Copia del verbale di rinuncia all’eredità (ove esercitata);
- Dichiarazione bancaria/postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;
- Dichiarazione del datore di lavoro con le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, TFR, etc.);
- Dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse;
- Verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.
Accertamento e termini di decadenza
L’accertamento della maggiore imposta di successione avviene secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 346/90. L’atto impositivo deve essere notificato entro i termini decadenziali, mentre la cartella di pagamento prevede gli ordinari termini di prescrizione.
Per quanto riguarda i termini di decadenza dell’azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90 prevede che la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione (anche sostitutiva o integrativa).
Domande frequenti
A partire da gennaio 2019 il modello di dichiarazione di successione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, tuttavia se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente Modello 4 cartaceo. Tale modello può essere spedito tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inviata all’ufficio territoriale dell’Agenzia incaricato della lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del defunto, se si tratta di una prima dichiarazione; diversamente, se si tratta di una dichiarazione che modifica una già presentata utilizzando il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale di riferimento è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.
l file contenente la dichiarazione di successione può essere trasmesso mediante invio diretto, se esistono le condizioni specificate nella pagina raggiungibile al seguente link. Alternativamente, chiunque può utilizzare gli strumenti software resi disponibili dall’Agenzia. In questo caso, prima di essere inviato, deve essere firmato e cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei dati e assicurare la loro integrità.
Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:
“File Internet”: per gli utenti del servizio Fisconline, utilizzando la funzione “Prepara file”, presente nel menù “Documenti”;
“Entratel”: per gli utenti del servizio Entratel, utilizzando la funzione “Autentica”, presente nel menù “Documenti” dell’applicazione “Entratel”.
Entrambe le applicazioni devono essere scaricate e installate direttamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico”, utilizzando la funzione “Installa Software”, raggiungibile selezionando la voce “Applicazioni” dalla pagina di “Benvenuto”.
Al termine della fase di firma e cifra, il Desktop Telematico offre la possibilità di concludere le attività con l’invio del file.
In alternativa, è comunque possibile inviare il file preparato (autenticato) accedendo alla sezione “Servizi per – Inviare” dell’area autenticata del sito web dei Servizi Telematici ed utilizzando la funzione specifica “Invio altri documenti”.
Successivamente occorre selezionare il file da inviare, mediante il pulsante “Sfoglia…(Browse…)” e premere il bottone “Invia”.
L’invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta l’esito di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all’invio.
Lo stato di elaborazione dei file inviati è consultabile nel servizio “Ricevute – Ricerca Ricevute” del sito web dei Servizi Telematici.
Il file risulta acquisito solo a seguito del rilascio della ricevuta che ne attesta l’accettazione. In caso di presenza di segnalazioni di errore la ricevuta riporterà le motivazioni dello scarto.
In via temporanea, in attesa che venga realizzata una specifica procedura on line, nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni è possibile inviare telematicamente una dichiarazione sostitutiva (codice 2) avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica nel quadro EF (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo non sarà necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.
L’attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto.
Qualora non si voglia esibire la dichiarazione per intero, in quanto potrebbe contenere dati che riguardano soggetti terzi o informazioni non necessarie rispetto a quelle che interessano per lo sblocco dei conti, non si deve richiedere l’attestazione in sede di presentazione della dichiarazione telematica, ma occorre rivolgersi presso un qualunque ufficio territoriale per ottenere l’estratto della dichiarazione stessa, pagando le relative somme dovute.
Per presentare la dichiarazione di successione online è necessario essere registrati ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate ed accedere tramite le proprie credenziali Entratel o Fisconline. Sarà quindi necessario essere in possesso di nome utente, password e pin dispositivo.
Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Con il modello telematico di successione, è possibile che l’ invio venga effettuato anche da un intermediario abilitato, che può essere un notaio, un commercialista, un geometra, etc.
La prescrizione è disciplinata dall’articolo 480 del Codice Civile nel quale si legge che: Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Chi non presenta la dichiarazione di successione è soggetto a una sanzione amministrativa per l’evasione fiscale. Essa varia dal 120% al 240% dell’imposta e qualora questa non sia dovuta, si applica una sanzione amministrativa fissa, che va da 250 a 1.000 euro.
Se gli eredi del soggetto defunto (residente in Italia) non sono residenti in Italia e non hanno codice fiscale, è possibile redigere la dichiarazione di successione senza indicare tale dato. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 407/E/2023.