Guida participation exemption dopo conferimento di partecipazioni: nuova disciplina, holding period 12 vs 60 mesi, requisiti e casi pratici.
La participation exemption (PEX) si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazioni conferite, ma l’holding period varia tra 12 e 60 mesi a seconda della tipologia di conferimento utilizzata. Con il DLgs. 192/24, il regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 TUIR si estende anche ai conferimenti che determinano l’incremento del controllo di diritto, modificando i termini di detenzione richiesti per accedere al regime PEX.
Il conferimento di partecipazioni in una holding è un’operazione straordinaria frequente nella riorganizzazione delle strutture societarie. Quando la società conferitaria decide di cedere le partecipazioni ricevute, l’applicazione della participation exemption dipende dal rispetto di un holding period che può variare da 12 a 60 mesi.

Cos’è la PEX nel conferimento di partecipazioni
Il conferimento di partecipazioni in una società può beneficiare del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177 TUIR. Questo regime consente di non tassare la plusvalenza al momento del conferimento, rinviando la tassazione al momento della successiva cessione delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria.
La participation exemption (PEX) entra in gioco proprio in questa seconda fase: quando la società conferitaria cede le partecipazioni ricevute, può applicare l’esenzione del 95% sulla plusvalenza, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 87 TUIR.
Il punto critico è l’holding period, cioè il tempo minimo di detenzione ininterrotta richiesto per accedere alla PEX. Questo periodo varia tra 12 e 60 mesi a seconda della tipologia di conferimento utilizzata.
Il legame tra realizzo controllato e participation exemption
L’art. 177 TUIR disciplina il conferimento con realizzo controllato, ma è l’art. 177 comma 2-quater a stabilire l’holding period necessario per la PEX successiva.
La norma prevede due scenari distinti:
- Conferimenti ex art. 177 comma 2 TUIR: holding period di 12 mesi (regime ordinario).
- Conferimenti ex art. 177 comma 2-bis TUIR: holding period di 60 mesi (regime esteso).
Questa distinzione è fondamentale nella pianificazione fiscale. Un conferimento che rientra nel comma 2 consente di rivendere le partecipazioni con PEX già dopo un anno. Un conferimento che ricade nel comma 2-bis richiede cinque anni di detenzione.
La riforma operata dal D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l’ambito applicativo del comma 2, estendendolo a casistiche prima escluse. Questo ha effetti diretti sulla durata dell’holding period richiesto.
Requisiti generali della PEX
Per applicare la participation exemption, la società conferitaria deve rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 87 TUIR al momento della cessione:
- Classificazione delle partecipazioni nell’attivo immobilizzato fin dal primo bilancio.
- Residenza fiscale della partecipata in Paese non black list.
- Esercizio di attività commerciale da parte della partecipata (no holding di mero godimento).
- Detenzione ininterrotta dal primo giorno del periodo minimo (12 o 60 mesi a seconda dei casi).
La riforma D.Lgs. n. 192/24 per i conferimenti
Il D.Lgs. n. 192/24, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha riscritto integralmente la disciplina dei conferimenti di partecipazioni. L’obiettivo principale è stato ampliare l’ambito applicativo del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177 comma 2 TUIR.
La modifica più rilevante riguarda i conferimenti che determinano l’incremento del controllo di diritto già detenuto dalla società conferitaria. Prima della riforma, questi conferimenti erano esclusi dal comma 2 e potevano rientrare solo nel comma 2-bis, con conseguente holding period di 60 mesi per la PEX.
Dal 31 dicembre 2024, anche questi conferimenti accedono al comma 2, con holding period ridotto a 12 mesi.
Vecchia disciplina: limiti dell’art. 177 comma 2 (ante 31.12.2024)
Fino al 30 dicembre 2024, l’art. 177 comma 2 TUIR applicava il realizzo controllato solo ai conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisiva o incrementava il controllo di diritto in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.
Questa formulazione escludeva i conferimenti volontari di incremento del controllo.
Esempio pratico: holding detiene il 60% di una operativa. Il socio persona fisica conferisce un ulteriore 25% detenuto direttamente. Il conferimento incrementa il controllo dal 60% all’85%, ma non deriva da obbligo legale o vincolo statutario.
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