Negli ultimi anni, molti cittadini italiani hanno preso in considerazione l’opzione di cercare lavoro in altri paesi. Molte di queste persone spesso cercano opportunità in paesi come il Regno Unito, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti e l’Australia, che offrono buone prospettive lavorative e stipendi più alti.
A livello fiscale molto spesso ci troviamo di fronte a problematiche che non riguardano solo la tassazione del soggetto, ma anche quello che il soggetto potrebbe perdere portando la sua residenza all’estero, come ad esempio le agevolazioni in termini fiscali, le deduzioni e le detrazioni pluriennali. Pensiamo ad esempio a chi sostiene lavori di ristrutturazione e decide di portare in detrazione il 50% della spese ottenute secondo l’art. 16 del TUIR, in tema di ristrutturazione edilizia.
Le rate restanti di cui potrebbe beneficiare il contribuente, sono perse nel caso di trasferimento all’estero? Vediamo nel seguente articolo, cosa succede alle detrazioni pluriennali e quali sono i casi in cui il contribuente può continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali in Italia.
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Trasferimento della residenza all’estero
Secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2 del TUIR, trasferisce la propria residenza all’estero il soggetto che, per la maggior parte del periodo di imposta, non è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente (è iscritto AIRE), e non ha in Italia il proprio domicilio (luogo dove si sviluppano principalmente i suoi interessi personali e familiari) e la sua residenza. Inoltre, non deve esserci soggiorno in Italia per oltre 183 giorni (contando anche le frazioni di giorno come giorno intero).
Principio di territorialità
Il principio della territorialità fiscale è un principio fondamentale nel diritto fiscale italiano. Secondo questo principio i residenti italiani sono tenuti a pagare le imposte sul reddito guadagnato in Italia e all’estero, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
La residenza fiscale è un concetto che determina la giurisdizione fiscale di un individuo. I residenti fiscali italiani sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per tutti i loro redditi, sia quelli prodotti in Italia che all’estero. Tuttavia, un importante diritto è tutelato in queste particolari situazioni, ovvero quello di evitare la doppia imposizione fiscale.
Le detrazioni pluriennali in caso di trasferimento di residenza all’estero
Le “detrazioni IRPEF pluriennali” si riferiscono a quelle agevolazioni fiscali che permettono ai contribuenti di ridurre l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in più anni. Queste detrazioni sono previste per specifiche spese e investimenti che producono benefici nel lungo periodo. Tra le più comuni detrazioni pluriennali troviamo:
- Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: Sono previste per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con una detrazione del 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- Detrazioni per riqualificazione energetica: Per le spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è prevista una detrazione variabile (fino al 65%) ripartita in 10 quote annuali;
- Bonus mobili ed elettrodomestici: È una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione, con un limite di spesa di 10.000 euro, ripartita in 10 quote annuali.
Questo tipo di detrazioni consentono di suddividere il beneficio nel numero di anni consentito. PEr questo è importante comprenderne l’effetto in caso di contribuente che decide di trasferirsi all’estero.
La regola generale prevede che le detrazioni pluriennali possono essere portate in detrazione all’interno della dichiarazione 730 o Modello Redditi PF, qualora il contribuente abbia versato IRPEF e possa beneficiare della detrazione spettante.
Contribuente trasferito che non ha redditi imponibili in Italia
Il primo caso può essere quello del contribuente trasferito all’estero che non ha redditi imponibili da dichiarare (non ha percepito redditi di fonte italiana). In questo caso non essendoci redditi imponibili IRPEF la detrazione (la quota annuale) viene perduta, per incapienza. Non c’è reddito, quindi, non c’è imposta su cui applicare la detrazione (che viene perduta per la quota annuale).
Ad esempio, se il lavoratore ha trasferito la sua residenza a gennaio 2024 in Germania pare chiaro che per l’anno d’imposta 2024 non si troverà a versare IRPEF nelle casse dello Stato Italiano, per cui le detrazioni per l’anno non verranno recuperate, così come per gli anni avvenire qualora abbia solo redditi prodotti all’estero.
Pertanto, è essenziale che chi intende trasferirsi all’estero e desidera continuare a beneficiare delle detrazioni per ristrutturazione edilizia verifichi attentamente la propria situazione fiscale e consideri l’opportunità di mantenere la residenza fiscale in Italia per non perdere le agevolazioni fiscali.
Contribuente trasferito che ha redditi imponibili in Italia
Il secondo caso è quello del contribuente trasferito all’estero che ha mantenuto redditi imponibili in Italia. Ad esempio, perché ha deciso di mettere a reddito (locazione) l’immobile detenuto in Italia. Il reddito da locazione deve essere dichiarato in Italia (Stato della fonte) e per questo è possibile continuare a sfruttare le detrazioni pluriennali. La detrazione continua a trovare capienza nell’IRPEF e può essere sfruttata.
L’unico aspetto da evidenziare è che secondo le Convenzioni siglate dall’Italia il reddito da locazione deve essere dichiarato anche nello Stato estero. Di fatto, quindi, la minore imposta versata in Italia in virtù della detrazione (sfruttata) comporterà un minore credito d’imposta da sfruttare nel Paese estero di trasferimento.
Contribuente trasferito all’estero per un periodo inferiore a 183 giorni
Il lavoratore che decide di portare la sua residenza all’estero per 90 giorni e poi decide di tornare in Italia a prestare la sua attività lavorativa si troverà nella situazione di avere due tipi di redditi:
- Reddito di fonte estera tassato secondo le normative fiscali vigenti nel Paese;
- Reddito di fonte Italiana soggetto al versamento dell’imposta sui redditi delle PF.
Applicabilità del requisito della residenza: in questo caso il soggetto ha la residenza in Italia per un periodo superiore a 183 giorni, per tanto secondo la nostra normativa il contribuente sarà obbligato a dichiarare il suo reddito in Italia, dichiarando anche il reddito prodotto all’estero.
Nella CU rilasciata dal datore di lavoro in Italia, saranno indicati i redditi percepiti e le imposte versate, il contribuente ha capienza IRPEF tale da potergli permettere di recuperare le detrazioni nel modello 730 o Modello Redditi PF anche qualora per un periodo di anno d’imposta, ha portato la sua residenza all’estero.
Situazioni particolari per le detrazioni pluriennali
Spese suddivise per il nucleo familiare
Il lavoratore che trasferisce il centro dei suoi interessi in un Paese estero, esercitando lì la sua attività lavorativa, potrebbe far parte di un nucleo familiare, che cosa succede in questi casi? Se le detrazioni sono ripartite da entrambi i coniugi sono perse?
La risposta in parte viene concessa da un intervento da parte dell’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 25 del 2018, ovvero l’Agenzia si è espressa su un caso specifico, non valutando comunque in maniera analitica l’intera vita del contribuente, ma guardando ai solo presupposti oggettivi.
Il contribuente prestava attività lavorativa all’estero, dove aveva preso la residenza e trasferito lì il centro dei suoi interessi, sua moglie e i suoi figli continuavano a vivere in Italia.
Può in questo caso il contribuente che ha ancora la famiglia in Italia, soggetta a tassazione italiana, chiedere di poter detrarre le spese pluriennali nel Paese dove attualmente versa le imposte?
La risposta è negativa, il contribuente perde la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute, tuttavia tale diritto non decada alla moglie, qualora le spese fossero suddivise al 50% tra i coniugi, in tal caso la detrazione permane ancora in capo alla contribuente che continua a lavorare in Italia ed a versare qui le sue imposte.
Il caso particolare dei pensionati pubblici
Principio generale della normativa fiscale italiana è quello per cui le pensioni sono tassabili in Italia, se pagate dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni qui localizzate di società estere, in favore sia di soggetti fiscalmente residenti in Italia sia di contribuenti fiscalmente residenti all’estero (art. 23 del D.P.R. 917/1986).
Tuttavia, sempre secondo il divieto della doppia imposizione, il pensionato potrebbe essere tassato solo nel paese dove attualmente vive.
L’eccezione riguarda i pensionati pubblici poiché l’art. 19, paragrafo 2) Modello OCSE stabilisce che:
- “Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.”
- “Tuttavia tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato o ne abbia la nazionalità”.
È facile comprendere come per i pensionati pubblici che percepiscono, una pensione Italiana, nonostante abbiano la residenza in un altro Paese siano tassati in Italia e per la parte di IRPEF versata, possono continuare a portare in detrazioni anche quelle spese pluriennali.
Diritto non spettante a tutti gli altri tipi di pensionati per i quali non vige l’obbligo di versare le tasse nel Paese erogatore della pensione.
Vendita dell’immobile con cessione del diritto alla detrazione
In alcuni casi, potrebbe essere possibile, per il contribuente che decide di trasferire la sua residenza all’estero perdendo così le detrazioni pluriennali residue per gli anni avvenire, valutare di poter vendere il proprio immobile ad esempio ad un figlio, a seguito della compravendita il dante causa, non concede solo il diritto reale dell’immobile, ma può trasferire anche il diritto alle detrazioni d’imposta in capo al soggetto acquirente.
Ciò lo stabilisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2018, di come la detrazione fiscale si trasferisce all’acquirente nella quota che non è ancora stata utilizzata, salvo altri accordi tra le parti. Al riguardo l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, stabilisce quanto di seguito riportato:
“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”
La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che queste modalità valgono anche nei casi di donazione o cessione a titolo gratuito. Sono casi sporadici nel verificarsi, ma sicuramente idee utili, per chi ha la possibilità di poter pensare ad una buona alternativa, prima di poter perdere le detrazioni spettanti.