La possibilità di andare a correggere una dichiarazione dei redditi è un diritto del contribuente che può ricorrervi qualora si renda conto di aver commesso una inesattezza nella dichiarazione presentata. Qualora, infatti, dalla presentazione della dichiarazione integrativa (“a favore“) emerga un credito di imposta ci si deve chiedere quale sia il corretto comportamento da adottare per utilizzare correttamente tale credito.
La normativa nel corso degli anni è stata oggetto di modifica e per questo è opportuno andare a fare il punto della situazione e verificare le procedure corrette da seguire in questa fattispecie. Per evitare di commettere errori che possono costare cari è opportuno conoscere concretamente le regole riguardanti sia la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, sia la normativa riguardante l’utilizzo dei crediti derivanti da integrativa.
Indice degli Argomenti
- Dichiarazione integrativa a favore: termine di presentazione
- L’utilizzo dei crediti da dichiarazione integrativa
- Crediti da dichiarazione integrativa legati alla modifica del rimborso
- L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti da dichiarazione integrativa
- Non sanzionabilità della dichiarazione integrativa a favore
- Attività di controllo o di accertamento in corso
- Conclusioni
Dichiarazione integrativa a favore: termine di presentazione
Il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa nel termine di cinque anni (dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica). Ad esempio, quindi, la dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 può essere emendata fino al 31 dicembre del 2026. Allo stesso modo nel 2024 scade il termine per presentare la dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2019.
La possibilità di presentare la dichiarazione integrativa è in linea con il termine di decadenza dell’attività di accertamento svolta dall’Agenzia delle Entrate (questo ex art. 2, comma 8 del DPR n. 322/98). Se desideri approfondire questo argomento: “Termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA“.
Una volta evidenziati questi aspetti occorre andare ad indagare come gestire i crediti da dichiarazione integrativa. Infatti, la concreta fruizione del credito è vincolata dalle formalità previste dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98. In particolare, si tratta di vincoli legati alla tempistica di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente.
L’utilizzo dei crediti da dichiarazione integrativa
Volendo semplificare e schematizzare i vincoli posti dalla normativa in commento è possibile distinguere due ipotesi:
- Integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo. Caso, questo, dell’integrativa “intrannuale“;
- Integrativa inviata oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo. Caso, questo, dell’integrativa “ultrannuale“.
Vediamo di seguito entrambe le casistiche.
Crediti da dichiarazione integrativa intrannuale subito spendibili
I crediti derivanti da dichiarazione integrativa “intrannuale” sono di più facile gestione. Mi riferisco ai crediti da dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. È il caso, ad esempio, del modello Redditi 2023 per l’anno 2022 integrato nel 2024 (entro il 31 ottobre). In questo caso il credito che emerge dalla dichiarazione è immediatamente utilizzabile:
- In compensazione “orizzontale” mediante presentazione del modello F24 (esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline);
- Attraverso la richiesta di rimborso.
Lo stesso principio vale per i crediti derivanti dalle dichiarazioni “correttive nei termini” presentate entro il termine ordinario di scadenza della dichiarazione (che si sta andando a modificare). Ad esempio, per le correttive nei termini dell’annualità 2023 presentate entro il 31 ottobre 2024 (relativamente al modello Redditi) o entro il 30 settembre se relative al modello 730.
Crediti da dichiarazione integrativa ultrannuale nel quadro DI del modello Redditi
La gestione dei crediti derivanti da dichiarazioni inegrative ultrannuali sono di più complessa gestione. I crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo a quello oggetto di revisione devono passare attraverso il quadro DI del modello Redditi.
Secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa. Questa procedura avviene con la compilazione del quadro DI del modello Redditi.
Dal quadro DI al quadro RX
In particolare, l’importo indicato nella colonna 4 del quadro DI concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello Redditi (in cui è stato compilato il quadro DI). Il risultato di tale liquidazione deve essere riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 1 del quadro DI riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito deve essere riportato nella sezione II del quadro RX.
Il credito che emerge può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (c.d. compensazione esterna). Tuttavia, questa procedura è valida solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa (tale limite non si applica qualora il credito derivi dalla correzione di errori contabili di competenza).
Esempio: |
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Ad esempio, se nel 2024 viene presentato un modello Redditi PF 2022, relativo al 2021, integrativo a favore del contribuente, il credito IRPEF che ne deriva deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2024 (modello Redditi PF 2025), nel quadro DI. |
Attenzione: |
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Per quanto riguarda la nozione di “debiti maturati” a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine di versamento (es. debiti relativi all’anno 2024 scadenti nel 2025) e non, invece, all’anno di competenza del tributo, come indicato nel modello F24. |
La compilazione del quadro DI
Il quadro DI del modello Redditi deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato una o più dichiarazioni integrative (ex art. 2, co. 8-bis DPR n. 322/98, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2019 o 2020 (relativi al 2018 e 2019) presentate nel corso del 2023). La compilazione del quadro si rende necessaria per consentire la rigenerazione del credito stesso, e quindi la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In particolare, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Dettaglio del quadro DI
A tal fine, deve essere indicato:
Colonna | Descrizione |
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1 | Il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa |
2 | L’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2021, indicare 2020) |
3 | Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. |
4 | il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. |
Passaggio nel quadro RX
Il risultato di tale liquidazione deve riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
La liquidazione dei crediti derivanti dal quadro DI
La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente. Se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte. In questo contesto nel quadro DI devono essere indicati:
- Il codice tributo relativo al credito da integrativa;
- L’anno relativo al periodo di imposta oggetto di integrativa;
- L’ammontare del credito dedicato a compensazione, se non richiesto a rimborso in tutto o in parte nella dichiarazione integrativa.
Come anticipato la gestione dei crediti derivanti da dichiarazione integrativa ultrannuale sono più complessi da gestire. Infatti, occorre tenere conto della liquidazione dell’imposta a credito che risulta dalla dichiarazione che accoglie il quadro DI. Questo significa che tale maggior credito deve essere primariamente computato a riduzione del saldo a debito della prima dichiarazione dei redditi utile. Sostanzialmente il credito deve essere portato in compensazione verticale (preventiva), per poi eventualmente, essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite F24 (attraverso la gestione del quadro RX).
Crediti da dichiarazione integrativa legati alla modifica del rimborso
Una particolare tipologia di dichiarazione integrativa a favore è legata alla modifica dell’ordinaria richiesta di rimborso. Immagina il caso di una dichiarazione inviata con un credito chiesto a rimborso che, invece, adesso si vuole destinare in compensazione. Sostanzialmente, in questo caso, più che la correzione di un errore si tratta di andare a modificare una decisione presa nella dichiarazione originaria. Ipotesi questa, contemplata dal comma 8-ter dell’art. 2 del DPR n. 322/98.
Questo tipo di integrativa può essere presentata a condizione che il rimborso stesso non sia già stato erogato (anche solo in parte), e comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Questo tipo di dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti da dichiarazione integrativa
La disciplina sino a qui delineata e legata all’utilizzo dei crediti da dichiarazione integrativa deve essere conciliata con le disposizioni legate all’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale tramite modello F24. La disciplina è quella introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 124/19, relativo ai crediti maturati dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione esterna nel modello F24 con le seguenti regole:
- Per importi fino a 5.000 euro, la compensazione può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo al ravvedimento operoso;
- Per importi superiori a 5.000 euro annui, “non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito”. Tale dichiarazione deve essere necessariamente munita del visto di conformità (salvo beneficiare dell’esonero in base al regime premiale ISA).
Non sanzionabilità della dichiarazione integrativa a favore
Un aspetto che spesso è frutto di confusione od errore riguarda la non sanzionabilità legata alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Su punto occorre richiamare quanto indicato nella Circolare n. 6/E/2002 dall’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la non sanzionabilità dell’integrativa a favore se effettuata nei termini. In ogni caso, non essendoci violazioni legate all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che non debbano essere applicate sanzioni.
Attività di controllo o di accertamento in corso
La dichiarazione integrativa non può essere presentata se per le annualità interessate il contribuente ha già avuto formale conoscenza dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. Può trattarsi di qualsiasi attività accertativa, dunque di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, questionari, e di tutte le attività istruttorie disciplinate, principalmente ma non solo, dagli;
- Artt. 32 del DPR n. 600/73, per le imposte sui redditi e
- Artt. 51 del DPR n. 633/72, per l’Iva.
Questo aspetto diventa importante anche per la valutazione della possibilità:
- Di presentare compiutamente una dichiarazione integrativa a favore;
- Di, eventualmente, far ripartire i termini di accertamento nel momento in cui si va a presentare una dichiarazione integrativa (naturalmente, per i soli aspetti oggetto di modifica rispetto alla dichiarazione originaria).
Conclusioni
La possibilità offerta dal legislatore di presentare una dichiarazione integrativa a favore per indicare minori redditi o maggiori oneri deve essere sempre presa in considerazione dal contribuente. Non ci sono in questo caso obblighi di presentazione, ma ogni casistica è opportuno che sia attentamente valutata. Il fatto di poter beneficiare di un maggior credito di imposta da “spendere” in compensazione è un fattore importante, da valutare, in relazione alle regole di utilizzo che abbiamo visto in questo articolo.
Particolare attenzione deve essere prestata ai crediti derivanti da integrative ultrannuali dove è necessaria la preventiva indicazione del credito nel quadro DI della dichiarazione corrente, per “rigenerare” il credito da integrativa. Solo a quel punto il credito può seguire prima una eventuale compensazione verticale interna alla dichiarazione stessa, e qualora emerga un’ulteriore eccedenza a credito è possibile utilizzare tale importo in compensazione orizzontale. Questo aspetto, tuttavia, comporta la verifica dei limiti legati alla preventiva presentazione della dichiarazione prima dell’utilizzo in compensazione e l’eventuale obbligo di apporre il visto di conformità per compensazioni di importo superiore a 5.000 euro.
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