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Competenza economica

Fisco NazionaleBilancioCompetenza economica

Il principio di competenza economica è un principio contabile che stabilisce che gli effetti delle operazioni e degli altri eventi devono essere rilevati contabilmente e attribuiti all’esercizio al quale si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui sono stati incassati o pagati. In altre parole, le entrate e le spese devono essere registrate nel periodo in cui si verificano, anche se il pagamento o l’incasso avviene in un momento successivo o precedente. Il principio di competenza economica è uno dei principi contabili generali che guidano la redazione dei documenti contabili del bilancio.

La ratio del principio di competenza economica

Il principio di competenza economica risponde all’esigenza di imputare ad un periodo d’imposta piuttosto che ad un altro i componenti di reddito positivi e negativi realizzati (conseguiti e sostenuti) e, in particolare, sia i componenti che originano da operazioni di durata pluriennale sia, più semplicemente, da operazioni il cui completamento “economico” supera il termine dell’esercizio.

L’esistenza di differenze tra criteri di imputazione civilistica e fiscale può determinare la necessità di effettuare le opportune variazioni in aumento ed in diminuzione in sede di dichiarazione, anche in relazione a questioni di imputazione temporale.

Il principio di competenza in ottica fiscale deve essere inteso, quindi, come il criterio mediante il quale i componenti negativi e positivi di reddito sono attribuiti al periodo in cui si verificano i presupposti di fatto e di diritto cui si ricollegano, essendo irrilevante ai fini reddituali l’istante del loro pagamento o percezione. Di fatto, il principio di competenza prevede una divisione tra le operazioni economiche e i movimenti di liquidità, dando prevalenza alle operazioni economiche ai fini della determinazione del reddito.

La contabilità ordinaria, infatti, impone per legge di scrivere il bilancio secondo il principio di competenza economica, che trova riscontro nel Codice Civile, nell’art. 2423-bis, all’interno dei principi di redazione del bilancio. Tuttavia, deve essere evidenziato che il principio di competenza rappresenta soltanto uno dei principi su cui si basa la contabilità aziendale. Assieme alla competenza deve essere tenuto in considerazione il principio di prudenzainerenza e continuità aziendale.

Corollari al principio di competenza economica

L’importanza del principio di competenza economica la si ricava anche dalla presenza di tre distinti corollari. Si tratta di tre regole che indicano le disposizioni da seguire per l’applicazione concreta del principio stesso. Andiamo ad analizzare questi principi.

Primo corollario

Il primo corollario prevede ‘iscrizione in conto economico di costi e ricavi che hanno avuto manifestazione economica nel corso dell’esercizio. In pratica, nel conto economico devono trovare spazio i costi ed i ricavi che hanno avuto effetto in quel lasso temporale, indipendentemente dalla movimentazione finanziaria (di liquidità) che hanno avuto. In questo modo, ad esempio, l’acquisto di merci (manifestazione economica del costo) in un esercizio deve essere contabilizzato in questo stesso esercizio, anche se magari, il pagamento avviene nel corso dell’esercizio successivo (manifestazione finanziaria).

Con maggiore dettaglio, possiamo dire che deve essere fatto riferimento anche a quei costi e ricavi che hanno avuto una manifestazione economica parziale nel corso dell’esercizio. Si tratta di tutti quegli oneri o proventi la cui utilità non si è esaurita nel corso di un unico periodo. Classico esempio tra gli oneri sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Le immobilizzazioni, infatti, sono caratterizzate per non esaurire la loro utilità nel corso di un unico esercizio. In questo caso, il costo non deve essere imputato tutto in un unico esercizio (quello di acquisto), ma piuttosto ammortizzato nel corso degli anni. Allo stesso modo devono essere rapportati all’esercizio quegli oneri e quei costi la cui utilità impatta anche su esercizi diversi e successivi. In questo senso l’iscrizione in bilancio dei risconti attivi e passivi risponde a questa logica (tra le scritture di assestamento).

Secondo corollario

Il secondo corollario non può che essere correlato al primo. Questa regola prevede che i costi e i ricavi, che in virtù dell’applicazione della competenza economica, vengono rinviati all’esercizio successivo, attraverso le scritture di rettifica legate ai risconti attivi e passivi, devono essere poi effettivamente registrati. In buona sostanza, il secondo corollario è legato all’utilizzo delle scritture di rettifica in contabilità al fine di far contribuire correttamente costi e ricavi all’esercizio di competenza.

Terzo corollario

Il terzo corollario del principio di competenza economica riguarda l’imputazione in bilancio di costi e ricavi di competenza dell’esercizio che hanno manifestazione finanziaria in un esercizio successivo. In buona sostanza il terzo corollario è quello che prevede l’utilizzo delle scritture di rettifica, con particolare riferimento alle scritture integrative, per far concorre costi e ricavi all’esercizio di competenza. In concreto questo corollario è quello che prevede l’iscrizione in bilancio di ratei attivi e passivi, gli accantonamenti (a fondi rischi, oneri, o a patrimonio netto).

Quali imprese devono applicare il principio di competenza economica?

Come abbiamo già scritto, il principio di competenza economica nel bilancio d’esercizio riguarda le imprese in regime ordinario. In particolare, il regime di contabilità ordinaria è applicabile da:

  • Società di capitali ed enti equiparati.
  • Imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali in base al livello dei ricavi: oltre 500.000 euro per imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi. oltre 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Nel bilancio aziendale, quindi, questi soggetti devono tenere in considerazione le loro operazioni economiche anche quando non c’è stata manifestazione – fino a quel momento – finanziaria.

Per tutti gli altri soggetti – e quindi imprese con un fatturato ridotto, attività commerciali che aderiscono al regime forfettario e liberi professionisti – la contabilità segue il principio di cassa.

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