Le regole da seguire per la compensazione dei crediti fiscali nel modello F24 per privati e titolari di partita IVA. Utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni di crediti erariali nel modello F24.
I crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi, tramite l’utilizzo del modello F24. Proprio su questo aspetto occorre tenere in considerazione le disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/19 che hanno modificato il regime di compensazione dei tributi. In particolare, vi è l’obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica per tutti i contribuenti (privati o soggetti IVA), in presenza di determinate condizioni (che andremo ad analizzare). Inoltre, per le compensazioni IRPEF, IRES ed IRAP superiori alla soglia 5.000 euro, è previsto il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta poi con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, fornendo le principali istruzioni operative per la compensazione dei crediti fiscali. Detto questo andiamo ad analizzare in modo più approfondito le modalità e le procedure da seguire per la presentazione delle compensazioni tramite modello F24 dei crediti tributari. Cominciamo!
Indice degli Argomenti
- Le regole per la compensazione orizzontale dei crediti con modello F24
- La preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
- Compensazione tramite modello F24 in modalità telematica per i contribuenti privati
- Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti titolari di partita IVA
- Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti non titolari di partita IVA
- Compensazioni modello F24 2022: le istruzioni nella risoluzione n. 110/E
- Controlli incrociati su compensazioni ed F24
- Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro
- Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL
- Domande frequenti
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Le regole per la compensazione orizzontale dei crediti con modello F24
Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto fiscale 2020) ha introdotto alcune disposizioni importanti, ovvero:
- L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importo superiore a 5.000 euro, per poter utilizzare in compensazione il credito. La compensazione dei crediti tributari è, quindi, libera, dal 1° gennaio fino all’importo di 5.000 euro. Per poter compensare importi superiori è necessario presentare la dichiarazione da cui emerge il credito;
- L’ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24.
Per quanto riguarda il primo punto si è arrivati ad equiparare le regole per la compensazione dei crediti IVA, con quelli previsti per le imposte dirette. Sostanzialmente, per tutte le tipologie di credito:
- IVA;
- IRPEF, IRES, IRAP, (comprese addizionali ed imposte sostitutive)
vi è l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale per poter effettuare compensazioni verticali tramite modello F24 di importi superiori a 5.000 euro. Le compensazioni di qualsiasi credito, di importo fino a 5.000 euro sono, quindi, “libere” e possono essere effettuate anche preventivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, come indicato nel secondo punto, il modello F24 deve essere necessariamente utilizzato anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
La preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
Come anticipato ricadono nell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, le compensazioni riguardanti:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IRES e IRPEF;
- IVA.
Il credito può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione preventiva o dell’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo della dichiarazione preventiva riguarda crediti da utilizzare in compensazione, di importo superiore a 5.000 euro annui. Il D.L. n. 124/19 ha previsto che le disposizioni si applichino ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Compensazione tramite modello F24 in modalità telematica per i contribuenti privati
L’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica, per le compensazioni dei crediti di imposta, riguarda la generalità dei soggetti, sia per i titolari di partita IVA che per i privati. In buona sostanza, ogni modello F24 che presenta compilata la colonna “importi a credito” deve necessariamente essere inviato tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
L’onere di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline riguarda anche le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come ad esempio i rimborsi dal 730. Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24. Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- Direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online“;
- Tramite un intermediario abilitato.
L’obbligo di presentazione in modalità telematica viene meno se l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito pagato nello stesso modello F24. Si tratta, essenzialmente, delle possibilità di effettuare “compensazioni interne“. Rimane fermo ed inalterato l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero“ soltanto con i servizi telematici delle Entrate. Infine, ricordo che rimangono inalterate le disposizioni che riguardano il ravvedimento operoso per i modelli F24 (anche “a zero“) presentati in ritardo.
Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti titolari di partita IVA
SALDO MODELLO F24 | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MODELLO F24 |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà di avvalersi di intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di presentare l’F24 in modalità telematica (Entratel/F24 online) |
Modello F24 “a saldo zero“ | Obbligo di presentare l’F24 in modalità telematica (Entratel/F24 online) |
I soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica, per tutte le compensazioni con qualsiasi tipo di imposta a credito utilizzata. Nel caso di modello F24 con saldo positivo e “a saldo zero” la situazione rimane invariata. Se il saldo è positivo, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere utilizzato il modello F24 cartaceo). Infine, nel caso di modello F24 “a saldo zero” permane l’obbligo di pagamento tramite presentazione del modello F24 in modalità telematica (Entratel ed F24 online).
Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti non titolari di partita IVA
SALDO MODELLO F24 | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MODELLO F24 |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o tramite intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di presentare l’F24 in modalità telematica (Entratel/F24 online) |
Modello F24 “a saldo zero“ | Obbligo di presentare l’F24 in modalità telematica (Entratel/F24 online) |
Nel caso di soggetti privati vi è la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione.
Compensazioni modello F24 2022: le istruzioni nella risoluzione n. 110/E
L’Agenzia delle Entrate, a fronte delle nuove disposizioni legate alla compensazione dei crediti fiscali con modello F24 telematico ha rilasciato la Risoluzione n 110/E in data 31 dicembre 2019. Con questo documento di prassi vengono fornite le istruzioni da seguire per effettuare correttamente la compensazione orizzontale dei crediti tributari in F24. Andiamo ad analizzare, in questo contesto, i chiarimenti forniti dalle Entrate.
Prima di tutto, le imposte interessate dall’obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.
I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione. Il documento si sofferma anche sulla seconda novità, quella relativa all’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- Sostituti d’imposta.
La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:
- Direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- Tramite intermediario abilitato.
Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso:
Controlli incrociati su compensazioni ed F24
Al fine di evitare le frodi in materia di cessioni di crediti di imposta ed indebite compensazioni il Comando generale della Guardia di finanza ha diramato (il 22 dicembre 2021) una Circolare che individua due banche dati per facilitare i controlli sulle compensazioni. In particolare, mi riferisco alla banca dati Monic (Monitoraggio delle compensazioni).
L’obiettivo di questa banca dati è quella di effettuare interrogazioni puntuali o massive, attraverso l’elaborazione dei dati dei modelli F24, per individuare le indebite compensazioni dei crediti di imposta, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi. La banca dati permette di verificare la posizione di un singolo soggetto ovvero estrapolare i dati di elenchi di contribuenti. Inoltre, è possibile controllare i casi in cui i crediti di imposta risultino compensati per il pagamento di somme dovute a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate ovvero attribuibili a terzi, a seguito di conferimento o cessione di azienda, fusione o accollo del debito tributario.
Per approfondire: “Indebita compensazione dei tributi: fattispecie e sanzioni“.
Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro
La Legge n. 213/2023 al co. 94 dell’art. 1 andando ad inserire il co. 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/06 prevede un divieto di effettuare compensazioni con modelli F24. Questo in presenza di ruoli scaduti di ammontare complessivamente superiore alla soglia di 100.000 euro. Tale divieto trova applicazione a partire dal 1° luglio 2024.
Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche e società). Il divieto riguarda indistintamente compensazioni orizzontali (esterne), che avvengono con modello F24, mentre non riguarda le compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta.
La soglia di 100.000 euro
L’importo soglia di 100.000 euro deve essere valutato complessivamente andando a sommare:
- Gli importi iscritti a ruolo, relativi alle imposte erariali;
- Per gli accertamenti esecutivi rilevano soltanto i carichi affidati in riscossione.
Secondo quanto previsto dall’art. 37, co. 49-ter del D.L. n. 223/06 prevede che l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 al fine di verificare se vi sono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Divieto sino alla totale rimozione della violazione
La norma prevede che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
Il divieto di compensazione, quindi, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. In particolare, la preclusione alla compensazione “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. Questo significa che in caso di rateazione del ruolo o dell’accertamento esecutivo la preclusione continua trova applicazione. La preclusione cessa solo nel momento in cui vi è il totale pagamento della pendenza.
Deve essere evidenziato che il divieto in commento non sostituisce l’art. 31, co. 1 del D.L. n. 78/10, che prevede il divieto di compensazione in caso di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Tuttavia, mentre in quest’ultima disposizione è possibile compensare l’eccedenza di credito rispetto all’importo iscritto a ruolo, la normativa in commento, non lo permette.
Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL
Il co. 94, lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 213/23 modifica il co. 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/06, che prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 relativi a compensazioni con crediti INPS e premi INAIL.
La norma risponde all’esigenza di effettuare un riscontro preventivo dei dati relativi all’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione. La stessa Agenzia delle Entrate ha, inoltre, la possibilità di scartare il pagamento in F24 nel caso in cui contenga compensazioni di crediti che non risultano da dichiarazioni presentate.
Domande frequenti
Il pagamento dei modelli F24 con importi in compensazione o a saldo zero, deve essere effettuato esclusivamente attraverso: Il canale home banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito, oppure, Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel o Fisconline.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive sotto la soglia di 5.000 euro.
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
Credito d’imposta in compensazione: la modalità telematica di invio dei modelli F24
In modo diretto dal contribuente o dal sostituto d’imposta, accedendo ai servizi “F24 web” o “F24 online”;
Oppure tramite l’ausilio di un intermediario abilitato a tale compito.
Il versamento va effettuato presso gli sportelli bancari, in posta o presso gli uffici dell’ente di riscossione. È possibile pagare l’F24 online, invece, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, su quello di Poste Italiane o tramite i servizi di home banking predisposti dai vari istituti di credito.
Il limite della compensazione libera dei crediti è di 5.000 euro. Si tratta dei seguenti
– IVA;
– Imposte sostitutive;
– Imposte sui redditi e addizionali;
– IRAP;
– Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– Sostituti d’imposta.
La compensazione consiste nell’utilizzazione del credito per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l’importo materialmente pagato dal contribuente. Il rimborso è la richiesta, inoltrata all’Amministrazione finanziaria, di restituzione delle maggiori imposte versate.
La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito IVA per compensare il debito Irpef o Inps).
La compensazione è vietata, come anticipato in premessa, per i debiti di ammontare superiore a 1.500 euro “iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
La compensazione delle cartelle dà al contribuente, la possibilità di pagare interamente o parzialmente le cartelle a zero. Questo attraverso l’utilizzo dei crediti generati dalle sue dichiarazioni. La compensazione dovrà essere effettuata attraverso un modello F24 apposito, definito F24 accise.
Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali. Il blocco in commento si attiva qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
I crediti di importo non superiore a 5.000 euro annui possono invece essere utilizzati in compensazione dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La compensazione, infatti, può essere: verticale: il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni; orizzontale: il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse dall’Iva.
La compensazione verticale consiste nell’utilizzare in compensazione il credito IVA maturato con i prossimi debiti IVA che matureranno nei successivi periodi. La compensazione orizzontale consiste, invece, nell’utilizzare il credito IVA per compensare un’altra imposta (per esempio IVA con IMU o IVA con IRPEF).
La compensazione verticale, detta anche interna, che consiste nel portare in diminuzione di un debito corrispondente a una determinata imposta un credito relativo alla stessa imposta; classico esempio di compensazione verticale è la c.d. compensazione Iva su Iva.
Conclusioni e consulenza fiscale online
In questo articolo ho descritto le regole da seguire per effettuare le compensazioni tramite il modello F24 in modalità telematica. Comunque, se hai dubbi sull’obbligo di avvalerti dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate o se desideri chiarimenti specifici su una situazione concreta riguardante , contattami!
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