Si ha accollo del debito quando il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Istituto dell’accollo del debito in ambito tributario, con divieto di accollo mediante pagamento con compensazione di crediti.

L’accollo del debito è un istituto giuridico previsto dal codice civile che permette di estinguere una obbligazione. Si parla di accollo sia nelle obbligazioni di tipo finanziario, come ad esempio quando vogliamo stipulare un mutuo, oppure in ambito fiscale. In questo articolo voglio parlarti in dettaglio dell’istituto dell’accollo del debito. Conoscere bene questo strumento giuridico può rivelarsi utile in più di un’occasione. In pratica, l’accollo è un contratto tra un debitore ed un soggetto terzo, dove quest’ultimo si assume in carico il pagamento del debito del soggetto debitore.

Al fine di poter valutare la sua portata applicativa e operativa, è opportuno anzitutto inquadrarne i profili generali che delineano i tratti della fattispecie dell’accollo del debito.

Accollo del debito
Accollo del debito

Accollo del debito: profili civilistici

L’accollo, ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile, è l’accordo tra un debitore (accollato) e un terzo (accollante), in forza del quale quest’ultimo assume il debito che il primo ha nei confronti del creditore. Questo significa che il creditore rimane estraneo (e perciò terzo) rispetto alla convenzione di accollo. Per effetto dell’accollo del debito, dunque, l’accollante è obbligato verso l’accollato a procurargli la liberazione, cioè a tenerlo indenne dal debito. Ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile:

Art. 1273 c.c.Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.  L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.  Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”.

Tipologie di accollo: accollo interno ed esterno

L’assunzione del debito altrui mediante accollo, può avvenire attraverso due diversi tipi di accordo:

  1. Accollo interno. Accordo derivante dagli effetti della convenzione interna tra debitore e terzo. In questo caso il credito non ha dato il suo consenso all’operazione. Il creditore, quindi, non assume alcun diritto nei confronti dell’accollante del debito.
  2. Accollo esterno. Accordo derivante da una convenzione aperta all’adesione del creditore, il quale acquista il diritto nei confronti dell’accollante. L’accollo con efficacia esterna può assumere molteplici configurazioni e può attuarsi con modalità diverse:
    • L’assunzione, può essere cumulativa ovvero liberatoria. Questo a seconda che il debitore originario rimanga, oppure no, obbligato in solido con l’assuntore del debito altrui;
    • La liberazione del debitore originari può avvenire in forza di una espressa dichiarazione del creditore o può costituire condizione espressa dell’accollo. Nel qual caso l’adesione del creditore vale liberazione;

Il termine accollo designa, quindi, fattispecie negoziali di diverso contenuto. In ciascuna di queste ipotesi ricorrono sempre due dati costanti:

  • La convenzione interna tra debitore e terzo
  • L’assunzione del debito altrui.

Differenze tra accollo ed espromissione

Quando si parla di accollo molto spesso lo si confonde involontariamente con l’istituto dell’espromissione. In entrambi questi negozi giuridici il debitore viene liberato dal suo debito, che viene assunto da un altro soggetto. Tuttavia, l’accollo è un accordo tra debitore e terzo. Al contrario, invece, l’espromissione è un accordo tra il terzo ed il creditore. Inoltre, nell’espromissione è necessaria ed indispensabile la partecipazione di tutte le parti in causa (debitore, creditore e terzo). Mentre nell’accollo il rapporto intercorre solamente tra accollante ed accollato.

La causa dell’accollo

L’accollo costituisce un negozio accessorio rispetto ad un negozio giuridico principale. L’accessorietà dipende dal fatto che la funzione dell’accollo è quella di essere una modalità di un contratto diverso. Pensa al caso di una vendita immobiliare. Le parti possono accordarsi per fare in modo che il prezzo di vendita sia pagato attraverso l’accollo del mutuo contratto dal costruttore con la banca. In questo caso, la causa dell’accollo assume funzione accessoria rispetto alla più ampia causa del negozio di compravendita.

Altro esempio può essere quello del padre che decide di estinguere con i propri risparmi il mutuo contratto dal figlio. In questo caso l’assunzione del debito del figlio è fatta in animo dondandi. Per questo la causa dell’accollo in questo caso è quella della donazione.

Accollo come assunzione completa del debito altrui

Come anticipato, l’accollo del debito ha ad oggetto l’assunzione del debito altrui, comprensivo degli interessi non scaduti. Gli eventuali interessi scaduti, invece, rimangono a carico del debitore originario. L’aspetto importante da sottolineare è che l’accollante è obbligato nei limiti in cui il terzo ha assunto il debito nei confronti del creditore. Vedi il comma 4, dell’articolo 1273 del codice civile. Facciamo un esempio.

Se il debito principale è pari a 1.000 e l’accollante si è assunto il debito per 500 l’impegno dell’accollante non potrà mai coprire tutto il debito. La parte restante rimane a carico del debitore principale. Nel caso in cui la parte di debito del debitore principale sia parzialmente scaduta e vi siano interessi questi sono sempre a carico del debitore principale.

Solidarietà dell’obbligazione debitoria

L’obbligazione del debitore e l’obbligazione dell’accollante sono obbligazioni tra loro solidali. Questo significa che il creditore, qualora volesse, ha facoltà di chiedere l’intero pagamento totale anche ad una sola delle parti. Questa a sua volta ha facoltà di rifarsi sull’altra parte (in ragione della propria quota). Questo è il classico caso che avviene nell’accollo di tipo interno.

Sul punto dottrina ritiene che il creditore abbia comunque l’onere di chiedere la prestazione prima all’accollante e solo in un momento successivo (qualora l’accollante non paghi) al debitore. Questo, al contrario, è il caso dell’accollo di tipo esterno. L’accollante che paga, in questo caso, non ha diritto all’azione di regresso nei confronti dell’accollato. Questo, in quanto l’obbligato principale è l’accollante.

Revoca dell’accollo del debito

Come è possibile ricavare da quanto detto sinora, fino a quando il creditore non ha aderito alla stipulazione, questa può essere revocata. La norma non chiarisce, tuttavia, se la revoca possa provenire da una sola delle parti, oppure se debba necessariamente essere bilaterale.


Accollo del debito: profili fiscali

Una volta delineata la disciplina civilistica dell’accollo del debito, vediamo la collegata disciplina fiscale. Lo Statuto del Contribuente riconosce espressamente la legittimità dell’accollo del debito in ambito tributario. 

L’articolo 8, comma 2, dello Statuto (Legge n. 212/00) prevede la possibilità dell’accollo del debito d’imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario. In concreto, il primo debitore (accollatocontinuerà a rispondere unitamente all’accollante, configurandosi una responsabilità cumulativa dei due debitori con la conseguenza che non potrà mai verificarsi una liberazione convenzionale del debitore originario. Posto che il debitore originario non può in nessun caso essere liberato, bisogna accertare se l’Amministrazione Finanziaria possa chiedere l’adempimento ad entrambi indifferentemente ovvero se ci debba essere la previa escussione dell’accollante (colui che si è accollato il debito).

Una soluzione potrebbe essere quella che prevede che il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non possa rivolgersi al delegante (debitore originario) se prima non ha richiesto l’adempimento al delegato (secondo debitore). Nel caso in cui questa interpretazione dovesse venire accolta, l’Amministrazione, pur avendo due debitori, dovrà procedere prima alla escussione dell’accollante e, solo se ciò risulti infruttuoso, potrà richiedere l’adempimento al debitore originario.

Pagamento del debito con compensazione di un terzo

Il classico caso di accollo del debito in ambito tributario si ha quando il debito tributario viene pagato da un soggetto terzo. Solitamente, un soggetto terzo con un credito fiscale, si offre di pagare il debito di un soggetto debitore di un tributo, in cambio del pagamento di una somma in denaro (generalmente pari all’80% del debito pagato in compensazione).

Il soggetto accollato debitore di imposta, vede l’estinzione del proprio debito pagato dall’accollante mediante il versamento di un modello F24 (con codice 62), in compensazione. Quanto l’accollato vede sul proprio cassetto fiscale l’estinzione del debito paga in denaro una somma all’accollante. Il contratto di accollo del debito fiscale deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la compensazione, se del caso, avviene previa apposizione del visto di conformità in dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Risoluzione n 140/E/2017

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 140/E/2017 ha chiarito che l’accollante non può ricorrere al meccanismo della compensazione nell’ipotesi di accollo tributario del debito altrui. Il contratto di accollo, sostiene l’Agenzia, subisce una limitazione in ambito tributario, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1273 del codice civile. Infatti, il debitore originario non è mai liberato, perché l’Amministrazione Finanziaria non può esercitare nei confronti dell’accollante i propri poteri di accertamento e di esazione.

L’Agenzia, quindi, chiarisce che l’estinzione del debito non può e non deve avvenire per compensazione del debito d’imposta, se non nei limiti nei quali è esplicitamente disciplinata, essendo la regola generale quella della non compensabilità. Laddove, invece, la compensazione è ammessa è comunque limitata a crediti dello stesso periodo operanti nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni presentate. L’accollo del debito in ambito fiscale, in assenza dei requisiti sopra citati, deve essere estinto mediante l’impiego di denaro.

Le sanzioni tributarie

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, l’Agenzia delle Entrate, ritiene validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati effettuati sino al 15.11.2017 attraverso compensazione di crediti esistenti ed utilizzabili. Successivamente alla pubblicazione della Risoluzione n 140/E/2017 è prevista la restituzione degli importi non versati, che sono gravati da una sanzione pari al 30% per l’accollato e della stessa percentuale del credito utilizzato dell’accollante.


Accollo del debito: conclusioni

L’istituto dell’accollo del debito è utilizzato prevalentemente in ambito civilistico. Solamente negli ultimi anni, grazie all’avvengo di società specializzate in accollo tributario si è visto il proliferare di questo accordo anche in ambito tributario.

Tuttavia, dal novembre 2017 con la pubblicazione della Risoluzione delle Entrate, e la possibilità di effettuare accolli in ambito tributario solo senza compensazione di crediti fiscali, le cose sono cambiate.

In questo senso l’accollo del debito in ambito tributario si riscontra nei casi di società appartenenti allo stesso gruppo, ove la holding, può finanziare la controllata, magari mediante l’accollo di un debito.

Stessa cosa avviene nei rapporti consolidati tra fornitore e cliente, ove il cliente può farsi carico di un debito del fornitore per soddisfare il pagamento dell’obbligazione principale (ovvero l’acquisto di prodotti).

La cosa importante nella disciplina dell’accollo del debito è il rispetto della normativa civilistica, ed anche di quella fiscale, qualora l’oggetto dell’accollo sia un debito tributario.

4 COMMENTI

  1. l’accollato ha venduto il debito all’80% all’accollante. Come si registra in contabilità la differenza risparmiata del 20%. Grazie

  2. Buongiorno,

    la sopravvenienza attiva scaturente è imponibile o meno ai fini delle imposte sui redditi?

    Grazie

    Cordiali saluti

  3. La riduzione di debiti iscritti a bilancio in esercizi precedenti (il cosiddetto stralcio) comporta l’emersione di sopravvenienze attive che impattano sul conto economico. Queste componenti positive sono ordinariamente tassabili salvo due eccezioni: quando la rinuncia è effettuata da un socio; quando la rinuncia è riconducibile a un piano attestato di risanamento (articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare) che sia stato iscritto al registro imprese, a un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale (articolo 182-bis della legge fallimentare) o a un concordato preventivo (articolo 160 e successivi della legge fallimentare).

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