La rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, è concessa ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Sono previste diverse tipologie di rateizzazione. Ricevere una cartella esattoriale indubbiamente non è una situazione piacevole, in quanto si tratta di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che va a richiedere il saldo di una certa somma al cittadino. Si tratta in particolare di un debito che cittadino ha contratto con lo Stato, nel momento in cui non ha provveduto al pagamento di una imposta o più imposte nel corso del tempo. Tuttavia esiste una possibilità per tutti quei soggetti privati o imprese che si trovano in difficoltà con il saldo di questi debiti: la rateizzazione.

Questa possibilità viene garantita esclusivamente a quei soggetti o imprese che si trovano in una situazione di crisi, per cui non è possibile saldare nell’immediato la cifra richiesta. Risulta possibile chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di poter aderire alla rateizzazione per la cartella esattoriale specifica.

Questo è possibile però solamente presentando una serie di informazioni che attestano l’effettiva difficoltà economica del soggetto. Vediamo in questo articolo come è possibile richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali, quali soggetti possono procedervi e a quali condizioni.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali: di cosa si tratta

Solitamente quando un cittadino, o un’impresa, ricevono una cartella esattoriale, devono procedere al suo pagamento entro un termine massimo di 60 giorni, salvo casi specifici. Tuttavia il soggetto interessato può trovarsi nella condizione di non poter saldare nell’immediato la cifra richiesta, oppure può individuare qualche errore nella richiesta effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel caso di errore il soggetto può procedere a richiedere una revisione della cartella esattoriale, altrimenti si può procedere con la richiesta della rateizzazione, ovvero il pagamento a rate della somma dovuta. Nel caso in cui una di queste condizioni non sia possibile, e nel caso in cui si superino i giorni dovuti per il pagamento, il soggetto può essere ulteriormente sanzionato tramite un importo aggiuntivo al debito, con una parte anche riservata agli interessi.

Per non incorrere in questa eventualità, chi si trova in una situazione difficile a livello economico e non riesce a saldare il debito o i debiti contratti, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute. Si tratta in questo modo di garantire al soggetto coinvolto la possibilità di pagare a rate la somma, nel corso di diversi mesi.

La rateizzazione delle cartelle di pagamento non prevede l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi, può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione. Se l’importo del debito è superiore a 60.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le modalità di presentazione dell’istanza si invita a consultare il sito dell’Agente della riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/). La rateazione del pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata una sola volta, fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

  • l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
  • il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali: chi può chiederla

La rateizzazione delle cartelle esattoriali può essere richiesta tramite due modalità, in base alla somma contratta dei debiti. Per quanto riguarda gli importi che rientrano entro la soglia di 60.000 euro, si può chiedere la rateizzazione tramite il servizio on-line dedicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per cifre superiori a 60.000 euro invece vanno presentate delle domande specifiche tramite indirizzi PEC ufficiali.

Non tutti possono usufruire della rateizzazione, ma solamente coloro per cui esiste un’effettiva difficoltà nel pagamento del debito nella sua somma complessiva. Questo significa che per poter procedere con la rateizzazione delle cartelle esattoriali nel tempo, è necessario talvolta presentare opportuna dichiarazione e documentazione relativa alla situazione economica specifica.

Essenziale quindi per poter procedere alla richiesta di rateizzazione è presentare una dichiarazione di difficoltà economica. La documentazione che rileva il particolare stato economico del soggetto, che può essere individuato tramite ISEE, ovvero la situazione economica equivalente, non sempre è obbligatoria. Questa documentazione non è necessaria nel caso di debiti inferiori alla cifra di 60.000 euro, per cui basterà un’autodichiarazione.

Possono richiedere anche la rateizzazione, in base alle novità del Decreto Rilancio, anche i soggetti per cui è stata individuata l’inefficacia della Definizione Agevolata, successivamente al mancato pagamento delle somme scadute nel 2019. Ricordiamo che la Definizione Agevolata permette di saldare i debiti contratti senza l’aggiunta di sanzioni o eventuali interessi.

Negli ultimi anni sono state introdotte diverse misure di Definizione Agevolata per sostenere i cittadini nel pagamento dei debiti durante il periodo di emergenza sanitaria e crisi economica.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali: come funziona

La rateizzazione delle cartelle esattoriali consente al cittadino che ha contratto un debito di pagarlo in diverse rate. È possibile per ogni somma per cui si è a debito chiedere una rateizzazione che può raggiungere anche fino a 72 rate, ovvero con una durata di 6 anni.

Le rate possono essere sempre uguali o crescenti in base alla decisione specifica del soggetto. Nel caso di istanze con debiti superiori a 60.000 euro, è necessario presentare insieme alla domanda anche l’indicatore ISEE del nucleo familiare, che va a definire la situazione specifica di difficoltà.

Possono essere richieste anche rateizzazioni maggiori, fino a 120 rate, diluibili in 10 anni, ma in questo caso è necessario presentare richiesta tramite indirizzo Pec e dimostrare che non è possibile provvedere al saldo del debito in una quantità inferiore di rate.

Nel caso in cui la rateizzazione sia già attiva, e la situazione economica del soggetto vada a peggiorare ulteriormente, si può procedere in itinere alla richiesta di dilazionare i pagamenti in ulteriori rate fino al massimo di 120.

Per poter richiedere l’accesso alla possibilità di rateizzare i debiti è possibile trovare tutta la modulistica per presentare la domanda al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a questo link.

Rateizzazione cartella esattoriale per importi fino a 60.000 euro

Per importi fino a 60 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti crescenti in base alla preferenza espressa.

Importi superiori a 60.000 euro

Per importi superiori a 60.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello. Occorre allegare la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Richiesto piano straordinario fino a 120 rate

Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. E’ possibile presentare domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario. Se la richiesta è accolta, accedi al piano straordinario che ti consente di pagare il debito con rate costanti.

Perdita della possibilità di rateizzazione

La possibilità di rateizzazione dei debiti è piuttosto vantaggiosa, e può essere richiesta solamente nei casi visti sopra. Tuttavia il piano di rateizzazione può anche decadere in diverse situazioni. Decade per esempio nel caso in cui il soggetto risulti inadempiente, ovvero non provveda al pagamento di alcune delle rate previste.

La rateizzazione decade anche se il richiedente è assoggettato a una procedura concorsuale, per motivi di decesso oppure se la società coinvolta nel debito viene cancellata dal Registro delle Imprese. A queste condizioni l’Agenzia della Riscossione può anche decidere azioni di recupero di diverso genere.

Per quanto riguarda l’inadempienza nel pagamento, per tutte le rateizzazioni che sono state concesse successivamente a gennaio 2022 si ha decadenza con il mancato pagamento di sole 5 rate, anche non consecutive. Per quanto riguarda le rateizzazioni concesse negli anni precedenti invece la decadenza avviene con il mancato pagamento di 10 o 18 rate, in base al periodo in cui è stata richiesta la rateizzazione.

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