In questo articolo puoi trovare una utile guida per applicare correttamente l’IVA in fattura in caso di cessione di auto aziendale. Nel momento in cui ci si accinge alla rivendita di un veicolo (autovetture, motocicli e ciclomotori), è necessario, per l’imprenditore o il professionista soggetto passivo IVA individuare la corretta applicazione dell’IVA da inserire nella fattura di cessione. Si tratta di un’operazione questa, assai delicata, in quanto la normativa IVA prevede un criterio preciso per determinare l’imposta da esporre in fattura per la vendita di un auto aziendale. Di seguito andiamo ad analizzare come applicare correttamente l’IVA, in caso di cessione di auto aziendale. In particolare, analizzeremo i riferimenti normativi e successivamente lo svolgimento di alcuni esempi pratici di applicazione. Infine, vedremo anche il caso legato all’emissione di autofattura per l’autoconsumo dell’auto aziendale.
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Cessione auto aziendale: normativa per l’Imposta sul Valore Aggiunto
La normativa sulla detraibilità dell’IVA legata alla cessione di auto aziendali è stata varie volte novellata nel corso degli anni. Da ultimo la Legge n. 244/2007 ha modificato la lettera c), del comma 1, dell’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72, per adeguarlo alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Europea del 18/06/2007 n. 2007/441/CE. Con tale decisione il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia a limitare la detraibilità IVA sui veicoli stradali e le relative spese nella misura del 40% quando gli stessi non siano utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività d’impresa. A seguito di tale decisione il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare le disposizioni contenute nell’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72. L’articolo citato prevede quanto segue:
Articolo 19-bis.1 DPR n 633/72 |
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“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione“ |
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. Come ad esempio nel caso degli autocarri.
Per effetto dell’articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72, appare pertanto chiaro che nella cessione di un auto aziendale occorre prendere in considerazione alcuni elementi al fine di applicare il c.d. “principio di simmetria“. Principio previsto dal comma 5, dell’articolo 30, della Legge n. 388/2000, il quale prevede, in caso di successiva cessione del mezzo, la riduzione della base imponibile su cui applicare l’IVA. Tale riduzione deve essere effettuata in relazione all’imposta effettivamente detratta all’atto dell’acquisto.
Detrazione IVA nella cessione di auto aziendale
Per una corretta applicazione dell’articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72, in caso di cessione del veicolo occorre considerare la detrazione dell’IVA operata al momento dell’acquisto dell’auto aziendale. In questo senso possiamo trovarci in una delle seguenti fattispecie:
Acquisto del veicolo con IVA integralmente detratta
Nel caso in cui l’IVA sia stata integralmente detratta all’atto dell’acquisto dell’auto aziendale, il corrispettivo della cessione è integralmente imponibile ai fini IVA. Il corrispettivo rimane soggetto ad aliquota IVA ordinaria.
Immagina il caso dell’auto acquistata da un agente di commercio. Questo operatore economico ha diritto a detrarsi interamente l’IVA dell’acquisto del veicolo. Nel momento della cessione, tutto l’imponibile della vendita è soggetto ad IVA ordinaria. Altre ipotesi di totale detrazione IVA al momento di acquisto del veicolo si registrano nel caso di acquisto di autocarri. Si tratta di mezzi ad uso esclusivo dell’impresa.
Acquisto del veicolo con indetraibilità IVA soggettiva
In altre fattispecie rispetto a quelle sopra indicate l’IVA al momento dell’acquisto non può essere totalmente detratta. Si tratta delle fattispecie generiche indicate dagli articoli 19 e 19-bis 1) e 19-bis 2) del DPR n. 633/72. Tipico è il caso dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2000, per i quali vigeva l’indetraibilità totale, oppure, per quei soggetti con pro-rata di indetraibilità del 100%. Ad esempio: medici, agenti di assicurazione, etc.
Per questi soggetti non deve essere applicata l’IVA al momento della cessione dell’auto. In questo caso, al momento di emissione della fattura di vendita deve essere riportata questa descrizione:
“operazione esente, in ai sensi dell’articolo 10, n. 27-quinqies DPR n. 633/72″ |
Acquisto del veicolo con IVA e detrazione parziale soggettiva
Altra ipotesi è quella di acquisto del veicolo con detrazione IVA parziale oggettiva. Si tratta dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 13, comma 5, del DPR n. 633/72, il quale prevede che:
“Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti” |
Dal 2001 ad oggi si sono succedute diverse percentuali di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autovetture. Nel caso, quindi, deve essere verificata la percentuale di indetraibilità applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto del veicolo.
L’attuale percentuale di indetraibilità IVA sulle autovetture è del 60% del costo di acquisto. In alternativa, è necessario individuare la detraibilità rettificata in seguito presentazione dell’istanza di rimborso, ai sensi del DL n 258/06, entro il 20 ottobre 2007.
L’importo della cessione dell’auto deve essere suddiviso e cosi esposto in Fattura:
- Importo soggetto ad IVA nella misura ordinaria. La base imponibile è ridotta nella misura in cui sia stato possibile operare detrazione al momento dell’acquisto o come rettificata da eventuale istanza di rimborso;
- La quota residua è considerata “Fuori campo IVA, ex articolo 13, comma 5 del DPR n 633/72“.
Acquisto del veicolo con applicazione del regime del margine
Altra casistica che si riscontra nella pratica è l’acquisto di un veicolo da parte di soggetti non IVA. L’operatore economico, poi, quando si trova a vendere il veicolo deve prestare attenzione al regime del margine. Vediamo, quindi, che cosa succede nel caso in cui l’acquisto originario dell’auto aziendale sia stato effettuato presso:
- Un soggetto che ha aderito al regime dei contribuenti minimi. Fattura di acquisto contenente il riferimento alla “Legge 244/2007” o la descrizione “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall’art. 27, D.L. n. 98/2011“;
- Un soggetto che ha aderito al regime di franchigia contenente in fattura il riferimento normativo “all’articolo 32-bis DPR n. 633/72″;
- Un privato. Soggetto non dotato di partita IVA;
- Nel regime del margine, in questo caso, la fattura di acquisto riporterà l’indicazione “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni”.
In questi casi, al momento della rivendita del veicolo deve essere applicato il regime del margine. Nel caso sulla Fattura di vendita non deve essere esposta l’IVA, ma deve essere indicato:
“Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni”. |
Inoltre, l’IVA dovuta deve essere calcolata, con aliquota ordinaria, scorporandola dalla differenza, se positiva tra:
- Il prezzo di vendita del veicolo e
- Il prezzo di acquisto della stesso.
Esempi di fatture per cessione auto aziendale
Una volta analizzato cosa prevede la disciplina IVA per la cessione di auto aziendale, vediamo qualche esempio pratico. Di seguito voglio mostrarti alcuni casi di emissione della Fattura in caso di cessione di un veicolo. Consideriamo pertanto alcuni casi di cessione e la relativa determinazione dell’IVA in fattura IVA. Il punto di partenza è la formula per il calcolo dell’IVA da esporre in fattura, che è la seguente:
(prezzo di vendita x 40%) / (1+ 22%*40%) |
Vediamo, quindi, alcuni esempi pratici.
Esempio A – Cessione di autovettura nuova, con detrazione parziale oggettiva dell’IVA
Si tratta del caso in cui ci si trovi ad aver dedotto l’IVA parzialmente (nella misura del 10% – 15% oppure 40% in relazione al periodo di acquisto). In tal caso, in base al principio di simmetria di cui si e detto il relativo prezzo di vendita deve essere suddiviso nella parte imponibile e in quella non imponibile. La divisione è effettuata in relazione alla percentuale di IVA detratta all’acquisto. Ipotizziamo che all’atto di acquisto sia stata detratta IVA nella misura del 40% e che il prezzo di vendita è pari a € 10.000. Si deve procedere nel seguente modo.
Determinare il costo della vendita del veicolo al netto dell’IVA ed assoggettare ad IVA il 40% di tale importo. La quota restante è da considerare “Fuori campo IVA ex articolo 13, comma 5, DPR n 633/72“. Per determinare il prezzo di vendita al netto dell’IVA si applica la seguente formula:
di cui la parte imponibile sarà pari al 40% di detto importo. Questo il calcolo:
(9.191,18 x 40%) imponibile €. 3.676,47.
Su questo importo deve essere applicata l’IVA al 22%.
Mentre, la parte residua costituisce la quota non soggetta a imposta.
(9.191,18 – 3.676,47) = Importo fuori campo IVA € 5.514,71.
Riepilogando l’indicazione in fattura dovrà essere la seguente:
Descrizione | Importo |
---|---|
Imponibile della Fattura | € 3.676,47 |
IVA 22% | € 808,82 |
Importo Fuori Campo IVA | € 5.514,71 |
TOTALE FATTURA | € 10.000,00 |
Esempio B – Auto acquistata da soggetto privato o contribuente minimo o forfettario
In caso di cessione di auto aziendale precedentemente acquistata da privato o da contribuente minimo o forfettario, le cose cambiano. In questo caso occorre applicare il c.d. regime del margine. Al momento della cessione del veicolo, l’importo della cessione non è soggetto ad IVA. Infatti, tale importo deve essere accompagnato dalla seguente dicitura:
Il regime del margine si rende altresì applicabile in caso l’auto oggetto della cessione sia stata acquista da un contribuente minimo articolo 27 del D.L. n. 98/2011. Stessa cosa se l’acquisto era avvenuto da un soggetto in regime forfettario.
Cessione auto aziendale: plusvalenza e minusvalenza patrimoniale
In questa analisi, deve essere tenuto in considerazione anche il discorso legato alla plusvalenza o minusvalenza patrimoniale relativa alla cessione del veicolo. Tuttavia, non voglio concentrarmi su questo aspetto. Per un analisi approfondita di questo aspetto ti rimando a questo contributo dedicato: “Plusvalenze Patrimoniali: disciplina civilistica e fiscale“. Quello che voglio ricordarti, tuttavia, è che per la determinazione di plusvalenza o minusvalenza occorre prendere a riferimento il valore civilistico del bene. Non si deve, invece, prendere a riferimento il valore fiscale, sottoposto a limitazione di deducibilità ai fini delle imposte dirette.
Ad esempio, se il costo di acquisto di un veicolo è di 30.000 euro il valore fiscalmente ammesso non può superare i 18.075,99 euro. In caso di cessione del veicolo è necessario tener conto del reale prezzo di acquisto dedotto dagli ammortamenti civili al fine di determinare la plusvalenza o minusvalenza. Nel caso di plusvalenza occorre procedere alla relativa tassazione nei modi ordinari in unica soluzione o avvalendosi della rateizzazione per quei beni posseduti da almeno tre anni.
Autofattura per autoconsumo autovettura
Una casistica molto frequente di cessione di auto aziendale è quella che riguarda imprenditori individuali e professionisti che hanno destinato l’autovettura ad utilizzo promiscuo (imprenditoriale/professionale e privato). Nel momento in cui l’autovettura viene dismessa, a seguito della chiusura dell’attività, l’operatore economico deve emettere autofattura. L’autofattura è un caso particolare in cui la fattura di vendita viene inviata “a se stessi“. Quindi, indicando sia come emittente che come destinatario i dati dell’imprenditore o del professionista. L’obiettivo del documento è quello di far passare dalla sfera imprenditoriale o professionale alla sfera privata l’autoveicolo. In questo caso, in occasione dell’autoconsumo l’imprenditore individuale o il professionista devono:
- Emettere autofattura, numerata progressivamente;
- Determinare la corretta base imponibile ai fini IVA;
- Determinare la corretta aliquota IVA vigente al momento dell’autoconsumo per quel bene o quel servizio;
- Scegliere se operare o meno la rivalsa IVA nei confronti del beneficiario del bene o del servizio;
- Determinare le conseguenze ai fini delle imposte dirette nel caso di cessione del bene strumentale che possa determinare una plusvalenza o una minusvalenza sia di natura contabile e/o fiscale ai fini delle corrette contestuali rilevazioni contabili.
Per i calcoli è possibile fare riferimento agli esempi indicati in precedenza per la vendita degli autoveicoli. Per l’emissione di autofattura per autoconsumo deve essere necessariamente predisposta la fattura (“autofattura“) in formato elettronico, dove indicare:
- Nel campo “tipo documento” il codice “TD1”;
- Nella sezione “dati del cedente/prestatore” e nella sezione “dati del cessionario/committente” i dati del cedente/prestatore.
In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, deve essere annotata solo nel registro IVA vendite.
Autofattura per autoconsumo: cosa fare se non è stata emessa prima della chiusura della partita IVA?
Un aspetto che capita frequentemente è che venga chiusa la partita IVA di un professionista o di un imprenditore senza provvedere all’emissione dell’autofattura per autoconsumo dell’autovettura. In questi casi ci si deve porre il problema di come regolarizzare la situazione, considerato che ci si trova di fronte alla possibile situazione non regolare di emissione della fattura elettronica dopo la chiusura della partita IVA.
Sul punto va detto che il sistema di interscambio, in relazione alla partita IVA del cedente/prestatore, ne verifica “ … la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come partita IVA, il file viene scartato con codice errore 00301. Con lo stesso codice errore il file viene scartato se la partita IVA risulta cessata in data antecedente o uguale alla data del documento e se il TipoDocumento è diverso da TD20…” (specifiche tecniche allegato A).
Quindi, in questi casi, dove vi è la chiusura della partita IVA è sempre possibile emettere fatture o autofatture elettroniche per attribuzione dei beni ammortizzabili a condizione che la data di emissione del documento elettronico sia anteriore a quella di cessazione della partita IVA. Inoltre, in questi casi è necessario tenere in considerazione che tra la data di emissione e quella di trasmissione al sistema di interscambio sono decorsi più di 12 giorni. In questi casi è possibile regolarizzare l’errore ricorrendo al ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/97 con la riduzione delle sanzioni ad un non del minimo.
Conclusioni
In questa guida ho cercato di analizzare in dettaglio la normativa IVA sulla cessione di auto aziendale. Il mio obiettivo è stato quello di permetterti di redigere autonomamente la fattura relativa alla cessione del veicolo. L’aspetto su cui devi fare attenzione è prima di tutto individuare il regime IVA dell’acquisto del veicolo.
Una volta fatto questo devi operare seguendo il principio di simmetria. Ovvero, devi applicare alla vendita lo stesso regime IVA dell’acquisto. In questo modo, seguendo i calcoli che ti ho esposto nell’esempio pratico sarai in grado di determinare da solo gli importi da inserire in fattura. Qualora, invece, tutto questo non ti sia stato utile per sciogliere tutti tuoi dubbi sull’argomento puoi lasciarmi un commento o contattarmi in privato.