Il certificato dei carichi pendenti (Certificato unico debiti tributari ex art. 364 D.Lgs. n. 14/2019) è un documento che si richiede all’Agenzia delle Entrate in grado di documentare l’esistenza, in capo al contribuente istante, di debiti tributari relativi ad imposte dirette ed indirette. Si tratta di identificare in capo al contribuente le imposte, Irpef, Ires, Iva, imposta di registro, imposta di bollo, imposte sostitutive etc, contestate al contribuente e non riscosse.
Il certificato dei carichi pendenti è un documento molto importante per il contribuente in quanto gli permette di venire a conoscenza di eventuali situazioni di debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (che magari potrebbero risultargli sconosciute fino a quel momento). È direttamente il contribuente che deve presentare una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate per ottenere il documento. Solitamente lo si utilizza quando si devono effettuare operazioni particolari, inerenti le ditte individuali o le imprese. Ad esempio, è il caso di conferimenti o di operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.
Tuttavia, sicuramente, il caso più ricorrente legato al rilascio del certificato riguarda l’ipotesi di cessione di azienda. In questo caso, la certificazione riguarda le violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione, nonché quelle già contestate nel medesimo periodo anche se commesse in epoca anteriore. In questo periodo, infatti, il cessionario acquirente è responsabile in solido con il cedente per i debiti fiscali da questo contratti.
Tuttavia, la certificazione in commento è sovente richiesta anche nei rapporti contrattuali tra imprese. In questi casi, infatti, prima di iniziare una collaborazione lavorativa un’impresa terza può avere necessità di verificare l’affidabilità tributaria dell’azienda con cui andrà a collaborare. Pensa al caso degli appalti o dei subappalti dove l’affidabilità delle aziende è fondamentale per la riuscita ed il completamento dell’incarico.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è il certificato dei carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate?
- Carichi pendenti fiscali: quali possono essere
- Come si richiede il certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate?
- Certificato unico debiti tributari: in quanto tempo si ottiene?
- Che cosa contiene il certificato?
- Conclusioni e consulenza online
Che cos’è il certificato dei carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate?
Il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate il certificato unico debiti tributari legato all’esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 14/19 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Il certificato dei carichi fiscali pendenti è un documento ufficiale che fornisce informazioni dettagliate sullo stato dei debiti fiscali di un individuo o di un’azienda verso lo Stato. Questo certificato elenca eventuali debiti o obblighi non ancora soddisfatti relativi a tasse, imposte e contributi. È spesso richiesto in situazioni dove è necessario dimostrare la regolarità fiscale, come durante transazioni immobiliari, cessioni di azienda, ottenimento di finanziamenti o partecipazione a gare pubbliche. Il certificato dei carichi fiscali pendenti serve per assicurare che le parti coinvolte in un’operazione commerciale o legale siano a conoscenza di qualsiasi impegno fiscale in sospeso, offrendo così una maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni.
Carichi pendenti fiscali: quali possono essere
Tra i carichi pendenti fiscali, che si possono visionare facendone richiesta all’Agenzia delle Entrate, sono inclusi tutti gli illeciti amministrativi, i pagamenti mancanti relativi all’IVA, la tassa sul valore aggiunto, o il mancato pagamento di altre tasse, dirette o indirette. Le più rilevanti sono le seguenti:
- IVA: questa tassa è l’imposta sul valore aggiunto, applicata sul valore di beni, prodotti e servizi, in ogni fase della produzione e di scambio. L’IVA è variabile in base al paese, e al momento in Italia è presente con una aliquota al 22%. Sono previste comunque aliquote ridotte per alcuni beni o alcuni servizi particolari, al 4%. È il caso per esempio di beni alimentari e delle bevande;
- IRPEF: questa tassa è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, e viene versata da tutti i lavoratori o da chi produce un tipo di reddito. L’IRPEF è versata sia dai lavoratori dipendenti che dagli autonomi. Tutti i cittadini che pagano l’IRPEF sono quelli che ricevono redditi da capitale, da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, da impresa, redditi fondiari o redditi diversi. L’IRPEF è una tassa progressiva e viene applicata con aumenti man mano che aumenta il reddito;
- IRES: questa tassa è l’imposta sul reddito delle società. Si tratta di una tassa che viene applicata su tutte le società per azioni, incluse le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, le società di mutua assicurazione, negli enti pubblici e privati. Si applica in questo tipo di tassa un’aliquota unica sui redditi delle società. Al momento l’aliquota è del 24% rispetto al reddito della società;
- IRAP: le società devono anche versare un contributo che riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta di società per azioni e di responsabilità limitata, società in accomandita semplice e in nome collettivo, e devono pagare questa tassa anche i soggetti che esercitano attività commerciali o di lavoro autonomo. Si tratta in questo caso di una tassa variabile in base alla Regione di appartenenza. Viene escluso dall’IRAP chi lavora con partita IVA a regime forfettario.
Oltre a queste tasse esistono anche altre imposte a carico dei cittadini italiani. Si va dal bollo auto all’IMU sulle abitazioni alla TARI, che fanno riferimento alle tasse che i cittadini pagano ogni anno. Nel momento in cui il cittadino presenta delle irregolarità fiscali, o dei debiti nei confronti del fisco, allora si può parlare di carichi pendenti fiscali.
Come si richiede il certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate?
Il certificato dei carichi pendenti viene rilasciato a seguito di richiesta in bollo presentata dall’interessato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta.
L’istanza deve essere presentata attraverso la compilazione dell’apposito modello. Di seguito puoi trovare il link al modello da scaricare:
In via preliminare, l’Ufficio verifica la rispondenza dei dati anagrafici indicati nella richiesta con quelli risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria, nonché con eventuali altri elementi in proprio possesso. Se la richiesta viene presentata ad un ufficio non territorialmente competente, sarà cura di quest’ultimo trasmettere con tempestività la richiesta all’ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:
- Mediante consegna diretta. In questo caso l’ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- Mediante raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello:
- Mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D.lgs. n. 14/2019)”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. Elenco indirizzi PEC degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Oneri da sostenere
Se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l’imposta di bollo e anche i relativi certificati sono soggetti all’imposta di bollo e ai tributi speciali. Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo pari ad € 16,00 per ogni foglio (F24, codice tributo 1599, o contrassegno sostitutivo delle marche da bollo). Il certificato è soggetto all’imposta di bollo pari ad € 16,00 per ogni foglio (F24, codice tributo 1599, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo) e ai tributi speciali pari ad € 12,40 (F24, codice tributo 1538, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze). Nel caso in cui il certificato sia composto da più di una pagina sarà necessario corrispondere, su indicazione dell’Ufficio, ulteriori somme a titolo di tributi speciali (€ 0,62 per ogni pagina successiva alla prima).
Certificato unico debiti tributari: in quanto tempo si ottiene?
Il Certificato unico debiti tributari deve essere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente. Si tratta di un termine perentorio in grado di offrire sicurezza al contribuente in relazione all’ottenimento del documento.
La certificazione dell’esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda va rilasciata invece entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta perviene all’ufficio competente. In ogni caso, il mancato rilascio della certificazione entro il predetto termine ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Che cosa contiene il certificato?
Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, nonché per la sola compilazione del modello di certificazione in caso di cessione di azienda, avvalendosi di eventuali altri dati in proprio possesso, l’Ufficio certifica la sussistenza di carichi pendenti derivanti dagli atti notificati, specificando i relativi riferimenti normativi e, laddove presenti, numero identificativo, ente emittente, anno d’imposta, maggiore imposta, sanzioni (minima/massima per P.V.), data di notifica.
In caso di segnalazioni a carico del soggetto d’imposta, l’ufficio prima di rilasciare la certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, è tenuto a notificare il processo verbale di constatazione al fine di poterlo riportare nella certificazione stessa.
Certificato debiti tributari per imposte dirette e Iva
Il certificato carichi pendenti contiene l’indicazione dei seguenti atti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. In particolare si tratta dei seguenti:
- Processo verbale di constatazione;
- Atto di contestazione;
- Avviso di irrogazione sanzioni;
- Avviso di rettifica;
- Avviso di accertamento.
Sono inoltre da indicare quali carichi in essere le somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali e relativamente a partite Iva, anche confluite, delle quali il contribuente risulti essere stato titolare.
Certificato debiti tributari per imposta di registro, successione, donazione e altre imposte indirette
Il certificato carichi pendenti prevede l’indicazione dei seguenti atti relativi alle altre imposte indirette, come l’imposta di registro, l’imposta di successione o donazione, etc. In particolare si tratta dei seguenti atti:
- Avviso di rettifica;
- Avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione sanzioni;
- Ogni altro atto notificato già di competenza dell’Ufficio del registro.
Per gli atti relativi ai tributi già di competenza dell’ufficio del registro rientranti nella competenza territoriale di uffici diversi da quello che rilascia il certificato, l’attestazione viene rilasciata sulla base di quanto dichiarato dall’ufficio competente.
Nel caso in cui, per gli atti impugnabili, vi sia una controversia pendente, è indicato il grado di giudizio e l’eventuale avviso di liquidazione emesso nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata delle somme oggetto di giudizio. In presenza di più atti consequenziali viene indicato, quale carico pendente, l’ultimo atto a rilevanza esterna.
Esempio: |
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Processo verbale seguito dall’ emissione di successivo avviso di accertamento esecutivo. In tal caso, nel certificato deve essere riportato il numero identificativo dell’avviso di accertamento che è direttamente esecutivo ed il relativo importo. Altrimenti, in caso di emissione di un ruolo dopo l’accertamento deve essere riportato direttamente il numero identificativo della cartella di pagamento. |
Importi iscritti a ruolo
Anche in caso di importi iscritti a ruolo viene rilasciato il certificato dei debiti tributari. In questo caso, per le cartelle di pagamento, il carico pendente sussiste limitatamente ai debiti non ancora soddisfatti alla data di rilascio del certificato.
Qualora dai dati verificati risultino emessi documenti di prenotazione a ruolo occorre indicare, in relazione agli atti dai quali scaturiscono, il numero identificativo delle cartelle di pagamento o, se non ancora emesse, il numero identificativo dei fogli di prenotazione a ruolo.
Conclusioni e consulenza online
Come avrai capito per il contribuente conoscere ed avere una certificazione dei propri debiti tributari è importante. E’ pur vero che una verifica può essere effettuata guardando internamente al proprio “cassetto fiscale” dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e per i ruoli attraverso un estratto dal sito di Agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, quando si tratta di dover fornire un documento ufficiale a soggetti terzi sulla propria situazione fiscale il certificato unico diventa indispensabile. Oggi le modalità di richiesta di questo documento sono molto snelle e permettono l’ottenimento del certificato nei tempi richiesti. Tuttavia, se hai bisogno di aiuto nel capire la tua situazione fiscale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria puoi contattarci per una consulenza personalizzata. Ti aiuteremo a capire la tua situazione.
Fonti
Provvedimento del 25 giugno 2001 – Approvazione dei modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, nonché’ delle istruzioni per gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001)