Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate che cambia tutto: niente più criterio temporale per la tassazione dei bonus da lavoro estero, ma imponibilità in Italia in base alla residenza fiscale del lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente operato un significativo dietrofront nella tassazione dei bonus da lavoro estero con la risposta a interpello n. 199 del 4 agosto 2025. Questa decisione stravolge completamente l’approccio precedente e ha implicazioni fondamentali per tutti i lavoratori dipendenti che hanno percepito compensi all’estero e successivamente sono diventati residenti fiscali in Italia.
La nuova interpretazione stabilisce che i bonus maturati all’estero sono sempre imponibili in Italia se percepiti da soggetti residenti, indipendentemente dal periodo e dal luogo di maturazione. Questo cambiamento di rotta rappresenta una svolta decisiva che ogni contribuente e azienda deve conoscere per evitare pesanti sanzioni fiscali.
Indice degli argomenti
- La fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate
- La nuova interpretazione: la residenza fiscale al momento della percezione
- Il ruolo della convenzione Italia-Regno Unito
- L’estensione del principio ad altri istituti retributivi
- Implicazioni pratiche per aziende e dipendenti
- Gestione del credito d’imposta estero
- Strategie operative per la compliance
- Consulenza online fiscalità internazionale
- FAQ – domande frequenti
La fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate
La risposta a interpello n. 199/2025 nasce dall’analisi di un caso specifico che coinvolge un dipendente di una multinazionale tedesca con stabile organizzazione in Italia. Il lavoratore aveva prestato la propria attività nel Regno Unito fino a dicembre 2023, mantenendo la residenza fiscale estera, per poi trasferirsi in Italia nel 2024 e diventare residente fiscale italiano.
Il piano di incentivazione prevedeva l’erogazione di bonus cash pluriennali secondo questa tempistica:
- Febbraio 2024: bonus maturato nel triennio 2021-2023 (attività interamente svolta nel Regno Unito);
- Febbraio 2025: bonus maturato nel triennio 2022-2024 (due terzi attività estera, un terzo italiana);
- Febbraio 2026: bonus maturato nel triennio 2023-2025 (un terzo attività estera);
- Febbraio 2027: bonus maturato nel triennio 2024-2026 (attività interamente italiana).
L’interpretazione precedente ora superata
Con la precedente risposta n. 81/2025, l’Agenzia delle Entrate aveva adottato un approccio più favorevole ai contribuenti, stabilendo che i bonus maturati all’estero durante periodi di residenza estera dovessero essere tassati esclusivamente nello Stato estero, anche se percepiti dopo aver acquisito la residenza italiana.
Questa interpretazione sembrava seguire un principio di territorialità basato sul periodo di maturazione del reddito, offrendo maggiore certezza ai lavoratori internazionali nella pianificazione fiscale. Il bonus restava legato al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, prescindendo dalla residenza fiscale del lavoratore dipendente.
La nuova interpretazione: la residenza fiscale al momento della percezione
La risposta n. 199/2025 ribalta completamente l’orientamento precedente, stabilendo che il momento rilevante per la tassazione è quello della percezione del bonus, non quello della sua maturazione. Secondo questa nuova interpretazione:
- I bonus percepiti da residenti italiani sono sempre soggetti a tassazione in Italia;
- Non rileva che l’attività lavorativa sia stata svolta all’estero in periodi di residenza estera;
- La tassazione avviene secondo l’articolo 3 del TUIR che assoggetta i residenti a imposizione sui redditi ovunque prodotti.
Il ruolo della convenzione Italia-Regno Unito
L’Agenzia delle Entrate fa specifico riferimento all’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, sottolineando che:
- La tassazione concorrente si applica indipendentemente dal momento di pagamento del reddito;
- Il collegamento tra remunerazione e attività lavorativa resta determinante;
- Il Commentario OCSE al paragrafo 2.2 conferma che la tassazione nello Stato della fonte prescinde dal momento di percezione.
Questa interpretazione allinea l’Italia agli standard internazionali OCSE ma comporta un inasprimento del regime fiscale per i lavoratori internazionali.
L’estensione del principio ad altri istituti retributivi
La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate non si limita ai soli bonus cash pluriennali, ma trova applicazione sistematica a tutti gli istituti retributivi di natura differita collegati al rapporto di lavoro. Il principio della tassazione integrale dei residenti sui redditi ovunque prodotti si estende infatti a:
- TFR maturato all’estero da lavoratori che successivamente trasferiscono la residenza in Italia, con conseguente assoggettamento a tassazione italiana dell’intero ammontare percepito, indipendentemente dal periodo di maturazione estero. Le stock option e stock grant seguono la medesima logica: l’intero valore delle azioni o dei diritti di opzione viene tassato in Italia se il dipendente è residente al momento dell’esercizio o della assegnazione, anche quando il vesting period si sia svolto interamente all’estero;
- Anche i bonus sulla produttività e i premi di risultato maturati durante periodi di attività estera sono soggetti a tassazione piena in Italia se percepiti da soggetti divenuti residenti. Questa impostazione interessa pure le indennità di fine rapporto, i compensi per patti di non concorrenza e qualsiasi altra forma di retribuzione differita prevista dai contratti di lavoro internazionali.
L’Amministrazione finanziaria applica così in modo uniforme e sistematico il principio di territorialità basato sulla residenza al momento della percezione, eliminando ogni possibilità di esenzione parziale per i redditi maturati all’estero durante periodi di residenza estera.
Confronto con il precedente orientamento sulle stock options
La nuova interpretazione richiama espressamente la risposta n. 92/2009 dell’Agenzia delle Entrate relativa alle stock options. In quella occasione, l’Amministrazione aveva già stabilito che:
- L’intero valore delle azioni dovesse essere tassato in Italia se percepito da residenti;
- Non fosse possibile esentare la quota maturata all’estero durante la residenza estera;
- Il principio della tassazione integrale dei residenti non ammettesse eccezioni.
Questo precedente, che sembrava superato con l’interpretazione più favorevole del 2025, torna ora ad essere attuale e rappresenta la linea guida consolidata dell’Amministrazione finanziaria.
Implicazioni pratiche per aziende e dipendenti
Le stabili organizzazioni italiane e le aziende che erogano bonus a dipendenti ex-esteri devono ora adottare un approccio diverso. In particolare, si rende opportuno:
- Applicare ritenute d’acconto sull’intero ammontare dei bonus percepiti dai lavoratori residenti in Italia, anche se relativi ad annualità di maturazione con residenza e lavoro all’estero;
- Operare le ritenute anche sui bonus erogati da società estere del gruppo (probabilmente già tassati all’estero, vedi il citato art. 15, co. 1 della Convenzione con il Regno Unito);
- Provvedere agli obblighi di versamento e certificazione per tutti i compensi.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, per i bonus già erogati sulla base della precedente interpretazione, non si applicheranno sanzioni e interessi moratori secondo l’articolo 10 dello Statuto del Contribuente.
Gestione del credito d’imposta estero
I dipendenti residenti in Italia che subiscono doppia imposizione possono usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero. Tuttavia, questo meccanismo di compensazione:
- Richiede una gestione amministrativa complessa:
- Comporta anticipi di cassa significativi per il contribuente;
- Necessita di documentazione dettagliata delle imposte estere versate a titolo definitivo all’estero.
Strategie operative per la compliance
Le aziende con dipendenti soggetti a mobilità internazionale dovrebbero andare a rivedere i contratti di incentivazione per chiarire gli obblighi fiscali in caso di cambio di residenza, implementare sistemi di monitoraggio della residenza fiscale dei dipendenti beneficiari di piani pluriennali, e coordinare gli obblighi di ritenuta tra diverse giurisdizioni per evitare duplicazioni o omissioni.
Inoltre, i lavoratori che hanno percepito o percepiranno bonus da attività estere devono verificare la correttezza delle ritenute operate dai sostituti d’imposta italiani, raccogliere documentazione completa delle imposte pagate all’estero per il credito d’imposta, e valutare tempistiche ottimali per il trasferimento della residenza fiscale in relazione ai piani di incentivazione.
Consulenza online fiscalità internazionale
Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate sui bonus da lavoro estero richiede un approccio strategico personalizzato per ciascuna situazione. La complessità delle normative internazionali e la necessità di coordinare obblighi fiscali in più giurisdizioni rendono indispensabile un supporto professionale qualificato.
Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata che ti aiuti a navigare le nuove regole fiscali, ottimizzare la gestione dei crediti d’imposta esteri e garantire la piena compliance con gli obblighi tributari italiani e internazionali. La pianificazione fiscale preventiva è oggi più che mai essenziale per evitare costose sorprese in sede di accertamento.
FAQ – domande frequenti
Non si applicheranno sanzioni e interessi secondo lo Statuto del Contribuente, ma potrebbero essere richiesti versamenti integrativi.
Il credito d’imposta è limitato all’imposta italiana corrispondente al reddito estero e alle convenzioni specifiche di ciascun Paese.
Il calcolo deve basarsi sui periodi effettivi di prestazione lavorativa nei diversi Stati durante il vesting period.
Sì, i principi espressi hanno valenza generale per tutti i rapporti convenzionali basati sul Modello OCSE.