Beni inferiori a 516,46 euro: aspetti contabili e fiscali

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La disciplina fiscale dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro prevede la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.

I beni con costo unitario fino a 516,46 euro esiste una semplificazione fiscale che consente alle imprese di dedurre completamente il loro costo nell’anno di acquisto. Questo è quanto prevede l’art. 102, co. 5 del TUIR, in relazione ai c.d. “beni di modesto valore“. Questa disposizione è stata creata per alleggerire gli oneri amministrativi relativi a beni che, pur avendo durata pluriennale, incidono marginalmente sul quadro economico aziendale.

Di seguito andiamo ad analizzare i principali aspetti contabili e fiscali di questa disciplina.

Gli aspetti contabili

Sotto il profilo contabile l’OIC 16 non prevede una disciplina specifica per la contabilizzazione dei beni di modesto valore. Il Codice Civile richiede che i beni con utilità pluriennale, indipendentemente dal loro valore, siano classificati come immobilizzazioni e ammortizzati in base alla loro vita utile.

Pertanto, tali beni devono essere sottoposti ad ammortamento, ex art. 2426, co. 1, n. 2 del codice civile, in base al quale:

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa

Tuttavia, sul punto, deve essere tenuto in considerazione anche il principio generale di rilevanza introdotto dal D.Lgs. n. 139/15, per l’art. 2423, co. 4 del codice civile, per cui:

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

Pertanto, secondo questa disposizione è possibile valutare di non effettuare l’ammortamento dei beni di modesta entità imputandoli direttamente a conto economico. Restano salve situazioni particolari legate a fattispecie rilevanti in cui vengano acquistati volumi importanti di beni di modico valore a utilità pluriennale unitariamente considerati e di ammontare rilevante rispetto al bilancio della società.

Le soluzioni possibili

Possiamo schematizzare, dunque, che sotto il profilo contabile possiamo trovarci di fronte a più soluzioni applicabili. Si tratta delle seguenti:

  1. Iscrizione dei beni di importo inferiore a 516,46 euro, nell’attivo di stato patrimoniale con ammortamento nella misura del 100%. In questo modo, il bene viene trattato come un qualsiasi altro cespite ammortizzabile, ma con la possibilità di dedurre interamente il suo costo nell’esercizio di sostenimento;
  2. Rilevazione dei beni di importo inferiore a 516,46 euro, nell’attivo di stato patrimoniale ammortizzandoli in base alla loro vita utile residua. Soluzione maggiormente aderente ai principi contabili ed al codice civile;
  3. Imputazione del costo dei beni direttamente a conto economico valutati la voce di bilancio destinata ad accogliere il costo:
    • Voce B6 – costi per acquisti;
    • Voce B10 – ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Nella valutazione della scelta da applicare le imprese devono tenere conto della gestione del registro dei beni ammortizzabili, per la gestione di questi beni, con necessità di monitoraggio di stato ed utilizzo degli stessi. Tuttavia, il passaggio dallo stato patrimoniale appare sicuramente necessario, soprattutto in questi casi dove vi è un acquisto di volumi significativi di beni di modico valore.

Beni strumenti acquistati a più riprese

Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati a più riprese, con costo unitario non superiore a 516,46 euro (quindi fatturati separatamente) e facenti parte di un macchinario o impianto non possono essere spesati interamente nell’esercizio, in quanto vanno a formare il costo del bene a cui si riferiscono. Esempio singole componenti hardware pc del valore di 200 euro non essendo autonomamente utilizzabile deve essere ammortizzata unitamente al pc in quote annuali.

Ai fini della deducibilità integrale, il bene deve svolgere una funzione propria e non costituire parte integrante di un altro bene strumentale.

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, il riferimento è al citato art. 102 del TUIR. Tuttavia, la gestione fiscale deriva dalla scelta effettuata a livello civilistico in sede di registrazione del costo.

Nel caso in cui si adotti la soluzione con imputazione a stato patrimoniale ed ammortamento con aliquota al 100%, fiscalmente è possibile dedurre fiscalmente il costo nell’esercizio di sostenimento (ex art. 102, co. 5 del TUIR).

Per la soluzione legata all’ammortamento da effettuare durante la vita utile residua non è possibile recuperare fiscalmente l’intero costo nell’esercizio di sostenimento. Questo, in quanto la deduzione fiscale deve avvenire per le singole quote di ammortamento (ex art. 102, co. 1 e 2 del TUIR), mediante applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988.

Per la soluzione legata alla rilevazione contabile dei costi direttamente a conto economico, anche in questo caso è possibile dedurre fiscalmente il costo nell’esercizio di sostenimento. Se la contabilizzazione avviene con la voce B6 (costi per acquisti), per il principio di derivazione rafforzata; mentre, se classificati nella voce B10 (ammortamento delle immobilizzazioni materiali), mediante l’applicazione dell’art. 102, co. 5 del TUIR.

Imprese in contabilità semplificata

Le imprese che applicano la “contabilità semplificata” possono seguire una procedura ancora più snella. In questo caso è possibile dedurre direttamente il costo del bene nel periodo in cui la spesa è sostenuta. Il tutto, senza la necessità di iscrivere il bene nel registro dei beni ammortizzabili.

Esempio pratico con ammortamento dei beni inferiori a 516,46 euro

Ipotizziamo il caso di una società che effettua l’acquisto di attrezzature commerciali per il valore di 400 euro oltre Iva. Di seguito le registrazioni contabili da effettuare:

DescrizioneDareAvere
Attrezzature commerciali400
Iva a credito88
Debiti vs fornitori488

Deve essere effettuata l’iscrizione dei beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali, nel registro dei beni ammortizzabili.

Soluzione con ammortamento dei beni al 100%

Al termine dell’esercizio è necessario effettuare l’ammortamento dell’intero valore del bene nell’esercizio utilizzando il coefficiente del 100%

DescrizioneDareAvere
Amm.to attrezzature400
F.do amm.to attrezzature400

Soluzione con ammortamento pluriennale del bene

Al termine dell’esercizio è necessario procedere all’ammortamento dell’intero valore del bene nell’esercizio con il coefficiente del D.M. 31 dicembre 1988 (coefficiente 10%)

DescrizioneDareAvere
Amm.to attrezzature40
F.do amm.to attrezzature40

Esempio pratico con imputazione diretta dei beni di modico valore a conto economico

Ipotizziamo che la stessa società effettui lo stesso acquisto di attrezzature commerciali per il valore di 400 euro oltre Iva. In questo caso si sceglie di imputare direttamente il costo a conto economico. La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

DescrizioneDareAvere
Attrezzature commerciali400
Iva a credito88
Debiti vs fornitori488

L’imputazione diretta a conto economico non richiede l’iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili.

Posizione della giurisprudenza

Sul punto, deve essere segnalata la posizione della Cassazione n. 14042/2011, sulla lettera dell’art. 102 comma 5 del TUIR e la relativa ratio, che appare intuitivamente individuabile nella finalità di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed i controlli degli Uffici in merito alla deduzione di spese di piccolo importo. Disposizione che induce a ritenere integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute (e non assoggettate ad ammortamento pluriennale) le spese di acquisizione di tutti i beni, di valore inferiore a 516,46 euro, dotati di specifica ed autonoma oggettiva individualità, ancorché funzionalmente strumentali all’utilizzazione di altro bene. Vedasi anche la Circolare n. 27/E/05 dell’Agenzia delle Entrate.

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