I beni strumentali sono tutte quelle risorse idonee ad esser impiegate nel processo di produzione di un reddito autonomo. Sono quindi strumenti impiegati per un’attività professionale o di impresa. Recentemente, la Corte di Cassazione ha offerto una chiara definizione di beni strumentali. Nella sentenza n. 3249 del 2020, si è occupata di stabilire cosa sono i beni strumentali.

Questi si definiscono tali quando hanno, quale unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. Quindi un bene strumentale è essenzialmente uno strumento idoneo ad esser impiegato nel processo di produzione di un reddito autonomo, rispetto a quello del complesso aziendale, in cui si inseriscono. E’ possibile dedurre la spesa per un bene strumentale, con il limite annuo di 516,46 euro. Tuttavia, ove sia superata predetta soglia, si ricorre al meccanismo dell’ammortamento.

L’ammortamento è un sistema che consente all’impresa di dividere in quote il valore di un bene strumentale. In tal modo sarà poi possibile imputare ognuna di queste a un esercizio diverso. Ciò consente di ottenere la deduzione dalla base imponibile delle quote.

Tramite, il processo di ammortamento del bene si consente, dunque, di distribuire il costo dei fattori produttivi pluriennali.

Il legislatore ha, inoltre, di recente introdotto anche uno strumento per agevolare l’acquisto di predetti beni. La  Legge di Bilancio 2022 ha reintrodotto la c.d. Nuova Sabatini. Quest’ultima prevede una quota di agevolazione, che si sostanzia in un contributo statale concesso per i finanziamenti relativi ad investimenti in beni strumentali, che torna ad essere erogata in quote annuali.

Vediamo cosa c’è da sapere sui beni strumentali. Dopo aver spiegato cosa siano, ci soffermeremo in particolare circa l’ammortamento e l’agevolazione statale, che viene erogata grazie alla c.d. Nuova Sabatini.

Definizione di beni strumentali

Una definizione di beni strumentali è stata recentemente offerta dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3249 del 2020, la quale appunto si è occupata di stabilire cosa sono i beni strumentali.

Questi si definiscono tali quando hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività imprenditoriali. Quindi un bene strumentale è essenzialmente uno strumento idoneo ad esser impiegato nel processo di produzione di un reddito autonomo, rispetto a quello del complesso aziendale, in cui si inseriscono.

Essi hanno caratteristiche tali per cui gli immobili possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa e possono essere utilizzati per altre finalità solo a seguito di radicali trasformazioni, ovvero dalla destinazione loro impressa.

Tale particolare natura deve esser poi oggetto di attenta valutazione. In specie, la Cassazione ha affermato che non è sufficiente una valutazione in astratto. Ad esempio, un macchinario può esser considerato un bene strumentale, ma avere un impiego differente da quello dell’attività di impresa.

Dunque, è necessario andare a verificare in concreto, con riferimento all’oggetto dell’attività imprenditoriale, con apposito accertamento, quali funzioni vengono programmate ed esercitate, mediante l’ausilio del predetto.

Il riconoscimento di tale natura del bene presuppone la prova da parte del contribuente della funzione strumentale del bene medesimo in rapporto all’attività dell’azienda, nel caso in cui si alleghi la natura strumentale dell’immobile in ragione delle sue caratteristiche. Infatti, conclude la Suprema Corte, che non può sussistente una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa (Cass. 3249/2020).

Esempi

Dopo aver offerto una sintetica definizione, possiamo ora fare alcuni esempi proprio per capire di cosa stiamo trattando. Infatti, tra i beni strumentali più comuni, ad esempio, troviamo l’automobile, un bene indispensabile per la stragrande maggioranza degli autonomi. In genere, le imprese impiegano anche  computer e  smartphone. Questi sicuramente  costituiscono un ausilio di cui non è impossibile fare a meno, soprattutto al giorno d’oggi, per tenersi in contatto con clienti, colleghi e fornitori.

La lista degli articoli che rientrano nella fattispecie dei beni strumentali non si esaurisce, di certo, qui. E’ una categoria che, invero, varia a seconda dell’attività che viene normalmente svolta, in quanto si sostanzia in strumenti di lavoro. Quindi sono beni strumentali le attrezzature da studio e ufficio, o i macchinari utilizzati dal medico o la fotocopiatrice per un avvocato, oppure gli utensili ed arredamento (scrivania, sedie).

Il termine strumentali deriva, dunque, proprio da questo aspetto, ossia dall’impiego che si fa del bene, che è quindi fondamentale per l’esercizio dell’attività. E’ altresì possibile dedurre le spese per acquisto di beni strumentali. Per l’anno di riferimento, è possibile dedurre fino ad un limite massimo pari a 516,46 euro. Di conseguenza, per gli articoli il cui costo è superiore alla suddetta cifra, è necessaria una procedura particolare, chiamata ammortamento.

Ammortamento di beni strumentali

Come affermato nel paragrafo precedente a dedurre la spesa per un bene strumentale, con il limite annuo di 516,46 euro. Tuttavia, ove sia superata predetta soglia, si ricorre al meccanismo dell’ammortamento.

L’ammortamento è un sistema che consente all’impresa di dividere in quote il valore di un bene strumentale. In tal modo sarà poi possibile imputare ognuna di queste a un esercizio diverso. Ciò consente di ottenere la deduzione dalla base imponibile delle quote. Tramite, il processo di ammortamento del bene si consente, dunque, di distribuire il costo dei fattori produttivi pluriennali.

La disciplina normativa

La disciplina dell’ammortamento prevede due momenti, uno civilistico, l’altro pubblicistico-fiscale. In primo luogo, infatti, è necessario provvedere ad un ammortamento civilistico. Con ciò si intende che si deve procedere alla redazione nel bilancio del bene da ammortizzare.

Dopodiché, segue la procedura di deduzione, secondo la disciplina degli articoli 102, 102-bis, 103 e 108 del TUIR.

I primi due commi dell’articolo 102 offrono già due spunti di riflessione:

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

La norma evidenzia come questa procedura sia nata prevalentemente per i beni strumentali, anche immateriali, secondo quanto disposto dall’art. 103. La legge dispone poi che si tenga conto anche del deperimento fisico e dell’obsolescenza ai fini dell’operazione di ammortamento.

L’imprenditore non è poi del tutto libero di determinare le quote. Il TUIR infatti impone che sia rispettato almeno un massimo della quota. E’ quindi previsto un tetto, oltre c’è un eccesso non deducibile.

Questo processo provoca una differenza tra il valore di bilancio e il valore fiscale del bene. Infatti, per calcolare il primo occorre sottrarre dal valore d’acquisto anche la quota indeducibile, o la differenza tra il massimo previsto dal decreto e la quota stabilita dall’impresa. Per quanto riguarda il secondo caso occorre considerare solo la quota dedotta dall’impresa.

Per stabilire la percentuale deducibile si tiene in considerazione sia il bene che l’impresa. L’articolo 102-bis del TUIR stabilisce alcune norme per l’ammortamento riguardante la distribuzione, la gestione e il trasporto di gas e energia elettrica rimandando ai decreti legislativi 164/2000 e 79/1999 (che, a loro volta, attuano rispettivamente le direttive europee 98/30 e 96/92), ai tariffai per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e, in via residuale, all’articolo precedente.

Modifiche normative

Nel tempo la disciplina dell’ammortamento ha subito alcune importanti modifiche. In primo luogo, la legge di Bilancio 2016 ha stabilito che i costi dei cespiti, cioè quei beni dell’impresa che, pur non generando reddito, costituiscono un valore, possono essere portati al 40%, aumentando notevolmente le quote (si parla di super-ammortamento). La norma è stata confermata nel 2017 e ancora nel 2018, abbassando la quota al 30%.

Il D.L. n. 34/2019 ha confermato il super ammortamento limitatamente al 2019 con le norme già previste per il 2018.

La Legge di Bilancio 2019 ha invece introdotto il cd. iper-ammortamento. Quest’ultimo è lo strumento con il quale è possibile maggiorare i costi di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico. Si agevolano così i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A alla legge di bilancio 2017.

Beni strumentali e Nuova Sabatini

Oltre alle deduzioni fiscali, è possibile ottenere anche delle agevolazioni nell’acquisto stesso dei beni strumentali. In particolare, proprio di recente è stata introdotta la c.d. Nuova Sabatini. Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico è recentemente intervenuto con una circolare n. 696 del 17 marzo 2022 per fornire alcune istruzioni operative concernenti le modifiche introdotte dall’art.1 comma 48 della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022). La norma in questione ha ripristinato l’erogazione di quote annuali, un contributo che prende il nome di “Nuova Sabatini”, come prevista all’art.2 comma 4 del DL 69/2013.

L’agevolazione

La misura Beni strumentaliNuova Sabatini, è l’agevolazione, che viene direttamente gestita dal Ministero dello sviluppo economico e rivolta alle PMI per sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware e software e tecnologie digitali. Infatti, essa è in genere stanziata per l’acquisto di:

  • nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”,
  • attrezzature industriali e commerciali
  • altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità)
  • a software e tecnologie digitali.

Invece, non è possibile finanziare con la Sabatini l’acquisto di terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

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