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Quali sono le attività finanziarie estere da dichiarare?

Fiscalità InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWQuali sono le attività finanziarie estere da dichiarare?

Quali sono, all'interno della normativa sul c.d. "monitoraggio fiscale", le attività finanziarie suscettibili di produrre reddito in Italia? A quali condizioni gli investimenti finanziari esteri comportano l'obbligo di compilazione del quadro RW?

L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/90 impone a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia di indicare, nella dichiarazione dei redditi (all’interno del quadro RW), gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, detenuti nel periodo di imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tale adempimento, inoltre, deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

In caso di inadempimento di questo obbligo, l’art. 5 del decreto richiamato, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Queste sanzioni sono raddoppiate (dal 6% al 30%), nell’ipotesi in cui gli investimenti o le attività finanziarie, oggetto di dichiarazione, siano detenuti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata. In questo contributo andiamo a vedere quali sono gli investimenti finanziari suscettibili di produrre reddito in Italia da dichiarare ai fini del monitoraggio fiscale e/o del pagamento dell’IVAFE.

L’Italia partecipa al CRS (Common Reporting Standard), uno standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, che facilita la condivisione di dati tra le autorità fiscali di diversi paesi per combattere l’evasione fiscale internazionale.

Quali le attività finanziarie (investimenti) estere suscettibili di produrre reddito in Italia?

L’obiettivo di questo contributo è quello di andare a capire, nell’ambito del c.d. monitoraggio fiscale, a quali condizioni la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria comporti l’obbligo di compilazione del quadro RW. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/90 l’obbligo dichiarativo è previsto in caso di detenzione di: “investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia“, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Affinché sorga l’obbligo di segnalazione non è sufficiente la mera detenzione di investimenti all’estero, ovvero di attività estere, ma è necessario che questi investimenti ed attività debbano essere suscettibili di produrre reddito in Italia. Questo è quanto previsto anche dalla Risoluzione n. 172/E/2009.

Con maggiore dettaglio la Circolare n. 9/E/2002 (§ 1.1) in cui si è affermato che tutti gli investimenti all’estero, nonché le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono essere indicati nel quadro RW, anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi purché siano suscettibili di produrli. Ne consegue che l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW è escluso nell’ipotesi in cui il bene oggetto di investimento, avuto riguardo alle concrete modalità di utilizzo, non è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.

Quindi, ad esempio, il contribuente deve sicuramente dichiarare, i valori mobiliari (obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, etc), o le partecipazioni sociali detenute all’estero, in quanto tali attività finanziarie, per loro natura, sono sempre suscettibili di produrre redditi (sotto forma di interessi o dividendi). Sostanzialmente, per attività estere di natura finanziaria si intende:

“tutte le attività finanziarie e gli strumenti finanziari da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera”

Il monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere si basa su sui seguenti investimenti, se detenuti all’estero:

  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
  • Obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
  • Titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;
  • Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote OICR);
  • Valute estere (comprese le criptovalute);
  • Conti depositi conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. Ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi;
  • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. Tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • Diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

La presenza di queste attività finanziarie da parte del contribuente determina un obbligo di monitoraggio fiscale. Sostanzialmente significa che vi è obbligo di segnalazione dell’attività finanziaria nel quadro RW del modello Redditi P.F. Da questa indicazione, poi potrebbe scaturire l’obbligo di pagamento dell’IVAFE. Vediamo, quindi, come inserire le attività finanziarie estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere – IVAFE

L’IVAFE è l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estera. Si tratta di una imposta patrimoniale calcolata sul valore delle attività detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Classico caso è quello di un soggetto che detiene il proprio risparmio all’estero in un conto corrente. L’IVAFE è l’imposta patrimoniale dello 0,2% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero. Essa deve essere liquidata all’interno del quadro RW (monitoraggio fiscale). In origine, l’imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti. A partire dal primo gennaio 2020, invece, essa risulta dovuta anche:

  • Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • Dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Inoltre, al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, l’art. 134 del D.L. n. 34/2020 ha modificato l’art. 19 co. 20 del D.L. n. 201/2011 stabilendo:

  • La misura fissa di 100,00 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • La misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in misura pari a 14.000 euro come previsto per l’imposta di bollo.

Casi di esonero dalla compilazione del quadro RW

Sono previsti alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, descritti dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti esonerati dal monitoraggio fiscale sono comunque tenuti alla compilazione del quadro RW per il calcolo di IVIE e IVAFE, ove ne ricorrano i presupposti.

Esoneri soggettivi

Sono esonerati dal monitoraggio fiscale:

  • Società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici);
  • Enti commerciali;
  • Enti pubblici e altri soggetti di cui all’art. 74 comma 1 del DPR n. 917/86;
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6 del D.L. n. 351/2001. Forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo ex art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005;
  • Persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (es: Onu, Nato). Persone la cui residenza fiscale in Italia sia determinata (in deroga agli ordinari criteri del DPR n. 917/86) in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero è limitato al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero e vale anche per le attività patrimoniali e finanziarie detenute in Stati esteri diversi da quello in cui si svolge attività lavorativa;
  • Persone fisiche che lavorano in via continuativa in zone di frontiera e Paesi limitrofi. Questo limitatamente alle attività patrimoniali e finanziarie detenute nei Paesi in cui lavorano e al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero.

Esoneri oggettivi

La circolare n. 38/E/2013 ha specificato che, in base a quanto previsto dal nuovo art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge n. 97/2013, non occorre dichiarare nel quadro RW:

  • Le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari finanziari residenti;
  • I contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari residenti (come controparte o mandatari della controparte);
  • Le attività patrimoniali e finanziarie i cui redditi sono riscossi tramite intermediari finanziari residenti.

Tali esoneri sono validi a condizione però che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti. La Circolare n. 38/E/2013 fa riferimento a tal proposito anche alla nuova ritenuta sui bonifici esteri, che è stata in seguito abrogata dal DL n 66/2014. Si può notare come (a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente all’entrata in vigore della Legge n 97/2013) ai fini dell’esonero dalla compilazione del quadro RW

non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle  attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinata anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi

Circolare n. 38/E/2013 pag. 53

La presenza di intermediari finanziari residenti

Vi sono, inoltre, alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW per l’intervento di intermediari finanziari residenti in Italia. Si tratta di esoneri riguardanti:

  • Le attività patrimoniali o finanziarie che non hanno prodotto reddito o sono infruttiferea condizione che siano state affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti. Anche in assenza di opzione per i regimi di risparmio gestito o amministrato, purché non si tratti di una prestazione occasionale ma ci sia l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’incarico di regolare tutti i flussi finanziari relativi all’investimento, al disinvestimento e al pagamento dei relativi proventi. In caso contrario (come si è visto in precedenza) il contribuente dovrà comunque dichiarare nel quadro RW le attività estere, anche se non hanno prodotto reddito imponibile o sono infruttifere;
  • I beni di cui il contribuente è titolare effettivo. Questo se la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica tramite cui ha acquisito tale status è amministrata o gestita da intermediari finanziari residenti in Italia;
  • I beni di natura patrimoniale e finanziaria oggetto di rimpatrio fisico o giuridico in base all’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009. Purché siano detenuti in Italia o amministrati/gestiti tramite un intermediario residente.

Oltre alle ipotesi di intervento di intermediari finanziari residenti (che rappresentano la principale casistica di esonero oggettivo), la Circolare n. 38/E/2013 ha poi individuato ulteriori casi in cui non va compilato il quadro RW:

  • Applicazione dell’imposta sostitutiva opzionale ex art. 26-ter del DPR n. 600/1973 da parte di imprese di assicurazioni estere;
  • Somme versate per obbligo di legge o in base a contratti collettivi nazionali (con esclusione quindi degli accordi individuali) a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Investimenti esteri senza IVAFE

L’articolo 9 della Legge  n.161/2014 ha modificato la base imponibile dell’IVAFE. La modifica è avvenuta sostituendo nell’articolo 19, comma 18 del D.L. n. 201/2011, la locuzione “attività finanziarie”, con il riferimento ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all’estero, con la più specifica “prodotti finanziari“. Conseguentemente, a decorrere dal 2014 l’IVAFE non deve applicarsi sulle quote di società a responsabilità limitata.  Cui devono essere aggiunte le altre attività che non scontano imposta di bollo in Italia. Ad esempio:

  • Finanziamenti;
  • Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • Quote di società di persone;
  • Valute estere;
  • Metalli preziosi;
  • Aazioni od obbligazioni non depositate in banca

Le attività finanziarie che non scontano l’IVAFE devono essere indicate nel quadro RW, assolvendo così l’obbligo della Legge n.  167/1990. Tuttavia, esser non verranno comprese nella base imponibile dell’imposta patrimoniale. Allo scopo deve essere barrata la colonna 20 del quadro (“solo monitoraggio”) dei righi da RW1 a RW5.

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