L’assegno unico e universale per i figli è una misura introdotta in Italia per semplificare e potenziare il sostegno economico alle famiglie con figli a carico. Operativo dal 1° luglio 2021, l’assegno ha sostituito diverse forme di aiuto precedenti, come le detrazioni fiscali per figli a carico e gli assegni familiari, unificando il sistema in un’unica erogazione mensile.
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Cos’è l’assegno unico e universale?
L’assegno unico è un contributo economico mensile destinato a tutte le famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di età. L’importo dell’assegno varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, garantendo un sostegno maggiore alle famiglie con redditi più bassi.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l’assegno è riconosciuto se il giovane frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolge un tirocinio con reddito inferiore a 8.000 euro annui, è registrato come disoccupato in cerca di lavoro o partecipa al servizio civile universale.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio successivo al secondo, per madri di età inferiore a 21 anni e per figli con disabilità, con importi graduati in base alla condizione di disabilità. L’assegno è compatibile con l’assegno di inclusione (o Reddito di Cittadinanza in precedenza) e non concorre alla formazione del reddito imponibile (contributo esente da tassazione).
Per accedere all’assegno unico, è necessario presentare una domanda all’INPS, direttamente online o tramite patronati, indicando l’ISEE per determinare l’importo spettante. In assenza di ISEE, viene erogato l’importo minimo previsto.
Requisiti da rispettare
L’erogazione del contributo avviene nel rispetto di specifici requisiti previsti sia per i genitori che per i figli. Per capire a chi spetta questo contributo è necessario verificare i requisiti seguenti.
Requisiti per i genitori
Per accedere all’assegno unico, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
- Residenza: Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadino extra-UE in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso per motivi di lavoro o ricerca di almeno sei mesi;
- Residenza e domicilio in Italia: Il richiedente deve risiedere in Italia ed essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito in Italia (IRPEF);
- Contributi fiscali e continuità: È richiesta la residenza continuativa in Italia per almeno due anni (anche non continuativi) o un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi.
I soggetti non residenti Schumacher
I soggetti “non residenti Schumacher” sono non residenti in Italia ma che producono reddito in Italia per almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo. Questa categoria di soggetti, non può beneficiare dell’assegno unico per i figli, in quanto non vi è residenza fiscale in Italia del soggetto.
Per approfondire: Assegno unico figli: stop con residenza fiscale estera.
Requisiti per i figli
L’assegno spetta per i figli a carico, con condizioni diverse in base all’età:
- Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
- Alla scuola (pubblica o privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- A un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale) cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di tre o quattro anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico);
- A percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- A Istituti Tecnici Superiori (ITS) di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
- A un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento;
- Titolari di un contratto di apprendistato o tirocinio.
- Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
I figli considerati a carico
I figli a carico sono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, nel quale è presente il beneficiario della prestazione. In caso di figli residenti all’estero, non convivendo con il richiedente, non fanno parte dello suo stesso nucleo familiare ai fini ISEE. Pertanto, per questo motivo, sono irrilevanti ai fini dell’assegno unico.
Importo e calcolo
L’importo dell’assegno unico varia in base all’ISEE della famiglia, con l’obiettivo di garantire un maggiore sostegno a chi ha redditi più bassi. L’erogazione ha un importo che va dai 57 euro ai 199,40 euro mensili per ogni figlio minorenne. Per i figli dai 18 ai 21 anni l’ammontare va dai 28,5 euro ai 96,9 euro. L’importo è variabile, ovvero varia in base all’ISEE del nucleo familiare e all’età del figlio ad eccezione per i figli disabili in cui non c’è limite di età. Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.
Per quanto riguarda le maggiorazioni abbiamo i seguenti importi:
- Famiglie con più di 2 figli;
- Presenza nel nucleo familiare di figli disabili senza limiti di età (disabilità grave e media);
- Età inferiore a 21 anni della madre;
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, che si applica anche ai nuclei vedovili e per minori orfani di un genitore.
Tabella: importo assegno unico e universale figli
L’Inps ha pubblicato il messaggio numero 572 del 08-02-2024 contenente le tabelle dell’assegno unico e universale contenente gli importi dovuti, in modo che ogni famiglia possa determinare l’ammontare del proprio assegno unico. Di seguito alcune tabelle riassuntive.
Tabella importo ordinario
Fasce | ISEE fino a € 17.090,61 | ISEE oltre € 45.574,96 |
---|---|---|
Assegno per figli minori e disabili | 199,4 | 57 |
Assegno figli tra 18 e 20 anni | 96,9 | 28,5 |
Tabella importi delle maggiorazioni
Maggiorazioni | ISEE fino a € 17.090,61 | ISEE oltre € 45.574,96 |
---|---|---|
Figli ulteriori al secondo | 96,9 | 17,1 |
Figli non autosufficienti età < 21 anni | 119,6 | 119,6 |
Figli con disabilità grave età < 21 anni | 108,2 | 108,2 |
Figli con madre età < 21 anni | 22,8 | 22,8 |
Per approfondire: Ricalcolo assegno unico: chi dovrà restituirne una parte.
Esempio di calcolo
Consideriamo una famiglia con:
- ISEE pari a € 20.000.
- 3 figli: 2 minorenni e 1 maggiorenne.
- Importo base:
- Per i 2 figli minorenni: € 184,6 x 2 = € 369,2.
- Per il figlio maggiorenne: € 89,8.
- Maggiorazione per figlio successivo al secondo:
- € 88,5 per il terzo figlio.
Totale mensile: € 369,2 + € 89,8 + € 88,5 = € 547,5.
Presentazione della domanda
La domanda per l’assegno unico e universale deve essere presentata annualmente all’INPS. È possibile farlo attraverso diverse modalità, a seconda delle preferenze del richiedente:
- Online sul portale INPS: Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile compilare la domanda direttamente sul sito dell’Istituto;
- Tramite patronati o intermediari autorizzati: È possibile richiedere assistenza gratuita per la compilazione e l’invio della domanda;
- Call center INPS: Contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile).
La domanda deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Di seguito un Video tutorial da parte dell’INPS su come presentare la domanda:
Riconoscimento dell’assegno ai genitori separati
L’assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori separati possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei casi sopra riportati, il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’assegno al 100%.
Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
Scadenze e decorrenza
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Tuttavia, per avere diritto agli arretrati, è necessario presentarla entro il 30 giugno per ottenere l’assegno spettante a partire dal mese di gennaio dello stesso anno. Se la domanda viene inoltrata successivamente, l’assegno sarà riconosciuto solo a partire dal mese successivo alla presentazione.
Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito il al minore. Con la prima mensilità di assegno verranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
Documenti richiesti
Per la corretta compilazione della domanda, è importante avere a disposizione i seguenti documenti:
- ISEE aggiornato: Non obbligatorio, ma necessario per ottenere l’importo commisurato alla situazione economica familiare. Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’assegno è calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. Se successivamente l’ISEE viene elaborato, automaticamente, gli importi erogati saranno calcolati in base all’indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
- Codice fiscale: Del richiedente, dei figli e dell’altro genitore (se presente);
- Dati relativi alla residenza: Inclusi eventuali permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE.
Calendario dei pagamenti
L’INPS gestisce l’erogazione dell’assegno unico e universale per i figli con un calendario di pagamenti mensile. I tempi di accredito possono variare in base a specifici fattori, come la data di presentazione della domanda e la presenza di eventuali aggiornamenti dell’ISEE. Le tempistiche generali sono le seguenti:
- Domande già approvate: Per chi ha già presentato la domanda ed è in regola con l’ISEE, i pagamenti vengono generalmente effettuati tra il 15° e il 20° giorno di ogni mese;
- Domande con integrazioni o modifiche: Se ci sono stati aggiornamenti all’ISEE o modifiche alla domanda (es. variazione del nucleo familiare), i tempi di pagamento possono slittare verso la fine del mese;
- Domande presentate in corso d’anno: Per le richieste inoltrate in mesi successivi a gennaio, il primo pagamento avviene nel mese successivo alla presentazione della domanda, comprensivo di eventuali arretrati spettanti da gennaio, purché la domanda sia stata inoltrata entro il 30 giugno.
Erogazione dell’assegno
Il contributo viene accreditato mensilmente sul conto corrente, libretto postale, carta prepagata con IBAN o tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane. Il metodo di pagamento deve essere indicato al momento della domanda. L’importante è che i conti correnti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%). Se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, devono essere indicati entrambi gli Iban dei genitori. Se il figlio è maggiorenne può essere inserito l’Iban del figlio (anche cointestato) se ha presentato lui la domanda.
Monitoraggio dei pagamenti
Gli utenti possono controllare lo stato dei pagamenti attraverso:
- Area riservata INPS: Sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino“;
- App INPS Mobile: Consultazione rapida dello stato delle erogazioni;
- Contact Center INPS: Per chiarimenti sui pagamenti mancanti o ritardi.