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Assegno temporaneo: proroga per gli arretrati

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L’INPS, con il messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, ha comunicato la proroga dei termini per chiedere l’assegno temporaneo per i figli ottenendo anche gli arretrati di luglio, agosto e settembre. L’INPS ha comunicato che il termine di presentazione delle domande per beneficiare delle mensilità arretrate dell’Assegno temporaneo per i figli minori, previsto il 30 settembre 2021, è stato prorogato al 31 ottobre 2021.

Se si farà richiesta per l’agevolazione entro la fine di ottobre, saranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre coloro che presenteranno la domanda negli ultimi due mesi dell’anno riceveranno solo i corrispettivi di novembre e dicembre.

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria erogata dall’INPSdal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. L’assegno temporaneo è finalizzato a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, ed è stata adottato in attesa dell’attuazione dell’assegno unico per i figli, il quale prenderà avvio da gennaio 2022.

L’importo dell’assegno mensile varia in base al numero dei figli minori e all’ISEE. Con ISEE fino a 7.000 euro spettano 167,5 euro per ogni figlio (in caso di nuclei di uno o due figli), oppure 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.

Si chiama assegno temporaneo in quanto è previsto da luglio fino a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.

Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.


Cos’è l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo per i figli è una misura  di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. E’ riservato alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Le famiglie riceveranno un assegno mensile per figlio fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità. 

La misura riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’ assegno unico.

Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, il termine del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021. Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni: “Assegno temporaneo per i figli: come funziona, quando scade?”

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