Come annullare lo Scontrino Elettronico? Quale la procedura da seguire? Quali le eventuali sanzioni legate alla mancata o non corretta emissione dello Scontrino Elettronico? Di seguito tutte le informazioni utili riguardanti il documento commerciale (ex scontrino fiscale).
L’emissione dello Scontrino Elettronico ha l’obiettivo di certificare il corrispettivo percepito da un commerciante nell’esercizio della sua attività. In linea generale, infatti, l’emissione dello Scontrino Elettronico o ricevuta fiscale riguarda le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della Fattura (in formato cartaceo o elettronico).
Il documento commerciale (Scontrino Elettronico) deve essere emesso dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi assimilati (bar, farmacie, ristoranti, parrucchieri, alberghi, etc), per certificare i corrispettivi percepiti giornalmente. Alla chiusura di ogni operazione di vendita il commerciante è obbligato ad emettere un regolare documento commerciale (Scontrino Elettronico).
In questo contributo andremo ad analizzare prima i soggetti tenuti all’emissione dello Scontrino Elettronico i suoi elementi essenziali per poi andare ad affrontare le possibili soluzioni in caso di errori nell’emissione dello scontrino, fino ad arrivare alla possibilità di annullare lo Scontrino Elettronico.
Indice degli Argomenti
- Soggetti tenuti all’emissione dello Scontrino Elettronico
- Contenuto dello Scontrino Elettronico
- Termini di emissione dello Scontrino Elettronico
- Emettere ed annullare lo Scontrino Elettronico
- La chiusura giornaliera di cassa
- Sanzioni per mancata emissione dello Scontrino Elettronico
- Scontrino Elettronico: conclusioni e servizio di consulenza
Soggetti tenuti all’emissione dello Scontrino Elettronico
Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/72 l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi riguarda i soggetti passivi Iva che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non è richiesta dal cliente).
Si tratta dei soggetti che svolgono attività di:
- Commercio al minuto – Soggetti che effettuato cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante. Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore di apertura, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalle qualità del soggetto cedente;
- Soggetti assimilati al commercio al minuto – Si tratta di coloro che effettuano le seguenti operazioni:
- prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.
Contenuto dello Scontrino Elettronico
Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:
- Ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell’emittente;
- Numero di partita Iva dell’emittente;
- Dati contabili;
- Corrispettivi parziali;
- Eventuali sconti o rettifiche;
- Eventuali subtotali;
- Eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;
- Totale dovuto, preceduto dalla dicitura “Totale” che deve essere eseguita con particolare evidenza grafica;
- Data, ora di emissione e numero progressivo;
- Logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio.
Termini di emissione dello Scontrino Elettronico
Lo Scontrino Elettronico deve essere emesso, rispettando le seguenti tempistiche:
- Per le prestazioni di servizi – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte;
- Per le cessioni di beni – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento.
Questo significa che possono verificarsi situazioni in cui non vi è corrispondenza tra consegna del bene e pagamento del corrispettivo. Su queste casistiche deve essere prestata particolare attenzione, ricordando di seguire sempre quanto indicato in precedenza il relazione alla tempistica di emissione del documento.
Emettere ed annullare lo Scontrino Elettronico
Da un punto di vista operativo, lo Scontrino Elettronico viene emesso dall’operatore addetto al registratore di cassa elettronico, che si occupa dell’incasso del corrispettivo derivante dall’operazione di vendita.
Specialmente tra i commercianti al minuto, considerata la numerosità quotidiana delle operazioni soggette ad emissione dello Scontrino Elettronico, può accadere che l’addetto all’incasso commetta degli errori, ed emetta uno Scontrino Elettronico sbagliato.
Classico caso è quello dello scontrino che viene emesso per un importo diverso (sia in aumento che in diminuzione) da quello effettivo dell’operazione, per la quale ha ricevuto il corrispettivo. In questi casi, viene a crearsi una differenza tra quanto incassato e quanto certificato dallo scontrino fiscale, nel registro di chiusura giornaliero.
Come rimediare a questi errori? come è possibile annullare lo scontrino fiscale già emesso?
In caso di errata compilazione dello Scontrino Elettronico, è opportuno provvedere a porvi rimedio, senza doversi accollare ingiustamente le imposte dovute sull’importo sbagliato, anche senza rischiare di incorrere in sanzioni. In particolare nella pratica quotidiana dei commercianti possono verificarsi tre diverse fattispecie che richiedono la procedura per annullare lo scontrino, ed emetterne uno nuovo, questa volta corretto.
In particolare, le fattispecie che possono verificarsi sono:
- Scontrino emesso in modo non corretto, ma non ancora stampato su carta;
- Scontrino emesso in modo non corretto, stampato, ma non ancora consegnato al cliente;
- Scontrino emesso in modo non corretto, stampato e già consegnato al cliente.
Di seguito andiamo ad analizzare in dettaglio come sanare tutte le fattispecie di errore
Scontrino non corretto non ancora stampato
Nel caso in cui l’operatore addetto all’incasso si accorga di aver commesso un errore di battitura nel registratore di cassa, che possa comportare l’emissione di uno scontrino fiscale non corretto, può correggere l’errore commesso. Questo può essere effettuato attraverso l’indicazione, con segno negativo, della stessa somma battuta precedentemente con valore errato.
In questo modo si renderà l’importo dovuto pari a zero, e sarà possibile procedere alla digitazione dell’importo corretto.
Classico caso è quello dell’operatore che deve emettere uno scontrino di €. 7,00, ma che per errore digita l’importo di €. 70. Per correggere l’errore l’operatore dovrà digitare il valore di €. 70,00, con segno negativo, azzerando il totale, in questo modo potrà poi procedere alla battitura dell’importo corretto, ed arrivare alla stampa dello scontrino, che riporterà l’importo dovuto.
Scontrino non corretto emesso ma non rilasciato
Nel caso in cui l’operatore addetto all’incasso si accorga di aver commesso un errore nello Scontrino Elettronico che ha già stampato, ma non ancora consegnato al cliente, dovrà procedere ad annullare lo scontrino emesso.
Per annullare lo scontrino già emesso si dovrà tracciare una barra diagonale sullo stesso, apportando la dicitura “annullato“, apportando poi la firma dell’operatore che ha provveduto all’annullamento (sullo scontrino non potranno in nessun casso essere ammesse cancellature o abrasioni). Successivamente sarà possibile emettere un nuovo scontrino dell’importo corretto.
La procedura per annullare lo scontrino fiscale si conclude allegando lo scontrino annullato alla stampa di chiusura giornaliera del registratore di cassa. Nel registro dei corrispettivi, da trasmettere telematicamente alle Entrate, dovrà essere poi riportata la differenza tra il totale degli incassi giornalieri, certificati dalla stampa di chiusura giornaliera, al netto degli scontrini annullati durante la giornata.
Effettuare in modo corretto questa procedura che consente di annullare lo scontrino fiscale consente, in caso di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza, di dimostrare la buona fede dell’operazione di annullamento e quindi di storno di un corrispettivo giornaliero.
Ricordiamo, infine, che la procedura appena descritta è l’unica procedura di annullamento possibile, anche perché, il misuratore fiscale di cassa, ha una memoria inalterabile, al fine di evitare possibili frodi.
Scontrino non corretto emesso e rilasciato
Nel caso in cui l’operatore addetto all’incasso si accorga di aver commesso un errore nello Scontrino Elettronico che ha già stampato, e rilasciato al cliente, non potendo procedere ad annullare lo scontrino (come visto in precedenza), dovrà unicamente provvedere ad effettuare un’annotazione scritta sul registro elettronico dei corrispettivi, decurtando l’importo totale giornaliero.
L’operatore dovrà indicare nel registro elettronico dei corrispettivi l’importo a decurtazione del totale giornaliero, scrivendo il numero dello scontrino errato nel rigo di riferimento ed annotando l’ora di emissione.
In questa procedura di correzione l’errore deve essere annotato nel più breve tempo. Infatti, nel caso in cui vi siano controlli fiscali, gli organi preposti potrebbero fermare il cliente per un controllo sulla corretta emissione dello scontrino, ed in mancanza dell’apposita annotazione sul registro, sarà difficile evitare l’applicazione della sanzione amministrativa.
Tuttavia, può esservi anche il caso in cui l’operatore riesca a ritrovare il cliente a cui ha rilasciato lo scontrino errato. In questo caso, si potrà procedere come visto nella fattispecie precedente: barrando con una linea trasversale lo scontrino, indicandovi l’annotazione “annullato“, firmando e allegando lo scontrino alla stampa di chiusura giornaliera di cassa.
La chiusura giornaliera di cassa
Al termine della giornata lavorativa, il commerciante provvede a stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera. Le imprese che esercitano la loro attività su più turni per l’intero arco della giornata, devono eseguire la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera al termine del turo che si conclude prima della mezzanotte (Circolare Ministeriale n. 60/E/83).
Per gli esercizi commerciali che protraggono la loro attività oltre le ore 24 (bar, ristoranti, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere stampato entro le ore 24 di ciascun giorno. Tuttavia, per le attività di intrattenimento e di spettacolo che si protraggono oltre le ore 24 (teatri, discoteche, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine di effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento.
I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera incancellabile nella memoria fiscale dell’apparecchio, che li conserverà per un periodo di circa 7 anni.
Al termine di ogni giornata, quindi, è opportuno che l’operatore si accerti di tutte le procedure per annullare lo scontrino fiscale attuate durante la giornata, in modo da poter allegare alla stampa di chiusura tutti gli scontrini annullati.
Per approfondire:
Sanzioni per mancata emissione dello Scontrino Elettronico
La mancata emissione dello scontrino fiscale comporta, per il commerciante, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata sul prezzo di cessione del bene o del servizio venduto e comunque per un importo non inferiore ai €. 500,00. Tale importo è ridotto ad 1/4 se il pagamento avviene nei 60 giorni dall’emissione dell’atto di contestazione.
Gli importi delle sanzioni amministrative previsti sono quelli riportati di seguito:
- Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, in ogni caso, non inferiore ad €. 500,00 in caso di:
- Mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale;
- Emissione di scontrini o ricevute con prezzo inferiore a quello effettivo;
- Omessa annotazione nell’apposito registro dei corrispettivi incassati in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore fiscale;S
- Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 2.000,00 in caso di omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 4.000,00 in caso di omessa installazione del misuratore fiscale.
Solitamente è la Guarda di finanza che in caso di controlli emette un verbale con annotate le irregolarità riscontrate nella verifica dei registratori di cassa. Tale verbale (Pvc), sarà poi inviato all’Agenzia delle Entrate che si occuperà di emettere la sanzione in base alle motivazioni indicate nel verbale.
Il commerciante ha tuttavia, la facoltà di presentare una memoria difensiva da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate spiegando l’accaduto. Se l’Ufficio delle Entrate non recepisce le motivazioni ed emette, comunque, l’atto di contestazione non rimane che il ricorso davanti alla Commissione Tributaria.
Scontrino Elettronico: conclusioni e servizio di consulenza
Se vuoi ricevere una consulenza sulla corretta procedura legata all’emissione o all’annullamento di uno scontrino fiscale, contattaci pure, attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.
Riceverai sicuramente la nostra assistenza e potrai contare sulla professionalità di un consulente esperto.
Per approfondire questo argomento ti lascio alla nostra guida dedicata ai corrispettivi elettronici per i commercianti:
Se, invece, desideri raccontarci la tua esperienza puoi lasciare un commento di seguito. Considera che saranno pubblicati soltanto i commenti che aggiungeranno valore all’articolo.