Come avviene l’ammortamento dei beni strumentali del professionista? Quali criteri di deducibilità del costo dei beni strumentali come ufficio, auto, cellulari e beni strumentali di costo inferiore a €. 516,00? In questo contributo scopriremo come il professionista effettua l’ammortamento fiscale dei propri beni strumentali, e con quali criteri di deducibilità dal proprio reddito professionale.
I professionisti nel corso della loro attività possono trovarsi di fronte a dover acquistare dei beni che esauriscono la loro utilità nel tempo. Si tratta dei c.d. “beni strumentali“, ovvero quei beni la cui utilità è appunto strumentale per poter esercitare l’attività professionale.
Sto parlando di costi legati all’ufficio, ma anche all’arredamento, ai software, ma anche ad auto e cellulari, e con essi tutti quei beni strumentali di importo inferiore a €. 516,46. Il costo di questi beni, per il professionista non concorre a determinare il reddito in unica soluzione, ma viene suddiviso in quote, attraverso il processo di ammortamento.
In questo contributo andremo ad analizzare il processo che porta alla determinazione del reddito del professionista tenendo conto della deducibilità dell’ammortamento dei beni strumentali.
Indice degli Argomenti
- Beni strumentali del professionista
- Ammortamento dei beni strumentali
- Deducibilità fiscale degli ammortamenti
- Ammortamento auto dei professionisti
- Ammortamento fabbricati strumentali del professionista
- Ammortamento del telefono cellulare del professionista
- Deducibilità dei beni strumentali dei contribuenti minimi
- Deducibilità dei beni strumentali dei forfetari
Beni strumentali del professionista
I beni strumentali sono quei beni destinati ad essere impiegati nell’attività professionale e che non esauriscono la propria utilità in un unico esercizio.
Questa definizione di natura civilistica rispecchia anche quanto previsto in ambito fiscale. Tuttavia, come ben sappiamo la disciplina fiscale presenta alcune particolarità, riguardo alcune caratteristiche dei beni, che ne determinano un diverso trattamento fiscale.
Gli elementi da tenere in considerazione sono:
- Il costo sostenuto per l’acquisto: la deducibilità varia a seconda se l’importo del bene strumentale acquistato ha valore inferiore o superiore alla soglia di €. 516,46;
- La deducibilità fiscale consentita, ovvero capire se il bene acquistato rientra tra quelli la cui deducibilità fiscale è limitata (vedi auto e cellulari, ad esempio);
- Il regime fiscale utilizzato dal professionista (regime della contabilità semplificata, regime di vantaggio, oppure regime forfetario).
Elemento comune a tutte le caratteristiche viste sinora è il c.d. “super-ammortamenti“, ovvero la maggiorazione fino al 140% del costo di acquisto di beni strumentali nuovi acqustati entro il 31 dicembre 2017, introdotto dalla Legge n. 208/2015.
Vediamo, di seguito i criteri di deducibilità dei beni strumentali dei professionisti attraverso le quote di ammortamento.
Ammortamento dei beni strumentali
Gli acquisti di beni durevoli strumentali all’attività del professionista e che non esauriscono la loro utilità in un unico esercizio, sono costi che il professionista sostiene e che può dedurre dal proprio reddito professionale, in quanto inerenti l’attività professionale.
Come abbiamo visto, la prima caratteristica da analizzare nei beni strumentali riguarda il costo di acquisto. Secondo questo parametro è possibile suddividere i beni strumentali in:
- Beni strumentali con costo unitario > €. 516,46 – I beni con un valore unitario maggiore di €. 516, 46 sono soggetti ad ammortamento in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988. Il professionista ha facoltà di dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto per l’acquisto del bene strumentale;
- Beni strumentali con costo unitario ≤ €. 516,46 – I beni di importo unitario inferiore a €. 516,46 possono essere registrati direttamente come costi di esercizio e dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati, oppure è possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi. La scelta è a discrezione del professionista.
Effetti del super ammortamento
Per gli acquisti di beni strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2017, per il professionista è possibile usufruire del Super ammortamento, ovvero la possibilità di andare a maggiorare fino al 140% il valore fiscale del bene acquistato, in modo extra contabile.
Il beneficio è quello di andare a potersi dedurre ogni anno quote maggiori di ammortamento rispetto al costo effettivamente sostenuto per l’acquisto, incentivando l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Ricordiamo che il beneficio legato al super ammortamento è valido per l’acquisto di beni strumentali nuovi, a prescindere dall’importo speso (l’agevolazione è valida, quindi, sia per beni strumentali di importo minore o maggiore di €. 516,46).
Deducibilità fiscale degli ammortamenti
Il professionista, in dichiarazione dei redditi, ha facoltà di dedursi dal reddito le quote di ammortamento relative all’acquisto di beni strumentali. In particolare, tali quote di ammortamento devono essere indicate nel rigo RE 7 del modello Redditi PF (per i soggetti in contabilità semplificata), ma è necessario effettuare attenzione alle diverse tipologie di beni acquistati.
In particolare possiamo avere:
- Beni strumentali con inerenza totale – Si tratta dei beni strumentali ad uso esclusivo per l’attività professionale. Sono beni che vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni e sono deducibili al 100% dal reddito professionale, secondi i coefficienti di ammortamento. Esempio classico di questi beni sono i mobili e gli arredi di ufficio, i computers, i macchinari da ufficio, etc;
- Beni strumentali ad uso promiscuo – Si tratta di beni strumentali utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività. Questi beni sono deducibili al 50% dal reddito professionale. Un esempio può essere un abbonamento al bus o al tram con cui il professionista si sposta per l’attività, ma anche per attività private;
- Beni strumentali a deducibilità limitata – Si tratta di beni strumentali per cui il legislatore ha espressamente previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto al costo. Classico esempio sono le auto e i telefoni cellulari.
Tabella di deducibilità
Riepiloghiamo nella tabella sottostante le percentuali di deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali del professionista.
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Ammortamento auto dei professionisti
Nei confronti delle autovetture dei professionisti, il trattamento fiscale previsto si basa sul presupposto che esse vengano utilizzate, oltre che nella sfera imprenditoriale/professionale, anche, ed in gran parte, per quella privata. Per questo tali beni strumentali rientrano tra quelli a deducibilità limitata.
L’articolo 164, comma 1, lettera b) del DPR n. 917/86, infatti disciplina la deducibilità delle autovetture. In particolare, le spese relative a
- Autovetture di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. n. 285/1992;
- Autocaravan,di cui alla lett. m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. n. 285/1992;
- Ciclomotori;
- Motocicli.
Per tutti questi veicoli è prevista una percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento nella misura del 20%. Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Oltre alla limitazione della percentuale dei costi deducibili (20% o 80% per gli agenti) bisogna tener presente che la norma prevede dei limiti specifici oltre i quali non è possibile operare la deduzione nemmeno nelle percentuali sopra indicate.
Nel caso di acquisto infatti, non si tiene inoltre conto della parte del costo di acquisizione che eccede:
- €. 18.075,99 per le autovetture (25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio) e gli autocaravan;
- €. 4.131,66 per i motocicli;
- €. 2.065,82 per i ciclomotori;
dove il costo d’acquisizione comprende anche i costi accessori, quali Iva indetraibile, costi di trasferimento della proprietà.
Valori massimi fiscalmente rilevanti per le autovetture
L’operare congiunto delle due limitazioni (20% e valore assoluto del costo d’acquisto) comporta che i valori fiscalmente rilevanti per il calcolo degli ammortamenti, non potranno superare i seguenti importi:
- €. 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
- €. 826,33 per i motocicli;
- €. 413,17 per i ciclomotori.
Ammortamento fabbricati strumentali del professionista
Gli immobili dei professionisti si considerano strumentali quando sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore (articolo 43, comma 2 primo periodo del DPR n. 917/86). Per gli immobili dei professionisti, non è pertanto configurabile la strumentalità “per natura“, ma solo quella “per destinazione“.
L’esempio tipico di immobile strumentale è quello dello studio professionale (es. studio medico, ufficio del dottore commercialista). La connotazione dell’immobile strumentale è di mero fatto (occorre che tale immobile venga utilizzato a titolo esclusivo per l’esercizio dell’arte o della professione): in questo senso, si prescinde dalla categoria in cui l’immobile risulta censito in Catasto (A10, A3, A4, etc).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli immobili, sia di proprietà che in leasing, sia ad uso promiscuo che ad uso esclusivo professionale, leggi il nostro articolo dedicato: “La deducibilità degli immobili del professionista“.
Ammortamento del telefono cellulare del professionista
Per coloro che esercitano arti e professioni con il regime di contabilità semplificata, a norma del comma 9, dell’articolo 102 del DPR n. 917/86, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .
Come chiarito dalla Risoluzione n. 104/E/2007 devono essere dedotte dal reddito all’80% anche:
- Le quote di ammortamento;
- I canoni di locazione finanziaria o di noleggio;
- Le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.
Deducibilità dei beni strumentali dei contribuenti minimi
Per i contribuenti aderenti al c.d. “Regime dei Minimi“, così come disciplinato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, ai fini della deducibilità dei beni strumentali, è necessario distinguere tra:
- Beni a uso promiscuo → Deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del DPR n. 917/86. In particolare vi è una presunzione di promiscuità per cui si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia);
- Beni a uso esclusivo → Deducibili al 100%.
In entrambi i casi non si procede all’ammortamento ma il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento. Questo in quanto i contribuenti minimi determinano il loro reddito professionale attraverso il criterio di cassa (e non di competenza).
Deducibilità dei beni strumentali dei forfetari
Per i contribuenti aderenti al c.d. “Regime Forfetario” così come disciplinato dall’articolo 1, commi dal 54 a 89, della Legge n.190/2014, i redditi devono essere indicati nel quadro LM Sezione II del Modello Redditi PF, seguendo il criterio di cassa.
Per i professionisti in regime forfettario la deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria sulla base della tabella presente all’allegato 4 della Legge n. 190/2014.